Incarti n.
Lugano 31 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui ricorsi:
a.
del 9 gennaio 2020 del RI 3 rappresentato dal suo Municipio, (evasione parziale)
contro
la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5825) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata da RI 1 congiuntamente a RI 2 e a PI 2 avverso la decisione del 24 maggio 2018 con cui il Municipio CO 1 vieta l'uso quale residenza della PPP n. 20920 e di una quota di 1/61 della PPP n. 20923 del fondo base 6056 di __________ a partire dal 1° luglio 2018;
b.
del 10 gennaio 2020 di RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5825) del Consiglio di Stato descritta in precedenza;
c.
del 10 gennaio 2020 di RI 1 6612 Ascona, patrocinata da: __________ PA 1
contro
la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5826) del Consiglio di Stato descritta in precedenza;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 22 giugno 2004 (n. 2715) il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune CO 1 concernente il comparto formato dagli attuali mapp. 19 e 6056 (quest'ultimo scorporato dal mapp. 19 e costituito in proprietà per piani il 31 maggio 2011), di complessivi 66'114 m2 e ospitante il CO 2. Il comparto, attribuito alla zona turistico-alberghiera, è disciplinato dalla scheda grafica n. 4A e dall'art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore/settore 4 (NAPR/settore 4), che lo riserva a impianti e strutture per attività turistiche di tipo alberghiero, sottoponendolo all'allestimento di un piano di quartiere obbligatorio.
B. a. Il 5 dicembre 2007 CO 1, proprietaria del mapp. 19 e, attualmente, di 40 quote di PPP del fondo base 6056 (appartamenti) e comproprietaria di 45/61 della quota 20923 (autorimessa), ha inoltrato per approvazione al Municipio CO 1 un piano di quartiere (PQ), suddiviso in 5 sottozone (PQA, PQB, PQC, PQD e ZNA), per la riorganizzazione e lo sviluppo della struttura alberghiera e per la realizzazione di quattro palazzine nella sottozona PQC. Il piano prevedeva anche delle "norme di attuazione" (NAPQ), il cui art. 7 recita
Nel comparto del PQ sono ammesse in generale destinazioni di residenza legata ad attività alberghiera e turistica.
Gli appartamenti che sorgeranno sulla zona PQC e venduti con la formula dell'Aparthotel, devono rispettare il "Regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani" della "Nuova residenza D__________" che fa parte integrante di queste Norme.
Alla domanda erano inoltre allegate una bozza del Regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani (Regolamento PPP), che elencava i servizi che l'albergo - tramite l'iscrizione a carico della relativa particella di oneri fondiari per riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e TV via cavo, oppure tramite contratto di abbonamento annuale per manutenzione, servizi lavanderia, parti ricreative, coperture assicurative - avrebbe fornito ai condomini, nonché la lettera esplicativa del 15 novembre 2006 dell'avv. __________.
b. A seguito dell'opposizione del 28 febbraio 2008 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, dettata da interessi di natura paesaggistica, è stata inoltrata una variante del PQ.
c. Raccolto il nuovo avviso cantonale, positivo, il 26 ottobre 2009 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il piano di quartiere.
C. a. Il 1° ottobre 2010 il RI 2 di RI 1 ha presentato una domanda di costruzione (datata 4 ottobre 2010), coordinata con l'assicurazione di massima per l'estensione della patente di esercizio (alloggio e struttura fitness), per l'edificazione di quattro nuove palazzine con alloggi (apparthotel) nella sottozona PQC, con autorimessa interrata e ampliamento della struttura fitness.
b. Raccolto l'avviso cantonale, favorevole, il 1° febbraio 2011 il Municipio ha statuito sulla domanda come segue:
Domanda di licenza edilizia
· È rilasciata la licenza edilizia al RI 2, RI 1, , per l'edificazione di quattro nuove palazzine per alloggi (apparthotel) e per l'ampliamento della struttura fitness sul fondo al mapp. N.19 RFD-__________, coordinata con l'assicurazione di massima inerente l'esercizio;
· L'allegato avviso cantonale no.72951 del 14 gennaio 2011 costituisce parte integrante della presente decisione;
· Condizioni particolari della licenza:
· Quelle contenute nell'avviso cantonale no.72951 del 14 gennaio 2011.
· La connessione funzionale degli appartamenti con la struttura alberghiera dovrà essere garantita attraverso una chiara definizione, nel regolamento delle future PPP, dei servizi che l'albergo dovrà garantire.
· (…)
Autorizzazione per l'assicurazione di massima per l'esercizio
· L'istanza intesa ad ottenere una garanzia di massima per l'estensione della patente di esercizio no.1932 (alloggio e struttura fitness) è accolta.
· La costruzione delle nuove strutture dovrà rispettare le prescrizioni igienico sanitarie (art.47 Rles pubb.).
· (…)
D. Sollecitato in merito alla problematica delle residenze secondarie con scritto del 26 aprile 2012 il Municipio CO 1 ha risposto all'allora legale di CO 1, avv. __________, nei seguenti termini:
La particella è inserita nella Scheda grafica no. 4A "Albergo D__________" del Piano Regolatore della Città di __________, Settore 4 (PR.SE4), (…).
L'art. 19 delle Norme di attuazione del PR.SE4 ammette in questo comparto impianti e strutture di tipo alberghiero e condiziona le nuove edificazioni all'allestimento di un piano di quartiere obbligatorio. Queste indicazioni sono poi riprese ed ampliate nello specifico descrittivo della scheda grafica allegato alle norme di attuazione.
Sulla scorta di quanto precede, il Municipio ha approvato il 25 ottobre 2009 il piano di quartiere presentato dalla proprietaria, giudicandolo - alla luce dell'insieme degli atti inoltrati (piani, norme di attuazione, regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani, …) - conforme alla destinazione di zona, di tipo alberghiero, ed in data 1° febbraio 2011 ha rilasciato la licenza edilizia per il progetto di costruzione.
A tali condizioni l'utilizzo previsto è da considerarsi, conformemente alla destinazione pianificatoria, di tipo alberghiero, ed il problema della residenza secondaria, peraltro non menzionato nella norma, visto che la residenza pura e semplice non è ammessa, non si pone.
E. Raccolto il nuovo avviso cantonale, il 3 maggio 2013 la licenza per l'edificazione di quattro nuove palazzine con alloggi (apparthotel) e l'ampliamento della struttura fitness è stata rinnovata, alle condizioni del precedente permesso.
F. a. Il 25 ottobre 2013 RI 2 ha presentato una domanda di modifiche al progetto di licenza, tendente a portare da 30 a 48 le unità immobiliari interne alle palazzine, tramite ridisegno delle partizioni.
Il medesimo giorno l'istante ha pure presentato una domanda di variante concernente la copertura con la formazione di un nuovo appartamento.
b. Il 20 novembre 2013, tramite procedura di notifica, il Municipio ha rilasciato l'autorizzazione relativa alle modifiche interne.
c. Il 3 febbraio 2014 il Municipio ha rilasciato la licenza concernente la variante per la formazione di un nuovo appartamento nel sottotetto, nella prevista edificazione di quattro nuove palazzine per alloggi (apparthotel) e l'ampliamento della struttura fitness sul fondo no. 19 RFD __________.
G. Di nuovo interpellato dall'avv. __________, con scritto del 12 marzo 2014 il Municipio ha ribadito che
La licenza edilizia era stata rilasciata per un nuovo complesso edilizio (quattro palazzine per alloggi) di tipo Apparthotel, conformemente alla destinazione di zona ammessa nel comparto dalla relativa scheda grafica No. 4° (costruzioni e impianti per l'esercizio di attività turistiche di tipo alberghiero).
In virtù di quanto sopra esposto, non trattandosi di un contenuto residenziale, non torna applicabile l'art. 30bis della NAPR,
che disciplina la destinazione e l'utilizzazione delle costruzioni residenziali dal profilo della residenza primaria e secondaria.
H. Il 24 aprile 2014 l'arch. __________ ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione e nella primavera è cominciata la messa in vendita degli appartamenti.
I. a. A partire dal mese di ottobre 2014 è ripreso uno scambio di corrispondenza fra CO 1, rispettivamente fra il legale che già l'assisteva, e le Autorità comunali in merito ai contenuti del Regolamento PPP e in particolare in merito all'obbligo, contestato dalla proprietaria, di locazione a terzi degli appartamenti da parte dei proprietari delle PPP. In tale contesto, agli inizi di gennaio 2015 il Municipio ha chiesto un parere sulla conformità di zona del Condominio D__________ alla __________ (SCA), del quale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
b. Con scritto del 18 marzo 2015 il Municipio, citando la comunicazione del 7 luglio 2006 dei progettisti, secondo cui, fra l'altro, vi sarebbe stata una gestione degli appartamenti ad affitto temporaneo, ha chiesto all'avv. __________ di completare il Regolamento PPP introducendo vincoli relativi all'affitto temporaneo di parte degli appartamenti inseriti nell'ambito di una gestione alberghiera del complesso.
c. Il 27 marzo 2015, l'Esecutivo comunale ha ribadito all'avv. __________ di non poter avallare la sua tesi secondo cui non sussiste un obbligo di affitto degli appartamenti a terzi, in quanto contraria alla destinazione di zona che stabilisce un'utilizzazione turistico-alberghiera dei fondi. In tal senso, ha confermato la necessità di emendare il Regolamento PPP, in particolare laddove riservava ai singoli comproprietari l'uso esclusivo degli appartamenti acquistati.
L. a. Con decisione del 22 aprile 2015 il Municipio ha quindi imposto a CO 1 un adeguamento del Regolamento PPP, al fine di introdurre l'obbligo per i singoli comproprietari di mettere periodicamente a disposizione dell'amministrazione dell'albergo i loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva utilizzazione turistico-alberghiera.
b. RI 1 ha impugnato, tramite il suo nuovo legale, avv. dott. PA 1, la decisione in parola davanti al Consiglio di Stato, domandando che fosse dichiarata nulla, rispettivamente annullata.
c. Con risoluzione del 20 gennaio 2016 (n. 200) il Governo ha dichiarato nulla la predetta decisione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha dichiarato d'ufficio nulla pure la condizione, contenuta all'art. 7 delle NAPQ, relativa al regolamento condominiale, e la condizione, sempre relativa a detto regolamento, contenuta nella successiva licenza edilizia del 1° febbraio 2011.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale, pur ritenendo tale condizione corretta nel merito, ha considerato che il Municipio non avesse la competenza di imporre nelle sue decisioni clausole fondate su norme di diritto privato. Avrebbe invece dovuto far capo agli strumenti del diritto amministrativo per assicurarsi il rispetto delle norme di piano regolatore.
d. La decisione del Consiglio di Stato non è stata oggetto di ricorsi.
M. Di propria iniziativa il 2 maggio 2016 RI 1 ha modificato il Regolamento PPP per tener conto dell'esigenza di mettere a disposizione dell'albergo gli appartamenti per la locazione a terzi. In particolare, tramite rinvio contenuto all'art. 6, è stato introdotto il contratto/regolamento speciale (convenzione) per la messa a disposizione degli appartamenti a favore dell'albergo. La clausola n. 5 prevede segnatamente che il condominio garantisce a quest'ultimo la messa a disposizione di appartamenti per almeno 520 settimane all'anno, di cui la metà in alta stagione e la metà in bassa stagione.
N. Il 20 giugno 2016, il Municipio ha commissionato all'avv. dott. __________ un parere sulla conformità di zona della struttura. Del rapporto, reso il 29 ottobre 2016, si riferirà in seguito, nella misura del necessario.
O. Con scritto del 21 aprile 2017, indirizzato all'avv. dott. PA 2, il Municipio ha ribadito che la messa a disposizione a terzi degli appartamenti costituisce il criterio fondamentale per ritenerli conformi alla destinazione turistico-alberghiera della zona di situazione, che esclude la residenza primaria e secondaria.
P. a. Il 7 dicembre 2017 PI 2 hanno stipulato con il CO 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4.5 locali al secondo piano di una delle palazzine in parola (blocco D, interno n. , , PPP n. 20920) e due posteggi nell'autorimessa (p.45 e p.46, quota 1/61 della PPP n. 20923 del fondo base 6056) per il periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2023.
b. Il 6 aprile 2018 i conduttori hanno notificato all'Ufficio del controllo abitanti il loro arrivo a __________, indicando l'appartamento quale residenza primaria e manifestando quindi l'intenzione di eleggervi il domicilio.
c. Con risoluzione del 24 maggio 2018 il Municipio ha deciso:
Dal 1 luglio 2018 è vietato l'uso quale residenza della PPP 20920 e una quota di 1/61 del foglio PPP n. 20923 (unità apparthotel al mapp. 6056 di __________, interno , al piano del Blocco D, sito in via __________, __________).
In particolare è vietato risiedervi a PI 2, salvo nei limiti di cui ai successivi punti 3 e 4, nell'ambito della gestione di un apparthotel.
2bis
È parimenti vietato alla proprietaria RI 1 di locarlo o di utilizzarlo (direttamente o indirettamente) se non come un apparthotel, ad esclusione in particolare della residenza primaria o secondaria.
PI 2 (e i loro parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) potranno ancora usufruire del loro appartamento quale apparthotel per complessive quattro settimane (o frazioni di settimane) nel corso del 2018.
3.1.
Per permettere una normale gestione alberghiera dell'apparthotel, dovranno comunicare le settimane in cui intendono usufruire dell'appartamento e quelle di messa a disposizione dei terzi al Municipio, con copia all'albergo RI 2 (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata di appoggio all'appart-hotel), entro il 20 giugno 2018.
3.2.
In assenza di comunicazione vincolante, qualsiasi uso delle PPP in discussione a far tempo dal 1° luglio 2018 è vietato.
Per gli anni a venire, PI 2 (e i loro parenti stretti) potranno in futuro utilizzare il loro appartamento quale apparthotel per otto settimane (o frazioni di settimane) ogni anno.
4.1.
Per permettere una normale gestione alberghiera dell'apparthotel, PI 2 dovranno comunicare le settimane in cui intendono usufruire dell'appartamento al Municipio e all'albergo RI 2 entro la fine ottobre dell'anno precedente, quindi entro la fine ottobre 2018 per il 2019 e così di seguito.
4.2.
In assenza di comunicazione vincolante, qualsiasi uso dell'appartamento in discussione è vietato.
La prova dell'effettiva messa a disposizione ai terzi (esclusi quindi i parenti stretti) dell'appartamento e della sua effettiva utilizzazione da parte di terzi nell'ambito di un esercizio alberghiero dovrà essere fornita al Municipio, dai locatari PI 2 (in caso di rottura del contratto da RI 1) contestualmente all'indicazione delle settimane di cui essi intendono usufruire l'anno successivo.
Qualora alternativamente:
le comunicazioni e la prova di cui ai punti 3, 4 e 5 non pervenissero al Municipio entro il 20 giugno 2018,
esse non pervenissero per gli anni successivi entro la fine del mese di ottobre dell'anno precedente,
PI 2 o RI 1 continuassero (direttamente o indirettamente) a utilizzare il loro appartamento come una residenza o comunque in modo incompatibile con il regime di un apparthotel,
l'appartamento non fosse effettivamente messo a disposizione di terzi quale apparthotel, ad es. rimanesse vuoto e inutilizzato senza valide ragioni,
i proprietari non provassero la messa a disposizione ai terzi (effettiva e a condizioni normali, in particolare economiche),
il Municipio provvederà ad apporre i sigilli sull'appartamento e gli eventuali occupanti saranno allontanati dalla polizia.
L'ordine (dispositivo punti l, 2 e 2bis) è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CPS che recita chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
L'autorizzazione di prendere la residenza o il domicilio nell'appartamento oggetto della presente procedura è negata.
La presente decisione è esecutiva dal 1° luglio 2018; un eventuale ricorso non esplicherà effetto sospensivo.
(…)
Q. a.
a.a. Contro il predetto provvedimento del 24 maggio 2018 RI 1, il CO 2 e PI 2 sono insorti il 12 giugno 2018 davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse dichiarato nullo e in subordine annullato. Hanno inoltre postulato l'assunzione di svariate prove, fra cui l'audizione di diversi testimoni, e che all'impugnativa fosse concesso l'effetto sospensivo.
Secondo i ricorrenti la decisione andava annullata già solo per il fatto che alla sua adozione aveva partecipato il vicesindaco avv. __________, patrocinatore di controparti in vertenze concernenti RI 1. Nel merito, ripercorrendo diffusamente l'iter pianificatorio e edilizio che ha condotto all'approvazione del progetto e alle divergenze nate in seguito con il Municipio, essi hanno rimproverato a quest'ultimo un vero e proprio voltafaccia, visto che solo nell'ottobre 2014 nell'ambito delle discussioni volte a concretizzare il Regolamento PPP esso avrebbe avanzato la richiesta di introdurre un obbligo di locazione a terzi degli appartamenti e ritenuto peraltro che in passato avrebbe ammesso a più riprese la costituzione di domicilio nella zona. Alla luce di tutte le circostanze e appoggiandosi al parere del perito del Comune, avv. dott. __________, essi hanno contestato che l'appartamento in questione fosse soggetto a limitazioni d'uso dal profilo pianificatorio-edilizio, sostenendo che, qualora lo fosse, tali limitazioni avrebbero violato la libertà di domicilio. In ogni caso la decisione impugnata era lesiva del principio dell'affidamento. Hanno poi contestato la legittimità dei singoli oneri, carenti nella motivazione, giungendo alla conclusione che il provvedimento contestato fosse arbitrario, sprovvisto di base legale e di interesse pubblico nonché lesivo del principio della proporzionalità. Gli insorgenti hanno quindi sottolineato in particolare che la decisione impugnata equivaleva a una revoca delle precedenti autorizzazioni, per la quale mancavano i presupposti, e che il 2 maggio 2016 il Regolamento PPP era stato modificato spontaneamente da RI 1.
a.b. In sede di risposta il Comune, postulando che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e, in quanto ricevibile, respinto, ha chiesto l'assegnazione di congrue ripetibili, quantificate in sede di duplica in almeno fr. 10'000.-, trattandosi di una procedura complessa e laboriosa.
b.
b.a. Il 26 giugno 2018 il presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda provvisionale, conferendo l'effetto sospensivo all'impugnativa del 12 giugno 2018.
b.b. Con sentenza del 14 settembre 2018 (inc. n. 52.2018.322) il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento del ricorso del Comune CO 1, ha annullato la decisione del 26 giugno 2018 del presidente del Governo, negando così il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso del 12 giugno 2018.
Questa Corte, precisato che il divieto d'uso pronunciato aveva natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione, ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sua immediata esecutività su quello privato a un'utilizzazione residenziale dell'alloggio, prima facie non autorizzata e manifestamente contraria con la funzione prevista per la zona turistico-alberghiera.
b.c. Un ricorso contro la decisione appena descritta e tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame presentato al Consiglio di Stato è stato respinto, nella misura in cui ammissibile, dal Tribunale federale (sentenza 1C_534/2018 del 2 novembre 2018).
c. Il 5 marzo 2019 i ricorrenti hanno chiesto al Governo di indire un esperimento di conciliazione, al fine di trovare un accordo globale sulla base di una bozza che hanno poi prodotto il 29 luglio successivo. La richiesta è poi stata estesa anche alla procedura di cui al seguente considerando.
R. a. Il 12 luglio 2019 PI 1 ha comunicato all'Ufficio del controllo abitanti l'intenzione di trasferire la sua residenza a __________, producendo una bozza del contratto di locazione avente per oggetto l'appartamento di cui alla PPP n. 20883 del fondo base 6056 di __________. La locazione avrebbe avuto inizio il 1° agosto 2019 per una durata determinata di 36 mesi.
b. Con risoluzione del 16 luglio 2019 il Municipio ha deciso:
È vietato l'uso quale residenza dell'unità apparthotel al mapp. 6056 di __________, interno , piano del Blocco A, sito in via __________, __________.
In particolare è vietato risiedervi a PI 1, salvo nei limiti di cui ai successivi punti 3 e 4, nell'ambito della gestione di un apparthotel.
2bis
È parimenti vietato alla proprietaria RI 1 di locarlo o di utilizzarlo (direttamente o indirettamente) se non come un apparthotel, ad esclusione in particolare della residenza primaria o secondaria.
Il signor PI 1 (e i suoi parenti stretti) potranno in futuro utilizzare il detto appartamento quale apparthotel per otto settimane (o frazioni di settimane) ogni anno.
3.1.
Per permettere una normale gestione alberghiera dell'apparthotel, PI 1 dovrà comunicare le settimane in cui intende usufruire dell'appartamento al Municipio e all'albergo RI 2 con sufficiente anticipo.
3.2.
In assenza di comunicazione vincolante, qualsiasi uso dell'appartamento in discussione è vietato.
L'ordine (dispositivo punti 1, 2 e 2bis) è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CPS che recita chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
L'autorizzazione di prendere la residenza o il domicilio nell'appartamento oggetto della presente procedura è negata.
La presente decisione è immediatamente esecutiva; un eventuale ricorso non esplicherà effetto sospensivo.
(…)
c. Contro tale provvedimento RI 1 e il RI 2 sono insorti il 2 agosto 2019 davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento dei punti n. 1, 2bis e 3 del dispositivo. Rinviando per quanto attiene alla ricostruzione fattuale e pianificatoria nonché alle contestazioni di merito alla procedura, richiamata, di cui al ricorso del 12 giugno 2018, essi hanno sottolineato come l'uso alberghiero dell'appartamento fosse manifestamente dato, vista l'intenzione di PI 1 di usarlo quale residenza secondaria.
d. Anche nell'ambito di questa procedura, il Comune, postulando che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e, subordinatamente, respinto, ha chiesto l'assegnazione di congrue ripetibili.
S. a. Con risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5825) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 12 giugno 2018 di RI 1, del RI 2 e di PI 2.
Il Governo ha ritenuto anzitutto che il gravame potesse essere evaso sulla scorta della documentazione annessa agli atti, in quanto pertinente e sufficiente all'accertamento dei fatti, senza necessità di ulteriore istruttoria. Analizzato poi nel dettaglio il contenuto del piano regolatore, del piano di quartiere e delle licenze rilasciate dal Municipio, ha escluso che i ricorrenti potessero appellarsi al principio dell'affidamento e, chiarita la nozione di apparthotel, ha ritenuto che l'uso dell'appartamento in questione si ponesse in contrasto con quanto approvato nel corso degli anni, osservando come d'altro canto un puro uso residenziale delle palazzine non fosse mai stato richiesto né tanto meno autorizzato. Ha quindi tutelato il divieto d'uso contestato e negato che esso violasse la libertà di domicilio, ritenendo poi che gli oneri imposti risultassero legittimi, sorretti da un evidente interesse pubblico e proporzionati. Ha infine escluso che i ricorrenti potessero appellarsi al principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità, che al municipale __________ incombesse un obbligo di astensione e, da ultimo, di dover entrare nel merito della proposta transattiva trasmessa.
Escludendo che fossero adempiute le condizioni, il Governo non ha assegnato al Comune le ripetibili.
b. Con argomentazioni sostanzialmente analoghe il Consiglio di Stato ha respinto con risoluzione di medesima data (n. 5826) anche il ricorso del 2 agosto 2019 di RI 1 e del RI 2, negando anche in questo caso al Comune l'assegnazione di ripetibili.
T. a.
a.a. Avverso la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5825) RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla decisione del 24 maggio 2018 del Municipio. La ricorrente chiede di essere convocata per un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
L'insorgente rimprovera anzitutto al Governo di aver fondato la decisione anche su documentazione non presente nell'incarto, di cui aveva verosimilmente conoscenza solo indiretta. Invoca di conseguenza un accertamento errato e arbitrario della fattispecie e chiede una completazione dell'istruttoria. Ripropone le tesi ampiamente esposte in prima sede sulla base di una ricostruzione minuziosa degli antefatti. Il giudizio impugnato si rivelerebbe arbitrario anche nel merito e, in proposito, ribadisce che non sarebbero date le premesse per pronunciare il contestato divieto, posto che l'uso in questione sarebbe conforme alla destinazione di zona e, comunque, alle varie licenze concesse. Inoltre, in assenza di reazioni e/o precisazioni in sede di rilascio dei vari permessi, l'uso (residenziale) indicato nelle varie domande nonché al n. 10 del formulario ufficiale loro annesso, sarebbe stato autorizzato anche qualora contrario al diritto materiale, di modo che potrebbe ora essere impedito soltanto facendo capo all'istituto della revoca. Irrilevanti sarebbero di conseguenza tutte le prese di posizione del Municipio successive al rilascio dei permessi. In ogni caso il divieto d'uso risulterebbe lesivo del principio dell'affidamento, così come indicato anche nel parere dell'avv. dott. __________. Essa contesta infine gli oneri contemplati nella decisione municipale soprattutto dal profilo della proporzionalità.
a.b. In sede di risposta il Consiglio di Stato precisa, riguardo al mancato richiamo degli atti relativi alle procedure di approvazione del Piano di quartiere nonché della licenza edilizia, che i documenti determinanti gli sono noti in quanto già oggetto di precedenti decisioni, richiamate in ingresso alle contestate decisioni, chiedendo poi la reiezione del gravame.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) richiama la sua presa di posizione davanti al Governo, senza formulare osservazioni particolari.
Il Comune CO 1 chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in quanto ricevibile, respinto. Postula inoltre la congiunzione con le procedure di cui agli incarti n. 52.2020.17 e n. 52.2020.18 poiché portano sullo stesso complesso di fatti e pongono i medesimi problemi giuridici, opponendosi all'udienza pubblica. Dei suoi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
a.c. La ricorrente non ha replicato.
b.
b.a. Anche avverso la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5826) RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla decisione del 16 luglio 2019 del Municipio con tesi che ricalcano sostanzialmente quelle avanzate nel ricorso di cui sopra.
b.b. Le risposte del Consiglio di Stato, dell'UDC e del Comune ripropongono, adattandoli, i contenuti e le domande avanzate nella suddetta procedura.
b.c. La ricorrente non ha replicato.
U. a. Con un unico ricorso il 9 gennaio 2020 il Comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro le predette risoluzioni governative (n. 5825 e n. 5826) e contro quelle di stessa data (n. 5824 e n. 5827), oggetto di parallela sentenza di data odierna (inc. n. 52.2020.14 [evasione parziale]/52.2020.18), limitatamente alla mancata assegnazione di ripetibili, postulando in via principale il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci su tale aspetto, e in via subordinata che il Tribunale ponga fine alle procedure, decidendo nel merito e assegnandogli un'indennità per ripetibili di fr. 15'000.- per ognuna delle cause di prima istanza. Esso sostiene che l'assistenza di uno studio legale esterno si è resa necessaria per il fatto che le risoluzioni impugnate si inserirebbero in una vertenza annosa e complessa concernente il comparto in cui è ubicato il mapp. 6056, in relazione al quale sarebbero state promosse numerose procedure, di cui si occupa da tempo l'avv. PA 1, specialista nel settore, e il suo studio legale, e di cui, data la rilevanza giuridica, si sono interessati anche i media svizzeri e il Gran Consiglio; inoltre, l'ufficio giuridico comunale non avrebbe potuto occuparsi della trattazione delle cause per mancanza di tempo e risorse. L'Autorità ricorrente aggiunge che l'assegnazione di ripetibili in suo favore si giustificherebbe anche per le importanti implicazioni finanziarie della vertenza, vista la pretesa risarcitoria di fr. 12'000'000.- avanzata da RI 1 nei suoi confronti.
b. In sede di risposta RI 1, il RI 2 e PI 2 si oppongono all'accoglimento del gravame in quanto rivolto contro le due risoluzioni che li concernono, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura. In particolare ritengono sproporzionata la richiesta formulata dal Comune in via subordinata, postulando tuttavia che in caso di accoglimento delle sue tesi, l'ammontare delle ripetibili venga stabilito in modo congruo e equo. Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, confermando i motivi addotti nelle decisioni impugnate circa la mancata attribuzione di ripetibili, mentre l'UDC rileva di non avere osservazioni da formulare.
c. Con decreto dell'8 maggio 2020 la giudice preposta all'istruzione della causa ha respinto la domanda di sospensione della procedura, evadendo ai sensi dei considerandi la richiesta di congiungere le procedure di cui agli inc. n. 52.2020.14, n. 52.2020.16, n. 52.2020.17 e n. 52.2020.18 formulata dal Comune.
d. Il ricorrente non ha replicato.
V. Nell'ambito delle procedure promosse da RI 1, congiunte per l'istruttoria, la giudice delegata all'istruzione della causa ha proceduto a richiamare agli atti diversa documentazione, di cui si riferirà ove necessario in seguito. Nel termine impartito, solo la ricorrente e il Comune hanno formulato osservazioni. L'insorgente ha in particolare domandato un'ulteriore complemento istruttorio e ribadito la richiesta di una pubblica udienza secondo l'art. 6 n. 1 CEDU, che si è tenuta il 4 maggio 2022 alla presenza delle parti e di cui si dirà in quanto necessario in seguito.
Considerato, in diritto
1.1.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2).
Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 147 I 478 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 1).
1.1.2. La ricorrente è direttamente toccata dalle decisioni impugnate nella misura in cui vietano di utilizzare gli appartamenti quale normale residenza (secondaria o primaria). Priva di pertinenza è la tesi avanzata dal Municipio, secondo cui le numerose comunicazioni indirizzate al legale della ricorrente, susseguitesi a partire del 2012, costituirebbero delle decisioni passate in giudicato, motivo per cui le risoluzioni del 24 maggio 2018 e del 16 luglio 2019 rappresenterebbero dei provvedimenti meramente esecutivi e confermativi con conseguente tardività delle contestazioni rivolte contro di essi. Infatti, a prescindere dal fatto che il rimproverato abuso si è concretizzato solo al momento della presa in locazione dell'appartamento per risiedervi (PI 2), rispettivamente della manifestazione dell'intenzione di farlo (PI 1), motivando per l'appunto il divieto d'uso, la verifica della conformità dell'utilizzazione instaurata va effettuata innanzitutto per rapporto alle varie licenze che la ricorrente ha ottenuto nel corso degli anni e non sulla base degli scambi epistolari avvenuti successivamente fra le parti.
1.1.3. Per quanto riguarda gli ulteriori oneri, ancorché rivolti in parte esclusivamente a PI 2 e a PI 1, toccano comunque sia direttamente la proprietaria, nella misura in cui concretizzano gli ordini impartiti ai punti 2bis (supra, P.c. e R.b.). Sussiste dunque una relazione particolarmente stretta tra la ricorrente e le decisioni impugnate. Certo, le limitazioni sono in parte formulate in modo da porre transitoriamente rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito della locazione dell'appartamento a PI 2 come residenza primaria (cfr. in particolare punto n. 3), ristabilendo un uso conforme alla destinazione di zona per l'anno 2018, rispettivamente a imporre un uso conforme, qualora la locazione dell'appartamento a PI 1 si fosse concretizzata, ciò che di fatto non è poi avvenuto. Inoltre, per quanto attiene a PI 2, nel frattempo la situazione si è modificata in modo sostanziale. Infatti, a seguito della conferma da parte del Tribunale federale della citata sentenza del 14 settembre 2018 in materia di misure provvisionali di questa Corte, essi hanno disdetto il contratto di locazione. Da ultimo, la ricorrente non sostiene di voler eleggere gli appartamenti quale propria residenza. Tuttavia, il Tribunale ritiene in concreto adempiuti i requisiti per entrare nel merito dell'insieme degli oneri posti, laddove - come si vedrà - gli ordini di ripristino appaiono giustificati. Difatti, sussiste la possibilità che la fattispecie si ripresenti senza che si possa dirimerla tempestivamente. Certo è, inoltre, l'interesse pubblico alla risoluzione di una vertenza che concerne un numero elevato di alloggi e il loro destino in una zona delicata dal profilo pianificatorio. Per contro, la ricorrente non è legittimata a impugnare il diniego dell'autorizzazione di prendere residenza o domicilio negli enti locati (supra, P.c. e R.b.), che concerne direttamente solo PI 2 e PI 1.
1.2. Nella misura in cui i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine, il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati per quanto attiene ai ricorsi di RI 1, congiunti per l'istruttoria, dagli incarti richiamati il 21 settembre 2021 dal Comune, dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio e, constatata l'impossibilità di reperire l'istanza per l'estensione della patente d'esercizio, annessa allo scritto del 7 dicembre 2010 dell'arch. __________, delle successive conclusioni. Documenti sui quali, come visto, le parti hanno potuto esprimersi.
L'assunzione delle ulteriori prove offerte dalla ricorrente (produzione da parte del Municipio sia del verbale della seduta municipale del 16 dicembre 2013 o eventualmente successiva, sia degli scambi di corrispondenza interventi fra Ufficio tecnico, segretario e/o cancelleria comunale e Municipio, rispettivamente dei verbali delle sedute municipali del periodo dicembre 2014 - maggio 2015), ai fini di comprovare il processo svolto a posteriori dal Municipio per poter interpretare il significato delle licenze rilasciate, non appare invero necessaria, visto che si riferisce a documenti successivi al rinnovo della licenza edilizia per l'edificazione di quattro palazzine per alloggi (apparthotel), avvenuto il 3 maggio 2013, il cui oggetto e contenuto, come si vedrà, è chiaro.
1.3. Vertendo sul medesimo complesso di fatti e vedendo coinvolte le medesime parti, in parziale accoglimento della richiesta del Comune (supra, T.a.b. e U.c.) le impugnative possono essere evase con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm. Ai fini di permetterne l'evasione con un unico giudizio, la procedura dipendente dal ricorso del Comune viene disgiunta nella misura in cui contesta anche le risoluzioni governative del 20 novembre 2019 n. 5824 e n. 5827, oggetto anche di altra impugnativa (art. 76 cpv. 2 LPAmm; inc. n. 52.2020.18).
Ricorsi del 10 gennaio 2020 di RI 1
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1277).
L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
2.2. Al fine di impedire che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente poiché destinata a un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un provvedimento d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla in quel modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione, si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una preventiva verifica (da esperire di regola nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria) della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile, a meno che il contrasto con quest'ultimo risulti evidente e incontestabile (cfr. RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1 e rimandi, II-2009 n. 23 consid. 2; STA 52.2018.314 del 14 settembre 2018 consid. 3.1).
2.3. In concreto, ancorché l'Autorità comunale si sia richiamata (tra l'altro) agli art. 42 segg. LE, è evidente che il Municipio ha concepito i controversi ordini alla stregua di misure rette dall'art. 43 LE. È peraltro quanto già stabilito nel precedente giudizio del 14 settembre 2018 di questa Corte, alle cui motivazioni si può su questo punto rinviare. Gli ordini sono stati tutelati dal Governo, il quale ha in sostanza stabilito che l'utilizzo delle PPP quali residenze non è stato autorizzato né è autorizzabile, considerando legittime, sorrette da un evidente interesse pubblico e proporzionate le condizioni d'uso imposte.
Di parere opposto la ricorrente, la quale ritiene che sulla base del PQ e delle successive licenze edilizie il Comune abbia inteso autorizzare l'uso residenziale degli appartamenti, la cui qualifica di apparthotel sarebbe da ricondurre ad appartamenti con servizio alberghiero, privi di limitazioni d'uso, la connessione alla struttura alberghiera essendo garantita dal regolamento della PPP. A torto tuttavia.
3.1. Ora, la dicitura apparthotel è riportata su tutti i documenti informanti la domanda. In modo speculare la licenza edilizia rilasciata il 1° febbraio 2011 autorizza l'edificazione di quattro nuove palazzine per alloggi (apparthotel) e per l'ampliamento della struttura fitness (…) coordinata con l'assicurazione massima inerente l'esercizio. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a fronte del chiaro tenore dell'art. 19 NAPR/settore 4 e dell'indicazione contenuta nella domanda di costruzione ("apparthotel") il Municipio non era tenuto a chiedere chiarimenti in sede di rilascio del permesso circa le modalità di gestione della struttura. Tanto più che la domanda era abbinata alla richiesta di estendere la patente d'esercizio. Non giova dunque alla ricorrente appellarsi alla DTF 107 Ib 153, secondo cui l'istante deve essere globalmente informato di tutte le condizioni cui è soggetto il permesso di costruzione sin dal momento della sua concessione, posto che la messa a disposizione degli appartamenti all'albergo è connaturata nella nozione di apparthotel.
3.2. Infatti, le NAPR/settore 4 non contemplano la nozione di apparthotel; tanto meno definiscono quali requisiti debbano essere soddisfatti dalla struttura per essere ritenuta tale. In mancanza di una diversa definizione da parte del diritto comunale o quanto meno indizi che conducano a ritenere che il legislatore del comune abbia inteso far uso della propria autonomia nel definire le strutture per attività turistiche di tipo alberghiero e scostarsi da quanto previsto dalla legislazione sugli esercizi pubblici in vigore al momento dell'adozione della norma e dell'approvazione della pianificazione (e ancora validi al momento del rilascio sia della licenza per il piano di quartiere sia di quella edilizia del 1° febbraio 2011) occorre dunque riferirsi a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Res pubb; BU 2011, 143). Secondo questa norma l'apparthotel è l'esercizio analogo all'albergo, di cui deve soddisfare i medesimi requisiti, ma che offre alloggio in appartamenti (cfr. anche l'art. 10 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 [LAFE; RS 211.412.41], per il quale l'apparthotel è un albergo; DTF 132 II 171, 130 II 290, 118 Ib 178; Valérie Bodevin, Les "hotels" en droit public de la construction, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 381-385; Andreas Ruch, Hybride Beherbergungsformen - das Zweitwohnungsgesetz als Chance für eine nachhaltige Entwicklung der Beherbergungsformen in alpinen Tourismusregionen in: SREJ 13/2016, capitolo 4). Posto che semplici case o appartamenti di vacanza non possono essere considerati alberghi (cfr. STA 52.2008.269 dell'8 ottobre 2008 consid. 2.1 con rinvio alla STA 52.1998.329 dell'8 febbraio 1999), determinante nella definizione di apparthotel è la gestione da parte dell'albergo degli appartamenti con relativa loro messa a disposizione a terzi per soggiorni di breve durata (cfr. anche art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 1° ottobre 1984; OAFE; RS 211.412.411, secondo cui l'esercizio alberghiero permanente è assicurato se l'atto di costituzione e il regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione obbligano i comproprietari a mettere le loro unità d'abitazione a disposizione dell'esercente).
3.3. A nulla valgono le opposte tesi dell'insorgente, come pure l'appello all'autonomia riconosciuta al Comune in ambito pianificatorio. Come visto il Consiglio comunale non ne ha inteso far uso, mentre questo istituto non permette di certo all'Esecutivo di modificare la destinazione di zona stabilita dalla pianificazione soggiacente tramite interpretazione e completazione di norme asseritamente non precise.
3.4. Nemmeno soccorre la ricorrente l'appellarsi alla STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019, confermata con STF 1C_308/2019 del 16 luglio 2019, con riferimento al fatto di aver apposto la crocetta al punto 10. Caratteristiche generali della costruzione sia sulla casella abitazione primaria sia sulla casella abitazione secondaria. Quel caso diverge infatti sostanzialmente da quello qui in esame. Si trattava, infatti, di uso residenziale, di principio ammissibile nella zona di situazione, con limitazione della percentuale di superficie utile lorda (SUL) destinabile ad abitazione secondaria. Ben diverso, dunque, dal domandare tramite l'apposizione di una semplice crocetta la possibilità di conseguire l'uso residenziale in una zona riservata alle attività turistiche di tipo alberghiero. In effetti, l'indicazione contenuta al punto 10 del formulario rappresenta un singolo elemento che non è atto a mutare il significato complessivo degli atti sottoposti ad approvazione, che riportavano su tutti i documenti la dicitura apparthotel.
3.5. In definitiva, la licenza del 1° febbraio 2011 non autorizza l'uso quale residenza degli stabili in parola, dunque anche delle PPP in esame. In ogni caso la ricorrente non ha fatto uso di tale permesso.
3.6. Il 3 maggio 2013 il Municipio ha rinnovato la licenza edilizia.
Ora, dal profilo dei principi generali del diritto, il rinnovo non configura né un prolungamento del termine perentorio di validità né un ripristino del permesso iniziale, ormai decaduto, bensì una nuova licenza. La licenza rilasciata su richiesta di rinnovo è in realtà un nuovo permesso a tutti gli effetti, ovvero un atto emanato secondo una procedura agevolata, mediante il quale l'autorità stabilisce nuovamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori a suo tempo autorizzati con il permesso iniziale (RDAT II-1994 n. 39; STA 52.2011.225 del 15 ottobre 2012 consid. 3.3).
Ferma questa premessa, la (nuova) licenza è stata rilasciata sulla base della domanda inoltrata il 7 febbraio 2013 direttamente dalla ricorrente in qualità di proprietaria. Domanda circoscritta, appunto, al semplice rinnovo di quanto già stabilito nel precedente permesso. Dal profilo del diritto comunale, la nuova licenza si esaurisce nel ribadire le condizioni di quella precedente. In definitiva, dunque, anche con il nuovo permesso il Municipio non può di per sé aver concesso altro di quanto previsto dal primo: l'edificazione di una struttura di tipo apparthotel.
3.7. A ciò si aggiunge che la licenza rinnovata è successiva allo scritto del 26 aprile 2012 con cui il Municipio CO 1 ha risposto all'allora legale della ricorrente, che chiedeva lumi in merito alla problematica delle residenze secondarie nei termini riportati in precedenza (supra, D.), concludendo che
l'utilizzo previsto è da considerarsi, conformemente alla destinazione pianificatoria, di tipo alberghiero, ed il problema della residenza secondaria, peraltro non menzionato nella norma [art. 19 NAPR/settore 4] visto che la residenza pura e semplice non è ammessa, non si pone.
Tale risposta, in linea con quella assunta in sede del rilascio del precedente permesso, dimostra che il Municipio era in chiaro sul contenuto autorizzato e le relative implicazioni (messa a disposizione a terzi). Di qui l'irrilevanza delle prove offerte dalla ricorrente in sede conclusiva. Ma, soprattutto, il contenuto chiarissimo della comunicazione non può che essere stato recepito e condiviso dalla ricorrente, tant'è che con la domanda di rinnovo (presentata il 7 febbraio 2013) essa non ha sollevato obiezione e/o riserva alcuna in proposito, limitandosi a postulare, per l'appunto, il rinnovo della licenza, senza pretendere che venisse specificata l'autorizzazione all'uso residenziale che intendeva conseguire. La licenza rinnovata (e poi concretamente utilizzata) autorizzava invece (e nuovamente) la costruzione di palazzine per alloggi (apparthotel).
Se, invece, non era questo che la ricorrente intendeva conseguire, essa avrebbe dovuto semmai insorgere a suo tempo e domandare tempestivamente una precisazione del permesso di costruzione nel senso da lei auspicato. In quest'ottica occorre comunque rilevare che essa era/è un'imprenditrice immobiliare e che in tutte le procedure era affiancata da esperti legali. Lo scambio di corrispondenza intervenuto successivamente al rinnovo (cfr. supra, G. e I.a-c.) appare come il tentativo da parte della ricorrente di mettere in discussione a posteriori i contenuti dei permessi conseguiti, contrario alla buona fede processuale, che non può essere tutelato.
3.8. Non muta queste conclusioni il fatto che con decisione del 22 aprile 2015 il Municipio abbia imposto a RI 1 un adeguamento del Regolamento PPP, al fine di introdurre l'obbligo per i singoli comproprietari di mettere periodicamente a disposizione dell'amministrazione dell'albergo i loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva utilizzazione turistico-alberghiera (obbligo, come visto in precedenza, poi dichiarato nullo dal Consiglio di Stato). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tale decisione non dimostra che il Municipio non fosse in chiaro sul contenuto dei permessi rilasciati e che tentasse di rettificarli a posteriori, bensì va messa in relazione al consistente scambio di corrispondenza - di cui costituisce la conclusione - avente come oggetto tale obbligo, la cui sussistenza, come appena visto, la ricorrente aveva iniziato a contestare a partire all'ottobre 2014, dopo la messa in cantiere del progetto.
Parimenti non giova alla medesima richiamarsi al fatto di aver in seguito spontaneamente modificato il Regolamento PPP per tener conto di tale obbligo, già solo per il fatto che, esclusi dalla modifica, risultano i 13 appartamenti già venduti (cfr. anche verbale d'udienza del 4 maggio 2022), di modo che il contrasto con la destinazione di zona dell'insieme della struttura permane.
3.9. Da tutto quanto precede si deve concludere che l'utilizzo residenziale delle palazzine e, dunque, delle PPP in esame non è al beneficio di una licenza edilizia.
La ricorrente nulla può dedurre in favore delle proprie tesi nemmeno dalla licenza rilasciata per il PQ-.
4.1. Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore (art. 56 cpv. 1 vLALPT nella versione originaria, BU 1990, 365, in vigore sino al 14 dicembre 2009, BU 2009, 541, qui determinante). Analogamente, l'art. 23 cpv. 1 NAPR/settore 4 stabilisce che esso è un progetto piano-volumetrico inteso a favorire l'insediamento di quartieri urbanisticamente validi. Per le finalità perseguite, il piano di quartiere è del tutto simile al piano particolareggiato, in particolare per quanto attiene alla promozione degli obiettivi di qualità urbanistica, architettonica o paesaggistica di un certo comparto. Tuttavia, se il piano particolareggiato permette di creare un regime speciale per i fondi compresi nel suo perimetro, il piano di quartiere costituisce un piano di utilizzazione imperfetto, nella misura in cui l'art. 56 cpv. 2 vLALPT (versione originaria in vigore sino al 14 dicembre 2009) è silente in merito alla possibilità di fissare, oltre ai parametri essenziali, anche la destinazione di zona; esso appartiene pertanto alla zona in cui si inserisce (cfr. Matea Pessina, Il piano di quartiere nel diritto della pianificazione del territorio ticinese, aspetti e problematiche giuridiche, in: RDAT II-1997, pag. 285 segg., 299). Inoltre, diversamente dal piano particolareggiato, quello di quartiere segue la procedura di una domanda di costruzione (art. 56 cpv. 3 vLALPT). È dunque il Municipio che decide, non il Legislativo comunale, sul piano di quartiere (art. 10 LE). Esso si configura in sostanza come un'assicurazione di massima, mediante la quale viene definito in modo vincolante il quadro degli interventi ammissibili all'interno di un determinato comprensorio territoriale. Esso ha gli stessi effetti di una licenza preliminare, limitandosi ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di ulteriori licenze per l'attuazione degli interventi previsti dal piano a livello di semplice progetto planovolumetrico (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1 e 3.3.1; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 418). In sede di permesso di costruzione non possono in particolare essere rimessi in discussione gli elementi approvati nell'ambito del piano di quartiere (Scolari, Commentario, n. 421).
4.2. Come esposto in narrativa, il 5 dicembre 2007 RI 1 ha inoltrato al Municipio il PQ per la riorganizzazione e lo sviluppo della struttura alberghiera e per la realizzazione di quattro palazzine nella sottozona PQC. Ora, stante quanto appena spiegato, ancorché l'insorgente avesse a suo tempo presentato delle "norme di attuazione" del PQ (che peraltro non sono previste da nessuna norma) esse non erano in alcun modo suscettibili di modificare la destinazione d'uso del fondo, dal momento che lo strumento del piano di quartiere non permette di farlo; non è, infatti, questo il suo scopo, che, come visto, consiste in un progetto planovolumetrico nell'ottica di promuovere insediamenti di particolare qualità architettonica e urbanistica (cfr. anche linea guida cantonale, Piani di quartiere, ottobre 2013, pag. 5). Prova ne è l'opposizione inoltrata nel 2008 dai Servizio generali del Dipartimento del territorio, dettata da meri interessi di natura paesaggistica. Ragionamento che vale a maggior ragione in relazione al Regolamento PPP a cui le NAPQ fanno riferimento. Già per questi motivi nulla può dedurre dalla relativa licenza rilasciata per il PQ.
4.3. Ma quand'anche si volesse conferire al PQ una portata che per sua natura non potrebbe avere, questo non gioverebbe comunque alla causa della ricorrente.
Infatti, secondo l'art. 7 delle norme di PQ (NAPQ), proposte dalla stessa insorgente, e concernente la destinazione (generale) dei fondi,
Nel comparto del PQ sono ammesse in generale destinazioni di residenza legata ad attività alberghiera e turistica.
Gli appartamenti che sorgeranno sulla zona PQC e venduti con la formula dell'Aparthotel, devono rispettare il "Regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani" della "Nuova residenza D__________" che fa parte integrante di queste Norme.
L'art. 11 NAPQ specifica, per quanto attiene alla zona PQC, che su questa zona possono sorgere blocchi abitativi di tipo Aparthotel in ossequio all'art. 7 delle presenti Norme.
Tutti i documenti e i piani allegati alla domanda del 5 dicembre 2007, in quanto riferiti alle quattro palazzine, riportavano la dicitura "Apparthotel", senza ulteriori indicazioni e/o precisazioni, limitandosi a spiegare nella sezione Premessa e obiettivi che
S'intende aumentare il numero delle camere di tipo tradizionale, di creare un certo numero di "suites" e di mettere sul mercato appartamenti da vendere, legati però indissolubilmente alla struttura alberghiera da un preciso regolamento di gestione. Si tratta quindi di appartamento con servizio alberghiero.
(…)
Non si può dunque che concludere che nemmeno in occasione del rilascio del permesso del PQ il Municipio abbia inteso autorizzare contenuti residenziali in luogo di alberghieri, derogando alla destinazione di zona. Non può portare a diversa conclusione il riferimento ai contenuti del Regolamento PPP (presentato solo in forma di bozza) che non può che essere interpretato conformemente alle NAPQ.
5.1. Il piano regolatore di /settore 4 assegna il comparto di situazione alla zona turistico-alberghiera, retta dall'art. 19 NAPR/settore 4 secondo cui essa è destinata a impianti e strutture per attività turistiche di tipo alberghiero ed è soggetta a piano di quartiere obbligatorio sulla base delle disposizioni contenute nelle schede grafiche n. 4A (Albergo D), 4B (Albergo C__________) e 4C (Campeggio D__________). Se per la parte di zona rappresentata nella scheda grafica 4C è pure ammessa, alternativamente, la destinazione para-alberghiera (campeggio), la scheda grafica n. 4A ribadisce che sono ammesse (unicamente) costruzioni e impianti per l'esercizio di attività turistiche di tipo alberghiero, ossia a usi strettamente legati alle attività alberghiere (cfr. Bodevin, op. cit., n. 263-268). Non si tratta, dunque, di una zona "turistica mista" nel senso più ampio, dove possono eventualmente trovare spazio anche contenuti di residenza secondaria; la norma non prevede infatti questa possibilità.
Eloquente circa le destinazioni ammesse nel comparto è il Rapporto di pianificazione relativo alla revisione del piano regolatore, settore 4, dell'aprile 1996, secondo cui (pag. 6, obiettivo 5.c):
Alcune importanti aree situate nel __________ sono da riservare per la realizzazione di grandi strutture turistiche di tipo alberghiero per assecondare in modo adeguato e sufficiente la vocazione di polo turistico cantonale del __________. Esse completano le altre proposte quali la zona alberghiera del lungolago, il __________, le zone ricreative e di svago a lago, i parchi urbani e montani, il golf, la golena e il lungofiume (…).
Altrettanto esplicita è la risoluzione d'approvazione del 22 giugno 2004 (n. 2715), con cui il Governo metteva in risalto il fatto che (pag. 6)
le zone turistico alberghiere descritte (…) sono situate in comparti particolari sul . Se non fosse per le preesistenze alberghiere di pregio non potrebbero essere considerate quali zone edificabili (…). Vista la preoccupazione (…) di meglio coordinare lo sviluppo di queste attività alberghiere già presenti sul territorio si approva il principio di avere delle zone speciali ex art. 18 LPT, in modo da evitare di dover gestire eventuali nuove domande di costruzione con il restrittivo regime del fuori zona edificabile. È altresì evidente che con la presente approvazione non si può evincere la possibilità di concedere altre destinazioni, anche in futuro, per destinazioni non strettamente legate all'attività alberghiera.
5.2. Viste le chiare finalità della zona turistico-alberghiera e le premesse che avevano portato alla sua adozione, l'inconciliabilità dell'uso residenziale, primario e secondario che sia, con la sua destinazione è evidente (cfr. anche STA 52.1998.329 dell'8 febbraio 1999 consid. 3). Del resto è quanto già questa Corte aveva stabilito nel giudizio in materia provvisionale del 14 settembre 2018. Come visto, priva di qualsiasi valore è la tesi avanzata dalla ricorrente, secondo la quale il piano regolatore non darebbe una definizione precisa di attività turistica di tipo alberghiero e, pertanto, avrebbe rinviato al PQ il compito di meglio precisarne la portata. Tanto più che, pure come già detto, ciò non è nemmeno possibile.
5.3. Nulla può dedurre la ricorrente in suo favore dallo scopo della variante adottata, che sottolinea essere - come riconoscerebbe il Municipio stesso al consid. 3 della decisione del 24 maggio 2018, rispettivamente 2 della decisione del 16 luglio 2019 - quello di sostenere l'attività turistico-alberghiera esercitata nel . A prescindere dal fatto che la decisione di approvazione governativa spiega che si tratta innanzitutto di evitare che questo pregiato comparto e l'attività alberghiera ivi svolta siano gestiti tramite autorizzazioni eccezionali, la volontà di sostegno all'esercizio alberghiero non significa che il pianificatore abbia inteso concedere la possibilità di compiere l'operazione commerciale secondo l'impostazione che l'insorgente pretende. Lo dimostra già il fatto che non vi è nessuna garanzia allo stadio pianificatorio che l'utile che da essa deriverebbe venga poi effettivamente reinvestito in favore dell'albergo. Né appare sostenibile che la possibilità di far usufruire i residenti delle palazzine delle strutture alberghiere in parola possa da sola generare ricadute tali da giustificare tale tesi, pretestuosa. Scopo della variante era piuttosto quello di permettere la gestione e lo sviluppo dell'attività alberghiera già esistente per garantirne la continuità.
le palazzine in esame sono state autorizzate quali apparthotel, ovvero quale struttura alberghiera, nella quale la residenza non è ammessa;
non essendo stata autorizzata la residenza, cade nel vuoto la tesi secondo cui le contestate decisioni municipali equivarrebbero a una revoca della licenza edilizia (art. 18 cpv. 1 LE);
il Municipio può (anzi, deve) ordinare la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge (art. 43 cpv. 1 LE; inoltre: Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegale Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 51 segg.).
gli appartamenti devono essere messi a disposizione di terze persone nell'ambito di un esercizio alberghiero;
l'utilizzo personale (incluso quello di parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) è limitato a otto settimane (o frazioni di settimane) all'anno;
entro la fine di ottobre dell'anno precedente, rispettivamente con sufficiente anticipo per PI 1, devono essere fornite le date per le quali avviene l'uso personale e la messa a disposizione di terzi degli appartamenti, con copia all'albergo (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata in appoggio all'apparthotel), in difetto di che l'uso degli appartamenti in discussione è vietato;
per quanto attiene alla PPP n. 20920, in caso di inadempienza, ciò che si avvera pure allorquando l'appartamento dovesse rimanere vuoto e inutilizzato senza valide ragioni, il Municipio provvederà ad apporre i sigilli e la polizia allontanerà eventuali occupanti;
gli ordini sono impartiti con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP.
Con le risoluzioni impugnate il Consiglio di Stato ha tutelato le decisioni del Municipio anche in merito agli oneri imposti, ritenuti essere sorretti da un evidente interesse pubblico e proporzionati.
7.2. Davanti al Tribunale la ricorrente ribadisce invece che si tratterebbe di oneri sproporzionati, che pongono vincoli molto stretti, lesivi della libertà personale e della proprietà, sia ai proprietari degli appartamenti sia dell'albergo cui viene affidata la loro gestione. Infatti, tali oneri farebbero sì che ogni soggiorno di un ospite (anche dell'albergo) o di un proprietario superiore a otto settimane si qualifichi quale uso residenziale, senza che né il Municipio né il Governo abbiano apportato valide motivazioni a sostegno di tale tesi. Non vi sarebbe alcun interesse pubblico a limitare la facoltà dell'albergo della ricorrente nel suo uso degli appartamenti messi a disposizione. Conclude quindi che
Anche se il loro uso fosse esclusivo a favore di un suo ospite disposto a pagare il prezzo di una locazione che gli garantisce di fare le sue vacanze quando vuole o di abitarvi a tempo indeterminato, considerare violata la destinazione alberghiera appare sproporzionato alle esigenze di interesse pubblico.
Nella risposta il Municipio sottolinea la legittimità di far capo a oneri e condizioni di utilizzazione quale strumento adeguato per rispettare la proporzionalità laddove non è l'edificio ma l'uso che se ne fa a essere illecito. Spiega quindi di aver ritenuto troppo severo vietare ai conduttori (o ai proprietari) anche l'uso temporaneo delle PPP. Si tratterebbe di una limitazione idonea e necessaria, visto che gli inquilini intendevano usarla come una normale residenza, in modo esclusivo e continuo. Otto settimane sarebbero un periodo considerevole, molto più lungo di quelli previsti dalla legislazione relativa alle residenze secondarie e a quello indicato dalla __________ nel suo parere. Un ulteriore elemento di proporzionalità è dato dalla libera scelta del periodo, che permette di soggiornare per le più importanti festività e nei migliori periodi. I provvedimenti, infine, non impediscono ogni tipo di locazione, ma solo quella durevole a scopo residenziale, come già evidenziato dal Tribunale federale nel giudizio del 2 novembre 2018.
La tesi municipale merita conferma.
7.3. Gli oneri in contestazione perseguono innanzitutto un importante interesse pubblico qual è il rispetto del principio della conformità di zona, che costituisce uno dei cardini della pianificazione del territorio. L'utilizzo quale residenza (primaria o secondaria) di una struttura autorizzata quale apparthotel non può certo essere considerata una divergenza irrilevante. Nemmeno risulta, di principio, impossibile ripristinare l'utilizzazione conforme degli appartamenti, ciò che non comporta particolari difficoltà tecniche. Nemmeno la ricorrente lo pretende.
7.4. L'apparthotel in parola presenta la particolarità di essere stato costituito in PPP, destinate alla vendita. In sostanza, tale impostazione (liberamente scelta dalla proprietaria) scinde la proprietà della struttura ricettiva da quella dell'attività alberghiera in quanto tale. Tale operazione permette (così come la locazione degli appartamenti) all'albergo di far partecipare terzi ai costi e agli investimenti della struttura.
Posta questa premessa, torna utile riportare alcune considerazioni sviluppate dall'avv. dott. __________ nel parere commissionatogli dal Municipio:
Anche se la norma di riferimento [art. 11 cpv. 1 RLEspub] appartiene a una legge di polizia del commercio, non vi sono valide ragioni per ritenerla inidonea a definire le strutture ammissibili in una zona, che, come quella in discussione, ammette soltanto costruzioni di carattere alberghiero.
Dal profilo pianificatorio e edilizio, la destinazione degli stabili adibiti ad albergo dipende, in definitiva, dalle caratteristiche intrinseche dell'attività (commerciale) che vi è esercitata. Attività, questa, che per rispondere alla nozione di albergo deve consistere nell'offerta di alloggio a una cerchia indeterminata di clienti, ossia al pubblico, essendo l'albergo un genere di esercizio pubblico.
Fintanto che le unità abitative dell'apparthotel appartengono allo stesso proprietario dell'albergo, l'offerta di alloggio a clienti ospitati in un appartamento non si distingue dall'offerta di alloggio a clienti ospitati in singole camere. Il rapporto che s'instaura tra cliente e albergo è identico tanto nel caso in cui alloggi in una singola camera, quanto nel caso in cui alloggi in un appartamento. La destinazione d'uso è dì carattere alberghiero. Non è di natura residenziale.
Se il proprietario dell'unità abitativa dell'apparthotel è un terzo, diverso dal proprietario dell'albergo, il rapporto tra chi vi alloggia e l'albergo rimane di carattere alberghiero nella misura in cui l'appartamento è messo a disposizione dell'albergo per alloggiarvi i suoi clienti. Anche se l'uso che l'ospite fa dell'appartamento, considerata la presenza di una cucina, è sostanzialmente simile a quello residenziale, il rapporto tra l'albergo e il cliente rimane di carattere alberghiero. L'utilizzazione non può essere considerata di natura abitativa. L'utente rimane un cliente della struttura alberghiera.
Se invece l'utente dell'appartamento è anche il proprietario dell'unità abitativa, l'uso che ne fa non è di carattere alberghiero, ma costituisce un semplice esercizio delle prerogative che gli spettano in base al diritto di proprietà. Il proprietario dì un appartamento in regime di apparthotel, che risiede nella sua unità abitativa, non stipula alcun contratto con l'albergo. Tanto meno con sé stesso. L'utilizzazione dell'appartamento non è di natura alberghiera, ma residenziale. Di carattere alberghiero è semmai soltanto l'utilizzazione degli altri servizi dell'albergo, in particolare di quelli di ristorazione e di pulizia.
Analoghe considerazioni valgono se il proprietario dell'appartamento lo concede direttamente in locazione a terzi.
Tale ragionamento, di principio condivisibile, va inteso nel senso che - contrariamente a quanto pretende la ricorrente - non ogni tipo di locazione in cui il locatore è un albergo ha carattere alberghiero. Ciò, infatti, non è sufficiente. Determinante è che la locazione s'iscriva nell'ambito del normale espletamento dell'attività alberghiera.
7.5. Le misure imposte dal Comune sono idonee e necessarie per ripristinare un'utilizzazione conforme delle PPP.
7.5.1. Non è dato in particolare di vedere una misura alternativa o meno incisiva che permetta di conseguire tale scopo. In particolare, non entra in linea di conto la possibilità di autorizzare una parte minoritaria delle quote di PPP per la residenza, posto che, come visto, essa (primaria o secondaria che sia) non è ammessa nel comparto. Concedendo la facoltà supplementare per il proprietario/locatore delle singole unità abitative di farne un uso proprio per otto settimane, il Municipio ha poi anche considerato le particolarità della costituzione in PPP della struttura, rendendo maggiormente interessante una locazione/acquisto degli appartamenti ai fini di investimento. Anche la durata di otto settimane, con la quale la ricorrente nemmeno si confronta, appare - alla luce delle spiegazioni date dall'Autorità comunale - del tutto confacente. Essa è anche generosa se rapportata a quanto prevede, per esempio la Guida di applicazione della legislazione federale sulle abitazioni secondarie emanata dal Dipartimento dell'economia pubblica e socialità del Cantone dei Grigioni nel 2016, che considera che l'uso proprio delle abitazioni da parte del proprietario della PPP deve rimanere di scarsa entità (…) e di norma non deve superare circa le tre settimane per ciascuna alta stagione (pag. 22).
I provvedimenti non impediscono poi nemmeno all'albergo di accogliere ospiti per una durata superiore alle otto settimane, nella misura in cui un soggiorno più lungo si mantiene all'interno di un normale rapporto di natura alberghiera. Ciò che un contratto di locazione della durata di cinque anni come quello sottoscritto con PI 2, rispettivamente di tre anni con PI 1, manifestamente non è.
Da ultimo, nemmeno l'accenno alla libertà personale e alla garanzia della proprietà permettono di concludere altrimenti. Intanto, in relazione alla prima garanzia il Tribunale non vede - e la ricorrente non spiega - in quale modo le decisioni impugnate inciderebbero sulla sua libertà personale. Da respingere anche l'eccezione fondata sulla garanzia della proprietà, che può essere esercitata soltanto nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nel pubblico interesse, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del territorio (cfr. sul tema, DTF 117 Ib 242 consid. 3a, 111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6; STA 52.2017.546 del 25 giugno 2018 consid. 7.3).
7.5.2. Per quanto attiene alla decisione municipale del 24 maggio 2018, va rilevato che la posa dei sigilli con allontanamento degli occupanti dell'appartamento va tutelata solo laddove vi sia un utilizzo come residenza o in modo incompatibile con il regime di un apparthotel dell'appartamento, rispettivamente laddove esso non venisse messo a disposizione di terzi. Tali misure coercitive appaiono sostenibili alla luce della severa giurisprudenza del Tribunale federale in materia, che riconosce in casi analoghi un ruolo ridotto al principio della proporzionalità, permettendo all'autorità di adottare misure più severe rispetto a quelle teoricamente possibili, per evitarle oneri di controllo eccessivi (cfr. STF 1C_464/2016 del 23 maggio 2017 consid. 2.6, 1C_283/2017 del 23 agosto 2017 consid. 4.1). Per contro, un semplice ritardo nell'inoltro delle comunicazioni e della prova richieste non può giustificarle, se non previa diffida. Di conseguenza il punto n. 6 della decisione impugnata dev'essere riformato in questo senso.
8.2. Dal profilo degli oneri processuali, la ricorrente ha ottenuto ragione su un aspetto del tutto marginale, sicché nel complesso dev'essere considerata soccombente anche in relazione al ricorso contro la risoluzione governativa n. 5825 (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Ciò posto, non si giustifica di modificare le risoluzioni impugnate per quanto attiene alle tasse di giustizia, che sono qui confermate. Quanto alle ripetibili di prima istanza, si rinvia al successivo considerando.
Per quel che concerne la sede di appello, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà al Comune (sulla base delle medesime ragioni che si illustreranno in appresso) un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Ricorso del 9 gennaio 2020 del Comune CO 1
9.1.
9.1.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili). Quanto previsto da questa norma non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (STA 52.2018.439 del 20 novembre 2018, 52.2015.18 del 29 aprile 2015). In questo senso, la non assegnazione a torto di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).
Soccombente è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (Lukas Müller in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar VwVG, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2023, n. 15 ad art. 63), rispettivamente quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [curatori], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 13).
L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Müller, op. cit., ibidem). Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Müller, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12).
La determinazione delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo Tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
9.1.2. L'art. 49 cpv. 2 LPAmm stabilisce che gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili; rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari. Tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di un'indennità per ripetibili a favore dell'autorità pubblica può quindi entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2, 52.2017.350 del 7 marzo 2018, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Plüss, op. cit., n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti). Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via del ricorso per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts-pflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 32 ad art. 104).
9.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1, RI 2 e , rispettivamente quello di RI 1 e RI 2, di modo che essi erano soccombenti davanti al Governo. Il fatto che in questa sede il ricorso di RI 1 sia stato parzialmente accolto non muta questa conclusione. Infatti, come spiegato in precedenza, essa va considerata come totalmente soccombente anche in seconda istanza (cfr. supra, consid. 8.2).
Contrariamente a quanto ha concluso il Consiglio di Stato, la causa presentava effettivamente una certa complessità sia dal profilo giuridico sia dal profilo fattuale, derivante anche dalle numerose censure di carattere edilizio e pianificatorio sollevate dai ricorrenti nell'ambito di procedure che si sovrapponevano. Inoltre ciò esorbita da quella che può essere ritenuta l'ordinaria attività di un ufficio giuridico comunale per rapporto alla singola procedura. Viste anche le implicazioni politiche e mediatiche della questione, che mettevano in dubbio l'operato dell'organo esecutivo e dell'amministrazione comunali, nonché le importanti implicazioni economiche (ancorché indirette) che potevano scaturirne, la scelta di affidarsi a un legale esterno appare tutto sommato giustificata.
Non spetta in prima battuta al Tribunale di chinarsi sull'ammontare dell'indennità. Alla luce della citata complessità delle diverse procedure e del fatto che occorre compiere una valutazione complessiva del dispendio da loro occasionato, ciò che comporta un certo margine di apprezzamento, tocca al Governo, cui gli atti vengono retrocessi, pronunciarsi in merito. Con ciò viene anche rispettato il principio del doppio grado di giudizio, previsto dalla LPAmm.
9.3. Il ricorso va dunque accolto nella sua domanda principale. La tassa di giustizia, fissata tenendo conto dell'evasione solo parziale dell'impugnativa del Comune, segue la soccombenza della resistente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Poiché il Comune non è patrocinato, la questione relativa all'assegnazione di ripetibili in questa sede nemmeno si pone (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Governo perché stabilisca l'ammontare delle ripetibili in favore del Comune CO 1.
1.2. La contestazione relativa all'assegnazione delle ripetibili in relazione alle risoluzioni governative del 20 novembre 2019 n. 5824 e n. 5827 è disgiunta dal ricorso del Comune CO 1 e viene evasa congiuntamente all'incarto n. 52.2020.18.
Di conseguenza la risoluzione del Consiglio di Stato del 20 novembre 2019 (n. 5825) è riformata come segue:
Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 24 maggio 2018 del Municipio CO 1 è confermata con la seguente aggiunta al punto n. 6 del dispositivo, in fine:
"La posa dei sigilli e l'allontanamento degli occupanti in caso di ritardo nelle comunicazioni e della prova richiesta devono essere preceduti da una diffida."
Per il resto è invariata.
Il ricorso del 10 gennaio 2020 di RI 1 contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 20 novembre 2019 n. 5826 (inc. 52.2020.17), in quanto ricevibile, è respinto.
4.1. La tassa di giustizia di fr. 800.- per l'evasione parziale del ricorso del Comune CO 1 (inc. 52.2020.14) è posta a carico di RI 1.
Non si assegnano ripetibili in relazione a questa procedura.
4.2. Le tasse di giustizia relative alle impugnative di RI 1 (52.2020.16 e 17), entrambe fissate in fr. 3'000.- (complessivamente fr. 6'000.-), sono poste a carico della ricorrente, che già le ha anticipate.
RI 1 verserà inoltre al Comune fr. 2'500.- per ciascuna procedura (complessivamente fr. 5'000.-) a titolo di ripetibili della sede d'appello.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera