Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2022.188
Entscheidungsdatum
17.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2022.188

Lugano 17 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2022 di

RI 1 e RI 2

contro

la decisione del 18 maggio 2022 dell'Organizzazione Turistica __________ che conferma l'imposizione delle tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2017 al 2022 concernenti due case di proprietà degli insorgenti site nel Comune di __________;

ritenuto, in fatto

A. Il 25 gennaio 2011, l'allora Ente turistico __________ aveva stabilito la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto.

Il 20 novembre 2018 l'OT__________, che è subentrato all'ET__________, ha stabilito con effetto al 1° gennaio 2018 la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, riconfermando le tariffe in vigore per il 2017 di fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente di fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero. Il 18 febbraio 2020, l'Ente turistico ha poi riconfermato i suddetti importi aggiungendo una tariffa ridotta, di fr. 60.- per posto letto con effetto dal 2020, per le residenze secondarie raggiungibili con strada solamente durante una parte dell'anno a causa delle chiusure invernali.

B. RI 1e RI 2 sono domiciliati a __________ e sono comproprietari dal 1976 di due case di vacanza site a __________ (mappale n. __________ e n. __________ di ). Già a far tempo dal 1996 essi contestano l'imposizione della tassa di soggiorno per le suddette proprietà e pertanto, a far tempo da quegli anni, non hanno più corrisposto alcun importo a tale titolo. Ciò ha poi comportato negli anni una copiosa corrispondenza tra i comproprietari e l'Ente turistico e l'esperimento di procedure ricorsuali dinanzi all'Esecutivo cantonale (in base all'art. 39 cpv. 1 dell'allora legge sul turismo del 30 novembre 1998; BU 1999,323), di cui una conclusasi con giudizio del 26 marzo 2002, il quale - in accoglimento del gravame - confermava l'assoggettamento ma annullava la tassazione emessa e rinviava gli atti all'autorità di prime per accertamento del numero dei posti letto e in merito alla pretesa locazione del mappale n. . Nonostante le molteplici richieste da parte dell'Ente turistico, l'ET prima e l'OT dopo, RI 1 e RI 2 si sono sempre rifiutati di compilare il formulario per l'aggiornamento dei dati riferiti alle loro residenze secondarie al fine di procedere alla corretta imposizione della tassa di soggiorno, nonché di permettere sopralluoghi degli edifici. A fronte di tale ripetuto rifiuto, tenuto altresì conto dell'ormai intervenuta prescrizione di parte del credito derivante dai tributi pubblici non percepiti negli anni, l'OT__________ ha proceduto alla tassazione d'ufficio dei proprietari, fatturando loro con dodici distinte decisioni del 12 maggio 2022 le seguenti tasse di soggiorno forfettarie:

  • per il mappale n. __________ l'importo annuo di fr. 140.- (fr. 70.- per posto letto) per gli anni dal 2017 al 2022 (per complessivi fr. 840.-);

  • per il mappale n. __________ l'importo di fr. 280.- (fr. 70.- per posto letto) per gli anni dal 2017 al 2019 e l'importo di fr. 240.- (fr. 60.- per posto letto) per gli anni dal 2020 al 2022 (per complessivi fr. 1'560.-).

Mediante scritto del 18 maggio 2022 l'OT__________ ha evaso il reclamo presentato dai proprietari contro tali imposizioni, confermandole.

C. Avverso quest'ultima decisione RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Eccepita la prescrizione di una parte del credito, essi sostengono, per una serie di ragioni di cui si dirà in seguito, di non dover essere assoggettati alla tassa di soggiorno.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'OT__________, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario, in seguito.

E. RI 1 e RI 2 non hanno presentato osservazioni di replica.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione della prova richiesta dall'autorità resistente, e meglio l'esperimento di un sopralluogo. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

  2. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 3 LTur (nuova versione in vigore dal 1° febbraio 2022; BU 2021 398) sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). I proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. (art. 21 cpv. 6 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110), nella fissazione dell'importo annuale fisso della tassa di soggiorno gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

  3. 3.1. Come accennato in narrativa, gli insorgenti sostengono anzitutto che la tassa di soggiorno per l'anno 2017 non possa essere riscossa in quanto la richiesta di pagamento sarebbe tardiva. Sennonché dal profilo temporale il diritto di tassare dell'OT__________ è limitato unicamente dall'eventuale prescrizione del credito. Ora a questo proposito, né la LTur né il RLTur prevedono dei termini di prescrizione per procedere al prelievo delle tasse di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza sono tuttavia concordi nell'affermare che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione (DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163 consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del 29 novembre 2006 consid. 4; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa un termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualora agisse come il legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg, Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Poltier, op. cit. pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di legge, secondo costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni periodiche, quello di cinque anni (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 131 V 55 consid. 3.1, 112 Ia 260 consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Meier, op. cit., pag. 167; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99). Ritenuta una certa similitudine con i regimi contributivi previsti dalla legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) e dalla legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11; nonostante queste leggi disciplinino dei generi di imposte differenti) e visto inoltre come i termini di prescrizione per le pretese periodiche fondate sul diritto pubblico fissati a livello giurisprudenziale siano di al minimo cinque anni, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di stabilire che quest'ultimo termine trovi applicazione per quanto attiene alle tasse di soggiorno (STA 52.2019.333 del 12 settembre 2019 consid. 3).

3.2. In merito al dies a quo questa Corte ha considerato nell'ambito del giudizio appena menzionato che, in assenza di un'esplicita norma di diritto pubblico che disponga diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile (cfr. art. 130 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; STA 52.2001.143 consid. 2.2.; Meier, op. cit., pag. 145; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 69). Quando l'esistenza e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di essere fissati mediante decisione dell'autorità, il relativo credito diventa esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo. In questo modo vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o della perenzione non venga altrimenti ritardata a causa del comportamento omissivo dell'autorità (Meier, op. cit., pag. 156). Ne discende che, perlomeno laddove non è stata definita in precedenza tramite decisione, la tassa di soggiorno diventa esigibile alla fine dell'anno civile a cui si riferisce: è infatti soltanto a quel momento che la fattispecie che determina la nascita del credito nei confronti del contribuente si realizza completamente, essendo appunto il tributo in questione, nella forma dell'importo forfettario, percepito annualmente su di un periodo di computo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Fanno eccezione naturalmente le situazioni in cui nel corso dell'anno dovessero venir meno le condizioni di assoggettamento del contribuente; in questi casi la tassa andrebbe calcolata pro rata temporis e la sua esigibilità coinciderebbe con il giorno in cui ha preso fine l'assoggettamento (STA 52.2017.161 del 25 aprile 2019 consid. 3.3). Tornando al caso in esame, allorquando il 12 maggio 2022 l'Ente ha emesso le decisioni di tassazione per i due immobili di proprietà dei ricorrenti relative all'anno 2017, qui in discussione, i relativi crediti non erano ancora prescritti. L'emanazione di queste fatture ha inoltre interrotto i loro termini di prescrizione che hanno quindi ricominciato a decorrere da capo a partire dalla suddetta data. Di conseguenza l'OT__________ poteva legittimamente richiedere agli insorgenti le tasse di soggiorno relative al predetto periodo non ancora percepite, in quanto le stesse non erano prescritte.

4.1. Gli insorgenti sostengono poi che le loro residenze non possano essere assoggettate alla tassa di soggiorno. Essi segnalano che fino al 2018 il mappale n. __________ è stato dato in locazione a una persona domiciliata nel Comune; il mappale n. __________ invece, che si trova in una zona agricola senza alcun interesse turistico, sarebbe stato affittato ad un agricoltore di __________. Contestano poi che le due residenze in oggetto presentino le caratteristiche necessarie per essere definite abitazioni di vacanza e segnalano che essi non ne fanno un uso privato, atteso che si recherebbero in loco unicamente per l'ordinaria amministrazione, né le residenze verrebbero messe in locazione a scopo turistico. Lamentano infine una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai proprietari di case per vacanze domiciliati nel medesimo Comune, i quali - essendo esentati - beneficerebbero di un privilegio fiscale senza alcuna valida ragione.

4.2. 4.2.1. Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento rispetto ai proprietari di case di vacanza con domicilio civile nel medesimo Comune della residenza secondaria, va detto che in una recente sentenza (STF 2C_672/2017 dell'8 ottobre 2018 consid. 3.5) il Tribunale federale ha ritenuto la distinzione in parola ammissibile considerando che le strutture turistiche che la tassa di soggiorno è destinata a finanziare sono principalmente create per le persone non residenti nel territorio in cui l'abitazione secondaria si situa e che pertanto i proprietari di case con domicilio fuori dal Comune, al pari di tutti gli altri turisti nel senso tradizionale del termine, vadano considerati come la causa primaria delle spese legate al turismo (“abstrakte Kostennähe”); a quest'ultima categoria di proprietari va dunque addossato il tributo in questione. Si precisa che la sentenza citata dagli insorgenti (e meglio DTF 99 Ia 351) concerneva l'esenzione che era prevista - ed è poi stata eliminata - per i contribuenti residenti nel Cantone e non nel Comune.

4.2.2. Per il resto, nemmeno le altre censure meritano accoglimento. Anzitutto la pretesa assenza di infrastrutture di interesse turistico nell'area in esame, ed in particolare nella zona in cui il mappale n. __________ si situa, è argomento privo di pregio per quanto attiene all'assoggettamento al tributo in parola. La tassa di soggiorno rientra infatti nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti d'interesse generale che questo tipo di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94). Se da un lato l'Ente preposto al prelievo è giuridicamente vincolato alla destinazione speciale dei proventi dell'imposta in questione, dall'altro l'incondizionalità e unilateralità della stessa fanno sì che il contribuente ne sia tenuto al pagamento indipendentemente dall'esistenza o meno di una prestazione diretta e immediata dell'Ente in suo favore. Premesso che l'offerta turistica dell'intero comparto, compresa la , è di fatto rilevante data la presenza di un'importante rete di itinerari pedestri, della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale, nonché di interessanti comprensori sciistici (), l'esistenza in loco di determinate infrastrutture non è comunque presupposto necessario alla legittimità dell'esazione (RDAT I-2001 n. 38). Va poi rilevato che le due abitazioni in parola sono destinate alla residenza secondaria, ciò che è stato confermato dal Comune (cfr. email del 17 settembre 2021 del Comune di __________ allegata all'incarto dell'OT__________), il quale è competente per accertare il genere di utilizzo delle abitazioni site sul suo territorio, con l'obbligo di allestire un inventario delle stesse (art. 2 e 3 della legge sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 [LASec; RS 702] e art. 44 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]). Gli insorgenti d'altra parte si limitano a pretendere che le abitazioni di vacanza debbano presentare determinate (e non meglio specificate) caratteristiche e requisiti di sicurezza, nonché disporre del certificato di abilità, senza spiegare quali attribuzioni mancherebbero alle loro proprietà e senza invero nemmeno pretendere che i relativi edifici siano inabitabili (aspetto quest'ultimo che - di nuovo - compete ad ogni modo all'autorità comunale stabilire; cfr. art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 [RALOC; RL 181.110], nonché art. 38 cpv. 1 e 38a cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [LSan; RL 801.100]). L'attuale ordinamento, riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 2 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 6 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.580 del 10 dicembre 2019 consid. 2, 52.2019.330 del 9 ottobre 2019 consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3), per cui è irrilevante il fatto che gli insorgenti si recherebbero nelle loro proprietà situate a __________ unicamente per l'ordinaria manutenzione e che non possano sfruttare le due residenze per tutto l'anno, atteso d'altronde che l'importo forfettario è calcolato su un utilizzo medio di 3 mesi all'anno. Se l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. Per contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché per la specifica categoria è preclusa l'applicazione del regime generale. Ora, i ricorrenti pretendono che gli immobili di loro proprietà siano stati dati in locazione a persone domiciliate nel Comune di __________ (per il mappale n. __________ almeno fino al 2018). Atteso tuttavia che si tratta di abitazioni destinate alla residenza secondaria, presso le quali l'autorità comunale non ha registrato il domicilio civile di nessuna persona (né lo avrebbe fatto senza un cambiamento di destinazione che va annunciato, cfr. art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015; OASec; RS 702.1), gli asseriti locatari a cui i ricorrenti fanno riferimento non possono che essere persone che hanno il domicilio civile all'interno del Comune di situazione dei due immobili. Al di là del fatto che è quantomeno inusuale che una persona affitti un'immobile per vacanze nel medesimo Comune in cui è domiciliata e ancor più per lunghi soggiorni, gli insorgenti dimenticano che se affittano le loro proprietà essi sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 5 LTur) e della notifica dei pernottamenti, compresi quelli che sono esentati dalla tassa di soggiorno (art. 9 cpv. 2 RLTur). Anche in caso di affitto oltre i tre mesi, e dunque in applicazione del regime particolare di cui all'art. 21 cpv. 7 LTur, così come avviene per il turista classico, sono i datori di alloggio che devono fornire all'autorità i dati necessari alla tassazione, rispettivamente alla verifica delle esenzioni previste dalla legge. Almeno dagli anni '90 gli insorgenti però non hanno mai notificato alcunché all'Ente turistico, né spontaneamente come da loro obbligo di legge, né su esplicita richiesta, atteso che essi si sono pure sistematicamente rifiutati (in spregio ai loro doveri, cfr. art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 7 LTur e art. 13 cpv. 3 RLTur) di compilare i formulari per l'aggiornamento dei dati o di permettere dei sopralluoghi. Essi si limitano, in definitiva, a sostenere fatti che l'autorità non può ragionevolmente accertare senza la loro collaborazione, atteso che, come detto, la locazione a scopi turistici non viene registrata dai Comuni per cui l'Ente turistico non ha modo di eseguire verifiche tramite i registri pubblici. Per contro, le informazioni fornite dagli insorgenti, sia direttamente all'OT__________ prima, sia in seguito nell'ambito del presente ricorso, sono alquanto lacunose e non suffragate da alcuna prova. Gli insorgenti affermano che il sedime del mappale n. __________ sarebbe affittato tutto l'anno ad un agricoltore, senza specificare se solo il terreno (verosimilmente per essere sfruttato) o anche l'edificio, e che l'abitazione di cui al mappale n. __________ sarebbe invece stata locata solo fino al 2018, senza fornire alcun riscontro probatorio di quanto pretendono. In questo senso essi non hanno ad esempio mai prodotto i contratti di locazione che affermano di avere concluso, né indicato i nominativi dei loro locatari. In caso di locazione poi, i relativi introiti dovrebbero figurare quali redditi della sostanza immobiliare sulle loro dichiarazioni di imposta, che naturalmente si sono ben guardati dal versare agli atti al fine di dimostrare la fondatezza delle loro affermazioni. Sebbene che la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio (cfr. Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 123 seg. e rinvii) e che le autorità sono tenute ad accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm), tale principio non è assoluto; la sua portata essendo infatti limitata dal dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm), che comprende, in particolare, l'obbligo di produrre le prove imposte dalla natura della vertenza e dai fatti allegati (cfr. STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.3, 52.2016.37 dell'8 settembre 2016 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 1b ad art. 18). In assenza di tali prove, si applica per analogia l'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il quale prevede che l'onere probatorio incombe a colui che intende prevalersi dei diritti derivanti dalla fattispecie invocata (cfr. DTF 112 Ib 65 consid. 3). Pertanto, si deve ritenere che gli insorgenti, che ormai da decenni manifestano un atteggiamento ricalcitrante nei confronti dell'Ente turistico e non ottemperano ai loro obblighi di notifica, nonostante potrebbero facilmente comprovare le loro affermazioni, hanno omesso di farlo, disattendendo così il loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 26 LPAmm). Ne consegue pertanto che, in assenza di riscontri in senso contrario, l'assoggettamento dei ricorrenti alle tasse di soggiorno forfettarie riferite ai due immobili di loro proprietà siti a __________ per il periodo dal 2017 al 2022, risulta dato.

  1. Premesso che gli insorgenti non contestano il numero di posti letto ritenuto per l'imposizione (d'ufficio) delle loro proprietà, dato il loro assoggettamento alla tassa di soggiorno forfettaria per il periodo dal 2017 al 2022, si rileva tuttavia che l'OT__________ ha applicato al mappale n. __________ la tariffa ordinaria (fr. 70.- per posto letto) per gli anni dal 2017 al 2019; dal 2020 invece, l'Ente ha attribuito a tale residenza la nuova tariffa ridotta di fr. 60.- per posto letto in ragione del fatto che l'abitazione non è raggiungibile nel periodo invernale. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il previgente regime istituito dalla legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur prevede ormai dal 2015 che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente regolamentazione già stabiliva, anche tenendo conto dell'accessibilità dell'immobile nel corso dell'anno. Ora, se per il periodo dal 2020 al 2022, considerato che l'Ente ha adottato una specifica tariffa ridotta, la tassazione non presta il fianco a critica, lo stesso non si può dire per quella riferita agli anni 2017, 2018 e 2019. Anche in tale periodo, infatti, la proprietà in oggetto soffriva delle medesime limitazioni d'accesso. Di conseguenza le condizioni poste dall'OT__________ per l'applicazione della tariffa ridotta all'epoca prevista (e meglio di fr. 50.- per posto letto) erano date per una parte non trascurabile dell'anno anche durante il citato triennio. Ne consegue dunque che le tasse di soggiorno forfettarie per il fondo n. __________ relative agli anni dal 2017 al 2019 devono essere ridotte.

  2. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la querelata decisione è annullata limitatamente alla tassazione del mappale n. __________ per gli anni dal 2017 al 2019; per il resto è confermata. Gli atti sono retrocessi all'OT__________ affinché proceda a fatturare ai ricorrenti la tassa di soggiorno forfettaria per l'immobile di cui al mappale n. __________ per il periodo 2017-2019 applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto disponibile.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, proporzionalmente alla loro preponderante soccombenza.

Non si assegnano ripetibili, non avendone le parti fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 18 maggio 2022 è annullata limitatamente alle tasse di soggiorno forfettarie riferite all'immobile di cui al mappale n. __________ per il periodo dal 2017 al 2019; per il resto è confermata;

1.2. gli atti sono rinviati all'OT__________ affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico dei ricorrenti, ai quali è restituito l'importo di fr. 100.- versato in eccesso.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

CO 1 patrocinata da: PA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

12

CC

LOC

  • art. 107 LOC

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 26 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

LTur

  • art. 14 LTur
  • art. 20 LTur
  • art. 21 LTur

RLTur

  • art. 9 RLTur
  • art. 13 RLTur

Gerichtsentscheide

7