Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2019.25
Entscheidungsdatum
21.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2019.25

Lugano 21 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2019 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 17 dicembre 2018 della Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto il suo reclamo in materia di esclusione dagli studi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 si è immatricolata al Bachelor in Scienze economiche nel semestre autunnale dell'anno accademico 2016/2017. In quattro semestri di frequentazione dell'Università, la studentessa ha sostenuto con esito positivo 17 esami totalizzando 90 crediti ECTS, di cui 54 relativi a corsi del 1° anno, 30 relativi a corsi del 2° anno e 6 a corsi aggiuntivi. RI 1 ha sostenuto l'esame di contabilità A, corso del 1° anno, per la prima volta durante la sessione di esami del semestre autunnale 2018, ossia alla fine dell'estate di quell'anno. La medesima ha ottenuto la nota 3 e non ha pertanto superato l'esame.

B. Con decisione dell'8 ottobre 2018 la Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana (Facoltà), richiamato l'art. 7 n. 3 del regolamento degli studi della Facoltà del 19 dicembre 2007 (RSFSE) ha escluso RI 1 dagli studi per non aver superato l'esame di contabilità A entro la fine del secondo anno.

C. Contro tale decisione RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Facoltà chiedendone l'annullamento. Oltre a postulare la possibilità di ripetere l'esame non superato, in via subordinata RI 1 ha domandato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo dalla fine del semestre invernale 2017, di un congedo per malattia di due semestri adducendo gravi problemi di salute. La Facoltà ha respinto il reclamo con risoluzione del 17 dicembre 2018.

D. RI 1 è insorta contro la predetta pronuncia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della stessa così come della decisione di esclusione dagli studi e, di conseguenza, la possibilità di ripetere l'esame di contabilità A. In via subordinata ha postulato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo dalla fine del semestre invernale 2017, di un congedo di due semestri. In via ancor più subordinata la ricorrente ha domandato di accertare l'illiceità della decisione di esclusione dagli studi. A titolo superprovvisionale, ritenuto che il ricorso esplica effetto sospensivo, ha domandato di essere ammessa a prendere parte agli esami della sessione ordinaria del semestre autunnale 2018/2019 e meglio a due esami, tra cui quello di contabilità A, previsti pochi giorni dopo. Oltre a ciò, la stessa ha richiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La ricorrente ha innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria alcune censure. La Facoltà avrebbe violato il suo diritto di essere sentita rifiutando da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale teste il prof. __________, che avrebbe potuto confermare che il tenore dell'art. 7 cpv. 3 RSFSE su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione dagli studi non sarebbe affatto noto a tutti gli studenti. Nel merito, l'insorgente ha sostenuto, in sintesi, che la norma non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara le conseguenze del mancato superamento di un esame in fattispecie analoghe a quella che la concerne. Inoltre, la norma si porrebbe in contraddizione con altre disposizioni del medesimo regolamento. La decisione violerebbe in ogni caso il principio della proporzionalità, avendo la ricorrente già conseguito un importante numero di crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria predisposizione per lo studio delle scienze economiche. Una corretta valutazione del suo stato di salute avrebbe inoltre dovuto condurre l'autorità a concederle una deroga secondo l'art. 40 RSFSE permettendole di proseguire la formazione. Oltre a ciò, l'insorgente ha invocato il principio dell'affidamento, sostenendo che la Commissione d'esame per il primo anno avrebbe dovuto avvertirla del rischio di esclusione. Infine, la stessa ha contestato il mancato riconoscimento del congedo postulato con il reclamo.

E. Con l'intimazione del ricorso, il 15 gennaio 2019, il Tribunale ha ordinato in via superprovvisionale alla Facoltà di permettere alla ricorrente di prendere parte agli esami della sessione ordinaria del semestre autunnale 2018/2019.

F. All'accoglimento del ricorso si è opposta la Facoltà. Dopo aver difeso la motivazione, a suo dire completa ed esaustiva, della propria risoluzione su reclamo, l'autorità ha fermamente avversato la tesi secondo cui la regola di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE non sarebbe nota agli studenti: il termine ultimo per il superamento degli esami del 1° anno sarebbe infatti segnalato su ogni e-mail relativo alla procedura di iscrizione agli esami. In ogni caso, la norma sancirebbe in modo inequivocabile l'esigenza di superare gli esami del primo anno al più tardi entro la fine del secondo, senza lasciare all'autorità alcun margine discrezionale. Gli estremi per la concessione di una deroga, limitata ai casi di rigore, non sarebbero in concreto dati. L'autorità ha quindi ribadito che la concessione di un congedo non entra il linea di conto avendo la ricorrente pretestuosamente avanzato tale richiesta soltanto dopo la sua esclusione e non già all'insorgere della malattia.

G. Con la replica la ricorrente ha reso noto di aver ripetuto l'esame di contabilità A e di aver ottenuto una leggera insufficienza (5.5), che le permetterebbe comunque di proseguire gli studi avvalendosi della facoltà di far convalidare i crediti corrispondenti in applicazione dell'art. 11 n. 4 RSFSE. Per il resto, così come ha fatto la resistente con la duplica, ha ribadito le proprie tesi, affinandole con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti. La richiesta dell'insorgente di sentire quale teste il prof. __________ non merita accoglimento poiché, come si vedrà, la circostanza di cui il medesimo dovrebbe riferire non ha alcuna incidenza sull'esito della causa (cfr. infra consid. 3.2). Né appare necessario procedere all'audizione personale della ricorrente, che ha già avuto ampio modo di esprimersi per scritto esponendo dettagliatamente le proprie argomentazioni. Giova peraltro ricordare che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Infine, l'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce un'udienza pubblica, non si applica di principio alle vertenze concernenti l'esito di esami né in materia di ammissione ed esclusione dagli istituti di insegnamento pubblici (DTF 131 I 467 consid. 2.7, 128 I 288 consid. 2.7; STF 2D_5/2012 del 19 aprile 2012 consid. 2.2).

  1. La ricorrente ha innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria le censure riferite alla violazione del principio della proporzionalità, nonché alla mancata concessione di una deroga secondo l'art. 40 RSFSE.

2.1. Per l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione dev'essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico. Scopo dell'obbligo di motivazione è quello di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45; Adelio Scolari, op. cit, n. 528-537; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; Adelio Scolari, op.cit., n. 395 e 536). La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono semmai essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di risposta (RtiD I-2011 n. 4 consid. 2.2).

2.2. La Facoltà ha esaminato le censure della ricorrente. Per quanto attiene alla violazione del principio della proporzionalità, essa ha ritenuto che l'art. 7 n. 3 RSFSE fissa un termine preciso per il superamento degli esami e non lascia margine di apprezzamento, di modo che non si poneva la questione di valutare se la misura fosse proporzionata. La motivazione è chiara e sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha saputo contestarla compiutamente. Per quanto attiene alla richiesta di riconoscere un caso di rigore meritevole di ottenere una deroga ai sensi dell'art. 40 RSFSE l'autorità inferiore, dopo aver ricordato che la norma ha e deve mantenere carattere eccezionale, ha ritenuto che nel caso concreto le premesse per una concessione non erano date non presentando la situazione dell'insorgente alcuna straordinarietà. Se è vero che la motivazione su questo aspetto è alquanto succinta e non spiega nel dettaglio quali elementi sono stati considerati per escludere l'applicazione della predetta norma, è pur vero che le conclusioni dell'autorità permettevano, e hanno permesso, alla ricorrente di comprendere la portata del provvedimento e di contestarlo, adducendo tutti i motivi per cui, a mente sua, una deroga andrebbe invece concessa. In ogni caso, qualsiasi eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata in questa sede, avendo la Facoltà elencato con la risposta gli argomenti ostanti alla concessione della postulata deroga. La censura va quindi respinta.

  1. A mente della ricorrente, la Facoltà avrebbe inoltre violato il suo diritto di essere sentita rifiutando da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale teste il prof. __________, che avrebbe potuto confermare che l'art. 7 n. 3 RSFSE su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione non sarebbe affatto noto a tutti gli studenti.

3.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), comprende anche il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 99 consid. 3.4, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 con riferimenti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208 consid. 2.2, 134 I 140 consid. 5.2, 130 II 425 consid. 2.1). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (STA 52.2012.12 del 18 ottobre 2012 consid. 2.2, 52.2012.160 del 6 luglio 2012 consid. 2.2, 52.2011.576 del 4 gennaio 2012 consid. 2.2, 52.2007.162 del 12 giugno 2007 consid. 2.2).

3.2. Nel suo reclamo, l'insorgente ha richiesto l'audizione del prof. __________ adducendo che il medesimo si sarebbe detto sorpreso della decisione di esclusione dagli studi, a sua volta convinto dell'esistenza di un'ulteriore possibilità di ripetere l'esame, avendolo l'insorgente sostenuto un'unica volta. La Facoltà non ha assunto tale prova, senza esporne le ragioni nella decisione. Essa ha tuttavia escluso con ampia motivazione che alla medesima potesse essere riconosciuta la possibilità di ripetere l'esame fondandosi sul principio dell'affidamento, argomentando che la regola che sancisce uno sbarramento per limiti temporali è notoria e adeguatamente pubblicizzata. Il motivo per cui la Facoltà non ha assunto la prova richiesta è pertanto evidente, oltre che sostenibile. Come annotato in sede di risposta, la Facoltà non aveva ragione di approfondire tale circostanza; che un professore dell'Ateneo conosca oppure no le regole che sanciscono l'esclusione degli studenti in caso di mancato superamento degli esami entro un certo periodo non poteva mutare la conclusione che la ricorrente era stata convenientemente messa nelle condizioni di conoscere tale norma e che l'asserita ignoranza della stessa doveva essere imputabile a lei soltanto. L'autorità ha infine rifiutato di procedere all'audizione personale dell'insorgente prima dell'emanazione della sua decisione, ritenendo sufficiente l'ampia e dettagliata esposizione delle sue ragioni per scritto. Tale approccio è senz'altro sostenibile per i medesimi motivi esposti dal Tribunale in questa sede (cfr. supra consid. 1.2). Anche questa censura deve pertanto essere disattesa.

  1. 4.1. La Facoltà offre un percorso formativo completo in scienze economiche. La formazione di base è impartita nel triennio iniziale del curriculum di studi al termine del quale viene rilasciata la laurea (Bachelor; art. 1 RSFSE). I primi due anni del ciclo sono comuni a tutti gli studenti, il terzo anno completa la formazione di base e nel contempo offre la possibilità di acquisire un primo livello di specializzazione secondo il piano degli studi nei profili economico, aziendale e finanziario (art. 4 n. 2 RSFSE). Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti (European Credit Transfer System [ECTS]) e prevede il conseguimento di 60 crediti all'anno (art. 6 n. 1 RSFSE). Secondo l'art. 6 n. 2 RSFSE il Bachelor of Arts è conferito, in principio, dopo 6 semestri di studio e l'ottenimento di 180 crediti che devono essere conseguiti nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 7 segg. A norma dell'art. 7 n. 1 RSFSE per il superamento del primo anno devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal piano degli studi. Per avere il diritto di sostenere gli esami del secondo anno, soggiunge il n. 2, occorre aver conseguito almeno 42 crediti in esami del primo anno. Per l'art. 7 n. 3 gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.

4.2. La possibilità di ripetizione degli esami è regolata all'art. 12 n. 1 RSFSE, secondo cui il candidato che ottiene una nota insufficiente a un esame può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà. Il regolamento prevede una sessione ordinaria d'esami alla fine di ogni semestre e una sessione di recupero a fine estate (art. 26 n. 1 RSFSE). L'art. 26 n. 2 e 3 RSFSE precisa che compongono la sessione ordinaria tutti gli esami dei corsi impartiti nel relativo semestre e che in caso di insuccesso all'esame nella sessione ordinaria è prevista una sessione di recupero a fine estate. In caso di nuovo insuccesso, soggiunge il n. 4 della norma, qualora il corso fosse obbligatorio, lo studente ha la possibilità di presentarsi all'esame alla fine del semestre in cui il corso sarà riproposto con il programma impartito in quel semestre, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti, per quanto attiene al Bachelor, all'art. 12 RSFSE.

  1. A mente dell'insorgente l'art. 7 n. 3 RSFSE su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione dagli studi non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara le conseguenze del mancato superamento di un esame nella concreta fattispecie. In particolare non sarebbe definita la nozione di fine del secondo anno. Questa dovrebbe essere intesa alla luce dell'art. 26 n. 4 RSFSE e coincidere quindi con l'ultima sessione di esami utile alla ripetizione in caso di insuccesso. Inoltre l'art. 12 RSFSE garantirebbe il diritto di ripetere l'esame due volte senza limiti di tempo. Prova ne sarebbe che nemmeno l'art. 26 RSFSE contiene alcun richiamo al termine di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE.

5.1. La tesi della ricorrente non può essere seguita. La portata dell'art 7 n. 3 RSFSE è chiara e non presta il fianco a dubbi interpretativi. La norma sancisce esplicitamente che gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno pena l'esclusione dalla Facoltà. La nozione di fine del secondo anno, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non è affatto indeterminata. Gli anni accademici iniziano e finiscono a settembre e i corsi sono impartiti durante due semestri, quello autunnale (da settembre a dicembre) e quello primaverile (da febbraio a maggio). Le sessioni d'esame ordinarie sono fissate da regolamento alla fine di ogni semestre, mentre la sessione di recupero si svolge a fine estate. È pertanto evidente che la sessione di recupero è l'ultima dell'anno accademico di riferimento. Nulla muta a questa conclusione il fatto che l'art. 26 n. 4 RSFSE offra al candidato un ulteriore tentativo al termine del semestre in cui il corso è riproposto. Questa sessione di esami, straordinaria, si svolge infatti durante l'anno accademico successivo senza che ciò comporti il prolungamento di quello precedente. Di nessuna rilevanza è il fatto che tale disposizione rinvia unicamente all'art. 12 RSFSE per quanto attiene al numero massimo di tentativi senza richiamare espressamente l'art. 7 n. 3 RSFSE. Ciò non significa ancora che al candidato sono concesse sempre e comunque tre possibilità di sostenere lo stesso esame. La regola dell'art. 7 n. 3 RSFSE rivesta infatti carattere speciale ed è quindi preminente rispetto agli art. 12 RSFSE e 26 n. 4 RSFSE, che stabiliscono in maniera generale da un lato il numero massimo di tentativi a disposizione dei candidati, dall'altro la cadenza delle sessioni d'esame. Tali norme sono senz'altro state concepite ipotizzando un percorso universitario regolare, in cui lo studente che fallisce l'esame alla fine del semestre in cui ha seguito il corso può ripeterlo nella sessione di recupero e, in caso di nuovo insuccesso, il semestre successivo. L'art. 7 RSFSE, norma chiara e dalla portata propria, non necessita di alcun rinvio per trovare applicazione.

5.2. D'altra parte, la scelta di sostenere l'esame per la prima volta nell'ultima sessione possibile del secondo anno (sessione autunnale, ossia di recupero, 2018) è imputabile soltanto alla ricorrente, che nemmeno può essere tutelata in applicazione del principio dell'affidamento. Che il regolamento fosse accessibile e noto all'insorgente è incontestato, così come che i documenti relativi all'iscrizione agli esami indicavano il termine ultimo entro il quale sostenere quelli del primo anno. Spetta agli studenti informarsi sulle modalità di ottenimento del diploma, rispettivamente sui limiti imposti al raggiungimento dello stesso, e organizzare i propri studi di conseguenza. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nessun ulteriore obbligo di informazione in capo alla Commissione d'esame del primo anno può essere dedotto dall'art. 24 n. 4 seconda frase RSFSE, secondo cui tale organo dedica particolare attenzione agli studenti che presentano situazioni problematiche e può esprimere consigli e raccomandazioni che verranno trasmessi agli studenti stessi per il tramite del Delegato.

  1. 6.1. A mente dell'insorgente la decisione violerebbe in ogni caso il principio della proporzionalità, avendo la medesima già conseguito un importante numero di crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria predisposizione per lo studio delle scienze economiche. La norma su cui l'autorità inferiore ha fondato l'esclusione avrebbe quale scopo quello di evitare che studenti che non soddisfano le esigenze minime necessarie per poter portare a termine con successo un determinato curriculum di studi continuino ad occupare un posto di formazione, approfittando in maniera indebita dei contributi pubblici messi a disposizione per finanziare l'offerta formativa. Nel caso concreto l'estromissione dell'insorgente non sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico, ritenuto che la stessa è riuscita a conseguire ben 54 ECTS su 60 relativi ai corsi del primo anno e 36 ECTS su 60 superando 6 esami del secondo anno e un corso aggiuntivo. La censura è infondata.

6.2. Come rettamente rilevato dalla resistente, la norma sancisce l'esclusione dello studente che non ha superato tutti gli esami del primo anno entro la fine del secondo senza lasciare spazio al potere di apprezzamento dell'autorità. La regola non ammette eccezioni e non permette di fare distinzioni a favore di studenti che hanno sostenuto con successo parte degli esami del secondo anno. Nemmeno nel caso, come quello della ricorrente, in cui resti un solo esame del primo anno da superare. Per quanto severa possa essere risentita dalla ricorrente, la sua esclusione non viola il principio della proporzionalità. L'applicazione rigorosa del regolamento si impone, anche a garanzia della parità di trattamento tra candidati, senza dover procedere a una valutazione del rendimento globale e della dimostrazione dell'attitudine allo studio dello studente. D'altra parte, sebbene la sua situazione non fosse problematica, come ha del resto riconosciuto la Facoltà, l'insorgente non ha dimostrato di eccellere negli studi a tal punto da far apparire necessario scostarsi dalla stretta applicazione del regolamento.

  1. Resta da esaminare se l'autorità avrebbe dovuto prescindere dall'esclusione della ricorrente concedendole una deroga in applicazione dell'art. 40 RSFSE.

7.1. L'art. 40 RSFSE prevede che in casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di derogare al regolamento, ma solo in favore del candidato.

Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati. Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge (DTF 112 I b 53; STA 52.2004.307 del 16 novembre 2004 consid. 2.2; RDAT I-1993 n. 39; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016 n. 2663 segg.).

7.2. Come sopra accennato, i risultati accademici della ricorrente non danno atto di una situazione eccezionale, tale da giustificare una deroga alla sua esclusione (cfr. supra consid. 6.2). Il primo anno la media delle note degli esami superati è del 6.94, il secondo, compreso il corso aggiuntivo, del 7.14, dove il 6 è la sufficienza e il 10 il massimo. I risultati ottenuti e il numero di crediti conseguiti attestano insomma un percorso ordinario e un rendimento tutto sommato mediocre. Nemmeno i problemi di salute della ricorrente appaiono atti a giustificare la concessione di una deroga per i motivi che seguono.

7.3. La ricorrente ha addotto, soltanto in sede di reclamo, di aver sofferto di problemi di salute e in particolare di disturbi psicologici e ha prodotto due certificati medici. Il primo, del suo medico curante, che l'8 novembre 2018 ha attestato che la ricorrente, dall'inizio di quell'anno, avrebbe manifestato una sintomatologia di insicurezza e di ansia per la quale le ha prescritto un farmaco antidepressivo. Malgrado la cura, ha soggiunto il medico, la ricorrente sarebbe andata incontro ad alcuni episodi di attacchi di panico che il medesimo non ha escluso possano averla condizionata in alcune decisioni della sua vita. Il secondo certificato è stato redatto il 31 ottobre 2018 dalla psicologa __________ che ha dichiarato di avere in cura la ricorrente dal 5 dicembre 2017 per sintomi ansioso-depressivi, bassa stima di sé, disturbi del sonno, ipersensibilità ad ogni evento (correlata con la difficoltà di gestione dello stress), affaticabilità e difficoltà di concentrazione, oltre che veri e propri attacchi di panico. Secondo quanto riportato dalla psicologa, i disturbi avrebbero determinato un rallentamento nella capacità di studio, non per ciò che riguarda la comprensione dei contenuti specifici quanto piuttosto per la difficoltà a tenere a bada l'ansia e il timore di fallimento. In questa sede l'insorgente ha prodotto un ulteriore certificato, datato 26 settembre 2018, con cui la psicologa ha attestato che la medesima non sarebbe stata in grado di sostenere la totalità degli esami richiesti e di rispettare i termini a causa di disturbi ansiosi, attacchi di panico e difficoltà a sopportare lo stress.

7.4. Secondo la ricorrente, tali problemi di salute avrebbero anche dovuto condurre la Facoltà a concederle un congedo per malattia con effetto retroattivo come postulato con il reclamo. A questo proposito l'art. 38 n. 1 RSFSE stabilisce che in caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi e altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano e del Direttore del Master, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri. La giurisprudenza e la dottrina si sono già pronunciate sull'affiorare di impedimenti a carico di studenti soprattutto in casi legati alla partecipazione agli esami, stabilendo alcuni principi che possono essere applicati, per analogia, sia alle richieste di congedo sia a quelle di deroga, dal momento che anche queste toccano aspetti che concernono lo svolgimento degli studi. Candidati che si sentono malati, che soffrono in seguito a un incidente, che combattono con problemi psichici, che sono stati colpiti da gravi problemi familiari oppure sono sopraffatti dal panico per l'esame, devono manifestare questo stato prima dell'inizio della prova; se l'impedimento giunge nel corso della prova, dev'essere fatto valere senza indugio (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, II ed., Berna 2003, pag. 452). La produzione di un certificato medico a posteriori può essere considerato unicamente in situazioni del tutto eccezionali (ibidem; con rinvii alla prassi in materia). Infatti sarebbe difficile concepire un sistema di valutazione efficace se l'esito di un esame potesse essere annullato attraverso la produzione, dopo il suo svolgimento, di certificati medici (STAF B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1.). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in corso dello stesso (STF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2; STAF B-5249/2016 del 13 febbraio 2013 consid. 7, B-4708/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 6.1 in fine).

7.5. Nel caso di specie, la ricorrente si è sottoposta agli esami, tra cui quello di contabilità A, durante la sessione autunnale 2018 senza eccepire alcunché. La stessa ha atteso la decisione di esclusione dalla Facoltà per sollevare le problematiche legate al suo stato di salute, che si sarebbero manifestate già a partire da dicembre 2017. A ragione l'autorità ha quindi considerato la richiesta di congedo con effetto retroattivo, avanzata a quasi un anno di distanza dall'insorgere dei sintomi, ampiamente tardiva. Nulla dagli atti, e in particolare dai certificati medici, permette di giustificare un simile ritardo: la domanda si palesa essere una soluzione di evidente ripiego alla luce del provvedimento adottato. Analogamente, la mancata tempestiva segnalazione dei suoi disturbi non permette di prendere in considerazione la concessione di una deroga.

  1. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

  2. 9.1. La domanda di assistenza giudiziaria va pure disattesa in quanto il ricorso appariva sin dal principio sprovvisto di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

9.2. La tassa di giustizia, ridotta tenendo conto della sua situazione finanziaria, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

13

CEDU

  • art. 6 CEDU

ECTS

  • art. 36 ECTS

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 46 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm

LUSI

  • art. 18 LUSI

RSFSE

  • art. 1 RSFSE
  • art. 3 RSFSE
  • art. 7 RSFSE
  • art. 12 RSFSE
  • art. 26 RSFSE
  • art. 40 RSFSE

Gerichtsentscheide

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