Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2020.567
Entscheidungsdatum
08.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2020.567

Lugano 8 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 dell'

RI 1

contro

la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. L'8 gennaio 2018 l'avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di G__________ nell'ambito di una pratica di diritto di famiglia. Il 5 aprile successivo il legale ha posto unilateralmente fine al mandato. Dopo aver ricevuto dall’ex cliente una richiesta di dettagliare le prestazioni effettuate, il 30 gennaio 2020 il legale gli ha trasmesso una nota di onorario e spese (con un saldo scoperto a suo favore di fr. 2'851.30), di cui si dirà meglio più avanti.

b. Su mandato di G__________, il 10 febbraio 2020 l’avv. C__________ ha contestato al collega la fattura (per scarna motivazione, tariffa applicata, ecc.), chiedendogli di descrivere in modo preciso e dettagliato il tempo e le prestazioni profuse e riservandosi di adire l’autorità di sorveglianza e l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI). Il 10 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha dal canto suo spontaneamente inoltrato alle predette autorità una memoria difensiva (con i predetti scritti), in cui ha in sostanza anticipatamente esposto e giustificato il suo operato, per il caso in cui l’avv. C__________ decidesse di attuare quanto indicato.

c. A fronte di tale invio, il 23 marzo 2020 la Commissione ha aperto d'ufficio nei confronti dell’avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto), nonché 12 lett. i LLCA, 21 LAvv e 18 CSD (accordo tariffario).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha anzitutto contestato, dal profilo formale, la regolarità dell'apertura del procedimento disciplinare, cui la Commissione avrebbe proceduto in assenza di una segnalazione (di terzi, di un'autorità o dell'OATI). Nel merito, ha negato le violazioni rimproverategli, spiegando di aver chiarito da subito modalità ed entità della remunerazione (compenso di fr. 2'000/2'500.- ca. per la prima parte e in base al dispendio orario per la seconda fase, con una tariffa di fr. 450.- all'ora). In relazione all’obbligo di rendiconto, ricordato un acconto chiesto a inizio mandato, ha in particolare ribadito di aver trasmesso, a richiesta, la nota finale nel 2020, corredata da un rendiconto generale (su dispendio orario, attività, IVA, ecc.).

B. Con decisione del 22 ottobre 2020, la Commissione ha risolto di sanzionare l'avv. RI 1. Preliminarmente la precedente istanza ha respinto la censura di natura formale formulata nelle osservazioni, riconoscendo la sua facoltà di avviare procedimenti disciplinari d'ufficio. Posto che dagli atti emergeva il raggiungimento di un accordo tariffale tra le parti al mandato, ha poi liberato l'interessato dalla relativa accusa, rilevando come la questione della fondatezza delle sue pretese esulasse dalla propria competenza. Ha per contro reputato che il legale avesse disatteso il suo obbligo di rendiconto, ritenendo che la nota finale del 30 gennaio 2020 - priva di indicazioni puntuali in merito alle date e alla durata delle prestazioni svolte - fosse troppo generica. Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della gravità media della violazione, ma anche delle conseguenze negative per il legale (contestazione della nota e difficoltà a incassarla), concludendo per la pronuncia di un ammonimento (misura che non è tuttavia stata ripresa nel dispositivo, che fa stato di una multa di fr. 800.-).

C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ribadita l'obiezione circa la competenza della Commissione a intervenire d'ufficio, l'insorgente contesta la violazione dell'obbligo di rendiconto, rilevando come le varie attività svolte (e le loro date) si possano evincere dalla corrispondenza allegata alle sue osservazioni. Precisa di avere comunque sempre informato il mandante sulla sua pratica, tramite incontri o mail dirette a lui o al suo legale italiano. Conclude che, se il rendiconto prodotto può risultare insufficiente, lo stesso letto insieme al doc. 9 è invece adeguato e adempie quanto previsto da giurisprudenza e dottrina, il cliente potendo verificare la congruità della nota rispetto alle prestazioni effettuate. Evidenzia inoltre la palese incongruenza - che addebita a una svista - tra motivazione e dispositivo della sanzione pronunciata nei suoi confronti, ritenendo in ogni caso sproporzionata l'inflizione di una multa. Contesta infine l'entità delle spese accollategli.

D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Preliminarmente occorre sgomberare il campo dalla censura di natura formale sollevata nel gravame. Se è ben vero che l'art. 24 cpv. 1 LAvv dispone che il procedimento è avviato dalla Commissione di disciplina su segnalazione di terzi, di autorità o dell'Ordine degli avvocati o su domanda dell'avvocato stesso, tale elenco non può all'evidenza essere considerato esaustivo. Se così fosse, qualora venisse a conoscenza di una possibile violazione delle regole professionali commessa da un avvocato, in assenza di una formale segnalazione, la Commissione non potrebbe intervenire per verificarla ed eventualmente sanzionare il contravventore. Ciò che, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, sarebbe a dir poco insensato, a fronte dello scopo perseguito dalla procedura di vigilanza disciplinare sugli avvocati, che è quello di assicurare l'esercizio corretto della professione e di preservare la fiducia del pubblico (cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.1.2, 133 II 468 consid. 2; STA 52.2020.400 del 7 settembre 2020 e rif.; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 2a ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2126), come pure di garantire il buon funzionamento della giustizia (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 694). Ciò emerge d'altronde anche dal chiaro testo del previgente art. 34 della legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (BU 2002, 365), a cui l'attuale art. 24 LAvv si è ispirato (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 12). Dello stesso avviso è del resto anche la dottrina (cfr. Fellmann, Anwaltsrecht, n. 714 nonché Kommentar, n. 2 ad art. 12; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, vol. I, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 299; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2116). Non vi è quindi alcun motivo per negare alla Commissione la facoltà di avviare d'ufficio una procedura disciplinare, che questo Tribunale le ha invero già riconosciuto, come rettamente ricordato dall'autorità di sorveglianza (cfr. STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019 consid. 3). Ne discende che la doglianza del ricorrente - che deve peraltro al suo stesso agire l'apertura del procedimento - non può che essere respinta.

  3. Controversa in concreto è soltanto la violazione dell'obbligo di rendiconto riconosciuta in capo al ricorrente. L'accusa di non avere raggiunto un accordo tariffario con il cliente, mossagli in un primo tempo, è infatti nel frattempo caduta, sicché non occorre più esaminarla in questa sede.

3.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv. 3 e 21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1). Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il cliente può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato viola l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF 2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017 consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012 consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2020.313 del 25 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016 consid. 4.1 e rimandi).

3.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà contrattuale. L'onorario può essere pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1 CSD; inoltre: Fellmann, Anwaltsrecht, n. 490; Bohnet/Martenet, op.cit., n. 1599, 1776 e 2963; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art. 12). Se è stato convenuto un onorario forfettario, l'avvocato non può pretendere un aumento nemmeno se ha dovuto adoperarsi più di quanto originariamente pronosticato. Viceversa, il cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche se il mandato conferito ha impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si aspettassero alla conclusione del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2; Fellmann, Kommentar, n. 165 ad art. 12; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid. 2.2).

3.3. Con riferimento a onorari calcolati in base al tempo, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato di presentare, su richiesta, una fattura dettagliata rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2; RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet, op. cit., n. 1785; Valticos, op. cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone all'avvocato di presentare su richiesta in ogni momento una fattura indicante le singole prestazioni e il tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese; cfr. Fellmann, Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per l'attività svolta non è pertanto sufficiente (cfr. STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785 e 2825; cfr. anche STA 52.2020.313 citata consid. 2.3).

3.4. Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario, l'avvocato non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo consacrato a ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr. pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in particolare considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche fanno distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei differenti tipi di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente la valutazione della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere possibile non soltanto nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il dispendio orario, bensì anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la presentazione, su richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano evincere le singole prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così il cliente può verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto ragionevole rispetto alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.1). Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una remunerazione forfettaria, il cliente può ancora avere un legittimo interesse al dettaglio della fattura, ad esempio in vista di un ulteriore mandato conferito o da conferire al medesimo avvocato o come paragone con gli onorari di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.). Irrilevante è quindi la circostanza che un onorario stabilito a forfait sia dovuto, nella misura in cui tutte le prestazioni sono state fornite, indipendentemente dal dispendio orario effettivo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid. 2.4).

  1. 4.1. Nel caso concreto, come indicato in narrativa, dall'8 gennaio al 5 aprile 2018 il ricorrente ha patrocinato G__________ nell'ambito di una pratica di diritto di famiglia (accertamento della paternità ed elaborazione di una convenzione regolante gli obblighi di mantenimento del minore, l'autorità parentale e il diritto alle relazioni personali). Il 23 gennaio 2020 il cliente ha chiesto al suo ex patrocinatore il dettaglio di tutte le prestazioni effettuate. Con scritto del 30 gennaio successivo (doc. 6), il ricorrente gli ha trasmesso una nota di onorario e spese ancora scoperti di fr. 2'851.30, accompagnata da uno specchietto indicante le attività svolte e i relativi costi. Tale tabella espone essenzialmente quanto segue:
  • il 10 gennaio 2018, una spesa di fr. 50.- per apertura incarto;

  • sempre il 10 gennaio 2018, un onorario di fr. 675.- (pari a un dispendio orario di 90 minuti) per redazione prima bozza convenzione;

  • nel periodo febbraio/marzo 2018, un onorario di fr. 4'500.- (pari a 600 minuti di lavoro) per diversi incontri con: cliente, genitori cliente, avv. __________, sig.ra __________,

il tutto per un totale di fr. 5'627.30 (compresa l'IVA di fr. 402.33), da cui è poi stato dedotto l'acconto di fr. 2'576.- e un ulteriore importo di fr. 200.- (cfr. citata nota).

Insoddisfatto delle informazioni fornitegli, il 10 febbraio 2020 C__________, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, è quindi tornato a chiedere un'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, del tempo loro dedicato e delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico (cfr. doc. 8).

Tale richiesta è tuttavia rimasta senza seguito.

4.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la fattura emessa dal ricorrente - priva di indicazioni puntuali in merito alle singole attività, alle date in cui si sono svolte e alla loro durata - fosse manifestamente insufficiente a soddisfare l'obbligo di rendiconto che incombe all'avvocato. L'insorgente contesta tale conclusione: il rendiconto andrebbe a suo dire letto insieme alla documentazione (doc. 9) versata agli atti con le osservazioni, da cui emergerebbero tutte le informazioni necessarie. A torto.

4.3. Come visto, confrontato con la richiesta del suo cliente, il ricorrente avrebbe infatti dovuto fornire una distinta dettagliata, da cui si potessero dedurre le singole prestazioni effettuate e il tempo dedicato a ognuna di esse, nonché le spese, così da permettere al mandante di valutare l'adeguatezza della fattura (ritenuto che, in base alla giurisprudenza sull'obbligo di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, basta ad es. che i rapporti d'attività vengano allestiti con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante parole chiave e del relativo dispendio di tempo; cfr. STF 4A_238/2016 del 26 luglio 2016 consid. 2.2.2). E ciò, sia che l'onorario fosse stato stabilito secondo l'effettivo dispendio orario, sia che fosse stato pattuito a forfait (come parrebbe essere stato il caso, in base a quanto sostenuto almeno inizialmente dall'insorgente, per la prima parte del mandato; cfr. osservazioni, punto n. 3.4). Come visto (cfr. supra, consid. 3.3 e 3.4), sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale, che questo Tribunale ha avuto recentemente modo di applicare in un caso simile (cfr. STA 52.2020.313 citata), l'obbligo per l'avvocato di registrare correttamente il dispendio orario relativo a ogni attività sussiste infatti in entrambi i casi. In concreto, l'insorgente si è invece limitato a indicare le attività svolte in maniera generica, senza precisarne le date e la durata. In particolare, delle 11.5 ore consacrate al mandato, ne ha raggruppate ben 10, attribuendole a non meglio precisati diversi incontri con le parti, genericamente situati nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2018. La nota non presenta dunque nessuna informazione sulle singole prestazioni, sul momento in cui sono state svolte e sul tempo consacrato a ognuna di esse, limitandosi invece a indicare il tempo complessivo impiegato (90 minuti per la redazione della prima bozza di convenzione e 600 minuti per i diversi incontri). Ciò che, come visto (cfr. supra, consid. 3.3), non è tuttavia sufficiente. È quindi evidente che la nota d'onorario del 30 gennaio 2020 emessa dall'insorgente non presenta il necessario grado di dettaglio ai sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Come detto, dalla stessa non è in particolare in alcun modo possibile dedurre le singole attività che egli ha svolto (segnatamente il numero degli incontri effettuati) e il tempo loro dedicato e non permette di riflesso nemmeno di comprendere e verificare la congruità degli importi globalmente fatturati al cliente. Non porta ad altra conclusione la tesi del ricorrente secondo cui le precisazioni mancanti si sarebbero potute evincere dalla documentazione in possesso del cliente (che sarebbe comunque stato sempre informato del lavoro da lui svolto) e versata agli atti con le osservazioni. La distinta dettagliata - che l'avvocato è tenuto a fornire al mandante per ossequiare il suo obbligo di rendiconto - serve infatti proprio a far chiarezza sull'operato dell'avvocato, permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le spese, ed evitare così controversie sul loro importo. Chiarezza che peraltro il ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a compiegare la citata documentazione, che di certo non può sostituire la fattura dettagliata. Ne discende che, non avendo presentato al mandante - malgrado le sue ripetute richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente e manifestamente incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA, così come concluso dalla precedente istanza.

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, op. cit., ad art. 17 n. 23 segg.).

5.2. In concreto, commisurando la sanzione da irrogare al ricorrente, la precedente istanza ha motivato un ammonimento (cfr. decisione impugnata, consid. 7), infliggendo però a livello di dispositivo (n. 1) una multa di fr. 800.-. Confrontata con l'obiezione del ricorrente secondo cui la multa costituiva manifestamente una svista, la Commissione non ha smentito, rimettendosi in generale al giudizio del Tribunale. In queste circostanze, non si può che concludere che si tratti effettivamente di un errore (presumibilmente un refuso) e che l'autorità inferiore abbia pronunciato un ammonimento, sanzione peraltro conforme anche alla giurisprudenza di questo Tribunale in casi analoghi (cfr. STA 52.2020.313 citata consid. 4.2 e rif.). La violazione in concreto commessa dall'avv. RI 1 può del resto ancora essere considerata di lieve entità. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua trentennale carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto precede e a fronte del margine di apprezzamento che spetta all'autorità inferiore in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento così come motivato dalla Commissione, emendando conseguentemente il dispositivo (cfr. infra, consid. 7.1). La sanzione, tra le più lievi previste dalla norma, risulta così senz'altro opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

  1. Da respingere è infine la generica doglianza del ricorrente riferita agli oneri processuali posti a suo carico dalla precedente istanza.

6.1. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri giudiziari, ritenuto come l'esperienza insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid. 3.3.2 e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171 consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28).

6.2. Nel caso concreto, l'ammontare della modesta tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che rientrare nella forchetta prevista dall'art. 47 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento. La svista in cui è incappata la Commissione a livello di dispositivo non ne giustifica una riduzione; di tale aspetto può nondimeno essere tenuto conto in questa sede, avuto riguardo al parziale successo dell'impugnativa. La tassa di giustizia esposta dalla precedente istanza deve quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr. 200.-.

  1. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma del dispositivo (punto n. 1) della decisione impugnata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, come indicato al consid. 5.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.6; Hansjörg Seiler in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad 68 e giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullato e riformato nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

13

CSD

  • art. 18 CSD
  • art. 19 CSD

LAvv

  • art. 24 LAvv
  • art. 28 LAvv
  • art. 30 LAvv

LCCA

  • art. 12 LCCA

LLCA

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 68 LPAmm
  • art. 69 LPAmm

Gerichtsentscheide

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