Incarto n. 52.2019.319
Lugano 8 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 22 maggio 2019 (2554) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 dicembre 2016 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di sostegni allo studio;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha beneficiato per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 di prestiti di studio giusta gli allora vigenti art. 19 e segg. della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100).
B. Con decisione di accertamento del 16 febbraio 2011 l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS) ha rilevato che a RI 1 erano stati concessi prestiti agli studi per un ammontare complessivo di fr. 30'000.-, importo per il quale egli aveva firmato l'usuale riconoscimento di debito. L'UBSS ha dunque indicato che l'importo era da rimborsare entro il 31 dicembre 2016. Il 30 giugno 2016, atteso come non vi fosse stato nel frattempo alcun rimborso parziale, l'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), autorità che è subentrata all'UBSS, ha trasmesso all'interessato la fattura per la restituzione dell'importo di fr. 30'000.- con scadenza al 31 dicembre successivo. Con istanza del 21 novembre 2016 RI 1 ha postulato la conversione del suddetto prestito in borsa di studi. Mediante decisione del 19 dicembre 2016 l'UAST ha respinto il reclamo interposto da RI 1 avverso il diniego di trasformazione del prestito di studio.
C. Con risoluzione del 22 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 avverso quest'ultima decisione dipartimentale. Il Governo cantonale ha ritenuto, in sintesi, che la situazione finanziaria del ricorrente negli anni in cui egli avrebbe dovuto procedere alla restituzione del prestito, così come ancora al momento della decisione contestata, era tale da permettere il rimborso in questione, motivo per cui non si giustificava la richiesta conversione del debito.
D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente la trasformazione del prestito di studio in borsa di studio, con conseguente condono della restituzione dell'importo di fr. 30'000.-. Sostiene che il periodo di formazione è stato caratterizzato da grandi difficoltà economiche che hanno poi condizionato gli anni successivi durante i quali si è trovato nell'impossibilità di restituire il prestito di studi. D'altro canto, visti i motivi medici che lo hanno obbligato a intraprendere una nuova formazione, il rifiuto ingiustificato dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) di prendere a carico i costi della riqualifica professionale resasi necessaria, l'impegno profuso per fare capo il meno possibile a prestazioni sociali e i grandi sacrifici compiuti da lui e dalla sua famiglia, si giustifica ora il condono richiesto. Benché infatti l'attuale situazione finanziaria non possa definirsi disastrosa, la stessa lo diventerebbe qualora il debito nei confronti del Cantone non venisse condonato. Lamenta infine il ritardo dell'Esecutivo cantonale nell'evadere il suo ricorso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'UAST con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2 LASt). Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequentazione di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studi dopo l'obbligo scolastico (cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario. L'art. 18 cpv. 6 LASt prevede che nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di studio; la richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.
3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente sostiene che, benché la sua attuale condizione finanziaria non possa definirsi disastrosa, la restituzione del prestito causerebbe un grande aggravio economico al suo nucleo familiare. Per la valutazione del caso concreto, non è a suo avviso sufficiente fare riferimento ai dati fiscali poiché le spese affrontate durante gli anni di formazione hanno fortemente condizionato il periodo successivo. Egli espone dei calcoli dai quali emerge che negli anni dal 2006 al 2009 lui e la sua famiglia hanno subìto un disavanzo complessivo di circa fr. 60'000.-, motivo per cui, oltre al prestito di studi e all'impiego di tutti i risparmi, essi hanno dovuto contrarre altri debiti privati per garantire il loro sostentamento, ciò che gli ha impedito negli anni immediatamente successivi al raggiungimento del titolo accademico di provvedere al rimborso del debito nei confronti del Cantone. Inoltre la richiesta conversione del prestito in borsa di studio si giustificherebbe anche in base all'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100) e all'art. 88 del relativo regolamento, ritenuto che l'importo in questione è stato utilizzato per garantire il mantenimento della famiglia durante gli anni di formazione, nonché in virtù dell'art. 14 cpv. 2 lett. l della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.100) il quale impone alle autorità di provvedere affinché ogni persona bisognosa d'aiuto per ragioni di malattia o di handicap possa disporre di un sufficiente sostegno; fattispecie che si realizzerebbe in specie visto come la riqualifica professionale si sia resa necessaria a causa di problemi di salute che gli hanno impedito di continuare la precedente attività lavorativa. La sua richiesta andrebbe accolta anche per motivi etici per tenere conto dei sacrifici affrontati, del fatto che egli ha limitato al minimo le richieste di altre prestazioni sociali per non risultare un peso per la società e in considerazione dell'ingiustificato rifiuto dell'UAI di finanziare la sua riqualifica. Censura infine una violazione dell'art. 10 cpv. 3 Cost./TI da parte del Consiglio di Stato per via del ritardo nell'evasione del suo ricorso.
3.2. Anzitutto va rilevato che benché i sostegni allo studio siano in specie stati erogati in base alla previgente legislazione, considerato che l'istanza di conversione del prestito in borsa di studio è del 21 novembre 2016, dunque posteriore all'entrata in vigore della LASt (BU 2015, 184), la presente vertenza va risolta in base al nuovo diritto (art. 42 LASt). La questione tuttavia riveste unicamente carattere formale poiché l'art. 18 cpv. 6 LASt, nonostante una diversa formulazione, ricalca il precedente art. 21 cpv. 4 LSc. La norma in questione, come in passato, non conferisce al beneficiario di un prestito di studio una pretesa alla conversione; gli garantisce però il diritto a che la sua richiesta sia vagliata e apprezzata dall'autorità senza arbitrio né disparità di trattamento, in ossequio alle regole della buona fede e della proporzionalità (STA 52.2010.293 del 7 dicembre 2011 consid. 3.1.). In questo contesto va rilevato che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm); la censura di inadeguatezza è invece ammissibile davanti a questo Tribunale solo se prevista dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm), ciò che qui non è il caso (art. 39 LASt). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1148; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61, n. 2d).
3.3. Orbene, nel caso di specie non si rilevano violazioni del diritto, con particolare riferimento ai principi costituzionali testé menzionati. Considerato che il ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa da settembre 2009, la sua situazione economica a partire dal 2010 è notevolmente migliorata ciò che è comprovato dalle decisioni di tassazione riferite al periodo dal 2010 al 2015. Queste attestano infatti entrate annue che sono andate via via crescendo (da fr. 98'974.- nel 2010 a fr. 157'967.- nel 2015), con dei conseguenti redditi imponibili che, ad eccezione del 2012 dove verosimilmente vi sono state ingenti deduzioni, sono aumentati da fr. 49'389.- nel 2010 a fr. 79'967.- nel 2015 sopperendo così anche alle spese affrontate in precedenza. L'insorgente è poi proprietario della casa d'abitazione in cui vive con la sua famiglia e lo stato dei debiti da lui attestato (doc. C allegato al ricorso) non presenta un scenario particolarmente negativo (la posta principale consiste infatti nell'ipoteca sulla casa di cui è proprietario). Il quadro finanziario non è dunque da ritenere critico e il ricorrente dispone dei mezzi per onorare il suo impegno senza particolari ripercussioni sul confacente sostentamento della sua famiglia. D'altronde i dati fiscali configurano elementi oggettivi atti a descrivere in modo imparziale la situazione economica dell'interessato, dei quali non può essere fatta astrazione anche in considerazione di una parità di trattamento che l'autorità deve garantire tra i beneficiari di aiuti allo studio. Gli altri argomenti sollevati dal ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione. Seppur sia indubbio che egli abbia dato prova di grande impegno compiendo anche dei sacrifici nel periodo formativo, va rilevato che l'art. 18 cpv. 6 LASt pone quale unica condizione per la conversione del prestito di studio l'esistenza di oggettive difficoltà economiche, ciò che in concreto non si realizza, atteso come la riqualifica professionale gli ha permesso finanche di migliorare la sua situazione finanziaria. A giusto titolo dunque l'UAST prima e il Consiglio di Stato poi, hanno ritenuto che la condizione economica dell'insorgente dal 2010 al 2016 era tale da permettere il rimborso, quantomeno parziale, del prestito di studio; decisione, questa, che non appare né priva di giustificazioni oggettive né lesiva di principi costituzionali sopra evocati. Inapplicabili risultano invece i disposti della Lorform e del suo regolamento, in primo luogo poiché gli aiuti allo studio non sono stati erogati su quella base legislativa e le norme citate sono da tempo abrogate (BU 2008, 183; BU 2014, 344 e BU 2015, 194). A prescindere da ciò le stesse non conferivano alcun diritto alla conversione qui richiesta. Inconferente risulta pure il riferimento all'art. 14 Cost./TI, ritenuto che gli obiettivi sociali sanciti dal disposto in parola si rivolgono essenzialmente alle autorità legislative, chiamate a fissarne natura e modalità, e non costituiscono pertanto norme direttamente applicabili in sede giudiziaria (cfr. Rapporto n. 4341 del 9 giugno 1997 della commissione legislativa sul messaggio del 20 dicembre 1994 concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese [in: RVGC sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 536]; STA 38.2015.20 del 25 giugno 2015 consid. 2.7). Tra le legislazioni emesse in base a questi obiettivi (segnatamente la lett. f dell'art. 14 Cost./TI) vi è, tra l'altro, la LASt (cfr. STF 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 consid. 2.2). Le prestazioni sociali in favore di persone bisognose per ragioni di malattia o di handicap, con particolare riferimento alle riformazioni professionali, sono oggetto di altre normative, tra cui la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20); la materia tuttavia esula di tutta evidenza dall'oggetto della presente vertenza e in questo senso il fatto che le autorità non abbiano tenuto in considerazione la decisione dell'UAI di rifiutare la presa a carico delle spese per la formazione professionale del ricorrente, pronuncia che andava se del caso impugnata, non presta il fianco a critica. Per quanto attiene infine al ritardo con cui il Governo cantonale avrebbe emesso la propria decisione, nemmeno l'insorgente pretende di aver mai sollecitato l'autorità, per cui le sue critiche cadono nel vuoto. In ogni caso, le stesse non permetterebbero di sovvertire l'esito del presente gravame.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera