Incarto n. 52.2018.329
Lugano 3 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 dell'
RI 1
contro
la decisione del 7 giugno 2018 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (n. 18.2018.76) che ha giudicato insufficiente la prova scritta dell'esame di notariato;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è stata ammessa per la seconda volta all'esame per il conseguimento del certificato di capacità per l'esercizio del notariato (sessione primaverile 2018), sostenendo il 14 aprile 2018 la prova scritta.
b. Il 16 maggio 2018, la Commissione per il notariato ha informato l'insorgente che l'esito della valutazione del suo esame era insufficiente. Il 22 di quel mese si è quindi tenuto un incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice, durante il quale le sono state spiegate oralmente le ragioni dell'insuccesso della prova, unitamente al punteggio insufficiente conseguito (secondo la scheda di valutazione).
c. Dando seguito alla richiesta tempestivamente formulata dall'insorgente, con decisione del 7 giugno 2018 la Commissione per il notariato (Commissione) ha motivato il giudizio di non promozione indicando le principali carenze riscontrate.
B. Avverso tale decisione RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale, postula che sia riformata nel senso che il suo esame scritto sia valutato positivamente; in via subordinata, che gli atti siano retrocessi alla Commissione per nuova decisione. In sintesi, l'insorgente rimprovera alla precedente istanza un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha ravvisato nella sua prova errori che a suo dire non sussisterebbero. Come si vedrà in seguito, contesta puntualmente le pecche addebitatele, affermando la bontà del suo esame, che sarebbe conforme alle diverse norme di legge e al testo d'esame (considerato pure che non sono stati messi a disposizione dei candidati determinati documenti, quali lo statuto della società).
C. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, confermando la valutazione negativa dell'esame. La precedente istanza respinge una dopo l'altra le obiezioni sollevate dall'insorgente, confermando le lacune e manchevolezze riscontrate nella sua prova d'esame, che la renderebbero globalmente insufficiente. Dei suoi argomenti si riferirà, per quel che occorre, in appresso.
D. a. In sede di replica la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e domande di giudizio, puntualizzando in parte le proprie tesi.
b. Con scritto del 29 agosto 2018, la Commissione si è limitata a riconfermarsi nella propria domanda di reiezione del ricorso.
E. Il giudice delegato ha richiamato dalla Commissione, dandone comunicazione alla ricorrente, la scheda di valutazione dell'esame stabilita dalla Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dell'esame scritto.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal carteggio prodotto dalla Commissione, completato con la scheda di valutazione dell'esame scritto di cui si è detto in narrativa. Neppure l'insorgente sollecita l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto, dà prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. In materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti generalmente un certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro possa essere valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2 e rimandi, confermata da STF 2D_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera, poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione Commissione di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018 consid. 2).
3.1. In concreto, la prova scritta oggetto del contendere si basava su un caso pratico, che in sintesi verteva sulla volontà di due soci di una società a garanzia limitata (R__________ Sagl di ) - avente un capitale sociale di fr. 20'000.-, suddiviso in 20 quote da nominali fr. 1'000.- ciascuna - di acquisire da una società italiana (B Srl, ) il 70% delle azioni di un'altra società (F SpA di __________) da lei detenute, in cambio di una partecipazione nella Sagl, da realizzarsi mediante un aumento del capitale. La partecipazione al capitale sociale della Sagl della nuova socia non doveva però superare nominali fr. 10'800.- (futura quota sociale). Ai fini dell'esame, i candidati erano chiamati a redigere gli atti pubblici necessari per l'iscrizione dell'intera operazione nei pubblici registri (indicando in modo preciso gli eventuali inserti, senza allestirli), stilando anche l'istanza/e da inoltrare al registro di commercio cantonale. Eventuali dati mancanti necessari per lo svolgimento della prova potevano essere scelti liberamente.
3.2. La ricorrente ha preparato due atti pubblici (accompagnati da inserti), in sintesi: uno (1) relativo al verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della R__________ Sagl, sedente per deliberare (a) l'inclusione nello scopo sociale della possibilità di partecipare in società svizzere ed estere e (b) l'aumento del capitale sociale da fr. 20'000.- a 30'800.- (mediante l'emissione di 108 quote sociali di nominali fr. 100.-), con soppressione del diritto d'opzione dei soci. L'altro rogito (2) riguarda invece il verbale della gerenza della Sagl, sedente per constatare l'aumento di capitale deciso dall'assemblea dei soci e modificare di conseguenza lo statuto. La candidata ha inoltre stilato un'istanza indirizzata all'Ufficio del registro di commercio, con cui ha notificato la modifica dello statuto (nuovo scopo sociale) e l'aumento del capitale sociale.
a cui se ne sono aggiunti altrettanti per la conseguente mancata modifica dello statuto e pure per la relativa istanza a registro di commercio.
4.2. La ricorrente contesta che in tale omissione possa essere ravvisato un errore. Rileva come a differenza della società anonima, nella società a garanzia limitata possano coesistere quote sociali di taglio diverso. Considerato che il testo d'esame era silente su una volontà delle parti di avere quote sociali dello stesso taglio e che richiedeva unicamente di redigere gli atti necessari, nulla le avrebbe impedito di procedere all'aumento del capitale mediante emissione di quote di taglio diverso (da fr. 100.-). Afferma che nessuna modifica dello statuto si sarebbe di conseguenza imposta: per legge, la regola generale sarebbe la determinazione del diritto di voto in base al valore nominale delle quote (art. 806 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Non avendo la Commissione esaminatrice allegato lo statuto della Sagl, ben poteva ritenere che contenesse una regolamentazione standard del diritto di voto (basata sul valore nominale e non sul numero di quote).
4.3. Ora, è ben vero che in una società a garanzia limitata possono coesistere quote con valore nominale diverso e che, in base all'art. 806 cpv. 1 CO, il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Secondo il cpv. 2 dell'art. 806 CO, tuttavia, lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto (fermo restando che, in questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali). Confrontato con un aumento di capitale sociale che comporta l'emissione di nuove quote sociali con differente valore nominale, un notaio diligente - cui corre tra l'altro l'obbligo di vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (art. 5 cpv. 2 LN) e di informare le parti sul contenuto e la portata di un atto pubblico (cfr. art. 6 cpv. 1 LN) - non può quindi oggettivamente ignorare questo aspetto. A maggior ragione un candidato che si presta ad assumere il pubblico ministero. Il diritto di voto costituisce infatti uno dei diritti più importanti di partecipazione di un socio, con il quale esercita i propri diritti di nomina e deliberazione e concorre quindi alla formazione della volontà della società. Proprio perché non le era noto l'istoriato della società e non disponeva dello statuto, l'insorgente non poteva pertanto "speculare" su questo aspetto, dando per assodata una regolamentazione standard. Al contrario, come valutato dalla Commissione, non appare insostenibile ritenere che avrebbe prudenzialmente e diligentemente dovuto procedere a un taglio delle quote (così come fatto da tutti gli altri candidati, cfr. risposta, pag. 2). Senza peraltro contare l'innegabile vantaggio di maggior immediatezza e chiarezza nei rapporti di forza in seno alla società che ne può derivare. In ogni caso, la ricorrente non poteva semplicemente ignorare tale aspetto, senza nemmeno curarsi di fornire una qualsiasi spiegazione nel proprio atto. In queste circostanze, con la Commissione occorre inevitabilmente concludere che l'importante omissione in cui è incorsa la ricorrente è data e non poteva pertanto che determinare un'apprezzabile penalizzazione. Certo, considerate le ripercussioni che tale errore ha comportato anche per gli atti successivi (conseguente modifica statutaria e istanza d'iscrizione), ci si potrebbe chiedere se la penalizzazione complessiva (30 punti) non appaia eccessivamente severa, avuto pure riguardo alla soglia fissata dall'autorità esaminatrice per la sufficienza (60/90). In concreto - al di là del fatto che l'insorgente non spende parola in merito - vi è nondimeno da considerare che la candidata non è incappata solo in questo grave errore ma, come si vedrà in appresso, ha commesso tutta una serie di altri sbagli, affatto irrilevanti: anche se l'autorità esaminatrice l'avesse penalizzata con un terzo dei punti in meno (20), l'esito della sua prova d'esame non sarebbe quindi comunque stato diverso, nemmeno a una valutazione globale.
a) l'accertamento della presenza dei soci (è presente il 90% del capitale sociale) non sarebbe conforme agli art. 805 cpv. 5 e 702 cpv. 2 cifra 1 CO;
b) la preventiva modifica dello scopo sociale non sarebbe stata necessaria, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (che permette a una società di compiere tutti gli atti non prettamente esclusi dal suo scopo);
c) la delibera non indicherebbe come avverrà la liberazione delle quote di nuova emissione, limitandosi a specificare il prezzo complessivo e non il prezzo per quota. Non menzionando in questo punto (ma solo successivamente, in relazione al diritto di opzione) come avverrà la liberazione (ossia mediante conferimento in natura) non sarebbe neanche indicato che le quote di nuova emissione andranno assegnate alla società conferente;
d) la proposta di aumento sarebbe silente su come l'apporto verrà imputato, dichiarando inoltre che le nuove quote avranno diritto "immediatamente" (ancora prima di essere emesse?) al dividendo;
e) il diritto di opzione è soppresso affinché le nuove quote siano liberate dal nuovo socio, recte siano "sottoscritte" (e poi liberate in ossequio all'impegno assunto con la sottoscrizione);
f) mancherebbe la clausola di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. l ORC relativa alle prestazioni accessorie.
5.2. La ricorrente riconosce in questa sede l'errore riferito all'accertamento della presenza dei soci (a), come pure quello (b) inerente alla modifica dello scopo sociale. Contesta per contro tutti gli altri punti, ritenendo il suo rogito sufficientemente chiaro e completo.
5.3. Il rogito in questione, per quanto attiene ai controversi punti (c-f), riporta in particolare le seguenti clausole:
"Il Presidente propone pertanto quanto segue: (...) 2. Di aumentare il capitale sociale di nominali CHF 10'800 (...) portandolo da nominali CHF 20'000 (...) a nominali CHF 30'800 (...), mediante l'emissione di 108 (…) quote sociali di nominali CHF 100 (...) l'una, da emettersi ad un prezzo complessivo di CHF 330'075.00 (...).
Di sopprimere il diritto d'opzione dei soci affinché tutte le nuove quote sociali siano liberate mediante conferimento di 70 (…) azioni della F__________ SpA, , Italia, pari al 70% (...) del capitale azionario per un valore riconosciuto di CHF 330'075.00 (...), da parte della società italiana B Srl, con sede a __________, Italia.
Di riconoscere al sottoscrittore delle nuove quote sociali un diritto immediato a partecipare agli utili della società."
5.4. Ora, basta un colpo d'occhio a queste disposizioni per rendersi conto che l'atto pubblico dell'insorgente risulta effettivamente carente e impreciso, senza peraltro essere strutturato in modo chiaro e tale da facilitarne la comprensione (cfr. Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 127, n. 208), seguendo i disposti di legge. Se è indicato l'ammontare nominale totale dell'aumento, nonché il numero e il valore nominale delle nuove quote (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 1 e 2 CO per rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cifra 1 CO e art. 75 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411), difetta per contro totalmente - come rilevato dalla Commissione (c) - il prezzo d'emissione per quota (fr. 3'056.25, composto da valore nominale e aggio; art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO e 75 cpv. 1 lett. c ORC; cfr. pure
Harald Maag/Florian S. Jörg, in: Handbuch Schweizer GmbH-Recht, Basilea 2019, pag. 1037 e 1041 n. 88.48). L'atto è inoltre manchevole sul momento a partire dal quale le nuove quote diano diritto al dividendo (art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO, 75 cpv. 1 lett. d ORC), aspetto cui è accennato solo al punto 4 con una formulazione che, come essenzialmente osserva la precedente istanza (d), è errata e ambigua (diritto immediato a partecipare agli utili), non indicando una data precisa (quale la data d'iscrizione dell'aumento di capitale a registro di commercio, cfr. pure Maag/Jörg, op. cit., pag. 1037 e 1041 n. 88.52). Invano la ricorrente propone una sua interpretazione per la formulazione adottata: compito di un notaio non è infatti quello di preparare atti che possano in qualche modo dar luogo a un'iscrizione a registro di commercio e debbano se del caso essere interpretati, ma quello di sviscerare e rendere comprensibile e chiara la matassa del diritto in relazione e in funzione dei rapporti giuridici importanti, redigendo documenti precisi, chiari e completi. In tal senso è evidente come non sia neppure ben ordinata e risolta la specie dei conferimenti, e meglio il conferimento in natura (azioni F__________ SpA), che è inopinatamente mescolato (al punto 3) con la soppressione del diritto d'opzione (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 8 CO, 75 cpv. 1 lett. m ORC), senza che sia poi specificata la controprestazione al conferente (ossia il numero di nuove quote che spettano alla B__________ Srl a tale scopo; cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 4 CO e 75 cpv. 1 lett. f ORC; cfr. pure Maag/Jörg, op. cit., pag. 1069 e 1070 n. 89.11 e rinvii). Anche su questo punto, le annotazioni della Commissione (c-d) resistono quindi alle sommarie critiche della candidata. Già solo a fronte di queste lacune - tutt'altro che trascurabili - appare più che giustificata la mancata assegnazione del punteggio pieno (18/25). A maggior ragione se si tiene conto anche della puntualizzazione dell'autorità esaminatrice
a) nelle chiuse manca l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione degli inserti;
b) l'atto di constatazione dell'aumento di capitale sociale non è corretto laddove fa riferimento al diritto immediato al dividendo delle nuove quote;
c) impreciso è inoltre il riferimento al contratto di conferimento, laddove la candidata scrive che l'apportante "si è impegnata a conferire" anziché "ha conferito".
6.2. A torto l'insorgente contesta tale valutazione, rilevando anzitutto di aver soddisfatto le prescrizioni del codice delle obbligazioni in merito all'esibizione dei giustificativi al notaio e ai comparenti, agendo invece conformemente alla prassi per quanto attiene alla formula finale di pubblicazione dell'atto, priva di riferimento agli inserti. Premesso che la critica (a) della Commissione si rivolge evidentemente solo a quest'ultimo aspetto, è innegabile che l'enunciazione finale del suo atto, nella misura in cui passa sotto silenzio gli inserti, non sia conforme all'art. 34 cpv. 2 LN: secondo tale norma, la pubblicazione concerne infatti l'intero testo dell'atto e degli inserti
7.2. L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione (art. 15 cpv. 1 ORC), che deve indicare i fatti da iscrivere o rinviare ai documenti giustificativi (art. 16 cpv. 1 ORC). Il contenuto dell'iscrizione è determinato dall'art. 76 ORC. Considerato che il cpv. 1 lett. a si limita a indicare la data della modifica dello statuto, non è invero del tutto chiaro per quale motivo nell'istanza avrebbe dovuto essere riprodotto il nuovo articolo dello statuto. In realtà, visto il riferimento all'apporto vi è da ritenere che l'autorità esaminatrice abbia piuttosto censurato l'assenza di uno specifico punto relativo al conferimento in natura (art. 45 cpv. 2 ORC per invio dell'art. 76 cpv. 2 ORC; cfr. anche risposta, pag. 4). In ogni caso, è manifesto che da questo profilo la notificazione dell'insorgente risulti lacunosa, poiché il conferimento in natura non viene debitamente distinto, ma è solo parzialmente trattato, mescolandolo con l'Aumento di capitale (cfr. istanza). Così facendo, l'istanza - oltre a mancare della necessaria chiarezza d'esposizione - non riporta nemmeno tutti gli aspetti salienti di questo fatto particolare, quali le quote sociali emesse a tale scopo (cfr. pure Maag/Jörg, op. cit., pag. 1081). Tale aspetto non emerge del resto nemmeno dall'articolo 3 dello statuto modificato (cfr. pag. 3 del rogito n. 2) allegato all'istanza, a cui si richiama la candidata, il quale non risulta a sua volta conforme alle prescrizioni di legge (cfr. art. 628 cpv. 1 con l'art. 777c cpv. 2 cifra 1 CO e art. 652g cpv. 1 con l'art. 781 cpv. 5 cifra 5 CO; Maag/Jörg, op. cit., pag. 1078 e 1079 seg. n. 89.30 seg.). L'articolo in questione (che a rigore avrebbe peraltro richiesto un numero separato da quello sul capitale sociale e sul numero e valore delle quote sociali), al di là dell'oggetto del conferimento, non riporta infatti né la sua stima, né le quote attribuite al conferente (cfr. art. 628 cpv. 1 CO). In tal senso, a ben vedere, nemmeno l'atto di constatazione della gerenza (rogito n. 2) va quindi esente da critiche. Al di là di quest'ultima puntualizzazione, a fronte delle rilevanti sbavature di cui si è detto, non appare per nulla insostenibile la valutazione della Commissione e di riflesso nemmeno il punteggio che è stato attribuito all'insorgente per l'istanza d'iscrizione a registro di commercio dell'aumento del capitale sociale (8/10).
In conclusione, il Tribunale ritiene che la valutazione dell'autorità esaminatrice (con un punteggio di 49/90), seppur severa, non proceda ancora da un esercizio scorretto e insostenibile del potere d'apprezzamento che la legge le riserva in questa materia. Come a ragione osserva la precedente istanza, le diverse lacune e manchevolezze riscontrate impongono comunque di ritenere la prova scritta della ricorrente globalmente insufficiente. Come visto, la candidata non è infatti stata in grado di confermare la propria idoneità ad assumere la funzione di notaio, non solo perché non ha allestito tutti gli atti richiesti ma anche perché ha preparato documenti lacunosi e incompleti e che mancano in più punti della necessaria chiarezza e pertinenza di formulazione. Il mancato superamento della prova non può pertanto che essere confermato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali (fr. 1'200.-), è posto a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera