Incarto n. 52.2019.272
Lugano 27 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 9 maggio 2019 (n. 31) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 4 aprile 2019 con cui il Municipio di Magliaso le ha vietato l'uso delle serre per la coltivazione della canapa (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. La __________ SA è proprietaria di un vasto terrreno (part. __________) situato a Magliaso, in zona agricola (superficie per l'avvicendamento culturale, SAC), sul quale insistono alcune serre.
b. Il 20 giugno 2018, , socio della RI 1 () - affittuaria del fondo - ha notificato alla Polizia cantonale l'avvio di una nuova coltivazione di canapa ai sensi dell'art. 13 della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002 (Lcan; RL 822.200).
c. Invitato a preavvisare la notifica, il 10 luglio 2018 il Municipio ha in particolare osservato che le serre in questione si trovano in una zona di protezione S2 dei pozzi di captazione dell'acquedotto intercomunale di Caslano, ritenendo necessario interpellare l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI). Il 30 luglio 2018, quest'ultimo ha indicato che il "ripristino delle serre" potrebbe essere autorizzato in deroga alle norme in materia di protezione delle acque (se è esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile), puntualizzando che, a "livello costruttivo", si sarebbe espresso nell'ambito di una notifica di costruzione.
d. Il 3 agosto 2018, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale ha quindi confermato ad __________ la conformità della notifica in base alla Lcan; ha tuttavia riservato l'applicazione di altre norme, quali la legge edilizia cantonale.
B. a. Richiamati tali scritti, il 14 agosto 2018, il Municipio ha comunicato alla RI 1 che, prima dell'inizio dell'attività, avrebbe dovuto essere presentata una domanda di costruzione.
b. Il 27 agosto 2018, la destinataria ha essenzialmente risposto che: l'intervento sulle serre sarebbe di pura manutenzione ordinaria (non soggetto a permesso); durante il periodo invernale verrebbero mantenute le "classiche colture" (assenza di un cambio di destinazione); la fornitura d'acqua proverrebbe dal pozzo sul terreno, che sarebbe irrigato "come sempre fatto in passato"; l'unico prodotto fitosanitario usato sarebbe innocuo per gli esseri viventi e l'ambiente. La RI 1 ha inoltre precisato di aver già piantato le talee nelle serre.
c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e raccolta d'informazioni, con un comunicato del 26 settembre 2018 il Municipio ha informato la popolazione dell'avviata coltivazione di canapa (previa notifica in base alla Lcan), evidenziando che, visto il rispetto dei parametri e nonostante un certo scetticismo, occorreva "adeguarsi" ai preavvisi favorevoli dell'autorità cantonale. Ha nondimeno affermato il proprio impegno a monitorare la situazione, contenendo al minimo eventuali disagi.
C. a. Nel mese di ottobre, si sono rivolti all'autorità comunale numerosi cittadini e vicini (__________, __________, ecc.), lamentando le esalazioni maleodoranti derivanti dalle piante in fiore coltivate nelle serre. Il 26 di quel mese il Municipio ha ulteriormente rassicurato la popolazione, informando tra l'altro di essere alla ricerca di soluzioni con i diretti interessati al fine di contenere le emissioni.
b. Il 13 novembre 2018, la RI 1 ha comunicato all'Esecutivo locale che gli odori sarebbero diminuiti notevolmente, che non supererebbero il periodo di tre mesi e che era sua intenzione adottare delle soluzioni tecniche (quali il risanamento dell'impianto di aereazione, l'ottimizzazione delle sigillature delle serre, ecc.) per ridurre le esalazioni.
c. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza (in cui il Municipio ha chiesto invano i tempi in cui sarebbero state adottate misure), con decisione del 4 aprile 2019 l'Esecutivo comunale ha per finire ordinato alla RI 1 e alla proprietaria del fondo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la coltivazione di canapa nelle serre (disp. n. 1), vietando loro di utilizzarle fino al rilascio della licenza edilizia (disp. n. 2). Ritenuto dato un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, l'autorità locale ha in sostanza considerato prevalente l'interesse pubblico e dei vicini a non sopportare le emissioni moleste derivanti dall'attività, fino alla definizione della procedura.
D. a. Contro il suddetto provvedimento, la RI 1 è insorta dinnanzi al Governo, chiedendone l'annullamento. In via cautelare - limitatamente al divieto d'uso dichiarato immediatamente esecutivo (disp. n. 2) - ha postulato che all'impugnativa fosse restituito l'effetto sospensivo.
b. Con giudizio del 9 maggio 2019, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto quest'ultima domanda. Valutati i contrapposti interessi in gioco nell'ambito di un giudizio di apparenza ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per conferire l'effetto sospensivo al ricorso, considerando in particolare che sarebbe in effetti del tutto fuori luogo autorizzare la continuazione di un'attività, il cui carattere formalmente e materialmente legittimo è ben lungi dall'essere provato e/o scontato. Ancorché gravoso, il provvedimento sarebbe inoltre proporzionato all'interesse pubblico preponderante che si vuole perseguire, posto che l'ordine non proibisce il normale uso delle serre (colture tradizionali).
E. Avverso quest'ultima pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e riproponendo la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo rimasta inascoltata, anche in via superprovvisionale. Eccepita una violazione del diritto di essere sentita (per insufficiente motivazione), la ricorrente contesta in sostanza che la misura cautelare sia sorretta da un interesse pubblico preponderante. Nega che sul fondo sia intervenuto un cambiamento di destinazione, posto che nelle serre si continuerebbe a coltivare piante e fiori come in passato. La controversa coltivazione non sarebbe un impianto, ma un'attività perfettamente conforme alla zona agricola, approvata da tutte le autorità preposte. Precisa che non si tratterebbe di una coltura indoor, ma di una coltivazione che avviene nel terreno e in cui le serre fungerebbero da tettoia. Il divieto imposto dal Municipio, aggiunge, emanato quasi un anno dopo, sarebbe tardivo e contrario alla buona fede. Lamenta infine le importanti perdite economiche che le deriverebbero dal provvedimento.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio chiede invece che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ricevibilità: in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'affittuaria RI 1 e l'impugnabilità della decisione del Presidente del Governo; nel merito, respinge punto per punto le obiezioni dell'insorgente, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi in appresso.
G. Con la replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, da ammettere è pure la legittimazione attiva della ricorrente. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm prevede espressamente che ha diritto di ricorrere segnatamente chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è in sostanza legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo, RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2). In concreto, l'insorgente, affittuaria del fondo (titolare di un contratto stipulato il 1° luglio 2018 per una durata di 6 anni) e destinataria del contestato divieto d'uso immediato delle serre - che il Municipio le ha ingiunto quale perturbatrice per comportamento (con la comminatoria dell'art. 292 CP) -, risulta personalmente e direttamente gravata dalla risoluzione impugnata che ha negato l'effetto sospensivo al suo ricorso. Essa vanta inoltre un interesse degno di protezione - personale, diretto, concreto e attuale - a chiedere l'annullamento del provvedimento, che è atto a impedirle di continuare a svolgere l'attività di coltivazione di canapa sul fondo affittato, recandole un pregiudizio economico. Contrariamente a quanto afferma il Municipio, poco conta che la misura cautelare non sia stata impugnata anche dalla proprietaria del fondo: la legittimazione a ricorrere non è infatti una prerogativa che discende dal diritto di proprietà, ma una facoltà retta esclusivamente dal diritto pubblico (cfr. DTF 131 II 414 consid. 2.3). La ricorrente non insorge del resto a favore di un terzo, ma a tutela dei propri legittimi interessi. Nella misura in cui sostiene qualcosa di diverso, segnatamente che il conduttore deriverebbe la propria legittimazione dal proprietario, la sentenza pubblicata in RDAT I-1992 n. 17, consid. 1.5, non può essere seguita. In numerose sentenze (posteriori) il Tribunale cantonale amministrativo ha del resto ammesso l'abilitazione a insorgere della locataria, riconoscendole un interesse proprio - ovvero indipendente e autonomo rispetto a quello del proprietario dell'immobile - a impugnare un divieto d'uso cautelare a lei indirizzato, fondato sull'ordinamento edilizio (ad es. STA 52.2010.189 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 in RtiD I-2012 n. 23; STA 52.2009.317 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_86/2011 del 7 marzo 2011; STA 52.2009.277-293 del 7 settembre 2009 confermata da STF 1C_442/2009 del 16 ottobre 2009 in RtiD I-2010 n. 9, concernente il ricorso della (sola) titolare dell'autorizzazione a gestire un motel avverso il giudizio che negava l'effetto sospensivo al suo ricorso; inoltre, STA 52.2013.71 del 28 marzo 2013, 52.2012.156 del 24 maggio 2012, 52.2003.72 del 28 agosto 2003; cfr. pure STF 1C_534/2018 del 2 novembre 2018 consid. 1). Su questo punto, da respingere è dunque l'obiezione dell'Esecutivo comunale.
1.3. Altrettanto vale per l'eccezione relativa all'impugnabilità del giudizio che, diversamente da quanto afferma il Municipio, non è ben dato di vedere come possa avere natura superprovvisionale. In questione non vi è alcuna misura che è stata adottata (o rifiutata) senza sentire gli interessati. Per il resto, non è invece necessario esaminare in questa sede se la ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, a causa dell'immediata esecutività della decisione adottata dall'autorità di prime cure, visto che l'unico requisito esatto dalla LPAmm per poter impugnare un provvedimento di natura cautelare, quale è la revoca a titolo preventivo dell'effetto sospensivo a un eventuale gravame, consiste nell'impugnabilità del merito della vertenza (art. 37 cpv. 4 LPAmm).
1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nell'ambito di ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, quali sono quelle riguardanti il conferimento o il ripristino dell'effetto sospensivo, il Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove (cfr. STA 52.2009.277 citata consid. 1.2.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21). Neppure le parti sollecitano del resto particolari prove.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione impugnata, come indicato in narrativa (consid. Db), il Presidente del Governo ha indicato
3.2. In considerazione della sua natura cautelare, un siffatto divieto d'uso è immediatamente esecutivo per legge (cfr. art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110; STA 52.2017.409 del 7 settembre 2017 e rimandi; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 21). Un eventuale ricorso contro lo stesso non esplica dunque effetto sospensivo. In applicazione dell'art. 71 LPAmm, l'insorgente può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo.
4.2. In concreto, vi è da ritenere che la decisione del Presidente del Consiglio di Stato di non concedere l'effetto sospensivo al ricorso della RI 1
4.3. In conclusione, considerando che l'interesse generale e dei vicini all'immediata esecutività dell'ordine censurato prevalesse sull'interesse prettamente economico della ricorrente a continuare a svolgere un'attività che non è in ogni caso mai stata autorizzata e da cui scaturiscono reiterate turbative per le zone residenziali circostanti (attestate da innumerevoli lamentele, cfr. doc. 16-19), il Presidente del Governo non è incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere. La sua decisione risulta senz'altro sostenibile. Si fonda su ragioni pertinenti e non disattende il principio di proporzionalità, ritenuto che proibisce solo un'attività recente non approvata. Ne discende che il giudizio impugnato non può che essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda formulata in via (super)provvisionale dall'insorgente.
5.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa è inoltre tenuta a rifondere al Comune, che si è avvalso di un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. L'insorgente è tenuta a rifondere al Comune di Magliaso un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera