Incarti n. 52.2020.506 52.2021.69
Lugano 4 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sui ricorsi del 17 febbraio 2021 (a) e 28 ottobre 2020 (b) di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione del 2 luglio 2020 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
la decisione del 12 ottobre 2020 (n. 38) del Presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso di cui sopra;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________ e pensionata, è titolare di una licenza di condurre dal 2003.
B. a. Il 6 agosto 2019, verso le ore 21.00, RI 1 ha percorso la via Cantonale, all'interno della località di __________, alla guida della vettura __________ (immatricolata TI __________), a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 50 km/h. Interrogata dalla Polizia cantonale, l'interessata ha in sostanza ammesso gli estremi dell'infrazione.
b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti della conducente un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore, il 4 novembre 2019 ha revocato all'interessata la patente a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato, ordinandole nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di psicologia del traffico. La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.
C. Il 24 gennaio e il 13 febbraio 2020, RI 1 si è sottoposta all'esame peritale disposto nei suoi confronti, presso l'Unità di psicologica applicata della SUPSI. Preso atto delle conclusioni della perizia del 24 marzo 2020 sottoscritta dagli specialisti di tale Unità (psicologhe FSP __________ e __________ e psicologo del traffico FSP __________) - che l'ha ritenuta non idonea alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessata e un'ulteriore presa di posizione degli esperti, con decisione del 2 luglio 2020 la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato. Ha inoltre stabilito che un riesame della situazione non sarebbe avvenuto prima di 24 mesi, a decorrere dal 4 novembre 2019, subordinando tuttavia la riammissione alla guida alle condizioni di:
§ presentare un preavviso favorevole di iQ-Center di Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (minimo 6 sedute sull'arco di 12 mesi) atte ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
§ superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.
D. a. Contro questa decisione RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando, in via cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (con contestuale riconsegna provvisoria della patente).
b. Con risoluzione del 12 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa anzidetta.
c. Avverso questa decisione RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso del 28 ottobre 2020 (b), chiedendone l'annullamento e riproponendo la domanda cautelare rimasta inascoltata.
d. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente del Governo.
E. Con giudizio del 13 gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha dal canto suo respinto il gravame interposto dalla conducente avverso la risoluzione di revoca della licenza di condurre di cui si è detto, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Ripercorsi i tratti salienti dell'indagine peritale, ha essenzialmente ritenuto che non vi fossero seri e validi motivi per scostarsi dalle sue conclusioni. Ha considerato che il referto fosse concludente, compiutamente motivato e scevro di contraddizioni, in quanto fondato su un'analisi seria e attendibile e un esame completo della situazione. Ha poi negato che potessero condurre ad altra conclusione le diverse censure sollevate dall'insorgente, tutelando di conseguenza la controversa revoca di sicurezza (di cui ha ricordato la natura giuridica), unitamente alle condizioni poste ai fini della riammissione.
F. Con ricorso del 17 febbraio 2021 (a), RI 1 impugna anche il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato; in via subordinata postula la retrocessione degli atti al Governo per la pronuncia di una revoca d'ammonimento o, in via ancora più subordinata, per l'assunzione di una nuova perizia (previa immediata riconsegna della licenza di condurre). Preliminarmente, sollecita il ripristino dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo aver ripercorso i fatti, l'insorgente ripropone in sostanza le critiche già mosse contro la perizia di psicologia del traffico, che ritiene contradittoria e abusiva (in quanto frutto di un copia-incolla e intrisa di valutazioni soggettive e irrilevanti, che non considererebbero le dichiarazioni della ricorrente, ecc.). Contradittorie sarebbero pure le deduzioni sull'esito dei test somministratile. Sostiene che la perizia non rispetterebbe i criteri scientifici atti a stabilire l'idoneità alla guida e che sarebbe arbitraria, contraria al diritto costituzionale (art. 26 Cost.) e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1959 (CEDU; RS 0.101). La revoca risulterebbe in ogni caso sproporzionata, visto che non ha precedenti. Adduce infine la sua necessità di condurre veicoli (per fare le commissioni, la spesa, ecc.).
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dalla ricorrente (suo interrogatorio, audizione delle psicologhe __________ e __________, nuova perizia) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Le modalità di svolgimento dell'indagine peritale risultano compiutamente dal citato referto dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI agli atti, che riporta in modo dettagliato anche il comportamento, le reazioni e le diverse dichiarazioni dell'interessata. Non è quindi dato di vedere per quale motivo occorra ulteriormente sentire quest'ultima o gli specialisti per chiarire le condizioni subite durante la perizia, come genericamente postulato. Peraltro, come ricordato dal Governo, gli esperti sono già stati interpellati in corso di procedura, pronunciandosi sulle osservazioni della ricorrente (cfr. scritto del 23 giugno 2020), la quale ha dal canto suo potuto far valere a più riprese le proprie ragioni per iscritto (fermo restando che né dalla legislazione cantonale né da quella federale discende anche un diritto di essere udito oralmente, cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b). Come si vedrà più avanti, non vi sono inoltre seri motivi per dubitare delle risultanze della citata perizia, per modo che non appare necessario assumere un'ulteriore perizia di psicologia del traffico.
2.2. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. In tale contesto è irrilevante se una persona abbia violato una regola della circolazione stradale o se sussiste una colpa (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). Poiché una tale misura comporta tuttavia una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). Per l'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona - segnatamente in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada -, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica effettuato da uno psicologo del traffico (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b OAC). Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se la velocità massima è superata di almeno 50 km/h, dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr; DTF 140 IV 133 consid. 3.2, 139 IV 250 consid. 2.3.1; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2).
2.3. Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.3).
a) non sia presente una presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;
b) non siano state identificate a sufficienza le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi...);
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato precedentemente il comportamento problematico non si siano modificate in maniera decisiva in un senso (direzione) positiva; sono ancora da consolidare delle strategie appropriate ed efficaci che risultano ancora troppo generiche;
d) siano presenti insufficienti risorse cognitive per una guida di autoveicoli in sicurezza.
Osservato che la prognosi riguardo alla condotta alla guida è sfavorevole a breve termine alla riabilitazione alla guida, gli specialisti hanno quindi stabilito che l'interessata non fosse caratterialmente idonea alla guida di veicoli a motore, indicando le possibili condizioni per la riammissione alla guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 2 luglio 2020 (supra, consid. C).
3.2. Ora, conformemente a quanto ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non sussiste alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che a dispetto di quanto obietta l'insorgente risulta senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni. La perizia si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. anche citato scritto del 23 giugno 2020; Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg.; cfr. pure Livia Bühler/Rahel Bieri, Verkehrsmedizin und Ver- kehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.). Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando le diverse fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e l'osservazione del comportamento dell'interessata (cfr. capitoli 1 e 2), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui procede in buona sostanza a una valutazione degli aspetti riguardanti il processo di riflessione sull'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva, la capacità da sviluppare di strategie alternative per evitare nuove infrazioni e i deficit a livello di funzioni cognitive coinvolte nella guida - traendone infine (capitolo 8), in modo del tutto coerente, le logiche conclusioni di cui si è detto (supra, consid. 3.1).
3.3. Contrariamente a quanto pretende in modo del tutto generico l'insorgente, la perizia non risulta affatto contradittoria, né tanto meno abusiva. Come già indicato dal Governo, del tutto inconsistente, per non dire temeraria, è anzitutto la pretesa di ravvisare nel referto il frutto di un copia e incolla di altre valutazioni per la semplice svista riportata nel marginale a piè di pagina in cui la ricorrente è impropriamente indicata come "signor" RI 1, anziché "signora". A torto l'insorgente sembra inoltre dolersi del fatto che, invece di basarsi su dati oggettivi, nella perizia siano stati riportati dei suoi comportamenti (quali le difficoltà nella compilazione dei formulari, ecc.) o dei dati sulla sua persona: simili dati vengono infatti usualmente raccolti nel contesto di un'indagine di psicologia del traffico, in quanto suscettibili di influire sulla valutazione della dimensione caratteriale e cognitiva di un soggetto (cfr. citato scritto del 23 giugno 2020, pag. 2; Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9 n. 29 seg.). Da respingere sono inoltre le sommarie critiche che rivolge all'intera discussione sull'istoriato come conducente (capitolo 4) e alle relative analisi tratte dagli specialisti (cfr. pag. 18 segg.), con cui invero nemmeno si confronta. Qui basta rilevare che da tali analisi ben emerge come nell'insorgente non sia ancora avvenuto un sufficiente processo di riflessione dell'infrazione commessa (comprensione delle ragioni e dei motivi personali, legati alla propria personalità, che l'hanno resa possibile) e una modifica delle attitudini favorenti potenzialmente le ricadute rispettivamente la messa in atto di strategie durature per evitare nuove infrazioni (cfr. perizia, pag. 19-22). In questo ambito il referto ben spiega tra l'altro anche le evidenti incongruenze tra le dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di interrogatorio di polizia e di perizia (ad es. in merito allo stato d'animo particolare in cui si sarebbe messa alla guida il giorno dell'infrazione dopo una discussione con il marito, che ha invece negato nel corso dell'indagine peritale, cfr. perizia, pag. 20 seg.; cfr. pure pag. 8 seg.). Elementi, questi, che (insieme ad altri) hanno peraltro fatto planare dubbi sull'effettiva sua gestione di aspetti emotivi (cfr. perizia, pag. 21). A torto l'insorgente si limita quindi a lamentare, in modo affatto generico, che la perizia ribalterebbe tutte le sue dichiarazioni o che le sarebbero state poste delle domande irrilevanti e inopportune e lesive della sua sfera personale (cfr. pure, sullo scopo del colloquio peritale, volto tra l'altro proprio a indagare gli aspetti legati all'infrazione e alla conoscenza delle relative cause personali, Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9 n. 95). Vano è pure il tentativo della ricorrente di estrapolare alcune sue affermazioni rese nel corso della perizia (quali l'aver dichiarato di essere una donna molto attiva, di aver tantissime cose da tener in mente, di essere una persona precisa nel fare le cose e puntigliosa… non mollo fino alla fine, ecc.) per sovvertire la deduzione secondo cui soffre anche di lacune a livello cognitivo (deficit del suo funzionamento esecutivo-attentivo). Questa conclusione, come ben emerge dalla perizia (cfr. pag. 22 seg., 24 seg.), è infatti suffragata da riscontri oggettivi basati, oltre che sui comportamenti osservati clinicamente, in particolare sugli esiti dei diversi test computerizzati e cartacei somministrati (v. ad es. test COG/S11, "go-no go", Trail Making Test), che hanno messo in luce delle insufficienze nei tempi di reazione in prove attentive più complesse e nelle capacità di pianificazione e risoluzione strategica di compiti inusuali (cfr. pure citato scritto del 23 giugno 2020, pag. 3). Elementi, questi, con cui l'insorgente nuovamente non si confronta, ma che non possono evidentemente essere ignorati, ricordato in particolare come la guida di un veicolo a motore sia un'attività complessa, che richiede diverse abilità a livello cognitivo, e in particolare la capacità del conducente di pianificare e realizzare un viaggio gestendo eventuali imprevisti e la mole di stimoli continui del traffico mantenendo un sufficiente livello attentivo (cfr. perizia, pag. 12). La semplice convinzione dell'interessata di ritenersi idonea alla guida e di non avere alcun deficit non basta evidentemente a ribaltare le oggettive conclusioni peritali, come già anche spiegato dal Governo.
3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità della revoca a tempo indeterminato decisa dalla Sezione della circolazione e tutelata dalla precedente istanza, in quanto immune da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente, che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle circostanze (cfr. ad es. STA 52.2019.366 citata consid. 4.3 e rinvii; STF 1C_264/2018 citata consid. A; sentenza Kan-tonsgerichts Basel-Landschaft del 14 marzo 2018 consid. D). Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art. 16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica, irrilevante è la circostanza che la ricorrente, prima della pesante inosservanza del limite di velocità avvenuta il 6 agosto 2019, non avesse accumulato ulteriori infrazioni (aspetto che il referto ha peraltro considerato, cfr. pag. 24 sub "fattori a favore"). Non è invece dato di vedere per quale motivo all'interessata, per motivi di proporzionalità, dovrebbe essere lasciata la patente per fare le commissioni, la spesa, etc. Al riguardo giova ricordare che la controversa revoca è stata adottata al fine di proteggere la circolazione stradale da un conducente che, a causa della sua inattitudine, costituisce una potenziale fonte di pericolo, ovvero per motivi di sicurezza. I disagi che derivano alla ricorrente dal provvedimento non trascendono peraltro quelli che scaturiscono abitualmente da ogni ritiro della licenza di condurre (cfr. STF 1C_491/2017 del 9 maggio 2018 consid. 3.5; cfr. pure STF 1C_362/2020 del 14 giugno 2021 consid. 2.7.3).
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa sede (che, per le stesse ragioni di cui si dirà in appresso, non avrebbe comunque potuto essere accolta).
5.2. Al riguardo va anzitutto rilevato che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, le revoche di sicurezza sono per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_503/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 3.3, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_685/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2018.261 del 25 luglio 2018 e rimandi). Tali revoche mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore. Considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto sospensivo a un ricorso va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (cfr. STA 52.2018.261 citata e rimandi). Non occorre per contro sia provata l'inidoneità alla guida alla base del provvedimento: basta la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2 e 3.3). Va inoltre tenuto presente che il Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante la quale il Presidente del Governo respinge una domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione immediatamente esecutiva, deve limitarsi a verificare che il diniego non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), siccome fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, perché derivante da considerazioni estranee alla materia, sprovvisto di giustificazioni oggettive o altrimenti lesivo dei principi fondamentali del diritto amministrativo (cfr. RtiD I-2009 n. 6 consid. 2.3, RDAT II-2000 n. 18 consid. 2.2, I-1999 n. 47 consid. 2b; STA 52.2020.70/
52.2019.567 citata consid. 8.2).
5.3. Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il ricorso contro il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito favorevole, perché la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal Presidente dell'Esecutivo cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata su ragioni oggettive e pertinenti. In effetti, non appariva per nulla fuori luogo confermare l'immediata esecutività della revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, già quando viene ordinato un esame d'idoneità, la licenza di condurre deve di regola essere revocata (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2019.158 del 24 maggio 2019, 52.2018.261 citata e rinvii). A maggior ragione ciò deve valere quando - come in concreto - era già stata effettuata una perizia di psicologia del traffico giunta alla conclusione che l'idoneità alla guida non sussiste (cfr. STF 1C_/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2; STA 52.2018.261 citata e rinvii), fermo restando che la questione a sapere se una tale perizia (e di riflesso la revoca di sicurezza) sia, ad un esame più attento, corretta o meno non riguarda la procedura provvisionale, ma quella di merito (cfr. STF 1C_347/2012 citata consid. 2; cfr. inoltre DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492 consid. 2b; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2020.70/52.2019.567 citata consid. 8.3, 52.2018.261 citata). Nella misura in cui era incentrato più che altro su questo aspetto, il ricorso si rivelava pertanto infondato. Ne discende che il Presidente del Governo non ha pertanto fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato dell'insorgente - invero neppure particolarmente sostanziato - a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso (a) contro la decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) è respinto.
Il ricorso (b) contro la decisione del 12 ottobre 2020 (n. 38) è stralciato dai ruoli.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo a carico. All'insorgente va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera