Incarto n. 52.2018.220
Lugano 31 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2018 (n. 1452) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 settembre 2017 con cui la Sezione della circolazione l'ha riammesso alla guida, fissando determinate condizioni;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è nato il 15 febbraio 1978 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1997.
b. In passato, l'insorgente ha subito una revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi a seguito di un grave episodio di guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (2.32 - 2.89 grammi per mille; decisione del 18 gennaio 2007).
B. a. Il 25 settembre 2016, verso le ore 22.50, il ricorrente ha nuovamente circolato in uno stato di ebbrezza a __________, al volante del suo veicolo (targato __________), con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 2.38 - 2.92 grammi per mille. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), con decreto d'accusa del 1° dicembre 2016, cresciuto in giudicato, il competente Procuratore pubblico ha condannato l'insorgente a una pena pecuniaria di 90 aliquote (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) e a una multa di fr. 1'500.-.
C. a. Nel frattempo, preso atto del rapporto di polizia relativo alla suddetta infrazione, il 21 ottobre 2016 la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica della dr. med. __________, medico del traffico SSML.
b. Esaminata la perizia del 19 dicembre 2016 consegnata dal medico del traffico, con decisione del 30 dicembre 2016, cresciuta in giudicato incontestata, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di sospensione di 6 mesi. La riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado (iQ-Center) attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché (b) l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di analisi del capello ogni tre mesi);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
D. a. Ricevuta l'istanza di riammissione alla guida con il rapporto favorevole del centro di competenza iQ-Center del 3 agosto 2017, la Sezione della circolazione ha invitato il ricorrente a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva del medico del traffico, cui si è quindi sottoposto.
b. Preso atto del referto della dr. med. __________ ("perizia semplificata di verifica conclusiva dell'idoneità alla guida" del 12 settembre 2017), con decisione del 19 settembre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso l'insorgente alla guida (dispositivo n. 1.1). Il mantenimento della licenza è stato però subordinato (dispositivo n. 1.2) alla presentazione - entro 24 mesi dalla riammissione - di un rapporto di iQ-Center attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico con una presa a carico di almeno 24 mesi, nonché (b) l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di analisi del capello, eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia [IACT]). La decisione, richiamante in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio del 28 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento. Il Governo ha in sostanza ritenuto eque e proporzionate le condizioni imposte per il mantenimento della licenza di condurre, alla luce della situazione del ricorrente attestata dalla prima perizia (con un consumo di alcol a rischio e una situazione di dipendenza), del periodo limitato (6 mesi) del percorso già seguito e dei criteri posti dalla giurisprudenza.
F. Avverso quest'ultimo giudizio l'insorgente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullato con il dispositivo n. 1.2 della decisione dell'autorità di prime cure. In via subordinata, chiede che le condizioni impostegli siano ridotte ad un periodo di 6 mesi. Il ricorrente contesta in pratica la necessità e la proporzionalità delle clausole dettate, considerati i suoi "progressi" a far tempo dall'infrazione e la presa di coscienza dei suoi errori e del problema dell'alcol al volante, ammessi anche dalla perizia conclusiva. Ritiene ingiustificato un ulteriore periodo di controlli e monitoraggio, visto che è stato considerato idoneo alla guida e che non è mai stato un alcolista.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Il ricorrente ha rinunciato a replicare.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1).
3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in caso di dipendenza da alcol ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza controllata di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1, 129 II 82 consid. 2.2), accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf Seeger in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", pag. 8). Dopo la riammissione, l'effettiva scomparsa di una dipendenza (in senso medico) o di un consumo abusivo di alcol rilevante dal profilo del traffico richiede ancora una terapia e dei controlli durante un ulteriore periodo di 4-5 anni, di regola comprensivi di un'astinenza controllata totale di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata consid. 2.4 e rimandi; 6A.61/2005 citata consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 17 SVG; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.). Indicazioni analoghe sono peraltro riscontrabili anche nelle raccomandazioni mediche più recenti, che, in caso di riammissione alla guida, per consolidare l'idoneità e diminuire il rischio di recidiva, suggeriscono in particolare un'astinenza controllata dal consumo di alcol fino a 2-3 anni, a dipendenza della gravità del caso (cfr. schede della Società Svizzera di Medicina Legale [SSML]: "Fahreignung und Alkohol, Betäubungsmittel und psychotrop wirksame Medikamente" del 1° aprile 2018, "Consensus concernant le contrôle d'abstinence et le suivi du comportement de consommation, Alcool, drogues (sans cannabis) et médicaments", agosto 2013, sub www.sgrm.ch).
4.2. Qui controverse sono ora le condizioni - confermate dal Governo con il giudizio impugnato - che l'autorità dipartimentale gli ha imposto annullando la revoca e riammettendolo alla guida. Clausole che ai fini del mantenimento della licenza impongono: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato di tipo alcologico (con colloqui mensili, atti ad approfondire le proprie condotte e il suo rapporto con la guida, la strada e il rispetto delle norme) e (b) l'astinenza dal consumo di alcol (sulla base di analisi trimestrali del capello), il tutto per un ulteriore periodo di 24 mesi, da attestare mediante un rapporto del centro iQ-Center. Il ricorrente contesta come detto tali vincoli, ritenendoli sproporzionati, avuto riguardo alla sua situazione concreta, la quale non necessiterebbe di alcun ulteriore controllo o trattamento. A torto.
4.3. Dal primo referto del 19 dicembre 2016, risulta anzitutto che il medico del traffico lo aveva ritenuto non idoneo alla guida a fronte di "un consumo di alcol eccessivo, compatibile con una dipendenza (in presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10 [Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10° revisione, dell'Organizzazione mondiale della sanità])", sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello, che mostravano un consumo eccessivo di etanolo nei tre mesi antecedenti il prelievo" (> 100 pg/mg, a fronte di un valore soglia di 30 pg/mg), in contrasto con le sue dichiarazioni di astinenza (cfr. conclusioni, pag. 8). Il medico del traffico aveva in particolare riscontrato una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio intenso di bere alcol (cfr. sub "criteri di dipendenza", pag. 7). Dalla perizia - con cui il ricorrente neppure si confronta - emerge pertanto che il medico specialista gli aveva negato l'idoneità non solo per abuso di alcol, ma per alcoldipendenza. Sindrome che peraltro, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente (DTF 129 II 82), già una guida con una concentrazione di alcol pari a 2.5‰ - ovvero solo di poco superiore al tasso minimo (2.38‰) che gli era stato riscontrato al momento dell'ultima infrazione (ma anche di quella del 2006) - lascia di regola seriamente ipotizzare. Da respingere è dunque la sua obiezione, del tutto generica, di non aver mai sofferto di un problema di alcolismo.
4.4. In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva del 12 settembre 2017, il medico del traffico, riesaminata la situazione del ricorrente, ha rilevato come egli si fosse attenuto alle condizioni e fosse entrato in un periodo di cambiamento riguardo alle proprie abitudini di consumo di alcol, modificando il suo comportamento in rapporto alle sue responsabilità, e che dovesse pertanto essere considerato di nuovo idoneo alla guida di veicoli a motore. La dr. med. __________ ha segnatamente considerato gli esiti negativi delle due analisi trimestrali del capello eseguite dall'IACT (attestanti l'astinenza dal consumo di alcol nel periodo metà gennaio-luglio 2017), il rapporto favorevole del 3 agosto 2017 di iQ-Center (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa sull'arco di 6 mesi e al corso "Prevenzione della recidiva"), come pure i risultati della propria perizia (comprensiva tra l'altro di un colloquio durante il quale l'interessato ha "fatto prova di una buona capacità di autocritica, ha capito gli errori commessi senza minimizzarli e ha proposto delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare"). Al fine di garantire una prognosi migliore, ha tuttavia suggerito di subordinare la restituzione del permesso alle condizioni qui controverse, che la Sezione della circolazione ha fatto proprie.
4.5. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, simili condizioni risultano proporzionate e giustificate alla luce della sua situazione concreta, contraddistinta, come visto, da una dipendenza, ma anche da recidive specifiche. I due gravissimi episodi di guida in stato di ebbrezza in cui è incorso sull'arco di un unico decennio hanno effettivamente messo in luce una sua preoccupante e reiterata incapacità di scindere il consumo di alcol dalla guida, senza una vera consapevolezza dei rischi in cui era incorso. Se del primo episodio del 2006 colpiscono anche le conseguenze del suo stato psico-fisico alterato, mentre si trovava al volante con un tasso alcolemico minimo del 2.32 ‰ (in quelle condizioni non si era avveduto di un dispositivo di Polizia, urtando segnali luminosi e non ottemperando all'alt intimatogli dall'agente), dell'infrazione più recente sorprende soprattutto l'ingente quantità di alcol che, stando agli atti, egli aveva ingerito nel lasso di sole due ore circa, prima di mettersi alla guida (7 birre, secondo le sue dichiarazioni [cfr. rapporto di constatazione del 25 settembre 2016 agli atti], ma probabilmente anche di più, considerato che un tasso di 2.5‰ è di regola raggiunto con 3.5 l di birra, cfr. DTF 126 II 185 consid. 2c). E ciò nel contesto di una domenica piuttosto ordinaria, in cui il consumo era stato banalizzato ("…e poi vado con mio padre a vedere la partita e visto che era tardi allora ho preso la macchina e ho bevuto qualche birretta poi mi hanno fermato mentre tornavo a casa…", cfr. perizia del 19 dicembre 2016, pag. 5). È ben vero che nel frattempo il ricorrente si è regolarmente sottoposto al periodo di astinenza e al percorso psicoeducazionale di 6 mesi disposti nei suoi confronti, mostrando di essere entrato in un periodo di cambiamento. Questi trattamenti e controlli
4.6. In conclusione, questo Tribunale ritiene che le condizioni poste dalla Sezione della circolazione per il mantenimento della patente risultino proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera