Incarto n. 52.2018.326
Lugano 19 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2018 (n. 2550) del Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 27 ottobre 2016 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano RI 1 (1989) è giunto in Svizzera poco dopo la sua nascita per ricongiungersi con i genitori, già residenti nel nostro Paese, e per questo motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Dal 1994 è titolare di un permesso di domicilio UE/AELS.
B. a. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali.
Il 16 dicembre 2013 è stato condannato dalla Pretura penale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di aggressione, commesso reiteratamente. Con decreto d'accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino gli è inoltre stata inflitta la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i titoli di reato di vie di fatto e minacce.
Con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte delle assise criminali lo ha dal canto suo condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi per infrazione aggravata legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), in correità con il padre __________, riciclaggio di denaro e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54), in parte tentate (reati commessi tra il gennaio 2012 e il 18 settembre 2014).
b. Il 27 luglio 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, e - dopo avere raccolto le sue osservazioni - con decisione del 27 ottobre 2016 gli ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine coincidente con la sua scarcerazione per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata resa sulla base degli art. 62, 63, 64 e 64d della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 20 agosto 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata con-
forme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Pur ammettendo le proprie responsabilità di natura penale, contesta di essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico. Lo dimostrerebbe il comportamento tenuto nel corso dell'inchiesta, durante il periodo di espiazione della pena, nonché dopo il suo rilascio. Inoltre ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che egli vive in Svizzera sin dalla sua primissima infanzia; Paese nel quale risiede anche il resto della sua famiglia e più in particolare la madre e la sorella.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Il ricorrente ha rinunciato a presentare un allegato di replica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Tale trattato non contiene tuttavia disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStr -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).
RI 1, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 dell'Allegato I all'ALC; DTF 131 II 339 consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4). Ora, dall'inserto di causa risulta che il ricorrente, ormai ventottenne, non ha praticamente mai svolto un'attività lucrativa, motivo per cui egli non può essere considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC (cfr. STF 2C_698/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2; sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). In simili circostanze, egli non può prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14). Oltre a ciò, l'insorgente non può risiedere in Svizzera nemmeno quale persona non esercitante un'attività lucrativa, ritenuto che non è redditiere, pensionato, persona in formazione o necessitante di cure (vedi art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP; istruzioni OLCP, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, stato al luglio 2018, n. 8.2.1). Ne discende che, nel caso concreto, RI 1 non può prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera (STF 2C_148/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3). La sua posizione deve pertanto essere esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.
Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui ricorrente -, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b di questa norma e all'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
4.1. Come esposto in narrativa il 16 dicembre 2013 il ricorrente è stato condannato dalla Pretura penale del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di aggressione, commesso reiteratamente. Con decreto d'accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino è inoltre stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i titoli di reato di vie di fatto e minacce. Infine con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e per ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, in parte tentate. Esaminando nel dettaglio i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, va rilevato che agendo tra Z__________, L__________ (ZH), B__________, A__________, C__________, L__________, il __________ e altre imprecisate località, nel periodo tra il gennaio 2012 e il 18 settembre 2014, data in cui è stato tratto in arresto, RI 1 ha acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo, senza essere autorizzato, complessivi 3'476.36 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina. In particolare egli ha:
4.2. Con una condanna a 4 anni e 3 mesi da espiare per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sulle armi bisogna quindi ammettere che l'interessato si è reso colpevole di una serie di azioni delittuose estremamente gravi. Giova ricordare che in particolare i reati in materia di stupefacenti non vanno assolutamente sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa, 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato punito per avere trafficato e spacciato un ingente quantitativo di eroina e di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Tanto più che egli non è consumatore e che è soltanto a seguito del suo arresto da parte degli inquirenti, che ha cessato la sua riprovevole attività criminosa. Tutt'altro che trascurabili, per la pericolosità sociale che denota chi se ne è reso autore, sono pure gli altri reati di cui l'insorgente è stato reputato colpevole, ossia quello di riciclaggio di denaro e quello di infrazione alla legge federale sulle armi.
La sua colpa è inoltre di estrema gravità, come è stato evidenziato in sede penale. Nell'ambito della commisurazione della pena detentiva di 4 anni e 3 mesi da espiare, la Corte delle assise criminali ha segnatamente considerato quanto segue riferendosi anche al padre dell'insorgente (consid. 55, pag. 77):
"Nel caso concreto la colpa degli imputati è oggettivamente e soggettivamente grave. Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell'importante quantitativo di eroina trattata e immessa sulla piazza ticinese, ricordato che l'eroina rappresenta una sostanza particolarmente pericolosa per la salute pubblica. Dal profilo soggettivo, la Corte ha valutato singolarmente le posizioni degli imputati. RI 1 ha agito con mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il minimo sforzo. Egli lo ha fatto per finanziare i propri vizi - il gioco d'azzardo, il fumo, le automobili - denotando in ciò un chiaro egoismo. Non può non stupire la sua propensione a delinquere: appreso da "__________" il modo in cui procurarsi l'eroina, non ha esitato a buttarsi in tale attività, alienando in meno di 2 anni un importante quantitativo di stupefacenti e mostrando quindi un'incredibile intensità nel suo agire".
Come detto dinanzi, in passato l'insorgente aveva già subito altre due condanne penali. La prima, risalente al 4 giugno 2014, riguarda la condanna ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e una multa di fr. 600.- per essere incorso il 9 settembre 2013 a B__________ nel reato di vie di fatto contro __________ e per minaccia, avendo a fine settembre 2013, a , agendo in correità con il padre , incusso spavento e timore alla medesima persona. La seconda condanna, consistente in una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e in una multa di fr. 360.- è invece stata pronunciata il 16 dicembre 2016 per il reato di ripetuta aggressione avendo il 25 maggio 2012 a B, agendo in correità con due persone, partecipato all'aggressione di __________ al quale erano stati sferrati pugni e calci su diverse parti del corpo, e l'11 luglio 2012, sempre a B, agendo ancora in correità con le medesime persone, partecipato all'aggressione di __________ con pugni, sberle e calci su diverse parti del corpo. Si tratta quindi di reati violenti, commessi in gruppo contro singole persone, che a loro volta denotano un'attitudine a delinquere da parte del ricorrente, che non può non destare serie preoccupazioni.
4.3. Orbene, tenuto conto del carattere e della molteplicità dei reati descritti, nonché del fatto che le precedenti condanne non lo hanno distolto dal continuare a delinquere in maniera sempre più grave, con il suo modus vivendi l'insorgente ha quindi chiaramente dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere attualmente un serio pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non essendo inoltre incensurato e ritenuto che i reati più gravi da lui commessi sono vicini nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3; 122 II 433 consid. 2 e 3). Il fatto poi che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose sfociate nella sentenza penale del 10 marzo 2016 siano cessate soltanto a seguito del suo arresto.
4.4. Alla luce di quanto precede, si deve pertanto concludere senza alcuna ombra di dubbio che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dei combinati art. 63 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 2 LStr. Ritenuto inoltre che egli è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, adempie pure i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStr. Va peraltro osservato, per completezza, che l'infrazione aggravata commessa dall'insorgente in materia di LStup rientra nel lungo elenco di reati che danno luogo all'espulsione penale obbligatoria giusta l'art. 66a del codice penale svizzero del 12 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), entrato in vigore posteriormente alla sua condanna.
5.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera).
5.2. RI 1 è entrato in Svizzera nel febbraio del 1990, allorquando aveva solo pochi mesi di vita. Egli soggiorna pertanto in Svizzera da oltre 28 anni, ritenuto comunque che dal 27 ottobre 2016, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. Ora, se tale circostanza, unitamente a quella secondo cui in Svizzera vivono i suoi più stretti famigliari (la madre, la sorella e il padre, quest'ultimo comunque anch'egli colpito da un analogo provvedimento di revoca del permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico), ha un certo rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che durante il suo soggiorno nel nostro Paese egli ha commesso numerosi reati, violando gravemente l'ordine pubblico, e si è dimostrato incurante dei provvedimenti di natura penale disposti nei suoi confronti, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, considerato pure che egli è attualmente a carico della pubblica assistenza. Del resto, neppure la presenza dei suoi famigliari gli ha impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui di recente è stato pesantemente condannato. Anzi, semmai è proprio vero il contrario, visto che i più gravi reati in materia di LStup li ha commessi proprio in correità con il padre __________. A questo proposito occorre comunque rilevare che oltre ai genitori e alla sorella egli non dispone di altri legami famigliari, essendo celibe e senza prole. Dal profilo formativo e professionale, l'insorgente ha frequentato in Svizzera le scuole elementari e le scuole medie speciali, ottenendo il relativo diploma. Dopodiché ha iniziato un apprendistato di pittore che però ha interrotto dopo soli 6 mesi a causa dei pessimi risultati scolastici ottenuti. Privo di qualsiasi diploma professionale, non ha praticamente mai svolto un'attività lucrativa stabile, limitandosi ad effettuare saltuariamente un qualche lavoretto da pittore "in nero". Dagli atti risulta poi che RI 1 ha sempre vissuto in casa dei genitori, senza mai contribuire al proprio vitto e alloggio. Per anni è stato dedito al gioco d'azzardo che ha praticato recandosi con una certa frequenza al Casinò di __________ dove spendeva gran parte del denaro accumulato con i suoi traffici illeciti. È vero che l'insorgente ha praticamente sempre vissuto in Svizzera e che, sotto questo profilo, il suo allontanamento non appare privo di problemi. A questo proposito occorre comunque considerare che, qualora dovesse decidere di rientrare nella sua Patria d'origine, egli potrebbe istallarsi nella fascia di confine, dove le condizioni di vita sono simili a quelle vigenti in Ticino, ciò che gli consentirebbe pure di mantenere intatti i legami con i propri familiari. In questo senso non si troverà quindi confrontato ad insormontabili problemi di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Visto inoltre che è ancora relativamente giovane e che è pure intenzionato a reinserirsi professionalmente, un suo rientro in Italia appare tutto sommato esigibile. Di conseguenza, considerata la gravità dei reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione adottata dall'autorità inferiore.
Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU, che come detto dinanzi garantisce il rispetto della vita privata e famigliare, in quanto è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso i famigliari che vivono in Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposizione. Ma anche se potesse richiamarsi a questa norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento, poiché ha violato gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese e rappresenta attualmente una concreta minaccia per la nostra società. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già esposto sopra.
Revocando il permesso di domicilio ad RI 1, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, dev'essere confermata.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di f. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere