Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2018.434
Entscheidungsdatum
21.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2018.434

Lugano 21 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2018 di

RI 2 rappresentato da: RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 5 settembre 2018 (n. 4105) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame avverso la decisione del Consiglio di direzione del Liceo cantonale di __________ in materia di mancata promozione scolastica;

ritenuto, in fatto

A. Durante l'anno scolastico 2017/2018 RI 2 ha frequentato la prima classe al Liceo cantonale di __________. La pagella consegnatagli a fine anno riportava i seguenti risultati.

1° semestre

2° semestre

finale

Discipline fondamentali

Italiano

4.5

4

4

Tedesco seconda lingua

3.5

3.5

3.5

Inglese terza lingua

4

4

4

Francese quarta lingua

3.5

3.5

3.5

Matematica

4

3.5

4

Scienze sperimentali

4

Fisica

4

3.5

4

Chimica

3.5

3.5

3.5

Biologia

4

3.5

4

Storia

3.5

3.5

3.5

Introduzione all'economia e al diritto

4

Musica

4

4.5

4.5

Materie cantonali

Educazione fisica e sportiva

D

5

Insegnamento religioso cattolico

4

4

4

Punti

40

Media

4.00

Ore di assenza

54

138

Non promosso

Avendo ottenuto tre insufficienze non inferiori al 3 (nelle materie tedesco, chimica e storia, essendo francese materia opzionale e quindi non conteggiata) e una media del 4, la promozione dell'allievo al secondo anno è stata oggetto di decisione del Consiglio di classe, che gliel'ha negata.

B. Contro la mancata promozione, contestando la nota insufficiente assegnatagli dalla docente di storia, RI 2 ha presentato reclamo dinanzi al Consiglio di direzione del predetto istituto, il quale lo ha respinto. L'allievo ha quindi impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Governo. Anche quest'ultima autorità ha tutelato la valutazione insufficiente assegnata dalla docente di storia e ha pertanto respinto il gravame.

C. Avverso quest'ultima pronunzia RI 2 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Il ricorrente ha domandato la modifica della nota di storia dal 3.5 al 4 e la conseguente promozione alla seconda classe di liceo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. A mente del ricorrente, la valutazione sarebbe arbitraria da un lato poiché fondata su un manifesto errore di calcolo delle note assegnate alle singole prove e, dall'altro lato, in quanto non terrebbe adeguatamente conto del suo precario stato di salute. La medesima violerebbe pure il principio della parità di trattamento e quello di proporzionalità.

D. Al gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il Consiglio di direzione del Liceo di __________. Questo ha riportato una presa di posizione della docente di storia, la quale, dopo aver spiegato i criteri e il metodo di valutazione applicato, ha confermato la correttezza del proprio giudizio del profitto del ricorrente, in relazione sia alle singole verifiche, sia alla nota finale.

E. Delle argomentazioni espresse dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 97 LSc), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con sufficiente cognizione di causa.

  1. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).

  2. Il ricorrente ha contestato unicamente l'assegnazione della nota finale 3.5 nella materia di storia, chiedendo di alzarla alla sufficienza e di ottenere di conseguenza la promozione al secondo anno di liceo.

3.1. L'insorgente ha sostenuto innanzitutto che la valutazione delle singole prove scritte sarebbe arbitraria. Più precisamente, sarebbe insostenibile la trasformazione in nota del punteggio numerico attribuito a dipendenza della correttezza delle risposte. Senza mettere in discussione la soglia della sufficienza fissata dalla docente, il ricorrente ha ricalcolato nel seguente modo le note assegnategli nel corso dell'anno, segnalando inoltre un errore nella somma dei punteggi del secondo lavoro scritto (34 anziché 33).

PUNTEGGIO GIACOMO

SUFFICIENZA

VOTO INSEGNANTE

VOTO CORRETTO NON ARROTONDATO

ARROTONDAMENTO

VOTO ARROTONDATO

31/54

38/54

3

3.45

+0.05

3.50

34/49

33/49

4

4.13

+0.12

4.25

25/46

28/46

4-

3.68

+.07

3.75

29/45

30/45

4-

3.90

+0.10

4.00

Il ricorrente, prendendo come esempio la prima verifica, ha sostenuto che la nota 1 dovrebbe essere assegnata in caso di consegna in bianco del lavoro scritto, pari al punteggio zero. Di conseguenza, corrispondendo a 38 punti la nota 4, le note 2 e 3, dovendosi collocare proporzionalmente entro questi parametri, dovrebbero corrispondere rispettivamente all'ottenimento di 12.6 e 25.3 punti.

I risultati così ricalcolati ed esposti nella tabella soprastante condurrebbero a una nota media di 3.90, contro quella di 3.63 ottenuta a partire dai voti concretamente assegnati. Ciò avrebbe dovuto condurre la docente ad attribuire la nota 4 al ricorrente, senza sottoporlo a una prova di recupero, come invece avvenuto.

3.2. A questo proposito, la docente ha spiegato che è sua abitudine fissare la soglia della sufficienza al 60 rispettivamente al 70% e la scala delle note a dipendenza della complessità dell'argomento e della prova. Il metodo utilizzato dalla docente è stato ben illustrato dal Consiglio di direzione in sede di risposta al gravame interposto dinanzi al Consiglio di Stato.

[…] l'attribuzione della nota si basa su una scala lineare, che fa corrispondere il voto 6 al punteggio massimo e in cui lo scarto corrispondente ad un punto nel voto viene fissato in modo equidistante (approssimativamente 8 punti nelle prime due verifiche, 9 nella terza e 7 nella quarta e nel recupero). Ovviamente questo modello richiede di fissare una soglia (teorica) al di sotto della quale viene attribuito il voto minimo. Si tratta di un modello dove gli scarti corrispondenti ad un punto non variano al di sopra e al di sotto della soglia scelta per la sufficienza […].

Con riferimento alla prima verifica, l'insegnante, dopo aver stabilito il massimo dei punti (54, corrispondente alla nota 6) e fissato la sufficienza (4) a 38 punti, ha calcolato che per ottenere la nota 5 occorrevano 46 punti (a metà tra 54 e 38). La stessa ha quindi disposto le altre note, pure quelle al di sotto della sufficienza, in misura equidistante tra loro, applicando lo stesso scarto (8 punti) esistente tra le note 6 e 5, rispettivamente 5 e 4. Nella prima prova occorrevano pertanto 30 punti per ottenere la nota 3; 34 per raggiungere 3.5.

La scelta di impiegare un simile metodo di valutazione è rimessa al libero apprezzamento del docente, che conosce il livello di difficoltà della verifica e fissa gli obiettivi agli allievi. Purché sia applicato in modo univoco a tutta la classe, tale modello è senz'altro sostenibile. Quello proposto dall'insorgente non è che uno degli attuabili ed è oltretutto utilizzato, a dire del Consiglio di direzione, soltanto in misura molto limitata.

3.3. Sia come sia, anche nell'ipotesi più favorevole all'insorgente, la media delle note da esso calcolata nelle quattro predette verifiche non raggiungerebbe la piena sufficienza. Sia nel primo sia nel secondo semestre questa ammonterebbe infatti a 3.875, approssimata dall'insorgente a 3.90, e sarebbe già frutto di arrotondamenti per eccesso dei singoli voti. Nulla permetterebbe pertanto di concludere in favore di un manifesto errore di valutazione, non emergendo, a fronte di queste prove scritte, il chiaro raggiungimento degli obiettivi richiesti al termine della prima classe di liceo. Del tutto priva di pertinenza è pertanto la tesi dell'insorgente secondo cui le prestazioni fornite durante l'anno avrebbero dovuto dispensarlo dal sostenere la verifica di recupero. Questa, anche a seguire le sue argomentazioni, avrebbe tuttalpiù dovuto confermare la sua sufficiente preparazione.

  1. Il ricorrente ha contestato la valutazione della predetta verifica di recupero, segnalando in particolare una disparità di trattamento data dalla correzione più generosa della prova dell'allievo B__________.

4.1. L'insorgente ha innanzitutto criticato la valutazione della risposta alla domanda n. 4 che, con riferimento a un estratto di documento riportato nella prova, poneva il seguente quesito.

Che cosa stabilì il capitolare di Querzy?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

Il capitolare di Querzy (877) emanato da Carlo il Calvo permette l'eredità dei feudi

Il capitolare di Querzy stabilì praticamente l'eredità dei feudi maggiori.

Nella correzione della risposta dell'insorgente, la docente, accanto alla parola feudi ha apposto la nota quali? e non ha assegnato alcun punto. Alla risposta dell'altro alunno ha invece attribuito un punto. A mente del ricorrente la sua risposta avrebbe meritato la medesima valutazione. Su questo tema la decisione del Consiglio di direzione ha riportato la presa di posizione della docente, secondo cui l'omissione del termine feudi maggiori consiste in una lacuna sostanziale in quanto l'ereditarietà dei feudi minori sarà stabilita nel 1037 da un altro documento, la Constitutio de feudis. Vista questa precisazione, con cui il ricorrente non si è compiutamente confrontato e che dimostra la lacunosità della risposta, non si può ritenere che la correzione sia insostenibile.

4.2. L'insorgente ha inoltre criticato la correzione della risposta alla domanda n. 7:

In quali aree si diffuse l'economia curtense?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

L'economia curtense si diffuse nella parte centrale d'europa (regno franco)

Il sistema curtense si diffuse in Renania, in Inghilterra, nell'Italia settentrionale e in Francia.

L'insegnante ha corretto la risposta del ricorrente apponendovi NO a margine, senza assegnare alcun punto. Quella dell'altro allievo ha invece ottenuto 4 punti, malgrado l'aggiunta del Nord dopo Francia. Il ricorrente, ha spiegato la medesima, non identifica le quattro aree viste in classe, si esprime con una terminologia vaga e dando una risposta imprecisa, inoltre commette un errore concettuale paragonando l'Europa centrale con il Regno franco, due realtà che coincidono solo molto relativamente. Oltre a ciò, come visto in classe, il Regno franco, durante i quattro secoli della sua esistenza, è stato un'entità territoriale in costante mutazione. La risposta appare quindi incompleta e approssimativa, priva di contenuti pertinenti e con errori sia di tipo concettuale sia di tipo ortografico e, per questi motivi, è stata valutata con zero punti. Anche questo giudizio della docente non può che essere tutelato in quanto espressione corretta del suo potere d'apprezzamento. Non appare infatti lesivo del diritto considerare totalmente errata la risposta, manifestamente carente a dispetto di quella dell'altro allievo.

4.3. Da ultimo, il ricorrente ha criticato la valutazione in relazione alla domanda n. 3c riferita al contenuto di un testo riportato nel lavoro scritto:

Che cosa sono i benefici?

Risposta ricorrente

Risposta B__________

Con benefici si intende vantaggi sociali, ed economici all'interno del feudo e anche uno o più appezzamenti di terreno

I benefici chiesti dallo scrittore sono per esempio: alloggio, vitto, protezione e remunerazione.

La docente ha corretto quanto esposto dall'insorgente apponendo un punto di domanda dopo la parola sociali, nonché un segno ~ a margine della risposta, e ha attribuito un punto. L'allievo B__________ ha invece ottenuto due punti per la sua risposta. Su questo aspetto, l'insegnante ha spiegato che la risposta di B__________ risulta nuovamente più pertinente, chiara e precisa di quella di RI 2, il primo cerca di definire cosa viene chiesto a partire dal documento dell'esercitazione, dimostrando così di contestualizzare lo scritto; mentre il secondo risponde in maniera più confusa, senza collegarsi alla fonte e parlando genericamente di vantaggi sociali ed economici senza riuscire a definirli. Inoltre, utilizzando la locuzione congiuntiva "e anche" dimostra di non aver compreso che gli appezzamenti di terreno possono essere annoverati tra i vantaggi economici, che al contempo rappresentano anche dei vantaggi sociali. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, pure con riferimento a questa domanda la correzione della docente regge la critica. Sostenibile è infatti l'assegnazione di un punteggio parziale per una risposta che non appare del tutto precisa.

4.4. Da respingere in quanto immotivata è la critica formulata in merito alla valutazione della risposta alla domanda 3b, all'inizio della quarta pagina. La generica affermazione secondo cui l'apposizione del simbolo ~ di fianco alla stessa avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di un punteggio almeno parziale anziché nessun punto non può essere seguita in assenza di altri elementi che permettano di dubitare della sostenibilità del giudizio dell'insegnante.

4.5. Da quanto sopra esposto risulta che la nota 3.5 assegnata per la prova di recupero non merita di essere ritoccata in quanto non discende da un uso scorretto del potere di apprezzamento della docente.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, dalle prove scritte emerge che il profitto del ricorrente sull'arco dell'anno scolastico non raggiungerebbe la piena sufficienza nemmeno applicando il metodo di valutazione da lui caldeggiato. L'assegnazione della nota 3.5 per la materia di storia non viola pertanto il diritto. Nulla lascia pensare che l'insegnante si sia lasciata guidare, nella sua valutazione, da elementi senza alcuna relazione con le capacità dell'allievo né vi sono indizi che permettano di dubitare della sua professionalità. Il giudizio dell'insegnante, reso sulla base di verifiche scritte nonché sull'osservazione dell'insorgente durante il corso dell'anno, non appare insomma insostenibile né altrimenti lesivo del diritto, in particolare dell'invocato principio di proporzionalità. Dato il mancato raggiungimento degli obiettivi richiesti al termine del periodo di formazione, il ricorrente non può inoltre ragionevolmente esigere l'assegnazione di una nota sufficiente appellandosi ai problemi di salute che lo hanno costretto a registrare diverse ore di assenza dalle lezioni. Confermata l'insufficienza nella materia di storia, la decisione di mancata promozione del ricorrente, così come quelle delle istanze successive, non possono che essere tutelate.

  2. Il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

  3. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

6

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 69 LPAmm

LSc

  • art. 97 LSc

LTF

Gerichtsentscheide

4