Incarto n. 52.2021.25
Lugano 24 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2020 (n. 7049) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione del 27 giugno 2013 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
A. a. Con rapporto del 16 marzo 2013, la Polizia del Canton Berna ha informato la Sezione della circolazione che, nell'ambito di un procedimento per infrazione alla legislazione federale sugli stupefacenti, il 17 settembre 2012 era emerso che RI 1 (allora residente a __________) possedeva diverse piante di canapa e un grosso quantitativo di fiori secchi di marijuana destinati, in base alle sue dichiarazioni, al proprio consumo (fino a 20 g al giorno).
b. Sulla scorta di tale rapporto, il 15 aprile 2013 la Sezione della circolazione ha notificato ad RI 1 (frattanto trasferitosi a __________) l'apertura di un procedimento amministrativo (art. 14 - 17 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01), prospettandogli una revoca della licenza di condurre e assegnandogli un termine per osservazioni.
c. Con scritto del 24 aprile 2013, l'interessato ha comunicato la propria opposizione, chiedendo di prendere visione del predetto rapporto di polizia. Il 7 maggio 2013 la Sezione della circolazione ha dato seguito alla richiesta, concedendogli un ulteriore termine per pronunciarsi. L'invio postale è tuttavia tornato al mittente con l'annotazione "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Identica sorte hanno avuto i due successivi invii del 7 e 12 giugno 2013, con cui la stessa autorità gli ha ordinato di sottoporsi a un'indagine preliminare sul suo consumo di stupefacenti. Il 27 giugno 2013, la Sezione della circolazione ha quindi revocato ad RI 1 la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato (art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51), precisando le condizioni per una riammissione. Il provvedimento è stato notificato all'interessato per via edittale, nella forma degli assenti (Foglio ufficiale n. 53/2013 del 2 luglio 2013, pag. 5285).
B. a. Con decreto d'accusa (Strafbefehl) del 7 ottobre 2020, il Ministero pubblico (Statsanwaltschaft) di __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di guida intenzionale senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, proponendo la condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 1'500.-). E meglio, per aver condotto, il 26 agosto 2020, a __________ il veicolo __________ (targato ZH __________) nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre con effetto immediato e a tempo indeterminato con decisione del 27 giugno 2013 della Sezione della circolazione del Canton Ticino, ciò che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere.
b. Contro tale decreto, il 19 ottobre 2020 RI 1 ha inoltrato opposizione alla competente autorità zurighese.
C. Con ricorso datato 30 novembre 2020, ma impostato il 1° dicembre 2020, RI 1 ha in seguito impugnato la predetta revoca preventiva del 27 giugno 2013 dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento o, alternativamente, che gli fosse dato il tempo per esaminare gli atti, per essere sentito e il suo diritto di ricorso viene ripristinato. Premesso di aver chiuso la sua residenza a __________ nel maggio 2013 (per trasferirsi in Svizzera tedesca e poi all'estero), ha in sostanza eccepito come, nel giugno 2013, la Sezione della circolazione non fosse più competente a emanare una revoca nei suoi confronti, che non avrebbe inoltre potuto attendersi (non avendo commesso infrazioni).
D. Con giudizio del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso. Preso atto della risposta della Sezione della circolazione e richiamato l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il Governo ha in sintesi ritenuto che la controversa decisione del 27 giugno 2013 era stata correttamente notificata all'insorgente per via edittale e che, pertanto, la sua impugnativa si rivelava manifestamente tardiva.
E. Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua richiesta di annullamento o, in alternativa, che l'istanza inferiore gli conceda il diritto di duplicare (recte: replicare) alla risposta dell'autorità dipartimentale. Delle sue motivazioni, con cui ribadisce tra l'altro che a fine maggio 2013 non viveva più in Ticino e nega una violazione della LCStr, si dirà, se del caso, più avanti.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella sua posizione.
G. In sede di replica l'insorgente ha ulteriormente ribadito le sue tesi e in particolare di aver lasciato __________ prima del giugno 2013, facendo anche valere un errore da parte dell'Ufficio controllo abitanti (banca dati MOVPOP), di cui avrebbe chiesto la rettifica.
H. Degli ulteriori scritti (del 1°, 3, 7 e 9 settembre 2020) e allegati, spontaneamente inoltrati dall'insorgente, come pure dell'opposizione del 19 ottobre 2020 al citato decreto d'accusa (frattanto cresciuto in giudicato), che RI 1 ha prodotto a richiesta del Tribunale si dirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti e dei documenti prodotti dall'insorgente, senza ulteriore istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da respingere, siccome non attinenti alla presente procedura, sono le sommarie richieste del ricorrente fondate sugli art. 96 e 97 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) relative al trattamento dei dati (cfr. scritti del 7 e 9 settembre 2021). Nella misura in cui si riferiscono alla rettifica della banca dati chiesta all'Ufficio controllo abitanti, qui basta rilevare che in questa sede egli ha potuto esprimersi a più riprese su tale aspetto, che, come si vedrà in appresso, non è comunque decisivo ai fini del giudizio.
2.2. In concreto, con la sua domanda di giudizio "alternativa" il ricorrente biasima in sostanza il Governo di non avergli dato la possibilità di replicare alla risposta dell'11 dicembre 2020 della Sezione della circolazione, sulla quale si è poi fondato. L'obiezione è pertinente, poiché dall'incarto emerge effettivamente che l'istanza inferiore ha intimato all'insorgente tale allegato il 17 dicembre 2020 senza dargli tuttavia la possibilità di replicare, richiamandosi all'art. 72 LPAmm (cfr. giudizio impugnato del 23 dicembre 2020, pag. 2). A torto tuttavia, poiché quest'ultima norma - identica all'art. 48 della vecchia LPamm - permette solo all'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, di decidere di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato. Non anche di ledere il diritto di replica, laddove vi è già stato un primo scambio di allegati e il gravame ha suscitato le risposte dell'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata o di eventuali controparti (cfr. art. 49 cpv. 1 LPamm; cfr. pure l'attuale art. 73 cpv. 1 LPAmm). Nella fattispecie l'importante violazione in cui è incappato il Governo può tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente e a più riprese dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
Ferma questa premessa, resta da verificare la tempestività dell'impugnativa che l'insorgente ha inoltrato il 1° dicembre 2020 contro la revoca preventiva emanata dalla Sezione della circolazione il 27 giugno 2013, notificatagli per via edittale. Controverso in questa sede può essere unicamente il giudizio d'irricevibilità reso dal Governo.
4.1. In materia di revoca della licenza di condurre, la procedura è retta dal diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LCStr), fatte salve le esigenze minime previste dall'art. 23 LCStr (cfr. STF 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4.1; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 1 ad art. 23). Tale norma prevede che la revoca di un permesso di guida deve essere notificata per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi. Secondo la vecchia LPamm (in vigore fino al 31 marzo 2014; BU 2013, 453), l'intimazione degli atti avveniva, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato (art. 14 cpv. 1 LPamm). Per le ulteriori modalità di intimazione, soggiungeva il cpv. 2, si applicano le relative norme della procedura civile. Il codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale se, tra l'altro, il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a). La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione (art. 141 cpv. 2 CPC).
4.2. In concreto, come indicato in narrativa, dagli atti emerge che la Sezione della circolazione - dopo un primo scambio di corrispondenza postale con il ricorrente al suo indirizzo di __________ (notifica di avvio della procedura del 15 aprile 2013 e scritto di RI 1 del 24 aprile 2013) - ha invano tentato di intimargli a questo recapito la missiva del 7 maggio 2013 e le raccomandate con gli ordini di indagine preliminare del 7 e 12 giugno 2013. Gli invii sono infatti ritornati al mittente con l'annotazione: "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". In queste circostanze, considerando il ricorrente d'ignota dimora, ha provveduto a notificargli la revoca preventiva del 27 giugno 2013 per via edittale, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del 2 luglio 2013. In tale modo di procedere, come essenzialmente concluso dal Governo (pur riferendosi all'art. 19 LPAmm), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto (cfr., in senso analogo, STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2; cfr. pure Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 511 seg.). Nella misura in cui non disponeva di un altro recapito dell'insorgente all'infuori di quello di __________, non è dato di vedere quali altri passi avrebbe dovuto intraprendere l'autorità per individuare il suo luogo di dimora. In particolare, per scoprire che egli, secondo quanto ora afferma, diversamente da quanto risultava dalla banca dati MOVPOP (a suo dire errata), si sarebbe trasferito nel suo luogo d'origine a __________ (AG) dal 22 marzo 2013 (cfr. richiesta del 6 agosto 2021 del ricorrente all'Ufficio controllo abitanti di correzione della banca dati), ovvero persino prima di quanto indicato in questa procedura (cfr. suo ricorso al Governo, pag. 1). Sia come sia, qui basta rilevare come spettasse in ogni caso all'insorgente informare la Sezione della circolazione dell'intervenuto cambiamento di domicilio. Secondo l'art. 26 OAC, il titolare di una licenza che cambia domicilio deve infatti comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio (cpv. 1). A maggior ragione se si considera che in concreto, a seguito della notifica dell'apertura del procedimento amministrativo del 15 aprile 2013, il ricorrente ben doveva attendersi che, sulla base delle risultanze del rapporto della polizia bernese del 16 marzo 2013, l'autorità avrebbe potuto pronunciare nei suoi confronti una revoca preventiva (art. 30 OAC) per seri sospetti sulla sua inidoneità alla guida.
5.2. In concreto, considerato come visto che la decisione del 27 giugno 2013 è stata notificata al ricorrente il 2 luglio 2013, giorno di pubblicazione sul Foglio ufficiale, è manifesto che, quando egli si è aggravato dinnanzi al Consiglio di Stato (1° dicembre 2020), il suddetto termine ricorsuale di 15 giorni era da tempo spirato. Tale conclusione è tanto più vera se si considera che l'insorgente è rimasto passivo per oltre sette anni, disinteressandosi completamente della procedura amministrativa di cui era a conoscenza (dopo la notifica della sua apertura). A ciò aggiungasi che il suo ricorso dovrebbe essere considerato tardivo perfino se si potesse ammettere che vi sia stata una notifica irregolare della controversa decisione e che il ricorrente, fino alla ricezione del decreto d'accusa del 7 ottobre 2020, non ne potesse sospettare l'esistenza. Pure a questo momento, anziché attivarsi immediatamente al fine di impugnare il provvedimento nel termine di 15 giorni, l'insorgente si è infatti limitato a interporre opposizione contro il decreto penale (cfr. scritto del 19 ottobre 2020), attendendo ancora quasi due mesi prima di insorgere davanti al Governo. Anche solo da questo profilo vi è quindi da ritenere che il suo ricorso del 1° dicembre 2020 doveva essere dichiarato irricevibile per tardività.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per tener conto della violazione del diritto di essere sentito in cui è incappato il Governo, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera