Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2018.240
Entscheidungsdatum
26.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2018.240

Lugano 26 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di

RI 1 e RI 2 agenti per sé e in rappresentanza delle figlie RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6, patrocinati da: PA 1

contro

la risoluzione del 10 aprile 2018 (n. 1648) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con la quale l'11 novembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato (recte: ha dichiarato decaduto) il permesso di dimora UE/AELS di RI 1 e quello di domicilio UE/AELS delle altre ricorrenti;

ritenuto, in fatto

A. a. La cittadina italiana RI 2 (1974) e le figlie RI 3 (__________ 2002), RI 4 (__________ 2004) e RI 5 (__________ 2006) sono giunte in Svizzera il 1° luglio 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 30 giugno 2014 (la madre per soggiorno privato e le figlie nell'ambito del ricongiungimento familiare) dopo che il marito rispettivamente padre RI 1 (1972), anch'egli cittadino italiano e residente a L__________ dove lavorava, aveva garantito il loro sostentamento.

Esse si sono notificate in via __________ a __________.

Il __________ 2010 è nata la quartogenita RI 6, la quale ha ottenuto un'identica autorizzazione di soggiorno a quella rilasciata alle sorelle.

b. Nel novembre del 2012 le interessate si sono trasferite in via __________, in un'abitazione acquistata da RI 2.

c. Il 30 settembre 2014, RI 2 e le figlie sono state poste al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS con prossimo termine di controllo fissato per il 29 settembre 2019.

d. Il 1° giugno 2015 RI 1 ha raggiunto la propria famiglia a __________ e il 22 ottobre successivo gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 31 maggio 2020. Egli aveva indicato di lavorare a M__________ e a L__________ e di rientrare a __________ almeno due volte la settimana, come pure durante il week end e le vacanze.

B. a. A seguito di una segnalazione da parte dell'Ufficio controllo abitanti di __________ secondo la quale la famiglia __________ viveva essenzialmente in Italia in quanto le figlie frequentavano la Scuola __________ a M__________, con la casa di __________ che doveva essere ristrutturata, il 2 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha provveduto a verbalizzare, per il tramite della Polizia cantonale, RI 1 e RI 2.

RI 1 ha dichiarato di lavorare nel Lichtenstein e a M__________, di avere abitato a L__________ dal 2006 fino al 2012 quando si era trasferito a M__________ dove la famiglia possedeva un appartamento, e che le figlie frequentavano l'anno scolastico 2015/2016 presso la Scuola __________ di M__________. Ha precisato che i lavori di ristrutturazione della casa di __________ dovevano iniziare nel corso dell'estate e di trascorrervi ancora i fine settimana con la famiglia, la quale risiedeva a M__________ durante la settimana nell'appartamento di proprietà dei familiari della consorte.

A sua volta interrogata, RI 2 ha confermato che la ristrutturazione della sua abitazione non era ancora stata intrapresa, che le figlie avevano iniziato a frequentare l'anno scolastico 2015/2016 presso la Scuola __________ a M__________ e che anche per quello del 2016/2017 esse avrebbero continuato a rimanere in Italia, dato che i lavori sarebbero stati avviati proprio in quel periodo. Ha poi precisato che in Italia la famiglia abitava nell'appartamento di proprietà di suo padre, rientrando a __________ durante i fine settimana e le festività.

b. Dopo avere comunicato agli interessati di voler rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese, dando loro la possibilità di esprimersi in merito, l'11 novembre 2016 la Sezione della popolazione ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di dimora UE/AELS di RI 1 e quello di domicilio UE/AELS di RI 2 e delle figlie RI 3, RI 4, RI 5, e RI 6, fissando loro un termine fino al 31 gennaio 2017 per lasciare il territorio svizzero.

L'autorità ha ritenuto che gli interessati, pur essendo notificati quali residenti a , di fatto risiedevano prevalentemente a M dove disponevano di una casa, di modo che il centro di vita e dei principali interessi non era situato nel nostro Paese bensì all'estero. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 24 paragrafo 1 e 6 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 61 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 79 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio del 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2, agenti per sé e in rappresentanza delle figlie RI 3, RI 4, RI 5, e RI 6. Ribadendo i motivi posti a fondamento del provvedimento dipartimentale, il Governo ha ritenuto in sostanza che il centro di vita e degli interessi dei ricorrenti si trovasse in Italia.

D. Contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via del tutto subordinata, postulano il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria.

Contestano che il centro dei loro interessi non si trovi più in Svizzera in quanto la loro assenza provvisoria dal nostro territorio durante pochi giorni nel periodo settembre 2015-dicembre 2016, dovuta ai lavori di ristrutturazione della casa di __________ e che hanno portato ad iscrivere le figlie alla Scuola __________ a M__________, non era continua, visto che rientravano a __________ durante i giorni festivi, il fine settimana e le vacanze. Affermano di avere comunicato la loro situazione a un funzionario del Servizio regionale degli stranieri di __________, il quale aveva loro assicurato che non era necessario notificare l'assenza. Ritengono che il provvedimento impugnato sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In fase di replica gli insorgenti ribadiscono i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente.

G. Pendente causa, la Sezione della popolazione ha comunicato al Tribunale che l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha notificato la partenza dei ricorrenti alla volta di __________ (GR) a decorrere dal 2 ottobre 2018, come pure il fatto che il 31 ottobre 2018 l'Ufficio della migrazione del Cantone dei Grigioni ha sospeso la domanda di cambiamento di Cantone presentata dagli insorgenti il 20 maggio 2018 in attesa di una decisione definitiva da parte delle autorità ticinesi in merito alla presente vertenza.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è necessario infatti richiamare dalle autorità comunali di __________ e dall'Ufficio domande di costruzione del Dipartimento del territorio gli incarti relativi alle domande di ristrutturazione della part. n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge l'abitazione di RI 2, in quanto non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione si giunge per quanto riguarda la richiesta degli insorgenti di procedere all'audizione delle persone notificate con il gravame dinnanzi al Consiglio di Stato. Tanto più che tali testi hanno rilasciato una loro dichiarazione scritta dinnanzi all'autorità ricorsuale inferiore.

  2. Sul piano procedurale, i ricorrenti si lamentano del fatto che il Consiglio di Stato abbia tutelato la decisione dell'autorità dipartimentale (che nel dispositivo indica che il loro permesso era "revocato") non confermando l'esistenza di un motivo di revoca, bensì constatando che esso era decaduto.

Sennonché, pur accennando alla revoca sia nell'oggetto che nel dispositivo, la risoluzione dipartimentale verte però sulla decadenza del permesso di domicilio, al punto da menzionare le disposizioni legali che regolano la questione. Bisogna anche considerare che nel gravame al Consiglio di Stato - come pure in quello presentato in questa sede - gli insorgenti hanno comunque contestato che la loro autorizzazione di soggiorno potesse essere considerata decaduta, dimostrando in tal modo di avere ben compreso quale fosse l'oggetto del contendere (vedasi, sull'argomento, la STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 3 concernente proprio un caso ticinese).

Giova inoltre ricordare, per completezza, che giusta l'art. 31 LPAmm l'autorità applica il diritto d'ufficio e che pertanto il Consiglio di Stato non era in ogni caso vincolato né alle argomentazioni contenute nel ricorso né alle considerazioni dell'autorità inferiore.

La loro doglianza si rivela pertanto infondata.

  1. 3.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte dell'AELS e della Comunità (ora: Unione) europea, quindi pure ai qui ricorrenti in forza della loro nazionalità italiana, e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

3.2. Per quanto riguarda il permesso di domicilio UE/AELS, siffatta autorizzazione non è in quanto tale prevista dall'ALC. Giusta l'art. 5 OLCP, essa viene rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

Silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStr (art. 23 cpv. 2 OLCP)

  • l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non può, tuttavia, essere trascurato. In effetti, in relazione alla decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientrano anche i permessi qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità (cfr. art. 6 cpv. 5, art. 12 cpv. 5 e art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC).

3.3. Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone è equivalente a ciò che prescrive sia l'art. 61 cpv. 2 LStr (che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 [Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2]) sia la cifra 3 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541).

In modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, cfr.: STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4). In questi casi non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero oltre sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

  1. Come detto, la decadenza di un permesso di domicilio o di dimora interviene trascorso un lasso di tempo di oltre sei mesi dalla partenza dal nostro Paese. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS ed oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 OASA -, tale fattispecie si realizza anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un certo lasso di tempo, ritornandovi ogni volta per motivi di visita, turismo o affari prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge. Al pari di un'assenza conti-

nuata, questi rientri non interrompono infatti il periodo di assenza all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni all'estero durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 consid. 3.2 entrambe con rinvii a DTF 120 Ib 369 consid. 2c; Andreas Zünd/Ladina Arquint, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

  1. 5.1. Come accennato in narrativa, RI 2 è giunta in Svizzera il 1° luglio 2009 unitamente alle figlie, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa dopo che il marito rispettivamente padre RI 1, allora residente a L__________, ne aveva garantito il sostentamento. Nel mese di novembre del 2012 le ricorrenti hanno notificato all'Ufficio controllo abitanti di __________ il loro trasferimento da via __________ in via __________, in una casa acquistata poco prima da RI 2. Il 30 settembre 2014, le interessate sono state poste al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS.

Il 1° giugno 2015 RI 1 ha raggiunto moglie e figlie e il 22 ottobre 2015 gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, dopo che egli aveva affermato di lavorare a M__________ e a L__________ e di soggiornare nell'abitazione coniugale di __________ almeno due volte la settimana, durante il week end e le vacanze.

Dai verbali d'interrogatorio di polizia del 2 giugno 2016 di RI 1 (verbale pag. 3 e 4) e della moglie RI 2 (pag. 5 e 6), e preso atto di quanto è stato addotto nel gravame in rassegna (B/1 pag. 4 e 5), risulta che nel mese di maggio 2015 RI 2 ha ottenuto la licenza edilizia per la ristrutturazione del-

la sua casa di . All'inizio del mese di settembre 2015 essa si è trasferita nell'appartamento di proprietà di suo padre a M (ristrutturato dai ricorrenti nel corso del 2015) unitamente alle figlie, le quali hanno iniziato a frequentare la Scuola __________ di M__________ iscrivendosi a tale istituto anche per l'anno scolastico 2016/2017. RI 2 ha affermato di risiedere a M__________ unicamente durante i periodi scolastici (dal lunedì al venerdì) e di fare rientro a __________ con le figlie durante i fine settimana e la vigilia dei giorni festivi dove il marito le raggiungeva.

I lavori di ristrutturazione dell'abitazione famigliare sono iniziati soltanto nel novembre/dicembre 2016 ed hanno comportato la totale inagibilità della casa fino almeno al mese di settembre 2017 (doc. AE).

5.2. Alla luce di quanto precede, si può senz'altro ritenere che dal mese di settembre 2015 fino al mese di dicembre 2016 (se non fino al mese di settembre 2017) il centro degli interessi dei ricorrenti non si trovasse più in Svizzera bensì in Italia, a M__________, dove RI 1 svolge prevalentemente la propria attività lucrativa (cfr. suo verbale d'interrogatorio di polizia del 2 giugno 2016) e la sua famiglia ha risieduto nell'appartamento di proprietà del suocero. Infatti, pur disponendo a M__________ di un alloggio ancora agibile (durante quel periodo i lavori di ristrutturazione non erano ancora iniziati), la loro presenza nel nostro Paese - dove non hanno mai esercitato un'attività lucrativa - si è limitata ai fine settimana ed ai giorni festivi e in concomitanza ad impegni specifici, come l'attività presso la comunità parrocchiale o di associazioni, o legati all'immobile da ristrutturare (doc. G-P, AB, prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato).

Tenuto conto della giurisprudenza in materia e come ha indicato il Consiglio di Stato nel proprio giudizio (consid. 4b pag. 7), i loro limitati soggiorni a __________ non sono quindi atti ad interrompere il termine semestrale previsto all'art. 61 cpv. 2 LStr. Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che fino al settembre 2015 le ricorrenti abbiano soggiornato regolarmente nel nostro Paese. Determinante ai fini del presente giudizio è che a partire dal mese di settembre 2015 gli insorgenti hanno spostato il centro dei loro interessi all'estero fino almeno al mese di dicembre 2016, se non addirittura fino alla fine dell'estate del 2017.

Giova inoltre ricordare che nell'ambito della decadenza di un permesso in seguito a prolungato soggiorno all'estero non vi è spazio per una ponderazione di interessi.

  1. I ricorrenti sostengono di avere agito in buona fede, in quanto avrebbero ricevuto da un funzionario dell'allora Servizio regionale degli stranieri di __________ delle rassicurazioni sulla possibilità di assentarsi dalla Svizzera durante alcuni giorni della settimana.

Sennonché, a prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere in merito alle informazioni effettive che RI 1 e RI 2 avrebbero fornito al funzionario in parola, bisogna in ogni caso considerare che dallo scritto consegnato il 30 luglio 2015 dalla ricorrente (doc. D) risulta come essa avesse notificato unicamente il periodo di assenza delle figlie dalla Svizzera per motivi di studio. Ora, come ha ricordato il Consiglio di Stato (consid. 5), i minori che risiedono all'estero per motivi di studio durante alcuni anni mantengono il permesso di soggiorno unicamente nella misura in cui il centro dei loro interessi continua a trovarsi in Svizzera presso i genitori (2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1). Ciò che non è il caso nella presente fattispecie, visto che RI 1 e RI 2 risiedevano anch'essi all'estero durante il periodo determinante, dove avevano il centro dei loro interessi. Va quindi tutelata la conclusione cui è giunto l'Esecutivo cantonale ovvero che le informazioni rilasciate dal funzionario, secondo il quale nulla sarebbe stato necessario intraprendere, risultavano a quel momento corrette. In effetti, è soltanto dopo avere esperito i necessari accertamenti che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza della reale situazione dei ricorrenti.

Ne discende che anche su questo punto il gravame si rivela infondato.

  1. 7.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

Va già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. Sotto quest'ultimo aspetto va pure preso atto del fatto che pendente causa essi si sono trasferiti a __________ ed hanno presentato il 20 maggio 2018 una domanda di cambiamento di Cantone presso le autorità grigionesi.

7.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono pertanto solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm, con la precisazione che la quota parte di RI 3, RI 4, RI 5, e RI 6 va accollata ai genitori, loro rappresentanti legali.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Zitate

Gesetze

16

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 24 ALC

LDDS

  • art. 9 LDDS

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 31 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 65 LPAmm

LStr

  • art. 34 LStr
  • art. 61 LStr

OASA

  • art. 60 OASA
  • art. 61 OASA
  • art. 62 OASA
  • art. 63 OASA
  • art. 79 OASA

OLCP

  • art. 5 OLCP
  • art. 23 OLCP

Gerichtsentscheide

8