Incarto n. 52.2020.471
Lugano 1 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2020 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4501) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4/10 aprile 2020 con la quale il Municipio di Cerentino gli ha negato la licenza edilizia per la bonifica agricola del mapp. __________ di quel Comune, ordinandogli al contempo il ripristino della situazione preesistente;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario del mapp. __________ di Cerentino, un terreno di 9'339 m2 ubicato in località Sasso d'Adel. In base al vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 3840 del 5 luglio 1995), il fondo è assegnato alla zona agricola, ad eccezione di una porzione di terreno nella parte sud-ovest del sedime attribuita all'area forestale.
b. In data 2 maggio 2019, RI 1 ha concluso con ____________________ un contratto denominato affitto azienda agricola, che prevede quanto segue:
(…)
Il signor ____________________ intende prendere in affitto l'azienda agricola di RI 1 e per questo motivo le parti concordano quanto segue:
Il signor RI 1 mette a disposizione dell'azienda agricola del signor ____________________ terreni agricoli, macchinari e stalle. La manutenzione, riparazione dei macchinari e la loro sostituzione sarà a carco del signor RI 1.
Il signor RI 1 continuerà a collaborare all'interno dell'azienda agricola del signor ____________________.
Per l'uso di beni del punto 1 e la manodopera del punto 2 il signor RI 1 verrà remunerato per CHF 20'000 l'anno.
Il presente accordo ha una validità di un anno è (ndr. e) verrà rinnovato tacitamente ogni anno. Esso potrà esse (ndr. essere) disdetto unicamente per la fine di un anno.
c. Il 21 ottobre 2019, constatato che sul mapp. __________ erano in corso degli interventi di bonifica agricola non autorizzati, il Municipio ha ordinato a RI 1 la sospensione immediata dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione entro il 30 novembre 2019.
d. In data 22 novembre 2019, RI 1 ha quindi chiesto al Municipio il permesso parzialmente a posteriori per la bonifica del terreno agricolo, mediante colmata delle depressioni. In base ai piani annessi alla domanda, allestiti dallo studio d'ingegneria __________, il colmataggio raggiungerebbe fino a 1.20 m di altezza. Secondo la relazione tecnica, il terreno oggetto dell'intervento verrebbe trattato e sfalciato regolarmente allo scopo di ottenere il foraggio per l'allevamento di diversi capi di bestiame. Lo scopo della bonifica sarebbe quello di ottenere, laddove vi sarebbero delle forti depressioni non lavorabili, un'uniformità del terreno in modo tale da permettere lo sfalcio con normali macchinari e aumentare al contempo il foraggiamento per gli animali. La relazione tecnica precisa infine che il materiale per bonifica è completamente inerte e proviene da scavi eseguiti per l'edilizia.
e. La domanda, pubblicata dal 9 al 23 dicembre 2019, non risulta abbia suscitato opposizioni da parte di privati.
f. Il 24 dicembre 2019, ritenendo che la documentazione inoltrata fosse incompleta, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto all'istante, per il tramite del Municipio che l'incarto venisse completato con i seguenti documenti:
· Certificato d'origine (provenienza) e qualità (analisi chimiche) dei materiali impiegati per i riempimenti e la bonifica;
· Quantitativi di materiale di scavo già depositato e ancora da apportare;
· Informazioni sui volumi, sulla provenienza e la qualità chimica del materiale di sterro (suolo) impiegato per le sistemazioni finali.
In data 15 gennaio 2020, l'istante ha inoltrato al Municipio il complemento richiesto. In particolare, ha prodotto lo scritto del 10 gennaio 2020 della __________, con cui quest'ultima ha confermato che il materiale utilizzato per la bonifica, proveniente dal mapp. __________ di Losone, non sarebbe inquinato e precisato di avere già fornito 400 m3 di materiale, restandone da fornire ancora 250-300 m3 sempre provenienti dallo stesso cantiere per completare l'intervento.
Con e-mail del 4 febbraio 2020, l'ing. __________, dello studio d'ingegneria __________, allegando il relativo rapporto di analisi, ha informato l'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS), di avere fatto analizzare dal laboratorio __________ un campione del materiale depositato al mapp. __________, il quale avrebbe confermato che lo stesso non sarebbe inquinato.
g. Il 2 marzo 2020, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato negativamente (avviso n. 112037) il progetto. Anzitutto, facendo proprio l'avviso della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia, l'Autorità dipartimentale ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 16a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ritenuto quanto segue:
(...). L'istante, proprietario del fondo ma non gestore agricolo, chiede di poter colmare una parte della superficie prativa con del materiale inerte proveniente da scavi eseguiti per l'edilizia. La quota del terreno colmato può raggiungere anche 1.30 metri di altezza in più rispetto a quello naturale. Normalmente in casi come quello in esame la bonifica agricola prevede una regolarizzazione della superficie con dei lavori di livellamento, l'eventuale apporto di terra vegetale per miglioramenti puntuali e contenuti, l'eliminazione dei sassi affioranti e il taglio di piante. Invece il colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la morfologia naturale del terreno. Pertanto il progetto così come presentato non è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e non può essere quindi giustificato da un punto di vista agricolo (…).
Subordinatamente, ha reputato che l'intervento non potesse beneficiare neppure di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, difettando il presupposto dell'ubicazione vincolata e, richiamato il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), ostando al permesso interessi preponderanti.
h. Recepito l'avviso cantonale negativo, con decisione del 4/10 aprile 2020 il Municipio ha negato all'istante il permesso richiesto (dispositivo 1), ordinandogli al contempo di impegnarsi per ripristinare il fondo allo stato antecedente i lavori. Il materiale inerte proveniente da scavi eseguiti per l'edilizia dovrà essere recuperato e smaltito presso una discarica autorizzata (dispositivo 2).
Tale risoluzione, sottoscritta dal solo vicesindaco, è stata nuovamente intimata all'istante in data 28 aprile 2020, firmata pure dalla segretaria comunale.
B. Con risoluzione del 2 settembre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione municipale, confermandola.
Anzitutto, il Governo ha ritenuto che il vizio di forma relativo alla mancanza della firma della segretaria comunale fosse stato nel frattempo sanato e che la risoluzione municipale fosse dunque valida. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta gli art. 16a e 22 LPT, non essendo conforme alla zona agricola. In particolare, ha ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e che non fosse dimostrato alcun nesso funzionale diretto con l'agricoltura per l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso per l'utilizzazione in questione. Di seguito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'intervento non potesse essere autorizzato neppure in base all'art. 24 LPT. A suo avviso, l'intervento non adempierebbe infatti il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Inoltre, alla sua realizzazione osterebbero pure interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT), considerato il contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso rilevato dall'UNP.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato con contestuale rilascio della licenza edilizia richiesta.
Anzitutto, l'insorgente lamenta che l'Autorità inferiore gli avrebbe negato a torto la qualifica di gestore agricolo, rilevando che egli avrebbe in gestione il pascolo __________ di proprietà del Patriziato __________ e che aiuterebbe tutt'ora ________________ nella gestione del mapp. __________ di Cerentino. Di seguito, argomenta che il fondo sarebbe sfruttato a scopo agricolo e che l'intervento in esame sarebbe indispensabile per ripristinare le caratteristiche originarie del sedime, venute meno a seguito dei cedimenti del terreno, che non permetterebbero uno sfruttamento ottimale dello stesso. Proseguendo, lamenta una disparità di trattamento per rapporto ad altre situazioni che sarebbero presenti nel Comune. Sostiene poi che l'ordine di ripristino dovrebbe essere annullato, posto che il Municipio avrebbe atteso un mese dall'inizio dell'intervento per ordinare la sospensione dei lavori e che il Governo avrebbe a torto ritenuto che il materiale utilizzato proverrebbe dalla demolizione di un immobile situato in un altro comune. Infine, l'insorgente sostiene che il Consiglio di Stato non si sarebbero confrontato compiutamente con le contestazioni sollevate, postulando il rinvio dell'incarto ai Servizi generali affinché rilasci un nuovo avviso all'attenzione del Municipio.
D. a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il Municipio con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
L'UDC, dopo aver richiamato le sue precedenti prese di posizione, riporta le osservazioni della Sezione dell'agricoltura, delle quali si riferirà, ove necessario, in seguito.
b. In sede di replica e duplica l'insorgente e il Municipio si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si limita a richiamare la propria risposta, senza formulare ulteriori osservazioni. Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono sufficientemente dalle carte processuali. Le prove sollecitate, segnatamente il sopralluogo, non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.2. Per giurisprudenza, il requisito della necessità (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) va valutato secondo criteri oggettivi. Dipende segnatamente dalla superficie coltivata, dal tipo di coltura e di produzione come pure dalla struttura, grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid. 4.1, 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.2 e rimandi). Di principio, una modifica del terreno naturale (mediante scavo o colmata) è conforme alla zona agricola solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della coltivazione e se l'asportazione o l'apporto di materiale sono limitati allo stretto necessario. L'intervento deve quindi avere uno scopo agricolo, non servire da pretesto per attività estranee all'agricoltura, quali interventi di estrazione o progetti di discarica (cfr. STF del 31 ottobre 1988, citata in RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo [VB.2017.00724] del 25 aprile 2019 consid. 3.3 e 3.4; AR GVP 28/2016 n. 1550 consid. 4a). In specie, deve tendere a migliorare la qualità del terreno, aumentandone la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89 consid. 4a; Niklaus Spoerri, Remise en état de modifications de terrains illégales, in: INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi posti a fondamento della modifica del suolo devono prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del suo andamento naturale. Di regola, il mero obiettivo di ottimizzare la coltivazione di un fondo mediante macchinari non è sufficiente (cfr. STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4; STA 52.2012.203 del 26 settembre 2013 consid. 2.2, 52.2009.29 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi; sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] del 21 agosto 2013 consid. 4.2; sentenza del Tribunale amministrativo di Soletta [SOG 2009 n.15] del 20 marzo 2009 consid. 5). In quest'ordine di idee, la prassi dei Cantoni ammette quelle modifiche che, senza comportare essenziali trasformazioni o pregiudizi al paesaggio, consentono di migliorare qualitativamente il suolo o di ottenere importanti benefici per il suo sfruttamento agricolo (quale ad es. un riporto di terra che permette di realizzare un accesso diretto al posto di un tragitto più lungo). Inammissibili sono per contro quegli interventi che, per la loro portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole rispetto al beneficio per l'attività agricola oppure che, deteriorando elementi caratterizzanti il paesaggio, collidono con aspetti prioritari della tutela della natura e del paesaggio. Minori esigenze vengono invece poste a miglioramenti di precedenti modifiche artificiali del terreno (cfr. STF 1C_808/2013 citata consid. 4.2; STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 2.2; AGVE 2013, pag. 457 seg. consid. 1.2).
2.3. La ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT va eseguita tenendo conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi perseguiti dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura, integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi speciali (legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01], legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451], legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0], ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS 814.41], ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 [OlAt; RS 814.318.142.1]; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1; STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2, 1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 3.1).
Dai dati dichiarati alla Sezione dell'agricoltura il signor RI 1 non risulta essere gestore agricolo annunciato all'Ufficio dei pagamenti diretti. L'unico iscritto è il signor __________ numero aziendale __________, sia per la superficie agricola utile (SAU), sia per gli animali allevati in azienda (numero BDTA a nome di ____________________). Il signor RI 1 figura unicamente responsabile dell'Alpe __________. La collaborazione tra il signor ____________________ e il signor RI 1 non è censita in termini di cogestione.
Comunque, anche se l'istante della domanda di costruzione fosse stato il signor ____________________, il preavviso sarebbe stato lo stesso negativo. (…)
Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 cpv 1 LE). In base al principio dell'accessione, il materiale apportato per il controverso colmataggio è divenuto parte costitutiva del mapp. __________ (art. 667 cpv. 2 e 671 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CCS; RS 210), di cui il ricorrente è proprietario. Il fatto che la domanda di costruzione in sanatoria fosse stata presenta dall'insorgente non era dunque di ostacolo al suo esame, rispettivamente - qualora fossero state date tutte le ulteriori condizioni - al rilascio della licenza. Di per sé, neppure la circostanza che l'insorgente non fosse personalmente (più) gestore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91) vi ostava, poiché determinante era/è semmai che l'intervento servisse/serva ad un'impresa agricola - gestita a titolo principale o accessorio - volta a perseguire un profitto e non fosse/sia invece destinato ad un'attività agricola esercitata a titolo ricreativo. Ora, da questo punto di vista occorre anzitutto rilevare che poco o nulla si sa dell'impresa/azienda agricola in questione. Dagli atti risulta unicamente che nel 2019 il ricorrente ha dato in affitto la propria azienda agricola, composta da terreni agricoli (tra i quali è presumibile che rientri anche il mapp. __________), attrezzatura, macchinari e stalle, a ____________________ la cui attività sarebbe registrata presso l'Ufficio dei pagamenti diretti sotto il numero aziendale __________. Nulla di preciso è tuttavia dato di sapere in merito ai fondi a disposizione, alla struttura aziendale, alla produzione, alle dimensioni e ai redditi. Non sono nemmeno note le unità standard di manodopera (USM) necessarie per l'attività in questione. Unità di misura, questa, che permette di stabilire le (potenziali) dimensioni di un'impresa/azienda, calcolando sulla base di coefficienti standardizzati il carico di lavoro necessario per la sua gestione secondo gli usi del Paese (art. 3 cpv. 1 OTerm; RitD II-2020 n. 47 consid. 4.2.1.2). Il fatto che l'attività agricola di ____________________ sia riconosciuta quale azienda ai sensi dell'art. 6 dell'OTerm e che le vengano versati dei pagamenti diretti, ciò che presuppone un volume di lavoro di almeno 0.2 USM (cfr. art. 29a cpv. 1 OTerm, art. 70a cpv. 1 lett. e della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 [LAgr; RS 910.1] in combinazione con l'art. 5 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 [OPD; RS 910.13]), costituisce tutt'al più un indizio che l'attività non è di tipo hobbistico, ma non implica ancora che possa essere considerata un'azienda agricola (cd. Landwirtschaftsbetrieb) ai sensi dell'art. 16a LPT o un'azienda agricola ai sensi degli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11; cd. landwirtschaftliche Gewerbe), ciò che richiede perlomeno 0.75 USM (cfr. RitD II-2020 n. 47 consid. 3.2.3. e 4.2.1.1). In queste circostanze, non è possibile dire se sia realizzato il requisito generale secondo cui l'esistenza dell'impresa deve essere prevedibile, ovvero assicurata, a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT). Nozione, quest'ultima, con cui s'intende generalmente un periodo di 15-25 anni (cfr. ZBl 2003, pag. 157 segg., consid. 2 c/aa pag. 160; STA 52.2005.169 del 5 settembre 2005 consid. 3.2). In difetto di una qualsiasi analisi, risulta in effetti impossibile valutare/verificare se l'impresa in questione sia economicamente in grado a lungo termine di generare un reddito sufficiente a coprire i costi correnti e quelli derivanti dagli investimenti necessari. Nel caso concreto, inoltre, sussiste un certo grado d'incertezza pure dal profilo della successione aziendale, considerate l'età del ricorrente e la circostanza che il contratto di affitto siglato con ____________________, benché rinnovabile tacitamente ogni anno, era valido soltanto un anno e può essere disdetto per la fine di un anno. Dagli atti non è peraltro dato di capire se tale contratto, la cui durata non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr; RS 221.213.2), sia stato approvato dall'autorità competente (cfr. art. 7 cpv. 2 LAAgr; cfr. pure art. 42 cv. 1 LAAgr per l'approvazione del fitto), in difetto di che farebbe comunque stato la durata minima legale (cfr. art. 7 cpv. 4 LAAgr). Anche in merito a questi aspetti s'imponevano senz'altro maggiori approfondimenti.
Il rinvio degli atti al Municipio permetterà di colmare, con la collaborazione dell'istante, a cui spetta di principio l'onere di fornire tutti i dati aziendali necessari e verificabili (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid, 2.3.4), e della Sagr, le carenze riscontrate.
3.2. Il controverso intervento contempla la bonifica del terreno agricolo mediante colmata degli avvallamenti esistenti che ne renderebbero difficoltosa ed onerosa la lavorazione. Il colmataggio, previsto in sei diversi luoghi del fondo in questione, raggiungerebbe un'altezza perlopiù (anche abbondantemente) inferiore a 1.00 m, salvo un caso (profilo 2: fino a 1.20 m). Il materiale utilizzato (650-700 m3 [400 m3 già depositati e 250-300 m3 ancora da depositare]), proverrebbe da uno scavo per la realizzazione di un nuovo immobile al mapp. __________ di Losone (cfr. scritto del 10 gennaio 2020 della __________; scritto del 15 gennaio 2020 dallo studio d'ingegneria __________). Il fondo oggetto di bonifica verrebbe attualmente trattato e sfalciato regolarmente allo scopo di ottenere foraggio per l'allevamento di diversi capi di bestiame. Scopo dell'intervento sarebbe quello di ottenere una maggiore un'uniformità del terreno, in modo da permetterne lo sfalcio con normali macchinari e, evitando la crescita di vegetali non idonei (rovi ed arbusti), aumentare al contempo la produzione di foraggiamento (cfr. relazione tecnica).
I Servizi generali del Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della Sagr, hanno ritenuto che l'intervento non fosse conforme alla zona agricola anche perché il colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la morfologia naturale del terreno.
Dal canto suo, il Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario, ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e che non sarebbe dimostrato alcun nesso funzionale diretto con l'agricoltura per l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso per l'utilizzazione in questione.
In concreto, la documentazione all'incarto non permette tuttavia di pronunciarsi con cognizione di causa sulla necessità del controverso intervento (cfr. art. 34 cpv. 4 lett. a OPT). Come illustrato, il fatto che il proprietario e l'affittuario dell'impresa siano - comprensibilmente, peraltro - interessati al miglioramento delle condizioni di gestione non è sufficiente. Per stabilire se la bonifica proposta sia oggettivamente necessaria occorre valutare se l'intervento è richiesto per una gestione razionale dell'impresa. Ciò implica di sapere, in particolare, quante volte all'anno avviene lo sfalcio, qual è il maggior onere lavorativo per lo sfalcio a mano (con la falce) delle superfici in questione rispetto al taglio meccanico reso possibile dalla postulata bonifica, qual è il rapporto tra il guadagno di tempo conseguito grazie a quest'ultima ed il dispendio orario globale necessario per la gestione dell'impresa, qual è l'aumento atteso della resa (di foraggio) e se tale aumento sia indispensabile per l'impresa (cfr. sul tema, sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] del 3 aprile 2008 consid. 4, confermata dalla STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4).
Considerato che anche da questo profilo non spetta a questa Corte rimediare alle carenze poste in essere dalle istanze inferiori, si giustifica di annullare il diniego della licenza edilizia (unitamente all'ordine di ripristino), nonché il giudizio governativo che lo conferma, rinviando gli atti al Municipio affinché, completata con la collaborazione del ricorrente la domanda con le informazioni mancanti e raccolto un nuovo avviso dal Dipartimento del territorio (in particolare, dalla Sagr), si pronunci di nuovo sull'intervento.
4.2. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre è considerato parte vincente (STF 2C_1041/2019 consid. 8 e rinvio). Pertanto, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune di Cerentino rifonderà tuttavia all'insorgente adeguate ripetibili limitatamente a questa istanza, ove quest'ultimo è patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 2 settembre 2020 (n. 4501) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4/10 aprile 2020 del Municipio di Cerentino sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 4.1.
Non si preleva la tassa di giustizia. Il Comune di Cerentino verserà all'insorgente fr. 1'600.- a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'800.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere