Incarto n. 52.2021.82
Lugano 17 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2021 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 493) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 novembre 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ 1939 e il __________ 1958 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).
B. a. Dopo che il 17 maggio 2018 si era messo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrietà (con una concentrazione qualificata, pari a 2.04 per mille, di alcol nel sangue) e aveva provocato un incidente, il 13 luglio 2018 la Sezione della circolazione, preso atto che non si era sottoposto alla perizia specialistica ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, precisando che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre 2018. La riammissione alla guida è inoltre stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico.
b. Vista la relativa istanza di riesame e preso atto del rapporto del medico del traffico del 17 giugno 2019, nonché dell'esito favorevole dell'esame pratico di controllo svolto il 13 novembre 2019, il 6 dicembre 2019 la Sezione della circolazione ha annullato la precedente decisione del 13 luglio 2018 e riammesso con effetto immediato l'interessato alla guida.
C. a. Nel frattempo, malgrado la predetta revoca della licenza di condurre non fosse ancora stata annullata, il 23 novembre 2019, alle ore 10.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura targata TI __________.
Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha spiegato di avere creduto di essere autorizzato alla guida, visto che al termine dell'esame di controllo l'esperto e il medico del traffico gli avevano detto che era in grado di guidare. Ha pure affermato di avere telefonato a Camorino il 21 novembre 2019 e che la signorina (di cui non ha saputo indicare il nome) che ha risposto alla telefonata - a mia precisa domanda - rispondeva che l'Ufficio Giuridico aveva in mano i documenti necessari per abilitarmi nuovamente alla guida, ma che li avrei ricevuti a giorni. Ha quindi ammesso di non avere nulla in mano che lo autorizzasse a condurre veicoli a motore.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, con scritto dell'11 dicembre 2019 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 24 aprile 2020, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 13 luglio 2019 per un periodo indeterminato, proponendone la condanna a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'750.-) e al pagamento di una multa di fr. 400.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 26 ottobre 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, con decisione del 13 novembre 2020 l'autorità dipartimentale ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal 23 novembre al 6 dicembre 2019 inclusi e dal 18 gennaio 2021 al 3 gennaio 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 3 febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ripercorsi i fatti e respinte le censure relative alla regolarità della notifica del decreto d'accusa, ormai passato in giudicato, l'Esecutivo cantonale ha ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale. Ha poi respinto l'argomentazione del conducente secondo cui egli sarebbe stato legittimato a ritenersi di nuovo ammesso alla guida. Ha pertanto constatato la sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2018, non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente per la durata di 12 mesi.
E. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il rinvio degli atti alla precedente istanza affinché, previa istruttoria, si pronunci nuovamente e, subordinatamente, l'annullamento della decisione impugnata. In sostanza, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito da parte del Governo, che non avrebbe esperito alcuna istruttoria in merito alla tesi da lui sostenuta (secondo cui egli sarebbe stato e in ogni caso avrebbe avuto buone ragioni per sentirsi autorizzato a guidare). Violazione di cui sarebbe stato vittima anche a livello penale, ritenuto che non avrebbe mai potuto esprimersi sui fatti e non sarebbe neppure stato messo in condizioni di impugnare il decreto d'accusa. In tali circostanze, l'autorità amministrativa dovrebbe quindi fare astrazione dalle risultanze penali.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
G. In sede di replica, l'insorgente, censurando l'incompetenza dell'autorità dipartimentale a presentare osservazioni a questo stadio del procedimento, ha anzitutto chiesto l'estromissione del relativo atto dall'incarto, ribadendo essenzialmente per il resto le proprie argomentazioni e conclusioni. Il Governo e l'autorità dipartimentale sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove (richiamo incarti penali dal Ministero pubblico e dalla Pretura penale, audizione testimoniale dell'esperto che ha esperito l'esame di guida di controllo e del/della funzionario/a amministrativo/a che ha trattato la pratica per la modifica della patente in formato carta di credito) sollecitate dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia. Neppure occorre dar seguito alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2019.567/52.2020.70 del 19 maggio 2020 consid. 1.2). Per le stesse ragioni, immune da violazioni del diritto è quindi anche la decisione del Consiglio di Stato di prescindere dall'assumere le prove richieste.
1.3. Parimenti da respingere è la pretesa, avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la risposta al ricorso presentata dalla Sezione della circolazione. Coinvolgere l'autorità dipartimentale a questo stadio del procedimento, chiedendole di prendere posizione sul ricorso oggetto d'esame, è infatti prassi costante di questo Tribunale, ritenuto che non soltanto il Consiglio di Stato, ma anche l'autorità dipartimentale dispone di conoscenze importanti in relazione alla decisione impugnata. Senza dimenticare che, giusta l'art. 24 cpv. 2 lett. a LCStr (in combinazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), la Sezione della circolazione ha diritto di ricorrere al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo (cfr., per analogia, DTF 147 II 44 consid. 1.1; STF 1C_384/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.1). Del resto, anche a livello federale, tra le autorità inferiori che vengono coinvolte nello scambio di allegati giusta l'art. 57 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) non si conta solo quella che ha emanato la decisione impugnata. Per prassi vengono infatti invitate a esprimersi anche eventuali precedenti autorità (cioè quella che ha adottato la decisione a monte e l'eventuale seconda istanza), che per ragioni pratiche devono pure essere messe al corrente dello stato della procedura, in particolare se chiamate a eseguire la decisione (cfr. Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 5 e 6 ad art. 57 e rif.). La prassi adottata da questo Tribunale non corrisponde inoltre soltanto a quella di altri Cantoni (cfr., ad esempio, decisione A1 20 16 del Tribunale cantonale vallesano del 2 dicembre 2020 consid. F), bensì anche a quella dell'Alta Corte federale (cfr., ad esempio, STF 1C_425/2012 del 17 dicembre 2012 consid. C, 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. F). Ne discende che l'obiezione sollevata in concreto dal ricorrente è destituita di ogni e qualsiasi fondamento e, come tale, dev'esser respinta.
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 23 novembre 2019 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'750.-, corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.- per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 13 luglio 2018 per un periodo indeterminato, contravvenendo così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di accusa del 24 aprile 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Se il ricorrente avesse ritenuto irregolare la sua notificazione per raccomandata (cfr. ricorso, pag. 3), avrebbe semmai dovuto contestarla in sede penale, non appena avutane conoscenza (cfr. doc. III: copia per conoscenza della decisione intimata in data 24.04.2020 per raccomandata non ritirata, inviata l'8 maggio 2020), senza attendere il procedimento amministrativo per prevalersi di tale argomento. Ciò posto, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenuto che la nuova revoca subentra alla durata restante della revoca in corso (cfr. art. 16c cpv. 3 LCStr).
3.3. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 17 maggio 2018 il ricorrente ha condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Non essendosi sottoposto alla perizia specialistica ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, con decisione del 13 luglio successivo gli è stata revocata la patente a tempo indeterminato con effetto immediato in forza dell'art. 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre 2018 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico. Pur non essendo ancora stato formalmente riammesso alla guida, il 23 novembre 2019, verso le ore 10.30, RI 1 si è messo al volante di un veicolo a motore. Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5). Invano il ricorrente pretende che sarebbe stato legittimato a credere di essere autorizzato a guidare, da un lato, perché gli era stato detto dall'esperto al termine dell'esame di controllo del 13 novembre 2020 e, dall'altro, perché gli era stato confermato il 19 novembre successivo da un/una funzionaria della Sezione della circolazione, che gli aveva però spiegato che la restituzione della patente avrebbe potuto avvenire soltanto una volta compilato un modulo per l'emissione della stessa in formato carta di credito, ciò che egli avrebbe fatto nei giorni seguenti. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato a portare avanti in sede penale, interponendo opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti (cfr. supra, consid. 2.2) - è comunque priva di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. sentenza CARP 17.2014.106 del 2 febbraio 2015 confermata da STF 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3; cfr. pure STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4 e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui il ricorrente, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, un conducente oggetto di una formale decisione di revoca della licenza di condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle dovute e corrette forme, può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di una domanda di riesame, solo nelle identiche forme. Sono in effetti le decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 506; STF 6B_81/2014 del 18 marzo 2014 consid. 1.1; cfr. pure STA 52.2016.559 citata consid. 3.4). Il ricorrente doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta, che gli sarebbe stata notificata, che avrebbe semmai potuto fissare anche delle condizioni. Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 novembre 2019, pag. 3), egli non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale in questo senso (che sarebbe poi stata emanata soltanto il 6 dicembre successivo, cfr. supra, consid. B.b). In queste circostanze, nulla può quindi dedurre a suo favore dalle asserite assicurazioni ricevute dall'esperto che ha esperito l'esame pratico di controllo rispettivamente da un non meglio definito funzionario della Sezione della circolazione, che non avrebbero in ogni caso vincolato l'autorità (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e rif.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 153 segg.).
3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera