Incarto n. 52.2019.13
Lugano 12 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 21 novembre 2018 (n. 5535) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione del 30 agosto 2017 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza per allievo conducente a tempo indeterminato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1984 e venditore di professione, è titolare di una licenza per allievo conducente (cat. B). Negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti, iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
17 marzo 2004 revoca a titolo preventivo e cautelativo della licenza per allievo conducente (cat. B), a tempo indeterminato con effetto immediato (con ordine di sottoporsi a un'astinenza controllata dal consumo di stupefacenti e presentazione di un certificato medico attestante l'esito dei controlli e l'idoneità);
14 dicembre 2006 a seguito di una grave infrazione commessa il 17 ottobre 2006 (guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr), corredata da un periodo di sospensione fino all'aprile 2007 (e da condizioni per la riammissione alla guida: produzione di un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di stupefacenti e l'idoneità medica alla guida);
2 aprile 2015 a seguito di una grave infrazione commessa il 29 e 31 gennaio 2015 (ripetuta guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr), associata a un periodo di sospensione fino al gennaio 2016 (e a ulteriori condizioni per la riammissione alla guida: presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di stupefacenti e superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico);
28 maggio 2015 a seguito di un'ulteriore grave infrazione commessa il 4 e 23 aprile 2015 (ripetuta guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr), accompagnata da un periodo di sospensione fino al luglio 2016 (e dalle medesime condizioni di cui sopra).
Il 6 settembre 2016, sulla base di una perizia dello psicologo del traffico e della documentazione medica richiesta, RI 1 è stato infine riammesso alla guida.
B. a. Il 3 luglio 2017, verso le ore 22.45, RI 1 è stato fermato e controllato dalla Polizia comunale mentre circolava a Lugano alla guida del veicolo __________, benché detentore della sola licenza per allievo conducente, senza essere accompagnato da una persona abilitata all'insegnamento (ma da due donne brasiliane, entrambe sprovviste di un permesso di guida). Dal verbale dell'interrogatorio reso davanti agli agenti della Polizia cantonale - che si è rifiutato di sottoscrivere - risulta che egli ha tra l'altro dichiarato di sapere di non potersi mettere al volante in quelle condizioni e di aver guidato unicamente per rientrare al suo domicilio, per comodità (essendosi separato poco prima da un amico, di cui non ricordava il cognome, che gli aveva fatto scuola guida). Richiesto di consegnare la sua licenza, ha risposto di non sapere dove si trova (cfr. verbale d'interrogatorio del 3 luglio 2017). Secondo il rapporto di polizia, il permesso gli è stato sequestrato quel giorno, ma non è stato possibile farlo fisicamente. Il documento relativo al sequestro indica che l'interessato ha preso atto della misura e del fatto che a partire da quel momento non sarebbe più stato autorizzato a condurre; l'atto non riporta tuttavia la sua firma (si rifiuta di firmare), né un'indicazione relativa all'intimazione del documento.
b. Il 10 luglio 2017, nonostante i predetti accadimenti, l'interessato si è presentato all'esame pratico, superandolo.
c. L'11 luglio 2017, verso le ore 12.45, RI 1 è stato nuovamente fermato dalle forze dell'ordine, mentre si trovava a Lugano al volante dello stesso veicolo. Tradotto alla gendarmeria della Polizia cantonale, ha dichiarato agli agenti che pensava di poter guidare (visto il superamento dell'esame), negando di aver mai visto il suddetto documento relativo al sequestro della sua licenza, come pure di aver mai dichiarato di aver perso quest'ultima o di non sapere dove si trovasse (ho solo detto di non averla con me; cfr. verbale d'interrogatorio dell'11 luglio 2017).
C. a. Nel frattempo, con scritto dell'11 luglio 2017, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti di RI 1 un procedimento amministrativo per la revoca della licenza per allievo conducente. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione del 30 agosto 2017 la Sezione della circolazione - ripercorsi gli eventi del 3 e 10 luglio 2017 - gli ha quindi revocato la licenza per allievo conducente a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2019. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
b. Quello stesso giorno, con atto separato, la Sezione della circolazione ha inoltre comunicato a RI 1 che l'esame pratico di guida sostenuto il 10 luglio 2017 (al quale non era abilitato a presentarsi, legittimandosi inopportunamente mediante la licenza dichiarata smarrita) era annullato, al pari della licenza di condurre illecitamente ottenuta.
D. Con giudizio del 21 novembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto dall'interessato, confermando il provvedimento di revoca. Premesso che il gravame doveva essere considerato tardivo - e pertanto inammissibile - in quanto rivolto contro l'annullamento dell'esame pratico (che il ricorrente aveva dichiarato d'impugnare solo in un secondo tempo), il Governo, respingendo le tesi opposte dell'insorgente, ha dapprima stabilito che il 3 luglio 2017 all'interessato era stata effettivamente sequestrata la licenza per allievo conducente (tutelando la procedura seguita dalla polizia), ritenendo poi peraltro corretta anche la successiva invalidazione dell'esame pratico. Richiamato l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr e considerando che il ricorrente avesse accumulato nel relativo termine di 10 anni due revoche per infrazioni gravi (escludendo la decisione del 14 dicembre 2006, fuori dal termine), l'Esecutivo cantonale ha poi concluso che - a prescindere dalla qualifica giuridica della prima infrazione della guida non accompagnata (che per la dottrina sarebbe da considerare un'infrazione medio grave a cui torna applicabile l'art. 16b LCStr, e non l'art. 15e LCStr) - la grave infrazione commessa l'11 luglio 2017 (guida nonostante la revoca) bastasse a fondare il provvedimento disposto nei suoi confronti.
E. Avverso tale decisione, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo aver ribadito la propria versione dei fatti, il ricorrente contesta in particolare che il 3 luglio 2017 gli sia stata sequestrata la licenza per allievo conducente, materialmente o mediante una decisione scritta, posto che non esisterebbe alcun atto (a lui notificato o da lui sottoscritto), che proverebbe concretamente l'adozione di una siffatta misura. Afferma che quel giorno, dopo una concitata discussione, sarebbe stato "buttato fuori" dal Posto di Polizia, senza essere in alcun modo informato in merito al sequestro del citato permesso. Ritiene poi che l'esame pratico a cui si è sottoposto il 10 luglio 2017, superandolo, sarebbe valido e che l'11 luglio 2017 non avrebbe commesso alcun reato (guida nonostante la revoca della licenza di allievo conducente). L'infrazione perpetrata il 3 luglio 2017 sarebbe invece già stata ampiamente punita con questa lunga procedura.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Qui controverso è il giudizio impugnato, con cui il Governo ha respinto il gravame del ricorrente contro la revoca a tempo indeterminato della licenza per allievo conducente, dichiarandolo per contro irricevibile - siccome intempestivo - in quanto rivolto contro l'annullamento dell'esame pratico disposto con atto separato. In questa sede l'insorgente - assistito da un legale - contrariamente all'obbligo di motivazione che gli incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm), non contesta né si confronta invero minimamente con le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a ritenere la sua impugnativa tardiva e pertanto inammissibile su quest'ultimo punto, limitandosi a considerazioni di merito (e in particolare ad affermare che, nonostante quanto accaduto il 3 luglio 2017, egli poteva in buona fede presentarsi all'esame pratico, superandolo). Con riferimento a questo aspetto (annullamento dell'esame pratico), il ricorso, immotivato, non risulta quindi ricevibile. Come si vedrà abbondanzialmente più avanti, lo stesso risulta comunque infondato anche nel merito (consid. 6).
3.1. In materia di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe, pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90 segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le autorità amministrative decidono le misure amministrative (ammonimento o revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due procedure. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF 1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe Weissen-berger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.1).
3.2. In concreto, dagli atti non risulta che le autorità penali si siano ancora pronunciate sugli accadimenti di cui si è detto in narrativa, occorsi il 3 e l'11 luglio 2017. Non emerge in particolare che l'insorgente sia stato condannato da un magistrato penale, mediante pronuncia cresciuta in giudicato, per essersi messo alla guida il 3 luglio 2017 senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. d LCStr) rispettivamente per aver circolato il successivo 11 luglio, nonostante la revoca della licenza per allievo conducente (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr). Dal canto loro, le precedenti istanze, nonostante quest'ultima infrazione fosse fermamente contestata dal conducente, non hanno differito la propria decisione in attesa di quella penale; il Governo, fondandosi sulle risultanze del rapporto di polizia e ritenendo poco attendibili le tesi dell'insorgente, ha in particolare ritenuto che vi fossero sufficienti indizi per ritenere che il 3 luglio 2017 al ricorrente fosse stato comunicato il sequestro della licenza e che, l'11 luglio 2017, egli avesse pertanto perfezionato l'infrazione di cui all'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr. Questo modo di procedere non va senz'altro esente da critiche, quantomeno se si considera che l'autorità amministrativa, come visto, nella misura in cui l'accertamento dei fatti (contestati) è rilevante, è in linea di principio tenuta ad attendere l'esito della procedura penale. In concreto non occorre comunque dilungarsi su tale aspetto, poiché - come si vedrà in appresso - la misura di revoca disposta dalla Sezione della circolazione nei confronti dell'insorgente deve essere confermata già solo in funzione dell'infrazione medio grave di guida non accompagnata da una persona abilitata, che egli, per sua stessa ammissione (cfr. anche ricorso, pag. 2), ha pacificamente perpetrato il 3 luglio 2017. A prescindere, quindi, dalla questione di sapere se gli possa essere addebitata anche l'ulteriore infrazione di guida nonostante la revoca, ritenuta dalle istanze inferiori.
4.2. Dopo un'infrazione medio grave, in base all'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi. La misura disposta in base a questa norma - analogamente a quella prevista dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr - è in sostanza una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento, in applicazione dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo.
5.2. In passato, come visto in narrativa, l'insorgente ha già subito tre revoche di sicurezza (ex art. 16d LCStr) a seguito di altrettante infrazioni gravi (guida, anche ripetuta, nonostante la revoca della licenza per allievo conducente, commessa nell'ottobre 2006, nel gennaio e nell'aprile 2015, cfr. supra consid. A). Dopo che la licenza per allievo conducente gli era stata ritirata a titolo preventivo nel 2004, a seguito di questi provvedimenti, il ricorrente è infine stato riammesso alla guida (per la prima volta) solo nel 2016. Ne consegue che tutte le tre citate revoche di sicurezza (decisioni del 2006 e del 2015, cfr. supra consid. A), contrariamente a quanto indicato dal Governo, vanno considerate nel termine di recidiva di 10 anni prescritto dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr (sistema a cascata). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, quest'ultimo non decorre infatti dalla data della decisione della misura e nemmeno - come propugnato dalla dottrina (Mizel, op. cit., pag. 605) - dalla scadenza del termine di sospensione, bensì solo dalla fine dell'esecuzione del provvedimento (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3), ovvero, trattandosi di una revoca di sicurezza, dal momento in cui il conducente è riammesso alla guida, perché ritenuto nuovamente idoneo (cfr. STF 1C_548/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.4). Ne deriva che anche la revoca di sicurezza "più vecchia" risalente al 2006 va dunque conteggiata, non potendo la stessa ritenersi scontata prima che l'insorgente è stato riammesso alla guida, o quantomeno prima che nei suoi confronti è stata pronunciata la successiva revoca di sicurezza (aprile 2015). Da ciò discende che il controverso provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo - seppure in parte per altri motivi - non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in applicazione dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr. Una tale misura corrisponde infatti al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Weissenberger, op. cit., n. 12 seg. ad art. 17), che neppure l'insorgente del resto contesta.
5.3. Da ultimo, con riferimento a quanto accennato dal Governo a proposito dell'art. 15e LCStr, è invece da escludere che l'infrazione di cui si è macchiato l'insorgente possa dar luogo, anziché alla suddetta revoca di sicurezza, a un periodo di attesa ai sensi di questa norma. Secondo l'art. 15e cpv. 1 LCStr, chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento. Stando al suo tenore, questa disposizione riguarda solo le persone che non sono titolari di alcuna licenza di condurre, nemmeno quindi di una licenza per allievo conducente (ad esempio, coloro che hanno condotto illegalmente un veicolo senza avere compiuto l'età minima). Per queste persone è di conseguenza stabilito un periodo di attesa di almeno sei mesi - che decorre dal momento in cui è stata commessa l'infrazione, rispettivamente dal raggiungimento dell'età minima (cfr. Messaggio citato, pag. 3859) - in cui la licenza per allievo conducente deve essere loro rifiutata (e non già revocata, dal momento che non sono in possesso di alcun titolo). È questa del resto l'interpretazione anche propugnata dalla dottrina (cfr. Mizel, op. cit, pag. 472 seg. e 622) e che si ritrova pure nella prassi delle autorità amministrative di altri Cantoni (cfr. es. decisione del 24 aprile 2014 della Verwaltungsrekurskommission del Canton San Gallo, IV-2013/167 consid. A).
A titolo prettamente abbondanziale, immune da violazioni del diritto risulta infine anche il provvedimento con cui la Sezione della circolazione ha invalidato la prova pratica cui si è sottoposto il ricorrente il 10 luglio 2017. Considerato che l'infrazione medio grave in cui è incappato il 3 luglio precedente non poteva che comportare una revoca della licenza per allievo conducente - ciò che nemmeno il suo legale, consultato prima dell'esame (cfr. ricorso, pag. 2), poteva ignorare, al di là delle vicissitudini connesse al controverso sequestro del permesso da parte della polizia - è evidente che l'insorgente non poteva in buona fede presentarsi all'esame pratico. A maggior ragione se si considera che, visti i precedenti accumulati, con la perpetrazione - pacificamente ammessa - dell'infrazione del 3 luglio 2017, l'insorgente ha dimostrato di non essere idoneo alla guida (cfr. art. 14 LCStr), a causa del pericolo che egli rappresenta per gli altri utenti della strada (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1).
7.1. Sulla base di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa deve pertanto essere respinta. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
7.2. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300). La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera