Incarto n. 52.2018.196
Lugano 17 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 903) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 dicembre 2017 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 agosto 2017 il cittadino italiano RI 1 (1972) ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso per frontalieri "G" UE/AELS per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Tale richiesta è stata respinta mediante decisione del 15 dicembre 2017 per motivi di ordine pubblico. L'autorità di prime cure, dopo avere rilevato dal certificato del casellario giudiziale italiano in suo possesso che l'istante era stato a più riprese condannato nel suo Paese d'origine, ha ritenuto che sussistessero sufficienti motivi per negargli il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
B. a. Il 17 gennaio 2018 RI 1 ha impugnato detta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso in questione.
b. Preso atto del gravame, in virtù degli art. 11 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) e 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), con decisione del 18 gennaio 2018 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli ha fissato un termine di 10 giorni dalla sua ricezione per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali, stabilito in fr. 600.-. L'ordine, inviato tramite raccomandata al luogo di residenza del ricorrente in via Bascaletta 9 a Osmate, in provincia di Varese (I), era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato. Dopo un tentativo infruttuso di notifica di detto invio, avvenuto il 25 gennaio 2018, lo stesso è quindi giunto all'ufficio postale di __________, sempre in provincia di __________, dove è rimasto in giacenza fino al 27 febbraio 2018. Dopo di che è stato retrocesso al mittente.
C. Con decisione del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1, a causa del mancato versamento dell'anticipo entro il termine che gli era stato assegnato. Il Governo, ritenuto come l'invio contenente tale ordine fosse stato respinto il 25 gennaio 2018, ha concluso che in virtù di un principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza svizzera, il medesimo andava considerato notificato il settimo giorno successivo a tale data. Ne ha quindi dedotto che il termine per versare l'anticipo richiesto fosse scaduto infruttuoso il 5 febbraio 2018.
D. Avverso quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di non avere mai respinto la raccomandata che gli era stata inviata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Afferma che il giorno in cui il postino ha cercato di consegnargliela egli non si trovava a casa per cui gli è stato lasciato il relativo avviso di ritiro che però o è finito per inavvertenza nella spazzatura insieme ai volantini pubblicitari oppure non è stato correttamente inserito nella bucalettere, circostanze, queste, che in entrambe le ipotesi gli hanno impedito di venire a conoscenza dell'ordine di pagamento che gli era stato impartito dal Governo cantonale.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 LALPS. Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761; STA 52.2016.438 – 440 del 5 aprile 2018). Effetti giuridici esplicano ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). La notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero non può cagionare pregiudizio al suo destinatario; senza notifica l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari; la notifica è pertanto indispensabile (DTF 136 V 295 consid. 5.3, 124 V 47 consid. 3a; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 25, 141, 188 e 1115).
2.3. Secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale - alla quale in concreto si è richiamato il Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato e che è oggi almeno in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro; detta finzione presuppone comunque il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 pag. 227 seg., 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2).
3.2. Sennonché, il ragionamento sviluppato dall'istanza precedente e posto alla base del giudizio qui impugnato non può essere condiviso. Innanzitutto occorre considerare che, come emerge dalla documentazione agli atti (e contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato), il 25 gennaio 2018 ha avuto luogo un tentativo infruttuoso di notifica all'insorgente della raccomandata 18 gennaio 2018 a lui indirizzata, dopo di che tale missiva è stata trattenuta in giacenza dall'ufficio postale di __________. Per cui, qualora si volessero applicare, come ha fatto il Governo, alla presente fattispecie i principi del diritto svizzero relativi alla notifica di atti giudiziari in bucalettere o in casella postale, si dovrebbe concludere che la suddetta raccomandata è stata notificata all'insorgente il 1° febbraio 2018, di modo che il termine di 10 giorni per effettuare il pagamento sarebbe scaduto non il 5 febbraio, come indicato dall'Esecutivo cantonale, bensì il 12 febbraio 2018, essendo l'11 una domenica.
Fatta questa precisazione, va comunque detto che nel caso concreto la questione non si pone in questi termini. Occorre in effetti rilevare che tra la Svizzera e l'Italia non sussiste alcun trattato che disciplina la notifica di atti amministrativi in materia di polizia degli stranieri. Come già precisato dal Tribunale federale, né il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), né il relativo Protocollo (RS 0.142.114.541.1) sono applicabili (cfr. RDAT I-1993 n. 68 consid. 2b). Ma non solo. Allo stato attuale delle cose si deve considerare che la Svizzera non è legata da alcun trattato internazionale con l'Italia o con altri Stati, che consenta alle sue autorità, federali o cantonali, di notificare direttamente al domicilio estero di una parte degli atti giudiziari in materia di diritto amministrativo (la situazione dovrebbe cambiare prossimamente, visto che le Camere federali hanno recentemente deciso di approvare la Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa). Di conseguenza, dal momento che la decisione 18 gennaio 2018 con la quale il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali relative al procedimento ricorsuale da lui promosso, va senz'altro considerata alla stregua di un atto ufficiale nel senso esposto al consid. 2.2, la sua notifica diretta presso il domicilio estero dell'interessato risulta lesiva del diritto pubblico internazionale svizzero. Nella misura in cui dalla notifica difettosa di una decisione non può derivare alcun danno alle parti, il presente gravame deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato. Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché chieda nuovamente al ricorrente di versare l'anticipo per le presunte spese processuali, notificandogli la relativa decisione presso il recapito in Svizzera che egli ha nel frattempo designato (art. 11 cpv. 3 LPAmm), su invito di questo Tribunale.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 903) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tasse, né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 600.- versata a titolo d'anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera