Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2021.232
Entscheidungsdatum
23.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2021.232

Lugano 23 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 28 aprile 2021 (n. 2081) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 18 dicembre 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato __________ 1965 e il __________ 1984 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B). Imprenditore di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 2 agosto 2020, verso le ore 23.00, RI 1 stava circolando alla guida del veicolo Jeep targato TI __________ in territorio di Iragna, sulla strada patriziale che dai Monti di __________ riporta a valle, quando si è reso protagonista di un incidente della circolazione. Stando alla versione da lui fornita alla polizia, intenzionato a provare il suo veicolo fuoristrada, in corrispondenza di un tornante, ha abbandonato il campo stradale per scendere verso delle cascine, senza tuttavia riuscire poi a tornare sulla strada. Dopo vari tentativi in retromarcia, ha perso il controllo del veicolo, che si è capovolto, terminando la sua corsa sul tetto. Rimasto illeso, si è fatto riaccompagnare a casa dalla moglie e l'indomani, alle ore 06.00, ha chiesto l'intervento del soccorso stradale per recuperare il veicolo. Preso atto che tale intervento era subordinato a quello della polizia, ha quindi annunciato l'accaduto al 117. Interrogato il 3 agosto 2020 dalla polizia cantonale, l'interessato - risultato negativo all'accertamento dell'alcolemia mediante etilometro precursore (nella misura di 0.05 mg/l di aria espirata alle 06.47) - ha dichiarato che la sera precedente, in occasione di una cena tenutasi tra le 19.00 e le 22.30, aveva bevuto un bicchiere di vino bianco e tre di rosso. Dopo avere spiegato di avere creduto che non fosse necessario chiamare la polizia, ha dato atto di non possedere l'autorizzazione necessaria per percorrere la strada forestale in questione.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, con scritto dell'11 settembre 2020 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 2 ottobre 2020, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:

  1. infrazione alle norme della circolazione

per aver circolato con la vettura Jeep Wrangler targata TI ______ su una strada forestale omet-

tendo di ottemperare ad un segnale di "divieto generale di circolazione" (2.01), perdendo negli-

gentemente la padronanza di guida per poi terminare la corsa con il veicolo rovesciato;

  1. elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto, subito dopo i fatti, alla prova del sangue o ad un esame

sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto

incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato

tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;

  1. inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza avvertire senza indugio la polizia.

Fondandosi sugli art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) - in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) e 18 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) - e 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr, ne ha quindi proposto la condanna a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di tre anni - di 20 aliquote giornaliere da fr. 410.- cadauna (pari a complessivi fr. 8'200.-) e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato non ha impugnato la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del rapporto di polizia del 26 agosto 2020 e della predetta condanna penale, il 26 novembre 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, con decisione del 18 dicembre 2020 l'autorità dipartimentale ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di tre mesi (dal 18 giugno al 17 settembre 2021 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. c [recte: d] e cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 28 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha negato che vi fossero in concreto gli estremi per scostarsi dai contenuti del decreto di accusa del 2 ottobre 2020. Ritenendo che l'interessato non sia mai venuto a trovarsi a circolare su una strada privata chiusa al pubblico, ha inoltre respinto la tesi ricorsuale secondo cui alla fattispecie non tornerebbe applicabile la LCStr. Sulla scorta della condanna penale ha poi constatato la sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale. Ripercorsi i fatti, il ricorrente ribadisce come l'autorità amministrativa debba scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti nel decreto d'accusa, visto che in quel contesto non è stato considerato che l'uscita di strada è stata il frutto di una sua decisione consapevole (e non di un incidente). Biasima poi il Governo per avere statuito senza attendere l'esito della procedura di revisione del decreto d'accusa, pendente davanti alla Corte di appello e di revisione penale (CARP). Torna infine a contestare l'applicabilità della LCStr alla fattispecie, che si sarebbe verificata su un fondo privato, non aperto alla circolazione. Contesta in ogni caso di essersi intenzionalmente sottratto all'analisi dell'alito, ribadendo di aver creduto che non occorresse chiamare la polizia.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 2 agosto 2020 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 8'200.-, corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 410.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr), così come meglio descritto in narrativa (consid. B.c). Il decreto di accusa del 2 ottobre 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato negando di aver perso la padronanza di guida, ma di aver lasciato spontaneamente la strada per fare fuori strada su un terreno privato sul quale non troverebbe applicazione la LCStr (cfr. osservazioni del 15 dicembre 2020, pag. 2-3; ricorso al Governo, pag. 3 e 4, e relativa replica, pag. 3). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 4-5) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che in sede penale non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, non ha contestato il decreto con il quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al pagamento di una multa per avere commesso un'infrazione alle norme della circolazione, omesso di osservare i suoi doveri in caso d'incidente ed eluso i provvedimenti per accertare la sua eventuale inattitudine alla guida. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto dell'11 settembre 2020 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2 del 12 giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3. Nulla muta a questa conclusione la circostanza che un'istanza di revisione del decreto d'accusa presentata dal ricorrente sia attualmente pendente davanti alla CARP, ritenuto come il ricorrente non sostanzi - né sia altrimenti ravvisabile - un motivo di revisione giusta l'art. 410 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0; cfr. STF 1C_378/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 2.4). Nulla può dunque essere rimproverato al Governo per avere statuito senza attendere l'esito della relativa procedura. Per la stessa ragione non occorre in questa sede aspettare che la CARP si pronunci in merito all'istanza di revisione.

  1. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 2 ottobre 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida di cui all'art. 91a cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 123 segg.). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 500 segg.).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 2 agosto 2020 l'insorgente, mentre circolava su una strada forestale senza la necessaria autorizzazione, ha perso la padronanza di guida per poi terminare la corsa con il veicolo rovesciato. In seguito ha abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli per legge (in specie senza avvertire senza indugio la polizia) e si è reso irreperibile, sottraendosi così intenzionalmente alla prova del sangue o a un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'incidente ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue, così come stabilito in sede penale. Ora, il fatto di avere eluso i provvedimenti che la polizia, date le circostanze, avrebbe ordinato per accertare una sua eventuale inattitudine alla guida costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr. Il Tribunale non ha ragione di scostarsi dalle valutazioni giuridiche del procuratore pubblico, che su questo punto ha ritenuto data l'esistenza del corrispondente reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr (cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 501 seg.). A maggior ragione considerata la francamente scarsa plausibilità della versione fornita dall'insorgente, secondo cui l'uscita di strada (su una strada di montagna, a tarda sera, al buio, all'altezza di un tornante e dopo una cena in cui ha ammesso di avere bevuto quattro bicchieri di vino) sarebbe stata intenzionale. In queste circostanze, avuto in particolare riguardo al rovesciamento del veicolo al termine della sua corsa, il fatto di essere sottoposto a un esame alcolemico non solo era possibile, ma altamente probabile, se non addirittura quasi certo. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'agosto 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

13

CPP

  • art. 410 CPP

LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

  • art. 16 LCStr
  • art. 16c LCStr
  • art. 90 LCStr
  • art. 91a LCStr
  • art. 92 LCStr

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

OAC

  • art. 16c OAC

ONC

  • art. 26 ONC

Gerichtsentscheide

9