Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2019.272
Entscheidungsdatum
27.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2019.272

Lugano 27 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 9 maggio 2019 (n. 31) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 4 aprile 2019 con cui il Municipio di Magliaso le ha vietato l'uso delle serre per la coltivazione della canapa (part. __________);

ritenuto, in fatto

A. a. La __________ SA è proprietaria di un vasto terrreno (part. __________) situato a Magliaso, in zona agricola (superficie per l'avvicendamento culturale, SAC), sul quale insistono alcune serre.

b. Il 20 giugno 2018, , socio della RI 1 () - affittuaria del fondo - ha notificato alla Polizia cantonale l'avvio di una nuova coltivazione di canapa ai sensi dell'art. 13 della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002 (Lcan; RL 822.200).

c. Invitato a preavvisare la notifica, il 10 luglio 2018 il Municipio ha in particolare osservato che le serre in questione si trovano in una zona di protezione S2 dei pozzi di captazione dell'acquedotto intercomunale di Caslano, ritenendo necessario interpellare l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI). Il 30 luglio 2018, quest'ultimo ha indicato che il "ripristino delle serre" potrebbe essere autorizzato in deroga alle norme in materia di protezione delle acque (se è esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile), puntualizzando che, a "livello costruttivo", si sarebbe espresso nell'ambito di una notifica di costruzione.

d. Il 3 agosto 2018, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale ha quindi confermato ad __________ la conformità della notifica in base alla Lcan; ha tuttavia riservato l'applicazione di altre norme, quali la legge edilizia cantonale.

B. a. Richiamati tali scritti, il 14 agosto 2018, il Municipio ha comunicato alla RI 1 che, prima dell'inizio dell'attività, avrebbe dovuto essere presentata una domanda di costruzione.

b. Il 27 agosto 2018, la destinataria ha essenzialmente risposto che: l'intervento sulle serre sarebbe di pura manutenzione ordinaria (non soggetto a permesso); durante il periodo invernale verrebbero mantenute le "classiche colture" (assenza di un cambio di destinazione); la fornitura d'acqua proverrebbe dal pozzo sul terreno, che sarebbe irrigato "come sempre fatto in passato"; l'unico prodotto fitosanitario usato sarebbe innocuo per gli esseri viventi e l'ambiente. La RI 1 ha inoltre precisato di aver già piantato le talee nelle serre.

c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e raccolta d'informazioni, con un comunicato del 26 settembre 2018 il Municipio ha informato la popolazione dell'avviata coltivazione di canapa (previa notifica in base alla Lcan), evidenziando che, visto il rispetto dei parametri e nonostante un certo scetticismo, occorreva "adeguarsi" ai preavvisi favorevoli dell'autorità cantonale. Ha nondimeno affermato il proprio impegno a monitorare la situazione, contenendo al minimo eventuali disagi.

C. a. Nel mese di ottobre, si sono rivolti all'autorità comunale numerosi cittadini e vicini (__________, __________, ecc.), lamentando le esalazioni maleodoranti derivanti dalle piante in fiore coltivate nelle serre. Il 26 di quel mese il Municipio ha ulteriormente rassicurato la popolazione, informando tra l'altro di essere alla ricerca di soluzioni con i diretti interessati al fine di contenere le emissioni.

b. Il 13 novembre 2018, la RI 1 ha comunicato all'Esecutivo locale che gli odori sarebbero diminuiti notevolmente, che non supererebbero il periodo di tre mesi e che era sua intenzione adottare delle soluzioni tecniche (quali il risanamento dell'impianto di aereazione, l'ottimizzazione delle sigillature delle serre, ecc.) per ridurre le esalazioni.

c. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza (in cui il Municipio ha chiesto invano i tempi in cui sarebbero state adottate misure), con decisione del 4 aprile 2019 l'Esecutivo comunale ha per finire ordinato alla RI 1 e alla proprietaria del fondo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la coltivazione di canapa nelle serre (disp. n. 1), vietando loro di utilizzarle fino al rilascio della licenza edilizia (disp. n. 2). Ritenuto dato un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, l'autorità locale ha in sostanza considerato prevalente l'interesse pubblico e dei vicini a non sopportare le emissioni moleste derivanti dall'attività, fino alla definizione della procedura.

D. a. Contro il suddetto provvedimento, la RI 1 è insorta dinnanzi al Governo, chiedendone l'annullamento. In via cautelare - limitatamente al divieto d'uso dichiarato immediatamente esecutivo (disp. n. 2) - ha postulato che all'impugnativa fosse restituito l'effetto sospensivo.

b. Con giudizio del 9 maggio 2019, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto quest'ultima domanda. Valutati i contrapposti interessi in gioco nell'ambito di un giudizio di apparenza ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per conferire l'effetto sospensivo al ricorso, considerando in particolare che sarebbe in effetti del tutto fuori luogo autorizzare la continuazione di un'attività, il cui carattere formalmente e materialmente legittimo è ben lungi dall'essere provato e/o scontato. Ancorché gravoso, il provvedimento sarebbe inoltre proporzionato all'interesse pubblico preponderante che si vuole perseguire, posto che l'ordine non proibisce il normale uso delle serre (colture tradizionali).

E. Avverso quest'ultima pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e riproponendo la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo rimasta inascoltata, anche in via superprovvisionale. Eccepita una violazione del diritto di essere sentita (per insufficiente motivazione), la ricorrente contesta in sostanza che la misura cautelare sia sorretta da un interesse pubblico preponderante. Nega che sul fondo sia intervenuto un cambiamento di destinazione, posto che nelle serre si continuerebbe a coltivare piante e fiori come in passato. La controversa coltivazione non sarebbe un impianto, ma un'attività perfettamente conforme alla zona agricola, approvata da tutte le autorità preposte. Precisa che non si tratterebbe di una coltura indoor, ma di una coltivazione che avviene nel terreno e in cui le serre fungerebbero da tettoia. Il divieto imposto dal Municipio, aggiunge, emanato quasi un anno dopo, sarebbe tardivo e contrario alla buona fede. Lamenta infine le importanti perdite economiche che le deriverebbero dal provvedimento.

F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio chiede invece che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ricevibilità: in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'affittuaria RI 1 e l'impugnabilità della decisione del Presidente del Governo; nel merito, respinge punto per punto le obiezioni dell'insorgente, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi in appresso.

G. Con la replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, da ammettere è pure la legittimazione attiva della ricorrente. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm prevede espressamente che ha diritto di ricorrere segnatamente chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è in sostanza legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo, RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2). In concreto, l'insorgente, affittuaria del fondo (titolare di un contratto stipulato il 1° luglio 2018 per una durata di 6 anni) e destinataria del contestato divieto d'uso immediato delle serre - che il Municipio le ha ingiunto quale perturbatrice per comportamento (con la comminatoria dell'art. 292 CP) -, risulta personalmente e direttamente gravata dalla risoluzione impugnata che ha negato l'effetto sospensivo al suo ricorso. Essa vanta inoltre un interesse degno di protezione - personale, diretto, concreto e attuale - a chiedere l'annullamento del provvedimento, che è atto a impedirle di continuare a svolgere l'attività di coltivazione di canapa sul fondo affittato, recandole un pregiudizio economico. Contrariamente a quanto afferma il Municipio, poco conta che la misura cautelare non sia stata impugnata anche dalla proprietaria del fondo: la legittimazione a ricorrere non è infatti una prerogativa che discende dal diritto di proprietà, ma una facoltà retta esclusivamente dal diritto pubblico (cfr. DTF 131 II 414 consid. 2.3). La ricorrente non insorge del resto a favore di un terzo, ma a tutela dei propri legittimi interessi. Nella misura in cui sostiene qualcosa di diverso, segnatamente che il conduttore deriverebbe la propria legittimazione dal proprietario, la sentenza pubblicata in RDAT I-1992 n. 17, consid. 1.5, non può essere seguita. In numerose sentenze (posteriori) il Tribunale cantonale amministrativo ha del resto ammesso l'abilitazione a insorgere della locataria, riconoscendole un interesse proprio - ovvero indipendente e autonomo rispetto a quello del proprietario dell'immobile - a impugnare un divieto d'uso cautelare a lei indirizzato, fondato sull'ordinamento edilizio (ad es. STA 52.2010.189 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 in RtiD I-2012 n. 23; STA 52.2009.317 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_86/2011 del 7 marzo 2011; STA 52.2009.277-293 del 7 settembre 2009 confermata da STF 1C_442/2009 del 16 ottobre 2009 in RtiD I-2010 n. 9, concernente il ricorso della (sola) titolare dell'autorizzazione a gestire un motel avverso il giudizio che negava l'effetto sospensivo al suo ricorso; inoltre, STA 52.2013.71 del 28 marzo 2013, 52.2012.156 del 24 maggio 2012, 52.2003.72 del 28 agosto 2003; cfr. pure STF 1C_534/2018 del 2 novembre 2018 consid. 1). Su questo punto, da respingere è dunque l'obiezione dell'Esecutivo comunale.

1.3. Altrettanto vale per l'eccezione relativa all'impugnabilità del giudizio che, diversamente da quanto afferma il Municipio, non è ben dato di vedere come possa avere natura superprovvisionale. In questione non vi è alcuna misura che è stata adottata (o rifiutata) senza sentire gli interessati. Per il resto, non è invece necessario esaminare in questa sede se la ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, a causa dell'immediata esecutività della decisione adottata dall'autorità di prime cure, visto che l'unico requisito esatto dalla LPAmm per poter impugnare un provvedimento di natura cautelare, quale è la revoca a titolo preventivo dell'effetto sospensivo a un eventuale gravame, consiste nell'impugnabilità del merito della vertenza (art. 37 cpv. 4 LPAmm).

1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nell'ambito di ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, quali sono quelle riguardanti il conferimento o il ripristino dell'effetto sospensivo, il Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove (cfr. STA 52.2009.277 citata consid. 1.2.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21). Neppure le parti sollecitano del resto particolari prove.

  1. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. Nella decisione impugnata, come indicato in narrativa (consid. Db), il Presidente del Governo ha indicato

  • seppur in modo un po' generico e stringato - i motivi per cui ha ritenuto non vi fossero gli estremi per accogliere la domanda provvisionale dell'insorgente. È ben vero che, così facendo, non ha affrontato in modo esplicito tutte le censure da essa sollevate (quale ad es. l'eccezione - invero di merito - se l'attività di coltivazione di canapa nelle serre configuri un cambiamento di destinazione, soggetto a licenza edilizia). Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto il Presidente dell'Esecutivo cantonale a negare l'effetto sospensivo, in particolare ad attribuire un maggior peso all'interesse generale a non permettere la continuazione di un'attività mai autorizzata mediante licenza edilizia, piuttosto che a quello prettamente economico della ricorrente. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni del Presidente del Governo sono del resto state recepite dall'insorgente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita. Peraltro, anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
  1. 3.1. Il provvedimento municipale che l'insorgente ha dedotto davanti al Governo (e al cui ricorso il suo Presidente ha negato l'effetto sospensivo), come ben si evince dal suo contenuto, è riconducibile a un ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio o impianto, ovvero un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione del fondo non autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se essa sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; RDAT II-2000 n. 40 consid. 2, II-1992 n. 28 consid. 3). Per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere i lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il permesso mancante o ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; STA 52.2016.156 del 19 luglio 2016, 52.2013.140 del 30 aprile 2013, 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.). Per principio un simile divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto; è sufficiente che l'opera sia stata realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con il permesso ricevuto. L'adozione di un divieto provvisorio d'utilizzazione esige che l'interesse pubblico o dei vicini a inibire la fruizione dell'opera non autorizzata prevalga su quello del proprietario, locatario o gestore a continuare a utilizzarla durante la procedura di rilascio del permesso (cfr. RDAT II-2000 n. 40, II-1992 n. 28; STA 52.2018.332 del 23 aprile 2019 consid. 3, confermata da STF 1C_294/2019 del 26 giugno 2019; STA 52.2017.403 del 3 ottobre 2017, 52.2014.26 del 30 luglio 2014, 52.2011.510 del 18 maggio 2012).

3.2. In considerazione della sua natura cautelare, un siffatto divieto d'uso è immediatamente esecutivo per legge (cfr. art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110; STA 52.2017.409 del 7 settembre 2017 e rimandi; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 21). Un eventuale ricorso contro lo stesso non esplica dunque effetto sospensivo. In applicazione dell'art. 71 LPAmm, l'insorgente può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo.

  1. 4.1. L'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180 del 20 maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.1, 52.2008.277 citata consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 47; inoltre Hansjörg Seiler, in: Bernhard Waldmann/Philip­pe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo 2016, n. 150 ad art. 55 e relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 582 segg.). Al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3). Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e seg.). In questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; Bovay, op. cit. pag. 583; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 924). In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). L'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2018.314 del 14 settembre 2018 consid. 4.1, 52.2013.539 del 15 gennaio 2014, 52.2011.180 citata, 52.2009.277 citata consid. 2.2).

4.2. In concreto, vi è da ritenere che la decisione del Presidente del Consiglio di Stato di non concedere l'effetto sospensivo al ricorso della RI 1

  • ovvero di non privare di efficacia la misura cautelare adottata dal Municipio
  • non travalica i limiti del potere di apprezzamento che gli compete. In particolare, non appare affatto fuori luogo ritenere che l'interesse pubblico e dei vicini - volto in particolare a impedire che nelle more del procedimento l'insorgente prosegua senza licenza edilizia un'attività che genera apprezzabili esalazioni moleste verso le zone residenziali circostanti (situate a un centinaio di metri di distanza o anche meno) - prevalga sui suoi interessi prettamente economici. A questo stadio di causa, può del resto essere ritenuto piuttosto evidente che l'insorgente non disponga di alcuna licenza edilizia per l'attività di coltivazione di canapa nelle serre. Inoltre, a prima vista, appare tutt'altro che inverosimile che tale attività - già solo per le maggiori e diverse ripercussioni che genera sull'ambiente circostante (ma anche per l'incidenza sulla zona di protezione delle acque sotterranee S2) - esiga l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, nell'ambito della quale anche i vicini toccati possano eventualmente esercitare i propri diritti di difesa. Per costante giurisprudenza, configura generalmente un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia (cfr. art. 1 cpv. 2 LE) ogni modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni; sono segnatamente considerate rilevanti e quindi idonee a implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (cfr. RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33 consid. 3 e rif. ivi citati; Scolari, op. cit., n. 647 ad art. 1; cfr. inoltre, tra le tante: STA 52.2018.332 citata consid. 2.3). Per giurisprudenza, pure nei casi dubbi l'autorità è peraltro tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia, poiché spesso è solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle costruzioni (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2018.332 citata consid. 2.3, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3 e rimandi). Se ciò sia il caso, rispettivamente se e in che misura l'attività all'interno delle serre sia conforme alle leggi già evocate dal Comune (LPT, LPAmb, ecc.), non è comunque questione che va risolta nella presente procedura, ma di merito. Qui si può nondimeno rilevare che nella misura in cui l'insorgente pretende che la sua attività non si distinguerebbe da una qualsiasi coltivazione di piante o ortaggi, quale ad es. una coltura di pomodori, la sua obiezione appare votata all'insuccesso: a prima vista, non è infatti ben dato di vedere come l'attività da essa avviata senza permesso all'interno delle serre possa essere paragonata a un orto di pomodori, considerato in particolare che quest'ultimo non genera esalazioni moleste sull'ambiente circostante. Invano la ricorrente rimprovera al Municipio un agire tardivo o contrario alla buona fede: dagli atti emerge invero che la ricorrente, già in sede di notifica della coltivazione (secondo la Lcan), era stata resa attenta alla procedura edilizia (cfr. in particolare scritti del 3 agosto 2018 della Polizia cantonale e del 14 agosto 2018 del Municipio), ma che - prima ancora di ricevere qualsiasi autorizzazione e/o possibile rassicurazione - ha deliberatamente scelto di iniziare la propria attività, ponendo l'autorità di fronte al fatto compiuto (cfr. suo scritto del 27 agosto 2018 in cui comunica segnatamente di aver già piantato le talee nelle serre). In tal senso, a prima vista, ben poco può quindi dedurre la RI 1 dal successivo atteggiamento del Municipio, che seppur si sia a un certo punto apparentemente "adeguato" alla situazione, incalzato dalle proteste e dopo ulteriori approfondimenti, ha per finire risolto di intervenire prima dell'ennesima messa a dimora delle talee (nel 2019; cfr. in tal senso anche il suo email del 16 novembre 2018 ad __________, il quale preannunciava che non è assolutamente nemmeno immaginabile che la situazione di quest'anno si riproponga in tutta la sua sgradevolezza anche il prossimo anno, oltretutto sull'arco di tre mesi).

4.3. In conclusione, considerando che l'interesse generale e dei vicini all'immediata esecutività dell'ordine censurato prevalesse sull'interesse prettamente economico della ricorrente a continuare a svolgere un'attività che non è in ogni caso mai stata autorizzata e da cui scaturiscono reiterate turbative per le zone residenziali circostanti (attestate da innumerevoli lamentele, cfr. doc. 16-19), il Presidente del Governo non è incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere. La sua decisione risulta senz'altro sostenibile. Si fonda su ragioni pertinenti e non disattende il principio di proporzionalità, ritenuto che proibisce solo un'attività recente non approvata. Ne discende che il giudizio impugnato non può che essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda formulata in via (super)provvisionale dall'insorgente.

5.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa è inoltre tenuta a rifondere al Comune, che si è avvalso di un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. L'insorgente è tenuta a rifondere al Comune di Magliaso un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

12

CP

LE

  • art. 1 LE
  • art. 42 LE

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 37 LPAmm
  • art. 46 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 65 LPAmm
  • art. 66 LPAmm
  • art. 69 LPAmm
  • art. 71 LPAmm

Gerichtsentscheide

14