Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2021.336
Entscheidungsdatum
12.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2021.336

Lugano 12 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 5 agosto 2021 (n. 39) del Presidente del Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame da lui presentato contro la risoluzione del 27 aprile 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato;

ritenuto, in fatto

che RI 1, nato nel 1968 e tecnico di professione, è titolare di una licenza di condurre;

che in passato il conducente è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

21 aprile 2010 divieto di condurre veicoli a motore per tre mesi a seguito di una grave infrazione (eccesso di velocità, commesso il 4 settembre 2009). La misura è stata scontata il 23 agosto 2010;

12 febbraio 2014 revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità, commesso il 26 ottobre 2013). La misura, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 29 aprile 2014, era da scontare dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015;

15 novembre 2016 revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito di un'infrazione grave (guida nonostante la revoca di cui sopra, commessa il 1° ottobre 2015). La decisione è stata tutelata dal Governo con giudizio del 8 marzo 2017; un ricorso contro di esso interposto è stato dichiarato irricevibile il 3 maggio 2017 da questo Tribunale. Il 12 giugno 2019 l'interessato è stato riammesso alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;

che il 4 giugno 2020, verso le ore 19.55, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo __________ (targato TI __________) sull'autostrada A2, in territorio di __________, a una velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale bagnato, perdendo, durante una fase di sorpasso, la padronanza di guida e andando di conseguenza a collidere con il guidovia di sinistra. A seguito della carambola, dall'auto si è staccata la ruota anteriore sinistra, che è stata poi urtata da un altro veicolo in transito;

che, richiamati gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e ravvisando nell'accaduto un'infrazione alle norme sulla circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, con decreto d'accusa del 7 agosto 2020 la Sezione della circolazione ha proposto la condanna di RI 1 a una multa di fr. 400.-; tale decreto è passato in giudicato, dopo che il conducente ha ritirato un'opposizione contro di esso interposta (cfr. sentenza di stralcio del Presidente della Pretura penale del 17 novembre 2020);

che, dopo aver avviato una procedura amministrativa e raccolto le osservazioni dell'interessato, il 27 aprile 2021 la Sezione della circolazione ha revocato a RI 1 la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato, negando ogni riesame prima di 5 anni e ordinando il deposito della patente; la decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. f LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che con e-mail del 4 maggio 2021 l'interessato, tramite il suo legale, ha preannunciato la sua intenzione di presentare un ricorso contro la misura, che avrà effetto sospensivo; la giurista della Sezione della circolazione si è limitata a prenderne atto, restando in attesa della formale notifica del gravame;

che il 1° giugno 2021 RI 1 ha quindi impugnato la predetta risoluzione davanti al Governo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi all'istanza inferiore per nuova decisione in applicazione dell'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (considerando l'infrazione lieve, anziché medio grave);

che, in sede di intimazione del gravame, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha informato l'insorgente che il ricorso non ha effetto sospensivo;

che, con la risposta, l'autorità dipartimentale ha chiesto il rigetto nel merito dell'impugnativa;

che nel frattempo, preso atto di quanto sopra, il 9 luglio 2021 RI 1 ha chiesto all'autorità di ricorso, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al suo gravame; premesso che un tale effetto sarebbe dato per legge - visto che la Sezione della circolazione non l'avrebbe esplicitamente levato in sede di decisione - l'insorgente ha affermato che lo stesso andrebbe in ogni caso accordato, posto che la misura contestata è stata adottata sulla base degli art. 16b cpv. 1 e cpv. 2 lett. f LCStr a seguito di recidiva, e non a titolo preventivo o per motivi di sicurezza;

che, con giudizio del 5 agosto 2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto tale domanda; ha anzitutto rilevato che la revoca è stata pronunciata con effetto immediato, ciò che, seppur con una certa imprecisione, sarebbe da intendere nel senso di una dichiarazione d'immediata esecutività della decisione; in ogni caso, ha proseguito, posto che a prima vista risulterebbero date le premesse per una revoca ex art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr - che si configura come una revoca di sicurezza definitiva senza esame d'idoneità del conducente -, il Presidente del Governo ha escluso che al gravame potesse essere conferito effetto sospensivo in attesa del giudizio di merito, visto pure il prevalente interesse pubblico a tutelare la sicurezza della circolazione;

che contro tale pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che al suo ricorso davanti al Governo sia accordato l'effetto sospensivo; l'insorgente ripropone e sviluppa in sostanza le tesi rimaste inascoltate dinnanzi alla precedente istanza;

che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente dell'Esecutivo cantonale; la Sezione della circolazione è invece rimasta silente;

che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si è rifiutato di accordare l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente contro la risoluzione del 27 aprile 2021 della Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato;

che è ben vero che nella propria decisione, nel dispositivo sui rimedi di diritto (disp. n. 6), l'autorità dipartimentale non ha espressamente indicato che un eventuale ricorso non avrebbe esplicato effetto sospensivo; d'altra parte, considerato che ha pronunciato la revoca definitiva con effetto immediato, sollecitando il contestuale deposito della patente (cfr. disp. n. 1 e 1.3), non appare insostenibile ritenere che la Sezione della circolazione intendesse con ciò conferire immediata esecutività al provvedimento, come rilevato dal Presidente del Governo; tant'è che dinnanzi ad esso ha chiesto il rigetto della domanda provvisionale (cfr. osservazioni del 15 luglio 2021);

che, ad ogni modo, la decisione del Presidente del Governo di non concedere rispettivamente di privare d'effetto sospensivo il gravame del conducente va esente da critiche;

che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le revoche pronunciate a tempo indeterminato ex art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr (o 16c cpv. 2 lett. d LCStr), al pari di quelle definitive rese in base all'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr (o 16c cpv. 2 lett. c LCStr), sono infatti riconducibili a delle revoche di sicurezza per causa d'inidoneità caratteriale alla guida presunta per legge (cfr. DTF 141 II 2020 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.1 e 3.4.2);

che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, tanto le revoche preventive, quanto le revoche di sicurezza - come in concreto - sono per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2019.158 del 24 maggio 2019 e rimandi; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2020.00475 del 19 agosto 2020 consid. A);

che il destinatario del provvedimento può comunque chiedere la sospensione della decisione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), che è competente ad adottare misure provvisionali d'ufficio o su istanza di parte (art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

che le revoche preventive e le revoche di sicurezza mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, l'effetto sospensivo al ricorso va accordato di regola solo quando si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare la misura (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.3; STA 52.2019.158 citata e rinvii);

che in concreto con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha escluso tale ipotesi: la deduzione, alla luce di quanto emerge dagli atti, appare del tutto sostenibile;

che in effetti le tesi addotte dal ricorrente contro il provvedimento dell'autorità dipartimentale non permettono di ammettere, prima facie, una prognosi di esito favorevole della sua impugnativa pendente davanti al Governo;

che, ad un esame sommario, i precedenti accumulati dal conducente in passato, di cui si è detto in narrativa, unitamente all'infrazione in cui è pacificamente incappato il 4 giugno 2020 (sfociata nella decisione penale del 7 agosto 2020, cresciuta in giudicato), non consentono di concludere che mancano con ogni probabilità le premesse per la pronuncia di una revoca definitiva in base all'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr;

che, contrariamente a quanto sembra affermare l'insorgente davanti al Governo, non corrisponde al vero che se in ambito penale si conclude per l'applicazione dell'art. 90 cpv. 1 LCStr - come è stato nel suo caso - in ambito amministrativo si deve forzatamente concludere per l'applicazione dell'art. 16a cpv. 1 LCStr (cfr. suo ricorso, pag. 5);

che una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde infatti generalmente tanto al caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr, quanto a quello lieve giusta l'art. 16a LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; cfr. inoltre, sulla possibilità per l'autorità amministrativa di pronunciare finanche una misura ex art. 16c LCStr, allorquando il giudice penale ha applicato l'art. 90 cpv. 1 LCStr: STF 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 690, nota 3372);

che a ciò aggiungasi che l'art. 16a LCStr è riservato ai soli casi in cui nell'infrazione siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui; cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2); ipotesi quest'ultima che, in concreto, ad un primo esame sommario delle circostanze dell'infrazione del 4 giugno 2020, non appare affatto verosimile (cfr. ad es. per dei casi di perdita di padronanza di un veicolo sull'autostrada in condizioni di pioggia: DTF 120 Ib 312 consid. 4c; STF 1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4; sentenza Verwaltungsrekurskommission di San Gallo IV-2020/10 del 30 aprile 2020 consid. 5c-d);

che, ciò detto, dal profilo della ponderazione degli interessi occorre considerare che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115 consid. 2b; Mizel, op. cit., pag. 192, n. 25.3 e rimandi);

che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;

che il ricorso va quindi respinto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

14

LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 37 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 65 LPAmm
  • art. 68 LPAmm
  • art. 69 LPAmm
  • art. 71 LPAmm

OAC

  • art. 16b OAC

Gerichtsentscheide

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