Incarto n. 52.2021.119
Lugano 27 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di
RI 1, patrocinato da: P1
contro
la decisione del 10 febbraio 2021 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione del 1° ottobre 2020 con cui il Municipio di Mendrisio gli ha ordinato di presentare una domanda di costruzione a posteriori per i posteggi sul suo fondo (part. __________, sezione Rancate);
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario di un terreno (part. __________) situato a Mendrisio (Rancate), lungo la strada cantonale (via __________), all'interno della zona residenziale estensiva (e in minima parte nel bosco, angolo nord-est).
ESTRATTO MAPPA
Sul fondo vi è un edificio di due piani (sub A, di 297 m2), adibito in particolare a magazzino d'impresa e box autocarri, che è stato autorizzato con una licenza edilizia del 29 aprile 1963.
Tra lo stabile e la strada cantonale vi è un ampio piazzale sterrato, già utilizzato dall'impresa locataria del fondo per il deposito di materiali edili e oggetto di una procedura di cui non occorre riferire.
b. Dopo aver constatato, su segnalazione dell'Ufficio tecnico comunale e del Centro di manutenzione stradale di Mendrisio, che la fascia di terreno a diretto confine con la strada cantonale era regolarmente utilizzata per il parcheggio di veicoli, il 1° ottobre 2020 il Municipio ha ordinato a RI 1 di presentare entro 30 giorni una notifica di costruzione a posteriori per la realizzazione e l'uso senza licenza di questi stalli. Con separata decisione, gli ha inoltre ingiunto un divieto d'uso del posteggio.
B. Con unico giudizio del 10 febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto i due ricorsi presentati da RI 1 avverso i suddetti provvedimenti, che ha confermato. Il Governo ha anzitutto rilevato che l'area adibita a posteggio non risultava essere mai stata autorizzata. Ha in particolare escluso che con il permesso di costruzione del 1963 fosse stato implicitamente approvato un tale uso del piazzale. Ha inoltre ritenuto irrilevante il solo fatto che sin dal 1964 lo stesso sarebbe utilizzato quale posteggio. In queste circostanze, il Governo ha quindi tutelato l'ordine di presentare una domanda di costruzione (non coercibile). Ha inoltre confermato il divieto d'uso, in attesa che sia verificata la legittimità materiale del posteggio nell'ambito della procedura di rilascio del permesso in sanatoria.
C. Contro il predetto giudizio governativo - ma solo nella misura in cui ha respinto il ricorso contro l'ordine di presentare una domanda di costruzione - RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale. Preliminarmente l'insorgente si sofferma sulla ricevibilità del gravame, rivolto contro una decisione incidentale, ritenendo date le condizioni d'impugnabilità prescritte dall'art. 66 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Nel merito, l'insorgente ribadisce che - essendo il fondo in oggetto da sempre (dal 1964) utilizzato anche quale posteggio - non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione. Osserva tra l'altro che sarebbe irrilevante la mancanza di un permesso di costruzione, ritenuto che
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il Municipio, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del necessario, in appresso.
b. Con replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio, ad eccezione del Consiglio di Stato che è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il richiamo, dal Municipio e dal Dipartimento del territorio, di tutti gli studi, progetti, pubblicazioni, piani, ecc., relativi alla progettazione e messa in atto della zona 30 km/h su Via __________, Mendrisio-Rancate, non appare idoneo, per i motivi che seguiranno, a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la sua utilizzazione) sia conforme al diritto può in particolare essere rilevante allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad es. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] o art. 24c della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Il proprietario gravato dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso. Semmai, non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine non comporta del resto particolari conseguenze. Il proprietario non è in particolare passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).
2.3. Anche se non mette fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di presentare una domanda in sanatoria è (sinora stato) considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia recentemente rivista dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3 e 5 con riferimenti ivi citati), il quale, pronunciandosi su un'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione di un piano cantina in appartamento, richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale federale in materia, ha rilevato come tale ordine non risolvesse definitivamente la questione a sapere se fossero o meno realizzati gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente se quest'ultimo potesse o meno essere approvato. Ha inoltre ricordato che - diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali, ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma non su tutti. Richiamato pure l'interesse ad una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale - e risolvendo un quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -, questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli aspetti di legittimità materiale degli interventi. Un tale provvedimento è quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm.
2.4. Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2015.36 del 29 febbraio 2016 consid. 2.3.1 e rimandi). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi).
2.5. 2.5.1. In concreto, controverso è l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori che il Municipio ha impartito all'insorgente per la realizzazione e l'utilizzo quale posteggio della fascia di terreno a confine con la strada cantonale. Ora, alla luce della giurisprudenza sopraesposta (consid. 2.3), è anzitutto certo che il contestato ordine non costituisce una decisione finale (che conclude la procedura edilizia), ma è di natura incidentale. Infatti, esso implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione dell'insorgente, permetta di verificarne compiutamente gli aspetti di legittimità materiale. Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se sono date le condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm.
2.5.2. La decisione non appare tuttavia suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm: come visto, un simile danno non può in particolare essere ravvisato nel semplice prolungamento della procedura o nel suo conseguente maggior costo. Tanto meno può essere scorto un pregiudizio nell'eventualità in cui il proprietario, dando seguito all'ordine (comunque incoercibile), presenti la domanda di costruzione richiesta. Contrariamente a quanto crede l'insorgente, tale ipotesi non implica necessariamente una sua ammissione di un cambiamento d'uso del fondo soggetto a permesso. E questo già solo se si considera che, come visto, anche nei casi dubbi, l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura edilizia: la questione di sapere se e in che misura si sia in presenza di un cambiamento di destinazione può infatti spesso essere compiutamente vagliata solo nel quadro dell'esame della domanda di costruzione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2, 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 5.3). A ciò aggiungasi peraltro che, in base al cpv. 3 dell'art. 66 LPAmm, se il ricorso non è ammissibile in virtù del cpv. 2 o non è stato interposto, una decisione incidentale può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influisca sul contenuto della stessa. Nella misura in cui dalla sentenza del 21 gennaio 2008 (n. 52.2007.404) citata dal ricorrente emerga qualcosa di diverso, la stessa non potrebbe quindi essere seguita. Tanto più che la stessa è stata resa quando ancora vigeva la prassi sviluppata in base alla vecchia LPAmm (cfr. supra consid. 2.3).
2.5.3. Certo è inoltre che nella fattispecie non sono neppure date le condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. Il Tribunale non potrebbe in particolare rendere una decisione finale, stabilendo segnatamente che il controverso uso del fondo è già stato autorizzato, sfugge all'obbligo di licenza edilizia o è manifestamente al beneficio della tutela delle situazioni acquisite. Dagli atti non risulta infatti che sulla porzione di fondo a diretto confine con la strada cantonale siano mai stati formalmente autorizzati dei posteggi. Né i piani approvati con licenza edilizia del 29 aprile 1963, né quelli oggetto di una variante inoltrata il 25 agosto 1963, contemplano un simile uso del terreno lungo via __________. A questo stadio, non è inoltre dato di vedere come lo stesso possa essere chiaramente ritenuto protetto nella sua situazione di fatto. In mancanza di accertamenti fattuali più precisi, non è in realtà nemmeno possibile affermare che un tale uso del fondo risalga al 1964, come pretende l'insorgente. Non lo dimostrano in particolare le foto satellitari agli atti, da cui appare tutt'al più solo la presenza di singoli veicoli lungo la strada cantonale dopo il 2000 (cfr. doc. I-L e foto prodotte dal Municipio). Tanto meno lo comprovano le dichiarazioni, di contenuto analogo, di tre persone residenti nelle vicinanze dal 1964 (doc. F), 1972 (doc. G) e 1984 (doc. H), che si sono limitate ad affermare genericamente di aver sempre visto parcheggiate autovetture e mezzi di trasporto edili sul sedime tra la strada e lo stabile sul fondo part. __________. Nessuna di loro attesta quindi il reiterato stazionamento - lungo il fronte stradale - di una serie di veicoli dell'azienda, così come apparentemente riscontrato solo in tempi più recenti (cfr. ad es. foto agli atti del 23 settembre 2020 e foto doc. 5). Azienda della cui attività e dimensioni ben poco è peraltro dato di sapere. A questo stadio, nulla può infine dedurre l'insorgente da un'asserita tolleranza dei posteggi da parte del Municipio: l'interesse ad accertare se le costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste infatti anche a distanza di tempo. Il proprietario gravato da un ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può in particolare pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino per effetto del lungo tempo trascorso (cfr. RDAT I-2003 n. 34 consid. 2.2, STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3.2, 52.2006.181 dell'11 luglio 2006), o anche solo per motivi riconducibili alla tutela della buona fede (cfr. al riguardo DTF 136 II 359 consid. 7). Neppure un tale argomento permette insomma a questo Tribunale di pronunciare un giudizio finale. Lo stesso potrà se del caso essere riproposto più avanti. L'insorgente non pretende infine che l'inoltro della domanda di costruzione comporterebbe in concreto una procedura defatigante o dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente in sede di replica, non permette di sovvertire il giudizio di irricevibilità la circostanza che questo Tribunale abbia proceduto allo scambio di allegati, anziché dichiarare il ricorso irricevibile in limine litis, in applicazione dell'art. 72 LPAmm. Norma che permette all'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, di decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati. Questo giudizio prima facie non preclude infatti al Tribunale di pronunciarsi in seguito per l'irricevibilità dell'impugnativa (cfr. RDAT 1990 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 48). Non porta ad altra conclusione la sentenza in materia civile citata dall'insorgente (STF 5A_28/2015 del 22 maggio 2015). È ben vero che in quel giudizio - riferendosi al principio della buona fede qui evocato dal ricorrente - la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha indicato che, procedendo all'istruzione dell'appello, la Corte cantonale aveva lasciato legittimamente pensare all'insorgente che il rimedio di diritto fosse ricevibile, perlomeno dal profilo della sua tempestività. Come ha già avuto modo di precisare la stessa Alta Corte (cfr. STF 4A_477/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2.3), questa considerazione costituiva comunque solo un obiter dictum, atteso che nemmeno tale sentenza, in cui era stata appurata una violazione del diritto di essere sentito, ha tratto dalla mancata immediata decisione dell'appello la conseguenza che questo dovesse essere considerato ricevibile in seguito all'intervenuto scambio di allegati, ma ha rinviato la causa all'autorità inferiore per verificare se il termine di appello fosse stato rispettato.
4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è irricevibile.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera