Incarto n. 52.2018.227
Lugano 6 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2018 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 26 marzo 2018 del Tribunale di espropriazione (n. 40.2018.12) che ha respinto la loro impugnativa contro la decisione su reclamo emanata il 9 febbraio 2018 dall'Ufficio cantonale di stima nell'ambito della procedura di aggiornamento intermedio della stima nel Comune di __________, relativamente ai fondi di loro proprietà (part. __________ e __________);
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari dei fondi part. __________ e __________ di __________.
B. Successivamente alla revisione generale delle stime immobiliari di tutti i Comuni del 2004, i due fondi sono stati oggetto di due aggiornamenti particolari, l'ultima volta nel 2006, dopo la loro edificazione, quando l'Ufficio cantonale di stima (UCS) ha determinato il valore ufficiale di stima della part. __________ in fr. 346'011.-, rispettivamente in fr. 195'838.- per la part. __________. Un reclamo interposto dai ricorrenti contro quest'ultima stima è stato respinto dall'UCS con decisione del 14 dicembre 2007.
C. a. Preso atto del rapporto sul terzo ciclo quadriennale di aggiornamento intermedio del 2 febbraio 2016 dell'UCS, che ha registrato un aumento di valore della sostanza immobiliare ticinese superiore al 25% in base all'evoluzione dei fattori generali d'incidenza (cfr. anche Messaggio n. 7184 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, ad 7.2.15), con decreto esecutivo del 31 maggio 2016 (BU 25/2016) il Consiglio di Stato ha risolto di applicare un aumento (medio) dei valori di stima del 18.03%, specificando in una tabella l'incremento percentuale per le singole particelle, in funzione del polo e della fascia territoriale di appartenenza (cfr. art. 2 e allegato al decreto). L'entrata in vigore simultanea dei valori così aggiornati è stata fissata al 1° gennaio 2017 (art. 1). Il decreto esecutivo, pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi, non è stato oggetto di contestazioni.
b. Dando seguito a tale decreto, con decisione del 19 settembre 2016, l'UCS ha quindi aggiornato la stima ufficiale della part. __________ in fr. 406'908.- e della part. __________ in fr. 230'305.-.
c. Nel termine di pubblicazione, gli insorgenti hanno interposto reclamo contro la predetta determinazione, sollecitando un nuovo calcolo della stima dei due fondi - a loro dire già attualmente errata - in funzione di determinati elementi che ne imporrebbero una riduzione (correttivi per servitù, topografia del fondo e limitazioni delle possibilità edificatorie derivanti dal bosco).
d. Con decisione del 9 febbraio 2018, l'UCS ha respinto il reclamo, ricordando i criteri alla base dell'aggiornamento intermedio e ritenendo in sostanza privi di pertinenza i motivi addotti, già esaminati nelle passate procedure.
D. Con giudizio del 26 marzo 2018, il Tribunale di espropriazione ha respinto l'impugnativa interposta dagli insorgenti contro la predetta risoluzione. La precedente istanza, dopo aver rilevato che l'aggiornamento intermedio non è finalizzato a un riesame integrale del valore di stima, ma solo a un adeguamento generalizzato e lineare sulla base di percentuali ben definite, che dipende dall'evoluzione dei fattori determinanti sulla stima secondo l'art. 19 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt; RL 215.600), ha ritenuto corretto l'incremento percentuale (+17.60%) applicato alle stime dei fondi in questione e prive di pertinenza le censure sollevate dai ricorrenti. Simili obiezioni, ha aggiunto, potranno se del caso essere fatte valere nell'ambito di altre procedure (aggiornamento particolare, revisione generale o eccezionale).
E. Contro questa decisione, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento e la riduzione delle stime dei loro fondi o, in via subordinata, la retrocessione degli atti alla precedente istanza per nuova decisione. Dopo aver biasimato il Tribunale di espropriazione per non essersi chinato su un'eccezione riferita all'obbligo di motivazione, gli insorgenti, richiamandosi anche alla parità di trattamento, contestano che nel quadro di un aggiornamento intermedio non possano essere fatti valere elementi suscettibili di modificare il valore della stima ufficiale all'infuori dei fattori generali di incidenza. Ripropongono quindi tutte le riduzioni rimaste inascoltate (per limitazioni derivanti da servitù, topografia, ecc.), oltre a una deduzione per il deprezzamento da vetustà fatta valere davanti alla precedente istanza.
F. Il Tribunale di espropriazione non formula particolari osservazioni, mentre l'UCS postula la reiezione del gravame, riconfermandosi nei contenuti della propria decisione e contestando le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
G. Delle ulteriori argomentazioni sviluppate dai ricorrenti con la replica si riferirà, se del caso, più avanti. L'UCS ha rinunciato a ulteriori osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella sua decisione del 19 settembre 2016, l'UCS ha esposto, seppur succintamente, i motivi per cui ha respinto il reclamo degli insorgenti. Ha in particolare ricordato i criteri dell'aggiornamento intermedio indicando pure come tale procedura, indipendente, si riferisca all'adeguamento dei valori di stima in base alla sola evoluzione dei fattori generali d'incidenza (art. 19 LSt). Ha inoltre ricordato che gli argomenti addotti erano già stati esaminati nelle passate procedure (con l'applicazione di una riduzione del 20% al valore di stima della part. __________). Certo, così facendo l'UCS non si è puntualmente soffermato su tutti i pretesi errori già contenuti nella stima attualmente in vigore (cfr. reclamo), e segnatamente su ogni elemento che secondo i ricorrenti imporrebbe una riduzione (limitazioni derivanti da servitù, topografia del fondo, ecc.). Ciò non bastava tuttavia per ammettere una violazione del loro diritto di essere sentiti. Dalla motivazione del provvedimento emergeva infatti in modo tutto sommato sufficientemente chiaro che l'UCS ha anzitutto considerato prive di rilievo, ai fini della procedura di aggiornamento intermedio, tutte le eccezioni sollevate dagli insorgenti. Tesi, questa, poi ripresa e sviluppata dal Tribunale di espropriazione, il quale ha anche rigettato, seppur solo implicitamente, il rimprovero formale mosso all'Ufficio, che era in definitiva ingiustificato. Ora, se le argomentazioni delle autorità inferiori siano corrette o meno è questione di merito. Qui basta rilevare che anche i ricorrenti hanno per finire ben compreso le ragioni alla base del rigetto delle loro domande, riproponendo in questa sede tutte le loro eccezioni. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Anche se vi fosse stata una simile lesione, la stessa andrebbe comunque considerata sanata, atteso che, come detto, gli insorgenti hanno potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2. Secondo la LSt, i fondi edificabili sono valutati secondo il valore venale, a dipendenza del grado di urbanizzazione; i fondi edificati devono essere valutati come un'unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 1 e 2 LSt). I fondi che pur essendo esterni alla zona edificabile si presentano già edificati sono da considerare come fondi edificabili almeno per quanto concerne l'area complementare agli edifici (cfr. art. 10 lett. b LSt). È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv. 1 LSt); il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito secondo una media ponderata (cfr. art. 16 cpv. 2 LStr e 7 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 19 dicembre 1997 [RSt; RL 215.610]). La stima è improntata su criteri di schematicità e di prudenzialità (cfr. art. 20 LSt).
3.3. Dal profilo procedurale, la LSt stabilisce che il valore di stima viene determinato ogni vent'anni nel quadro di una revisione generale (cfr. art. 6 LSt; la prima, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 per tutti gli immobili siti nel Cantone). Tra due revisioni generali sono possibili aggiornamenti intermedi, secondo cicli quadriennali, se i fattori generali d'incidenza sulla stima di cui all'art. 19 LSt registrano una determinata variazione (cfr. art. 7 LSt), come si vedrà meglio di seguito (consid. 4). Vi possono poi essere circostanze che determinano un aggiornamento particolare delle stime, quali la nuova costruzione o riattazione o le modifiche di PR (cfr. art. 8 LSt). Revisioni eccezionali possono essere invece intraprese quando le condizioni di base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti essenziali e permanenti (cfr. art. 9 LSt; cfr. al riguardo: STA 52.2016.300 del 15 dicembre 2017, in: RtiD II-2018 n. 9 consid. 4). Infine, al Consiglio di Stato è data facoltà di procedere in ogni momento (su istanza di parte o d'ufficio) a una modifica straordinaria delle stime definitive, che si rivelassero manifestamente inattendibili (cfr. art. 42 LSt).
4.2. Gli aggiornamenti intermedi, come ben si evince dalle suddette norme, non interessano i fattori individuali, ma solo i fattori generali di cui all'art. 19 LSt che influiscono sul valore di stima dei fondi (e meglio, come detto, i prezzi medi pagati per i terreni in analoghe situazioni, il livello medio delle pigioni praticate nelle diverse zone del Cantone, il costo delle costruzioni e gli interessi ipotecari, che corrispondono alla media di quelli praticati dalla Banca dello Stato e dai maggiori istituti di credito per le ipoteche di primo rango). Questi elementi "di base", che vengono fissati all'inizio della stima, vanno in seguito tenuti aggiornati, qualora su tutto il territorio cantonale o solo su una parte si registrino mutamenti superiori alla soglia del ± 25% (cfr. Messaggio n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, ad art. 7; cfr. inoltre il relativo Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 20 settembre 1996, ad art. 7). Secondo i materiali legislativi, gli aggiornamenti intermedi perseguono il duplice obiettivo di permettere un più regolare e costante adeguamento (verso il basso o l'alto) dei valori di stima alle condizioni di mercato, nonché di evitare quei consistenti e improvvisi cambiamenti di valori dovuti al solo fatto che le revisioni generali intervengono a scadenze relativamente lunghe (cfr. Messaggio citato, ad art. 7). A tal fine il legislatore ha quindi optato per la metodologia più celere - da effettuare a seguito delle risultanze di verifiche sistematiche estese a tutto il territorio cantonale - di un incremento o di una riduzione percentuale dei valori precedentemente accertati con la revisione generale, sulla base di semplici indici matematici di rivalutazione o di svalutazione, applicati tramite supporto informatico (senza pertanto procedere a sopralluoghi o a una nuova raccolta di dati, come avviene nel quadro della revisione generale; cfr. Messaggio citato, ad A punto II.b e ad art. 7; Rapporto citato, ad B punto 3). Il procedimento d'informatizzazione consente in effetti di adottare metodi di calcolo schematici, ma pur sempre atti a garantire risultati sufficientemente rappresentativi e qualitativamente soddisfacenti, così come ricordato dal Tribunale di espropriazione (cfr. Rapporto citato, ad B punto 6). Il principio di schematicità ancorato all'art. 20 LSt (nella raccolta, nell'elaborazione dei dati e nel metodo adottato per determinare la stima) mira del resto proprio a consentire una combinazione ottimale fra qualità (rappresentatività ed affidabilità della stima ed equità di trattamento) della valutazione e risorse necessarie per la sua determinazione (onere amministrativo dell'autorità e dei privati, cfr. Rapporto citato, ad art. 20).
4.3. Da tutto ciò discende che nell'ambito di un aggiornamento intermedio, in sintonia con il suo scopo e la metodologia adottata, possono essere esaminati solo aspetti che attengono alla corretta applicazione della crescita o riduzione percentuale stabilita dal Governo in base all'evoluzione media dei fattori generali d'incidenza. Non possono invece essere modificati anche altri elementi del calcolo della stima (quali ad es. i correttivi per eventuali limitazioni o oneri che gravano il fondo, ecc.), che non sono in alcun modo toccati da questo specifico aggiornamento; diversamente, la procedura si tradurrebbe - nel risultato - in un riesame totale della stima, ovvero in una revisione generale (cfr. per analogia BVR 2014 pag. 523 consid. 4.1, BVR 2007 pag. 553 consid. 4.2.2 e rimandi; AGVE 2005 pag. 129 consid. 3.3 e 4.2; Martin Plüss, in: Marianne Klöti-Weber/Dave Siegrist/Dieter Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri/Berna 2015, n. 13a ad § 218).
5.2. A ragione le precedenti istanze hanno invece respinto le censure sollevate dai ricorrenti - riproposte in questa sede - finalizzate alla correzione di errori già contenuti nei valori di stima (cfr. reclamo) rispettivamente a una loro rivalutazione in funzione di determinati elementi che a loro dire ne imporrebbero una riduzione: correttivi per servitù, limitazioni delle possibilità edificatorie derivanti dal bosco, topografia del fondo, applicazione delle deduzioni per vetustà delle costruzioni. Al di là del fatto che quest'ultima è stata considerata generalmente a livello di simulazione (consid. 5.1), va infatti ritenuto che questi diversi aspetti, conformemente a quanto sopraesposto (consid. 4.3), esulano dal procedimento di aggiornamento intermedio, volto solo a permettere un adattamento schematico delle stime in base all'evoluzione dei fattori d'incidenza generale; non anche un riesame di tutti gli elementi individuali considerati nelle schede di calcolo. In che misura le predette obiezioni degli insorgenti possano semmai essere fatte valere nel quadro di altre procedure di aggiornamento, così come indicato dal Tribunale di espropriazione, o possano dar luogo a una modifica straordinaria delle stime ex art. 42 LSt, è invece questione che trascende il presente procedimento.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera