Incarto n. 52.2021.202
Lugano 10 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2021 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2021 (n. 1451) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 14 giugno 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha fatto divieto di condurre a titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi a una perizia specialistica;
ritenuto, in fatto
che con rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 14 maggio 2019, la Polizia cantonale ha segnalato alla Sezione della circolazione che RI 1, cittadino russo residente a Mosca, proprietario del veicolo BMW targato __________, si sarebbe reso responsabile dei seguenti eccessi di velocità, rilevati mediante apparecchi radar (dedotti i margini di tolleranza):
(1) 26.11.2017 a Gentilino, sull'autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 140 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 40 km/h);
(2) 8.12.2017 a Balerna, sull'autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 123 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 23 km/h);
(3) 26.12.2017 a Balerna, autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 116 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 16 km/h);
(4) 19.3.2018 a Pollegio, autostrada A2 (direzione nord), in zona delimitata da un cantiere dove il limite della velocità era stato fissato a 80 km/h, rilevamento di una velocità punibile di 139 km/h (+ 59 km/h);
(5) 26.4.2018 a Balerna, autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 109 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 9 km/h);
(6) 1.5.2018 a Balerna, autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 126 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 26 km/h);
(7) 14.11.2018 a Giornico, autostrada A2 (direzione sud), in zona delimitata da un cantiere dove il limite della velocità era stato fissato a 80 km/h, rilevamento di una velocità punibile di 155 km/h (+ 75 km/h);
(8) 13.3.2019 a Gentilino, sull'autostrada A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 123 km/h, superiore al limite prescritto (100 km/h; + 23 km/h);
che il rapporto indicava che le infrazioni erano state rilevate senza alcun posto di blocco; precisava che, tramite l'ambasciata russa, era stato possibile risalire al proprietario della vettura, ma che non era stato possibile contattarlo formalmente al fine di identificare il conducente; aggiungeva infine come dalla documentazione fotografica apparisse che alla guida vi fosse sempre la medesima persona;
che preso atto di questo rapporto, la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale alla guida, ha impartito a RI 1 un divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica presso uno psicologo del traffico; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del
19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che con giudizio del 24 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso tale risoluzione, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo;
che dopo aver ammesso una violazione del diritto di essere sentito, che ha tuttavia ritenuto sanata, il Governo ha rilevato come le predette infrazioni fossero tali da far dubitare seriamente dell'idoneità alla guida del conducente e giustificare quindi il divieto cautelativo di condurre, abbinato all'ordine di sottoporsi a perizia. Data per acquisita la sua proprietà del veicolo, ha in particolare considerato plausibile che fosse il ricorrente ad aver commesso tutte le infrazioni, rimproverandogli di essersi limitato a invocare la mancata identificazione del conducente, senza illustrare una tesi alternativa; ha infine considerato infondate le sue diverse obiezioni inerenti alle modalità di accertamento degli eccessi di velocità;
che contro quest'ultimo giudizio RI 1si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia revocato il controverso divieto d'uso della patente; in via subordinata, postula che sia limitato a due anni dal 14 giugno 2019, senza obbligo di sottoporsi a perizia;
che l'insorgente contesta anzitutto la sanatoria da parte del Governo della lesione del diritto di essere sentito in cui è incorsa l'autorità dipartimentale; rimprovera inoltre alla precedente istanza di avergli addebitato tutte le infrazioni per il solo fatto di essere detentore della BMW, nonostante l'assenza di prove e benché dalle foto annesse al rapporto di polizia emergerebbe la presenza di diversi conducenti (come fatto valere anche in sede penale). In tal senso produce una sua dichiarazione resa davanti a un notaio russo (in cui si assume la responsabilità per quattro eccessi di velocità) e quella di un terzo (__________) che ammette altre tre infrazioni. Contesta quindi che siano dati gli estremi per confermare il controverso provvedimento che sarebbe in ogni caso sproporzionato;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; la Sezione della circolazione è invece rimasta silente;
che con complemento al ricorso del 16 settembre 2021, l'insorgente ha prodotto il decreto d'accusa del 16 agosto 2021 con cui il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole delle infrazioni commesse il 26 novembre 2017, il 26 aprile e il 1° maggio 2018 e il 13 marzo 2019, proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente, e a una multa di fr. 700.-. Alla luce di tale decreto, e posto come le altre quattro infrazioni non potrebbero invece essergli ascritte, è tornato a chiedere quanto postulato con il gravame;
che preso atto di quanto sopra, il 1° ottobre 2021 la Sezione della circolazione ha a sua volta prodotto il citato decreto d'accusa, cresciuto in giudicato;
che con atto del 20 ottobre 2021, trasmesso in copia al Tribunale, ha poi annullato con effetto immediato il divieto cautelativo di condurre veicoli a motore su territorio svizzero disposto con la risoluzione del 14 giugno 2019, riammettendo l'insorgente alla guida e precisando che emanerà nei suoi confronti una nuova decisione, alla luce delle infrazioni accertate in sede penale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che dal profilo della legittimazione attiva va invece considerato che, con la predetta risoluzione del 20 ottobre 2021 della Sezione della circolazione, l'oggetto del provvedimento rispettivamente l'interesse attuale dell'insorgente a un giudizio di merito appare essere venuto meno (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.1), per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa (cfr. in senso analogo STF 1C_249/2018 del 21 settembre 2018);
che in concreto l'impugnativa va nondimeno dichiarata irricevibile, in quanto intempestiva, per i motivi che seguono;
che giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);
che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);
che per giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2);
che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, cui questa Corte si allinea, anche l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2); per la procedura cantonale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm;
che in queste circostanze, forza è constatare come il ricorso interposto contro la risoluzione governativa del 24 marzo 2021 si rivela irrimediabilmente tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 31 marzo 2021 (cfr. tracciamento agli atti), ma solo 41 giorni dopo (l'11 maggio 2021);
che contrariamente a quanto assunto dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 1), trattandosi di una procedura provvisionale, tale termine non era nemmeno sospeso dalle ferie pasquali (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmm);
che il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente: v'è infatti da ritenere che la sua patrocinatrice, cognita della materia, avrebbe potuto rilevare l'errore: non doveva in effetti nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza, poiché l'insorgente era già insorto davanti al Governo nel termine di ricorso di 15 giorni, correttamente indicato nella decisione della Sezione della circolazione (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3);
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è irricevibile;
che dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera