Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2018.458
Entscheidungsdatum
14.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2018.458

Lugano 14 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2018 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 29 agosto 2018 con cui il direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha dichiarato irricevibile il suo gravame in materia di ammissione al bachelor in fisioterapia;

ritenuto, in fatto

A. a. Per il secondo anno consecutivo RI 1 ha inoltrato domanda di ammissione alla SUPSI per il bachelor in fisioterapia per l'anno accademico 2018/2019. Il medesimo ha quindi sostenuto una prima prova scritta, in esito alla quale la SUPSI gli ha comunicato di essere stato ammesso ai successivi esami attitudinali. b. Con scritto dell'8 giugno 2018 G__________, responsabile della formazione di base della SUPSI nonché membro di direzione del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), ha comunicato a RI 1 che il punteggio ottenuto nella seconda parte della valutazione di graduatoria non gli consentiva l'ammissione al corso di laurea da lui postulata.

c. Su richiesta di RI 1, il 20 giugno 2018 si è tenuto un colloquio con una delle due esaminatrici. Il giorno seguente il candidato ha chiesto a G__________ una decisione formale sull'esito dell'esame, munita di dettagliate motivazioni. Questo, con scritto del 25 giugno successivo, ha riassunto la procedura di esame, spiegando in particolare che dai risultati della prova scritta sono stati selezionati sessanta candidati. Questi sono quindi stati convocati alla seconda prova di graduatoria, che ha permesso di stilare una classifica dei migliori trenta, ammessi al corso di laurea. G__________ ha quindi esposto i cinque criteri che hanno guidato le esaminatrici nella valutazione di quest'ultimo esame e le valutazioni ottenute dal candidato con riferimento a ognuno di essi, che hanno condotto a un risultato complessivo di 75 punti.

B. a. Con scritto del 5 luglio 2018 RI 1, per il tramite dell'allora suo legale, ha chiesto al Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità della SUPSI (DEASS), all'attenzione di G__________, di riconsiderare l'esclusione dal corso di laurea, emanando una decisione a lui favorevole. In via subordinata, ha chiesto di rendicontarlo sui punteggi conseguiti sia all'esame scritto sia a quello orale, indicando quello minimo richiesto per accedere al bachelor. In questo caso ha chiesto di indicare termini e autorità di ricorso.

b. Dopo due solleciti scritti, G__________, con lettera del 3 agosto 2018 ha illustrato al legale di RI 1 come si è svolta la procedura di ammissione. L'ha inoltre informato che all'esame scritto ha totalizzato 142 punti su 160, ciò che gli ha permesso di accedere alla seconda prova, nella quale ha invece ottenuto 75 punti su 150, posizionandosi al 48° posto della graduatoria, ossia al di sotto dei primi trenta candidati ammessi al corso. G__________ ha pertanto confermato che la richiesta di ammissione non poteva essere accolta e che tale diniego non poteva essere impugnato.

C. Con reclamo del 16 maggio 2018 RI 1, questa volta senza l'assistenza di un legale, ha impugnato la sua mancata ammissione al corso di bachelor in fisioterapia dinanzi al direttore generale della SUPSI. Ha innanzitutto contestato la procedura di selezione nella misura in cui per la graduatoria finale non è stato preso in considerazione il risultato ottenuto all'esame scritto, contrariamente alle indicazioni reperibili sul sito internet della SUPSI, alla pagina FAQ. Ha quindi contestato le valutazioni trasmessegli con la lettera del 25 giugno 2018, a suo dire troppo severe.

D. Con decisione del 16 agosto 2018 il direttore generale della SUPSI ha dichiarato il reclamo irricevibile. Il medesimo ha innanzitutto ricordato che secondo il regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013 (R-Ammissione) il candidato non ha diritto a ricevere alcuna motivazione del diniego della sua domanda di ammissione e che contro la stessa è data la via del reclamo al DEASS, la cui decisione è impugnabile dinanzi al direttore generale. A mente di quest'ultimo, RI 1 non avrebbe inoltrato reclamo al DEASS entro 15 giorni, contrariamente a quanto prescritto dal predetto regolamento. Lo scritto del 3 agosto 2018 contestato non sarebbe quindi una decisione impugnabile, ma una semplice risposta alle richieste di informazioni di cui alla lettera di carattere interlocutorio inoltrata il 5 luglio 2018 dal legale del candidato. In assenza di una risoluzione del DEASS, il ricorso sarebbe pertanto irricevibile. Infine, il direttore generale ha rilevato che in ogni caso il ricorso sarebbe stato respinto, in quanto la procedura di ammissione si è svolta conformemente alla prassi interna al Dipartimento. L'erronea informazione contenuta nel sito internet non avrebbe del resto causato alcun pregiudizio al ricorrente.

E. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della risoluzione impugnata e la conseguente ammissione al corso di laurea in fisioterapia per l'anno scolastico 2018/2019. Domanda, quest'ultima, che ha avanzato anche in via supercautelare. In via subordinata ha invece chiesto il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. Infine, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il medesimo ha contestato il giudizio del direttore generale della SUPSI nella misura in cui l'ha dichiarato irricevibile, sostenendo che lo scritto del 3 agosto 2018 impugnato aveva carattere di decisione. Nel merito, ha ribadito la propria tesi circa l'irregolarità della procedura di ammissione.

F. All'accoglimento del gravame si è opposto il direttore generale della SUPSI, che ha ribadito le tesi esposte nella decisione impugnata, sia in riferimento alle condizioni di ricevibilità del gravame sia alla procedura di ammissione al corso di laurea. In merito a quest'ultimo aspetto ha precisato che i dettagli del metodo di selezione non sono regolati per scritto e che le informazioni pubblicate su internet non hanno carattere vincolante. Nel caso concreto la procedura si è svolta conformemente alla prassi dell'istituto in vigore da alcuni anni e valida indistintamente per tutti i candidati. L'erronea informazione non avrebbe del resto influito sulla preparazione agli esami e non potrebbe pertanto far nascere alcun diritto a favore dell'insorgente. Essendosi posizionato al quarantottesimo posto nella graduatoria stilata in esito al colloquio orale e considerata l'ammissione di soli trenta candidati, la decisione di non ammetterlo al bachelor andrebbe esente da critiche.

G. Con la replica il ricorrente, questa volta assistito da un legale, ha ribadito le proprie tesi affinandole, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Inoltre, l'insorgente ha contestato la valutazione dell'esame orale, che non poggerebbe su criteri oggettivi e non darebbe conto di tutte le risposte da lui effettivamente fornite. Le esaminatrici non avrebbero inoltre considerato l'esperienza già maturata nel settore.

H. Con la duplica, il direttore generale ha confermato la propria posizione e difeso la valutazione della prova attitudinale a cui è stato sottoposto il ricorrente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I documenti trasmessi dalle parti forniscono sufficienti elementi al Tribunale per determinarsi con cognizione di causa. Di nessuna utilità si rivelerebbe l'audizione testimoniale di __________, orientatore presso la SUPSI, atteso che i fatti di cui dovrebbe riferire (la presenza di informazioni errate in merito alla procedura d'esame sul sito internet della SUPSI, cfr. infra consid. 4.2) sono noti.

  1. In primo luogo occorre esaminare la censura del ricorrente secondo cui il direttore generale avrebbe a torto dichiarato il suo gravame irricevibile in assenza di una decisione impugnabile emanata dal DEASS.

2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione dev'essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico. Una notificazione difettosa, come è l'omessa indicazione dei rimedi di ricorso, non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20 LPAmm; STA 52.2015.506 del 27 aprile 2017; Felix Uhlmann/ Alexandra Schilling-Schwank in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 n. 2 e 17 ad art. 38; cfr. pure messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1996, pag. 12 seg.). Tale norma è espressione di un principio generale della procedura amministrativa, deducibile dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101; Uhlmann/ Schilling-Schwank, op. cit., n. 1), secondo cui ognuno ha diritto d'essere trattato da parte degli organi dello Stato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede. Tuttavia il destinatario di una decisione viziata deve dar prova della diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete. Egli non può prevalersi della protezione della buona fede quando l'inesattezza dell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, senza ricorrere alla giurisprudenza e alla dottrina (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1 con rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5a ad art. 26). In quest'ordine di idee, quando una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto (DTF 134 V 306 consid. 4.2; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32; Borghi/ Corti, op. cit., n. 4 ad art. 26).

2.2. L'art. 8.2 R-Ammissione prevede che contro le decisioni relative all'ammissione è possibile il reclamo al Dipartimento e che lo stesso va presentato in forma scritta e succintamente motivato entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Contro le decisioni del Dipartimento che comportano un pregiudizio irrimediabile, prosegue l'art. 8.3, è possibile il ricorso al direttore generale della SUPSI. Anche in questo caso il termine di impugnazione è di 15 giorni.

2.3. Nel caso concreto al ricorrente è stato comunicato l'esito negativo del suo esame di ammissione con scritto dell'8 giugno 2018. Tale comunicazione, oltre a non contenere alcuna motivazione, era sprovvista di qualsiasi indicazione dei rimedi di diritto. Il ricorrente, con scritto del 21 giugno 2018 ha richiesto esplicitamente una decisione formale sull'esito dell'esame in oggetto e sulle motivazioni dettagliate ad essa relative. Considerato che la comunicazione della mancata ammissione è pervenuta al ricorrente al più presto il 9 giugno 2018, occorre ritenere che il medesimo si è diligentemente attivato richiedendo la notifica di una decisione formale dodici giorni dopo, in un lasso di tempo quindi tutto sommato ragionevole tenuto conto del termine di impugnazione di quindici giorni. Nemmeno lo scritto del 25 giugno seguente, con cui il responsabile della formazione ha illustrato la procedura di ammissione e le valutazioni della prova orale del ricorrente, conteneva alcuna indicazione dei rimedi di diritto. Malgrado ciò, il 5 luglio 2015 l'insorgente, per il tramite del suo legale, si è rivolto per scritto al DEASS, all'attenzione di G________, chiedendo di riconsiderare la decisione di mancata ammissione e, in via subordinata, di fornire una motivazione più dettagliata della valutazione delle due prove sostenute, con indicazione delle vie di ricorso. Malgrado la premessa del legale che tale scritto avesse carattere interlocutorio, non si può negare che lo stesso, inoltrato all'autorità competente, contenesse la precisa domanda di riconsiderare l'esclusione dal corso di laurea emanando di conseguenza decisione che gli consentisse di accedere allo stesso. Tale esplicita richiesta non poteva che essere interpretata alla stregua di un reclamo. In caso di dubbio, essendo stata la stessa presentata ampiamente entro il termine di impugnazione di quindici giorni a decorrere dalla ricezione dello scritto del 25 giugno 2018, il DEASS avrebbe dovuto accertare la volontà di ricorrere dell'insorgente, dandogli l'occasione di eventualmente precisare la propria richiesta. Tempestivamente impugnata malgrado l'assente indicazione dei rimedi di diritto, la decisione di non ammettere il ricorrente al corso di laurea non è passata in giudicato. Su questo punto la tesi del direttore generale della SUPSI non può quindi essere seguita. Il DEASS non ha tuttavia formalmente evaso il reclamo. G_____ ha comunque esaminato le domande del ricorrente e con scritto del 3 agosto 2018 ha fornito le indicazioni richieste e ribadito le conclusioni di cui alla sua lettera del 25 giugno precedente confermando infine che la richiesta di ammissione non poteva essere accolta. Sebbene difetti dell'indicazione dei rimedi di diritto - annunciando, in maniera a dir poco sorprendente, che il rifiuto dell'ammissione al bachelor non può essere impugnato - tale scritto presenta i contenuti essenziali di una decisione. Come esposto in narrativa, il gravame contro la stessa, tempestivamente interposto dal ricorrente dinanzi al direttore generale è stato dichiarato irricevibile siccome non era diretto contro una decisione dipartimentale. Nelle concrete circostanze non è in effetti chiaro se G__________ abbia sottoscritto la predetta decisione in suo nome o in rappresentanza del DEASS, di cui è membro di direzione. La questione può rimanere indecisa, come pure quella di sapere se il medesimo avesse, se del caso, la facoltà di rappresentare validamente il predetto dipartimento. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la decisione non emani dal DEASS, il direttore generale della SUPSI, anziché accontentarsi di dichiarare il ricorso irricevibile, avrebbe dovuto trasmetterlo alla predetta autorità per competenza. Rinvio degli atti al Dipartimento che allo stadio attuale della procedura si rivelerebbe privo di senso in quanto l'esito del reclamo appare scontato già alla luce dell'irremovibile posizione di G__________. Per economia di procedura e nel rispetto del principio di celerità, considerato in particolare che il corso di laurea per cui il ricorrente ha chiesto l'ammissione è iniziato ormai da alcuni mesi, si può dunque prescindere dal rinviare gli atti al DEASS affinché si esprima in merito alle contestazioni del ricorrente. Per queste ragioni e atteso che un'istanza inferiore munita di pieno potere cognitivo (il direttore generale della SUPSI) ha evaso il gravame del ricorrente respingendolo, a titolo abbondanziale, anche nel merito e si è pure ampiamente espresso in questa sede, il Tribunale ritiene di poter esaminare il ricorso senza ledere i diritti delle parti.

  1. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Borghi/ Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2, 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3, 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).

  2. Il ricorrente ha innanzitutto contestato la procedura di selezione nella misura in cui per la graduatoria finale non è stato tenuto conto del risultato ottenuto all'esame scritto, contrariamente alle indicazioni reperibili sul sito internet della SUPSI, alla pagina dedicata alle domande frequenti, cosiddette FAQ.

4.1. L'art. 3.1.1 R-Ammissione stabilisce che la domanda d'ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito internet della SUPSI. In considerazione del numero limitato di posti disponibili per alcuni corsi di laurea, soggiunge l'art. 3.1.2 del regolamento, in aggiunta all'adempimento dei requisiti d'ammissione il Dipartimento di riferimento può prevedere l'obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o eventuali esami complementari.

4.2. In merito allo svolgimento della procedura di selezione, le informazioni reperibili sulla pagina internet del DEASS erano effettivamente contraddittorie. Da un lato, nella sezione ammissioni e iscrizioni prevedevano che:

Per il Bachelor in Fisioterapia la prova d'ammissione è suddivisa in due parti. Una parte scritta ed una parte attitudinale sotto forma di colloquio: Prova scritta (comune ai Bachelor in Cure infermieristiche, Ergoterapia e Lavoro sociale) della durata di circa 2-3 ore su diverse tematiche di attualità con attenzione particolare al ragionamento logico, alla riflessione e argomentazione, alla comprensione e all'analisi di testi. L'esame permette inoltre di valutare la conoscenza della lingua italiana per i candidati di madrelingua non italiana. In base ai risultati di questa prova vengono selezionati i candidati che hanno accesso all'esame orale (circa il doppio rispetto ai posti a disposizione, quindi circa 60 studenti per 30 ammissioni definitive). Esame attitudinale: la parte attitudinale dell'esame di graduatoria consiste in un colloquio individuale che mira a sondare le motivazioni personali, le rappresentazioni sulla professione e gli ambiti attuali di attività. Dall'esame attitudinale viene stilata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi al Bachelor in Fisioterapia.

Per maggiori informazioni consultare le FAQ (vedi link a lato).

dall'altro lato, alla pagina dedicata alle FAQ, alla domanda in cosa consiste l'esame di graduatoria?, era fornita la seguente risposta.

L'esame di graduatoria del Bachelor in Ergoterapia e Fisioterapia è suddiviso in una prima parte scritta ed una seconda parte orale. All'esame orale accedono solo coloro che ottengono i migliori punteggi all'esame scritto. In totale vengono ammessi all'esame orale un numero di candidati all'incirca doppio rispetto a posti a disposizione (es. 60 ammissioni all'esame orale di Fisioterapia da cui verranno selezionate le 30 ammissioni definitive). Dalla somma dei punteggi ottenuti nell'esame scritto e nell'esame orale si otterrà la graduatoria definitiva di accesso ai Bachelor in Fisioterapia ed Ergoterapia.

Il direttore generale della SUPSI ha spiegato che quest'ultima indicazione era scorretta e che il dipartimento ha provveduto a rettificarla. In effetti le informazioni pubblicate alla sezione ammissioni e iscrizioni lasciavano intendere che (solo) i risultati del colloquio avrebbero determinato la graduatoria finale, mentre le ulteriori precisazioni (FAQ) indicavano che il punteggio ottenuto alla seconda prova sarebbe stato sommato a quello della prima. Malgrado siano effettivamente state fornite informazioni in parte sbagliate in merito al metodo di selezione, non vi sono motivi per ritenere che questo sia stato modificato in corso di procedura. Alcun indizio permette infatti di dubitare che la modalità seguita dal dipartimento sia stata stabilita sin dall'inizio e applicata in modo univoco per tutti gli aspiranti studenti. Tale modo di procedere in due fasi, ossia una prima scrematura sulla base di un esame scritto e in seguito la selezione dei migliori candidati in esito a una prova orale non appare insostenibile nella misura in cui si fonda su criteri oggettivi, prestabiliti e applicati in modo uniforme agli esaminandi. La presa in considerazione anche del risultato della prova scritta, ciò che avrebbe senz'altro giovato al ricorrente, non è che una delle possibili soluzioni praticabili. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro è tuttavia insindacabile da parte di questo Tribunale, a cui è precluso il controllo dell'opportunità di simili decisioni (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Per quanto sia auspicabile che la SUPSI si doti al più presto e per mezzo di strumenti adeguati di disposizioni chiare e precise circa le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione, nella concreta fattispecie non si può dedurre che tale lacuna abbia pregiudicato la validità dell'esame né il successo dell'insorgente. L'imprecisione non era in effetti suscettibile di influenzare la sua preparazione alla prova. Che questa fosse strutturata nella forma di un colloquio e destinata a valutare l'attitudine allo svolgimento della professione era infatti cosa nota. Su questo punto il ricorso si avvera pertanto infondato.

  1. Resta da esaminare se la valutazione dell'esame orale regge alla critica.

Dalla documentazione agli atti risulta che le esaminatrici hanno giudicato l'attitudine dell'insorgente a intraprendere la formazione di fisioterapista sulla base di cinque criteri predeterminati: (1) percezione della professione e realismo, (2) apertura verso l'utenza, sensibilità, empatia e ascolto, (3) anticipazione, motivazione, senso di realtà verso la formazione universitaria, (4) espressione verbale e capacità di argomentazione, (5) percezione di sé: punti di forza, fragilità, prospettive personali, modalità comunicative. Parametri di valutazione che non appaiono insostenibili avuto riguardo dell'intento di selezionare i candidati più motivati e inclini alla formazione. La valutazione dà atto dei punti di forza e delle debolezze emerse durante il colloquio e il giudizio è motivato in relazione a ogni criterio. Su tali argomentazioni, fornitegli già con lo scritto del 25 giugno 2018, il ricorrente in questa sede non ha mosso puntuali critiche, limitandosi a sostenere che le esaminatrici non avrebbero tenuto debitamente conto della sua esperienza nel settore. Ciò contrasta tuttavia con quanto emerge dal protocollo del colloquio, in cui le esaminatrici hanno evidenziato tra gli aspetti forti il lavoro svolto dal ricorrente presso uno studio fisioterapico, oltre all'esperienza in una casa anziani presso cui si è occupato del trasporto dei degenti. Tanto è vero che nel criterio (1) il ricorrente si è aggiudicato il massimo punteggio. La valutazione, convenientemente motivata da due esaminatrici di indiscussa competenza in esito a un colloquio in cui hanno potuto sondare l'attitudine del ricorrente in base ad aspetti ritenuti determinanti per l'ammissione al bachelor e sulla scorta di criteri e domande predeterminati, non può che essere tutelata da questo Tribunale. La stessa non appare in effetti insostenibile né altrimenti lesiva del diritto.

  1. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Si può prescindere dal riformare il dispositivo della decisione impugnata con cui il direttore generale ha a torto dichiarato il gravame irricevibile anziché respingerlo nel merito poiché la modifica sarebbe priva di ogni portata pratica. Dal momento che il gravame non appariva del tutto sprovvisto di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300) e che l'insorgente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per assumersi gli oneri della procedura e le spese di patrocinio (art. 2 LAG), la sua domanda di assistenza giudiziaria deve essere accolta. Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

  2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata con il ricorso.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

  3. Non si prelevano tassa di giustizia né spese.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

9

LAG

  • art. 2 LAG

LPAmm

  • art. 20 LPAmm
  • art. 25 LPAmm
  • art. 46 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 69 LPAmm

LTF

LUSI

  • art. 18 LUSI

Gerichtsentscheide

7