Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2018.199
Entscheidungsdatum
08.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2018.199

Lugano 8 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2018 di

RI 2 e RI 1 patrocinati da: PA 1

contro

la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1058) del Governo che ha:

respinto il loro ricorso contro la risoluzione del 31 gennaio 2017 con cui il Municipio di Breggia ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la sistemazione esterna (muro di sostegno; part. __________ RFP);

accolto ai sensi dei considerandi il gravame di CO 1 avverso la decisione del 17 maggio 2017 con cui lo stesso Municipio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia a posteriori per la sistemazione del giardino (part. __________ e __________), che ha annullato rinviando gli atti all'Esecutivo locale;

ritenuto, in fatto

A. RI 1e RI 2 sono comproprietari di due fondi (part. __________ e __________ RFP; in precedenza: part. __________ RFP) situati a __________, nel comune di Breggia. Il fondo a monte (part. __________), contraddistinto da un vasto pendio prativo, appartiene alla zona per residenze primarie (RP). Quello più a valle, su cui insiste un complesso di edifici, è inserito in zona nucleo di villaggio (NV).

B. a. Con domanda di costruzione del 30 maggio 2012, i predetti hanno chiesto al Municipio il permesso per ristrutturare e ampliare il complesso al fine di ricavare uno stabile di tre appartamenti. A monte della palazzina residenziale, il progetto prevedeva di realizzare un terrapieno con sei posteggi scoperti (delimitati da parapetti), serviti da ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul fianco est, era prevista un'ulteriore sistemazione a terrazzi fruibile dagli appartamenti, in particolare con un terrapieno sorretto da un muro a "L" alto tra m 1.30 e 2.70, di cui si dirà meglio più avanti (cfr. infra consid. 3).

b. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 80213), il 5 ottobre 2012 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia limitatamente alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stabile. L'ha per contro rifiutata per la realizzazione della strada d'accesso e la formazione dei sei nuovi posteggi (collegamenti verticali e muri di sostegno compresi), imponendo il pagamento di un contributo sostitutivo.

c. Quest'ultima decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato il 23 gennaio 2013 e poi da questo Tribunale, che con sentenza del 7 maggio 2014 (n. 52.2013.70) ha respinto un ricorso dei proprietari RI 1.

C. Il 16 ottobre 2014 RI 2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una variante in forma di notifica - non pubblicata - per modificare la finitura, da pietra naturale ad intonaco, delle pareti dei muri della scala esterna a nord-ovest. Raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) - che ha riesaminato una condizione di licenza chiedente l'uso della pietra per i muri esterni -, il 18 febbraio 2015 il Municipio ha avallato la variante. Ha tuttavia domandato che la medesima finitura fosse attuata anche per il muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la ristrutturazione sul lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo piano).

D. I proprietari hanno successivamente proseguito e ultimato i lavori. Per quanto qui interessa, il terreno sul fianco est dello stabile è stato sistemato con un terrapieno sorretto da un muro in calcestruzzo a "L" meno profondo, ma alto più di 3 m. Sul suo prolungo è stato inoltre eretto un muro a scogliera, che piega verso il fondo sottostante (part. __________), appartenente a CO 1. Sono inoltre state posate diverse cinte e una parte del fondo verso il confine est è stata sistemata a balze (con pali di legno).

E. a. Il 30 giugno 2015, RI 2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una notifica di variante chiedendo il permesso a posteriori solo per una parte delle predette opere di sistemazione esterna (muro a scogliera, recinzioni e balze), oltre che per dei lavori di ristrutturazione al subalterno D.

b. Raccolto un preavviso favorevole dell'UNP, il 21 ottobre 2015 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto alla condizione che il muro in calcestruzzo a delimitazione della corte e di sostegno del terreno retrostante l'immobile eseguito in calcestruzzo armato sia rivestito in pietra o intonacato al naturale.

c. Adito dall'opponente CO 1, il 6 aprile 2016 il Governo ha tuttavia annullato tale decisione. Ha essenzialmente ritenuto che la domanda fosse carente e non permettesse di comprendere l'estensione di tutte le opere effettivamente eseguite. Ha pure considerato inammissibile la condizione riferita al muro in calcestruzzo, siccome non incluso nella notifica.

F. a. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, richiamato il predetto giudizio governativo, il 31 gennaio 2017 il Municipio ha ordinato a RI 2RI 1 di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la sistemazione esterna realizzata sul fondo (disp. n. 1), comprensiva del predetto muro di recente intonacatura che non era stato indicato nei piani della domanda di costruzione originale (disp. n. 2).

b. Contro quest'ultimo punto, i destinatari dell'ordine sono insorti davanti al Governo, chiedendone l'annullamento (ricorso a).

G. a. Nel frattempo, nel marzo 2017 i proprietari RI 1 hanno presentato una nuova domanda di costruzione, con cui si sono limitati a richiedere il permesso a posteriori per le medesime opere della precedente notifica (muro a scogliera, recinzioni e balze), indicando le altre - e in particolare il muro in calcestruzzo alto più di 3 m con il terrapieno retrostante - come già approvate con la licenza edilizia del 2012.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro nuovamente suscitato l'opposizione del vicino CO 1.

c. Fatto proprio l'avviso dipartimentale (n. 100796), il 17 maggio 2017 il Municipio ha rilasciato il permesso, subordinandolo tra l'altro alla condizione (dettata dall'UNP) di rivestire in pietra i muri in cemento e respingendo l'opposizione.

d. Quest'ultima risoluzione è stata impugnata davanti al Governo sia CO 1 (ricorso b), che dai proprietari RI 1 (limitatamente alla predetta condizione; ricorso c).

H. Con un unico giudizio del 7 marzo 2018, l'Esecutivo cantonale ha evaso i tre gravami di cui si è detto. In particolare ha:

respinto l'impugnativa (a) di RI 2 e RI 1, confermando l'ordine di presentare la domanda di costruzione a posteriori (riguardante anche il muro in calcestruzzo intonacato);

accolto ai sensi dei considerandi quello (b) di CO 1 contro la licenza edilizia del 17 maggio 2017, che ha annullato rinviando gli atti al Municipio affinché - richiesti i piani e le informazioni mancanti (segnatamente le sezioni trasversali e il profilo longitudinale anche del citato muro con il terrapieno retrostante), raccolto un nuovo avviso cantonale e sentito l'opponente

  • si pronunciasse nuovamente sulla domanda, esaminando gli aspetti di sua competenza;

stralciato da ruoli, in quanto privo d'oggetto, il ricorso (c) dei proprietari contro la condizione della predetta licenza edilizia.

Il Governo ha (1) anzitutto tutelato il contestato ordine di presentare una domanda in sanatoria, a cui i ricorrenti non avevano dato seguito, visto che non tutte le opere realizzate erano oggetto della loro domanda del marzo 2017, e in particolare il muro in calcestruzzo con il retrostante terrapieno (sommariamente indicato in verde come già approvato). Sebbene il progetto originale indicasse approssimativamente simili opere, il Governo ha in sostanza considerato che le stesse non erano state autorizzate con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012 (ritenendo in tale contesto irrilevante il successivo scritto del Municipio del 18 febbraio 2015). Anche se le avesse approvate, ha aggiunto, non si potrebbe affermare che il permesso copra le opere eseguite. (2) Dopo aver ribadito le lacune della domanda di costruzione del 2017 (che avrebbe dovuto contemplare anche il predetto muro con la relativa sistemazione del terreno), il Governo ha in ogni caso rilevato che il Municipio non aveva esaminato la conformità degli interventi con le norme d'attuazione del piano regolatore (e in particolare con gli art. 7 e 32 cifra 4 NAPR): ha quindi escluso di poter confermare il permesso a posteriori del 17 maggio 2017, rinviando gli atti al Municipio come sopra indicato. Infine (3), alla luce di tale esito, ha ritenuto privo d'oggetto il gravame dei proprietari contro la condizione della licenza annullata; ha però tenuto conto, a livello di ripartizione degli oneri processuali, del suo presumibile esito (e meglio che il ricorso sarebbe verosimilmente stato accolto, visto che la clausola si riferiva a un'opera non oggetto della domanda di costruzione).

I. RI 2e RI 1 impugnano ora tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e così riformato:

  • il ricorso (a) è accolto e il punto n. 2 del dispositivo della decisione del 31 gennaio 2017 del Municipio è annullato;

  • il ricorso (b) è parzialmente accolto e gli atti sono rinviati al Municipio per completamento della domanda e nuova pronuncia ai sensi dei considerandi (con l'esclusione del muro oggetto del punto n. 2 della decisione 31 gennaio 2017).

Postulano inoltre la riforma del giudizio su tasse e ripetibili e, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo. Ripercorsi i fatti, i ricorrenti contestano in sostanza nuovamente che il muro in calcestruzzo con il terrapieno retrostante non sia stato approvato nel 2012 insieme alla ristrutturazione con l'ampliamento del complesso residenziale. Il diniego del permesso, affermano, si sarebbe riferito solo alle opere a monte, connesse con la strada e i posteggi. Non anche a quelle sul fianco est. Lo confermerebbe pure lo scritto del 18 febbraio 2015 (con cui il Municipio avrebbe chiesto loro di intonacare tale muro), a cui si sarebbero attenuti. Negano pertanto che occorra un permesso in sanatoria per tale manufatto. Da cui le loro domande di giudizio, che implicherebbero anche una correzione degli oneri processuali, in funzione del diverso esito dei ricorsi.

J. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si riconferma nelle rispettive posizioni, mentre CO 1 chiede che il ricorso sia respinto, con argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso.

K. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi di cui si riferirà, se del caso, più avanti.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta nondimeno da verificare se il ricorso sia ricevibile avuto riguardo alla natura della decisione.

1.2. Come visto, la presente lite ha per oggetto (1) la conferma del Governo dell'ordine di presentare una nuova domanda di costruzione a posteriori per la sistemazione esterna con il muro in calcestruzzo e (2) la pronuncia con cui ha annullato la licenza edilizia in sanatoria, rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione, così come indicato in narrativa. Entrambe le determinazioni, come si dirà in appresso, sono di natura incidentale.

  1. Ordine di presentare una domanda di costruzione

2.1. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa, incoercibile, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Anche nei casi dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. STA 52.2017.469 citata consid. 2.1 e rinvii).

2.2. Anche se non mette fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia recentemente rivista dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3 e 5, pubblicata in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi su un'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione di un piano cantina in appartamento - richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale federale in materia - ha rilevato come tale ordine non risolvesse definitivamente la questione a sapere se fossero o meno realizzati gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente se quest'ultimo potesse o meno essere approvato (cfr. STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 4 e 5.3, 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3). Ha inoltre ricordato che - diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali, ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma non su tutti (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.3; STA 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2, 52.2014.238 del 25 giugno 2015). Richiamato pure l'interesse ad una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale - e risolvendo un quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) - questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma implica unicamente l'esigenza di dare avvio ad una procedura formale che, con la collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli aspetti di legittimità materiale degli interventi (cfr. STF 1C_516/2019 citata consid. 4, 1C_294/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2, 1C_354/2011 citata consid. 1.4.3; STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5). Un tale provvedimento è quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5).

2.3. Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1, 52.2014.238 del 25 giugno 2015 e rimandi). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238 citata e rimandi).

2.4. In concreto, come visto, il Governo ha confermato l'ordine rivolto ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione anche per il muro in calcestruzzo con il terrapieno retrostante che essi hanno realizzato sul fianco est del pendio. Ora se da un lato è certo che tale pronuncia - alla luce della giurisprudenza sopraesposta (consid. 2.2) - costituisce una decisione di natura incidentale (che non conclude la procedura edilizia, ma l'avvia), dall'altro ci si potrebbe chiedere se, nella fattispecie, non sia data almeno una delle condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm, segnatamente quella di cui alla lett. b. Se questo Tribunale, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, ritenesse in particolare che il controverso muro in calcestruzzo con la relativa sistemazione del terreno sia già stata autorizzata (come pretendono i ricorrenti), ciò permetterebbe in effetti di porre fine almeno a parte della lite, evitando l'avvio di un'ulteriore procedura suscettibile di complicare e procrastinare inutilmente la vertenza. La questione può rimanere aperta dato che, su questo punto, il ricorso va comunque respinto.

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, il progetto edilizio del 2012 prevedeva di realizzare - a monte dell'edificio
  • un terrazzamento (633.00 m/slm) con sei posteggi scoperti (delimitati da parapetti), serviti a ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul fianco est del pendio, il terreno doveva essere sistemato con un ulteriore terrapieno (631.60 m/slm), accessibile dall'appartamento al 2° livello e sorretto da un muro a "L" lungo ca. 9 m. Secondo i piani, fatto salvo un primo tratto (alto fino a m 2.70), tale muro avrebbe dovuto innalzarsi per ca. m 1.30 (+ il parapetto di 1 m), arretrando leggermente da un muro esistente (alto ca. m 1.40) che conteneva il pendio (cfr. viste sud-est e sud-ovest; piano situazione e piante 1P e 2P). Ai suoi piedi, era indicato un altro terrapieno (628.90 m/slm), che oltre il muro sottostante di chiusura di una terrazza-corte (cfr. pianta PT), degradava in corrispondenza del fabbricato sub D e il fondo part. __________.

SCHEMA (VISTA SUD-EST 2012)

SCHEMA (PIANO SITUAZIONE / PIANTE 1P - 2P 2012) N

Contrariamente a quanto affermato dal Governo, occorre ritenere che tale sistemazione esterna - deducibile in modo sufficientemente chiaro dai piani del 2012 - è stata avallata con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012. È ben vero che tale decisione menzionava unicamente la ristrutturazione con l'ampliamento dell'edificio. Non si può tuttavia ignorare che il contemporaneo diniego del permesso si riferiva espressamente solo alla strada d'accesso e ai sei nuovi posteggi, con i relativi collegamenti verticali e muri di sostegno (cfr. dispositivo n. 1 e 2). Non anche a tutte le opere di sistemazione e degli spazi esterni laterali, direttamente connessi all'edificio e indipendenti dai parcheggi e dall'opera viaria a monte. Lo si deduce anzitutto dai piani prodotti dal Municipio, sui quali è stata apposta l'etichetta che si limita a indicare che non è approvata l'esecuzione dell'accesso veicolare e dei relativi posteggi privati. Lo conferma anche, indirettamente, il giudizio del 7 maggio 2014 di questo Tribunale (STA 52.2013.70 citata), che aveva tra l'altro escluso che il diniego includesse le opere esterne a nord-ovest (scala d'accesso agli appartamenti e relativi collegamenti con la zona retrostante l'immobile)

  • considerati parte integrante del progetto approvato - confermando invece il rifiuto di approvare le opere di sistemazione a monte dell'edificio (terrapieno, muri di sostegno, parapetti e scala d'accesso al posteggio), giacché si trattava di interventi strettamente collegati - da un punto di vista funzionale e costruttivo - alla realizzazione della strada e dei posteggi (cfr. consid. 4.3). Ne discende che i ricorrenti potevano in buona fede ritenere approvati i predetti interventi di sistemazione del terreno (incluso il muro a "L") previsti sul lato est, connessi allo stabile e svincolati dagli stalli e dalla strada rifiutati. Tanto più che di tali opere davano pure atto i piani approvati che essi hanno ancora prodotto al Municipio nell'estate del 2013 per sbloccare i lavori temporaneamente sospesi (cfr. scritto del 13 agosto 2013 dell'arch. __________ e piani allegati; cfr. pure decisione municipale del 28 agosto 2013 di revoca del blocco lavori). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, irrilevante è invece il fatto che il Municipio non avesse riportato nella licenza edilizia del 2012 tutte le condizioni dell'avviso cantonale (riferite segnatamente alle finiture dei muri esterni e dei parapetti), visto che quest'ultimo ne è stato comunque dichiarato parte integrante.

3.2. Sennonché i ricorrenti non si sono attenuti ai piani originali approvati. Dagli atti emerge in particolare che essi hanno innalzato il muro in calcestruzzo a "L" che sostiene il terrapieno fino a quasi m 3.10 (oltre il parapetto), sbancando apparentemente il pendio sottostante e demolendo il citato muro esistente (cfr. piano allegato alla domanda a posteriori del 2015, in cui ai suoi piedi è indicata una quota di m 628.58 m/slm). Muro sul prolungo del quale essi hanno poi eretto il manufatto a scogliera, che piega verso il fondo del vicino CO 1. In queste circostanze non è quindi possibile affermare che la sistemazione eseguita sia già stata approvata con la licenza edilizia del 2012, come pretendono gli insorgenti. Al contrario, v'è segnatamente da ritenere che anche il contestato muro in calcestruzzo - così come concretamente realizzato - sia tuttora sprovvisto di un permesso che l'autorizzi. Nulla muta al riguardo lo scritto del 18 febbraio 2015 con cui il Municipio - nell'ambito della notifica relativa al rivestimento con intonaco naturale del corpo scale a nord-ovest - aveva domandato che la medesima finitura fosse attuata anche per il muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la ristrutturazione sul lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo piano). Al di là dell'ambiguità di tale richiesta (che non è chiaro se si riferisca al muro che sostiene il terrapieno accessibile dal 2° livello o a quello sottostante che chiude la terrazza-corte, cfr. pianta PT e sezione C-C del 2012), in tale indicazione non è in ogni caso ravvisabile un'autorizzazione a posteriori per la sopraelevazione del muro in calcestruzzo e la relativa sistemazione del terreno che i ricorrenti hanno attuato scostandosi dal permesso ricevuto.

3.3. Fermo quanto precede, e considerato che la procedura in sanatoria avviata nel marzo 2017 è stata espressamente circoscritta al muro a scogliera, alle recinzioni e alle balze formate su parte del fondo (cfr. piani) - come già sottolineato dagli stessi ricorrenti (cfr. ad es. replica del 19 settembre 2017 al Governo) - non può che essere tutelato l'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori anche per il suddetto muro con la relativa sistemazione del terreno. Va da sé che tale domanda (complementare) - che dovrà evidentemente raffigurare compiutamente l'estensione delle opere in questione (mediante piante, sezioni da cui si possa dedurre l'altezza e il livello del terreno naturale, ecc.) - andrà trattata ed evasa congiuntamente con quella già presentata, su cui il Municipio è chiamato a pronunciarsi nuovamente a seguito del giudizio di rinvio del Governo (cfr. infra consid. 4). Va infine puntualizzato che in tale ambito il Municipio potrà evidentemente verificare se non vi siano altre opere - quali ad es. il lungo muro alto almeno m 1.50 presente più a monte (che la sezione A-A del marzo 2017 indica quale muro in sasso completamento e sistemazione situazione esistente [quota 633.11 m/slm], ma che apparentemente non figurava nei piani del 2012, cfr. piano situazione) o il muro e le scale eretti in corrispondenza del subalterno D (indicati in verde nel pianta del marzo 2017) - che debbano parimenti essere integrate nella procedura edilizia in sanatoria. Stante quanto precede, su questo punto il ricorso risulta quindi infondato e dev'essere pertanto respinto.

  1. Licenza edilizia del 17 maggio 2017

4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141 consid. 1.1); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante STA 52.2020.591 citata, 52.2018.206 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, il dispositivo della risoluzione impugnata che ha annullato la licenza edilizia del 17 maggio 2017 rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunci di nuovo sulla domanda di costruzione del marzo 2017 (dopo aver raccolto i piani e le informazioni mancanti anche per il citato muro con il terrapieno retrostante ed aver esaminato la conformità delle opere con le NAPR), costituisce un giudizio incidentale, che non pone fine alla lite, né dà istruzioni vincolanti sull'esito della procedura, che resta aperto. Potrebbe quindi essere impugnato solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. supra consid. 2.3). I ricorrenti non chiedono invero l'annullamento di tale giudizio, ma solo che sia riformato nel senso di escludere il controverso muro (sempre perché a loro dire già autorizzato). Da questo profilo il giudizio non fonda tuttavia alcun pregiudizio irreparabile (art. 66 cpv. 2 lett. LPAmm); nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Inoltre - a seguito di quanto appena considerato per l'ordine di presentare la domanda di costruzione (consid. 3) - è da escludere che questo Tribunale potrebbe rendere ora una decisione finale, che permetta in particolare di evitare una procedura defatigatoria o dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). E ciò ove solo si consideri che gli accertamenti chiesti dal Governo appaiono a ben vedere superflui, poiché - come indicato dallo stesso Esecutivo cantonale - non tanto oggetto della domanda del marzo 2017, ma piuttosto di quella (complementare) che i ricorrenti devono ancora inoltrare (supra consid. 3.3). Domanda, quest'ultima, che come detto il Municipio dovrà comunque trattare ed evadere congiuntamente alla prima, esaminando la conformità con il diritto materiale applicabile di tutte le opere realizzate sul pendio a est (cfr. supra consid. 3.3). Su questo punto, il ricorso non può pertanto che essere dichiarato irricevibile.

  1. A fronte di quanto precede, e considerato che il giudizio impugnato non può essere riformato a loro favore, cade di riflesso nel vuoto anche la loro domanda di rivedere la ripartizione degli oneri processuali.

  2. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a rifondere al vicino resistente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico. Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Zitate

Gesetze

6

LE

  • art. 21 LE

LPAmm

  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 66 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

LTF

Gerichtsentscheide

6