Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2018.498
Entscheidungsdatum
05.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2018.498

Lugano 5 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4438) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 luglio 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;

ritenuto, in fatto

che RI 1, pittore di professione, negli anni scorsi è stato oggetto di svariati provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), da ultimo:

16 febbraio 2012 revoca della licenza di condurre veicoli a motore di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà); la misura è stata scontata dal 26 giugno 2012 al 27 giugno 2013;

che il 12 maggio 2018, verso le ore 00.53, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura __________ targata __________ in grave stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nell'aria espirata, misurata mediante etilometro probatorio, di 0.57 mg/l;

che la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine;

che, avviata una procedura amministrativa (e raccolta una valutazione medica, che qui non interessa), con decisione del 27 luglio 2018 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal 12 maggio 2018 all'11 maggio 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M;

che il provvedimento è stato adottato sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che, con giudizio del 26 settembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la suddetta misura amministrativa, che ha confermato;

che, rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima constatato la sussistenza dell'infrazione grave (art. 16c LCStr) commessa il 12 maggio 2018; posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di 12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr - in ragione della precedente revoca del 2012 per un'infrazione grave - ha poi confermato la misura disposta dall'autorità di prime cure, ritenendola non solo giustificata, ma addirittura generosa;

che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che, pur riconoscendo l'infrazione, il ricorrente ritiene eccessiva la durata della revoca, di cui chiede sostanzialmente una riduzione, lamentandone le ripercussioni sulla sua situazione professionale (difficoltà nella ricerca di un impiego) e finanziaria già precaria (dipendenza dall'aiuto sociale) e dichiarandosi disposto a sottoporsi ad esami del sangue mensili per comprovare la sua astinenza;

che è stato richiamato l'incarto, ma non sono state chieste osservazioni alle controparti, stante la manifesta infondatezza del gravame (cfr. art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'insorgente non discute l'infrazione, ma si limita a contestare la durata della revoca, che ritiene eccessiva alla luce delle difficoltà che una misura tanto incisiva comporterebbe per lui sul piano professionale e finanziario;

che tali censure, alquanto generiche, sono manifestamente infondate;

che le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr);

che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo, la durata minima della revoca non potendo tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr);

che la nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato;

che commette in particolare un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr);

che, in tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);

che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 10 dicembre 2011 RI 1 si è reso autore di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà) per la quale il 16 febbraio 2012 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr;

che la misura è stata scontata dal 28 giugno 2012 al 27 giugno 2013;

che il 12 maggio 2018 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr., in proposito, DTF 136 II 447 consid. 5.3 e rif.) - l'insorgente si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr), pure questa volta per avere circolato in stato di ebrietà qualificata (0.57 mg/l);

che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto;

che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale;

che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);

che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui in ogni caso non comprovata, ritenuto peraltro che nulla impedisce al ricorrente, attualmente in cerca di lavoro, di utilizzare per gli spostamenti indispensabili allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici; cfr. STF 1C_442/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.4 e riferimenti);

che le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii);

che, stante quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta, in quanto manifestamente infondata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia - ridotta in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (cfr. decisioni di concessione di prestazioni assistenziali, allegate al ricorso) - segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

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LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

  • art. 16 LCStr
  • art. 16c LCStr

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 65 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

Gerichtsentscheide

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