Incarto n. 52.2017.634
Lugano 28 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2017 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 membri della comunione ereditaria fu __________, patrocinati da: PA 1
contro
la decisione dell'8 novembre 2017 del Consiglio di Stato (n. 4937) che respinge l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione del 10 giugno 2016 con cui il Municipio di Capriasca ha ordinato la demolizione completa del rustico sulla part. ________ (sezione Cagiallo);
ritenuto, in fatto
A. __________, deceduta nel 2014 e alla quale è subentrata la relativa comunione ereditaria, era proprietaria di un rustico situato nel Comune di Capriasca, a Cagiallo (in località __________), in zona agricola. L'edificio (part. __________), eretto in contiguità con un altro fabbricato (mapp. __________), è costituito da tre costruzioni contigue, originariamente non collegate tra loro, di cui una era destinata ad abitazione (sub A) e le altre due a stalla (sub B e C). I fabbricati che lo compongono sono censiti nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili del Comune come "meritevole 1A" (sub A), rispettivamente "meritevole 1d" (sub B e C). Il fondo è incluso nel perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).
B. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 66217), il 10 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia per il rifacimento del tetto e delle solette, la modifica delle aperture e per lavori di ordinaria manutenzione del rustico, a condizione che fossero mantenute le quote, le pendenze e le sporgenze originarie della copertura, nonché le geometrie. Il progetto non prevedeva alcun cambiamento di destinazione.
C. a. Il 31 luglio 2010 la stessa impresa incaricata dei lavori ha inoltrato una variante a posteriori per interventi non autorizzati realizzati in corso d'opera, in particolare per il cambiamento delle pendenze originarie del tetto, un'ulteriore modifica delle aperture, la creazione di collegamenti interni fra i tre fabbricati, la sistemazione delle facciate con intonacatura dei muri esterni, in origine in pietra a faccia vista.
b. Al rilascio del permesso in sanatoria si sono opposti i Servizi dipartimentali (avviso n. 72182). La Commissione cantonale in materia di rustici ha in particolare ritenuto che i lavori eseguiti avessero modificato in maniera grave e inammissibile l'aspetto esterno, la volumetria e la struttura edilizia dei rustici originali. L'edificio sub A avrebbe perso il suo valore storico-culturale e le peculiarità architettoniche. Inoltre, sarebbe stato attuato un cambiamento di destinazione abusivo dell'edificio inventariato come "rustico agricolo" (1d), trasformato in spazio abitativo.
Fatto proprio tale avviso, il 14 gennaio 2011 il Municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria.
c. Con decisione del 18 maggio 2011, rimasta inimpugnata, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso dell'istante contro tale rifiuto, escludendo in particolare che i predetti interventi potessero essere autorizzati in base agli art. 24, 24c e 24d della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
D. a. Preso atto dell'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione del 29 aprile 2013 il Municipio ha ordinato a __________ la demolizione e rimozione totale del rustico e di tutte le superfici esterne pavimentate, nonché dei parapetti, del cancello in metallo, dei muri di sostegno e del sistema di smaltimento delle acque. Il provvedimento è stato confermato dal Governo con giudizio del 18 settembre 2013.
b. Adito dalla proprietaria, con sentenza del 27 febbraio 2015 (n. 52.2013.456) il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia annullato la decisione governativa unitamente all'ordine di demolizione del Municipio, al quale ha rinviato gli atti, affinché, esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un nuovo avviso dei Servizi dipartimentali, si esprimesse di nuovo sui provvedimenti di ripristino. La Corte cantonale ha in sintesi ritenuto non inverosimili gli asseriti rischi per la stabilità del fabbricato contiguo; senza approfondire oltre la questione, ha poi messo in discussione il rispetto del principio di proporzionalità della demolizione; infine, per le altre opere toccate dal ripristino (superfici pavimentate, parapetti, muri, ecc.), ha rilevato che non era stata preventivamente accertata l'esistenza di una violazione materiale.
c. Con sentenza del 4 maggio 2015 (1C_220/2015), il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso interposto dall'Ufficio federale dello sviluppo territorale ARE contro tale giudizio di rinvio. Esprimendosi sui requisiti posti dall'art. 93 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) per impugnarlo, l'Alta Corte federale ha nondimeno osservato che: "1.6.1. Certo, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale: non è tuttavia adempiuta l'ulteriore condizione imposta dall'invocata norma, segnatamente quella di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
La Corte cantonale ha infatti rilevato che gli accennati rischi, addotti per la prima volta dinanzi ad essa, secondo cui la demolizione del rustico nuocerebbe alla stabilità del fabbricato eretto in contiguità, non appaiono inverosimili. Ha quindi ritenuto che occorrerebbe di conseguenza interpellare un tecnico allo scopo di valutare se del caso l'opportunità di ordinare misure alternative alla demolizione totale, non approfondendo tuttavia oltre la questione, poiché l'ordine di ripristino violerebbe comunque il principio di proporzionalità. Ora, riguardo a eventuali problemi di stabilità del fabbricato adiacente, neppure i due consulenti interpellati dalla proprietaria hanno escluso la possibilità di attuare l'imposta demolizione: anche secondo le loro conclusioni è infatti sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per esempio "lasciando parte dei muri da demolire a formare contrafforti". Come rettamente sottolineato dal ricorrente, le modalità di esecuzione dell'ordine di ripristino possono senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino (cfr. sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.5 e 3.6). La Corte cantonale ha nondimeno rilevato, invero in maniera difficilmente comprensibile, che eventuali rischi non apparirebbero inverosimili, per cui occorrerebbe interpellare un tecnico e, senza tuttavia approfondire oltre la questione, ha imposto al Municipio di esperire gli accertamenti opportuni: ciò poiché la demolizione del rustico non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.
1.6.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte cantonale si è fondata unicamente sulle generiche osservazioni della proprietaria del fondo, formulate sulla base di un referto di un architetto da lei incaricato, nel quale, contrariamente agli accertamenti delle Autorità comunali, della Commissione cantonale in materia di rustici, dei Servizi dipartimentali e del Governo cantonale, in maniera poco convincente è rilevato che la struttura muraria originaria sarebbe stata mantenuta. Con una motivazione assai scarna il Tribunale cantonale amministrativo propone quindi di adottare le misure alternative suggerite dalla proprietaria, segnatamente la chiusura dei collegamenti tra i corpi del rustico, con divieto di destinazione a uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, il ripristino del tetto e delle aperture secondo quanto approvato, nonché l'eliminazione dell'intonaco dai muri esterni, poiché la fattibilità di questi interventi non potrebbe essere esclusa a priori. Queste affrettate conclusioni si scontrano sia con l'accertamento contenuto nella decisione governativa, secondo cui l'impossibilità dell'eliminazione dell'intonaco è stata ammessa dalla proprietaria stessa, sia con la deduzione, logica e corretta, che proprio gli ingenti costi necessari per ristabilire l'immobile secondo i progetti approvati dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, irrimediabilmente priva delle caratteristiche dell'opera originale.
1.6.3. La Corte cantonale ha poi aggiunto, in maniera poco comprensibile, come non risulterebbe che le opere esterne, in particolare il cancello in metallo, le superfici esterne pavimentate e i muri di sostegno, sarebbero state oggetto di una procedura edilizia in sanatoria. Ora, nulla impediva alla proprietaria di presentare una siffatta domanda, il cui esito sarebbe stato con ogni verosimiglianza negativo, trattandosi di opere manifestamente recenti e realizzate anch'esse in mala fede, come risulta chiaramente dalle fotografie prodotte dal ricorrente e che per di più possono essere facilmente rimosse (cfr. sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.7 e 2.9, 1C_522/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3.7 e 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2).
Ne segue che i richiesti accertamenti possono essere effettuati assai rapidamente e senza importanti costi supplementari, per cui non si è in presenza di una procedura defatigante né dispendiosa, visto che l'ordine di ripristino municipale di per sé rispetta la prassi vigente in materia (cfr. sentenza 1C_215/2014, citata). Del resto, spetta di massima alla proprietaria produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità."
E. Ripreso possesso dell'incarto, il 24 giugno 2015 il Municipio ha esperito un sopralluogo alla presenza di tutte le parti. Dopo aver interpellato i Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 23 dicembre 2015 ha poi intimato alla comunione ereditaria di sospendere l'uso dell'edificio e presentare una perizia statica. Preso atto della documentazione da essa prodotta (limitata a dei preventivi di spesa), con decisione del 10 giugno 2016 il Municipio ha quindi nuovamente ordinato la demolizione completa della costruzione sul fondo, e più precisamente:
a. la demolizione totale del rustico e rimozione di tutto il materiale;
b. la demolizione e rimozione di tutte le superfici esterne pavimentate in pietra naturale;
c. la rimozione completa dei parapetti in legno, del cancello in metallo e di ogni altro eventuale manufatto esterno;
d. la demolizione e rimozione completa di tutti i muri di sostegno in pietra naturale;
e. la rimozione completa del sistema di smaltimento delle acque luride e meteoriche;
f. il ripristino del terreno circostante secondo il presumbile profilo originale con relativo rinverdimento.
F. Con risoluzione dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro tale provvedimento interposto da RI 2, in rappresentanza della comunione ereditaria. Dopo aver disatteso delle censure di ordine formale, il Governo ha tutelato la misura di rispristino. Ritenuta assodata la violazione materiale (sfociata nel diniego del permesso cresciuto in giudicato), ha osservato come l'abuso perpetrato fosse grave e manifesto. Ha considerato che la proprietaria si fosse scostata in modo importante dal progetto conservativo autorizzato nel 2009, ricordando in sostanza le importanti difformità al tetto e gli altri interventi che hanno permesso di realizzare - al posto dei tre originari fabbricati contigui - un unico edificio residenziale, con un consistente ampliamento della superficie abitabile e una modifica radicale dell'aspetto esterno. Ha quindi attribuito un peso accresciuto al ripristino di una situazione conforme al diritto, negando la possibilità di adottare altri provvedimenti meno incisivi. Analoga conclusione ha tratto per la rimozione - non contestata - delle altre opere esterne (pavimentazione, muri, ecc.). Ammessa la proporzionalità del provvedimento, la precedente istanza ha infine rilevato come gli insorgenti non avessero più riproposto l'obiezione relativa ai rischi per la stabilità del fabbricato contiguo, che non osterebbe comunque a una demolizione (fermo restando che le modalità d'esecuzione dell'ordine andranno definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino).
G. I membri della comunione ereditaria rappresentati da RI 2 impugnano ora tale giudizio davanti a questo Tribunale, postulando che sia annullato e riformato limitatamente alla demolizione del rustico (lett. a), nel senso che sia ordinato il ripristino dell'edificio come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio. Per il resto chiedono la conferma dell'ordine municipale (demolizione e ripristino delle opere esterne, lett. b-f). Riproponendo le eccezioni formali rimaste inascoltate, rimproverano anzitutto alle precedenti istanze di non essersi attenute, da più punti di vista, al giudizio di rinvio del 27 febbraio 2015 di questo Tribunale, cresciuto in giudicato, e alle istruzioni in esso contenute. Contestano il rispetto del principio di proporzionalità, riaffermando la loro buona fede e lamentando le spese (ca. fr. 300'000.-) derivanti dal provvedimento (che si dimezzerebbero in caso di una demolizione parziale). Ribadiscono segnatamente la bontà delle misure già proposte (chiusura dei collegamenti tra i corpi, divieto d'uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, ripristino del tetto e delle aperture e rimozione dell'intonaco), che sarebbero maggiormente idonee e praticabili. La distruzione dell'edificio metterebbe invece a repentaglio la stabilità del fabbricato contiguo, oltre a deturpare l'assetto territoriale e paesaggistico della zona.
H. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono l'ARE, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e il Municipio, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
I. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. Anche di questi allegati si dirà, se del caso, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto archiviato del Tribunale relativo al precedente giudizio del 27 settembre 2015 e da quello richiamato dall'UDC riguardante la licenza edilizia del 10 luglio 2009 (n. 66217), noti alle parti. Non occorre assumere altre prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. In base all'art. 86 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura. I motivi della sentenza di rinvio, soggiunge il cpv. 3, devono essere posti a fondamento della nuova decisione. Questa norma riflette un principio generale applicabile nella procedura amministrativa: un giudizio di rinvio vincola l'istanza a cui la causa è rinviata che, al pari di quella che l'ha reso, è tenuta a conformarsi alle istruzioni impartite. Di principio, i motivi della decisione di rinvio limitano pertanto la cognizione dell'autorità inferiore, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso, la quale - a sua volta - non può ritornare sul suo giudizio nell'ambito di un ricorso successivo (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2; STF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2 e rimandi; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 65 LPamm).
2.2. In concreto, come visto in narrativa, con la citata sentenza del 27 febbraio 2015 questo Tribunale ha retrocesso gli atti di causa al Municipio affinché - esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un nuovo avviso ex art. 47 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) - si esprimesse nuovamente sui provvedimenti di ripristino. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, con tale giudizio il Tribunale non ha tuttavia tranciato in modo risolutivo alcuna questione di fondo. Piuttosto, ha ritenuto che sussistessero delle carenze d'istruttoria, così come ricordato dal Governo. A quello stadio - senza approfondire oltre la questione - ha in particolare considerato non inverosimili i rischi addotti per la stabilità dell'edificio contiguo (che sarebbe stato necessario approfondire). In ogni caso - assumendo che la struttura originaria del rustico fosse stata mantenuta - ha messo in discussione la proporzionalità della demolizione, non potendo escludere a priori soluzioni alternative per il ripristino di una situazione conforme al diritto (quali le misure proposte dalla proprietaria: chiusura dei collegamenti tra i corpi del rustico, divieto di destinazione ad uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, ecc.). Conclusioni, che il Tribunale federale ha invero criticato, siccome affrettate (supra, consid. Dc). In queste circostanze, nulla impediva insomma al Municipio di pronunciarsi nuovamente mediante un ordine di demolizione del rustico, una volta completata l'istruttoria.
2.3. Al riguardo va pure osservato che il Municipio, compiendo i propri accertamenti, non ha disatteso alcuna istruzione di questo Tribunale.
2.3.1. Dopo aver esperito un sopralluogo, l'Esecutivo comunale ha in particolare invitato gli eredi __________ a presentare una perizia statica allestita da un tecnico (per definire le misure preventive da adottare per preservare l'integrità della costruzione adiacente; cfr. intimazione del 23 dicembre 2015). Facoltà di cui essi non hanno tuttavia fatto uso, limitandosi a produrre dei preventivi riferiti all'onorario dell'ingegnere e alla demolizione (totale o parziale), precisando peraltro che secondo gli specialisti interpellati una perizia statica non può dare risultati attendibili fintanto che non si effettueranno interventi diretti sul manufatto: la stessa avrebbe infatti costi esorbitanti e non darebbe risultati concludenti, essendo legata agli aspetti fisici dell'edificio, coi vari provvedimenti da prendere al momento (cfr. scritto del 29 aprile 2016). In queste circostanze non è dato di vedere come si possa rimproverare il Municipio di non aver assolto i propri compiti istruttori. Tanto più che il Tribunale federale ben ha ricordato come spetti di massima alla proprietaria produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.3).
2.3.2. Il Municipio non ha inoltre omesso di raccogliere un nuovo avviso ex art. 47 RLE dai Servizi generali. Conformemente al citato giudizio di questo Tribunale, prima di pronunciarsi di nuovo sui provvedimenti di ripristino ha in effetti interpellato i Servizi dipartimentali, i quali si sono in sostanza riconfermati nel precedente avviso (cfr. scritto del 10 novembre 2015), poi ribadito anche davanti al Governo (cfr. risposta del 1° settembre 2016). Non si è dunque manifestamente in presenza di un ordine di demolizione emanato dal Municipio senza risentire l'autorità dipartimentale (art. 47 RLE).
3.2. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demoli-zione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2). La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verifica-ta comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
4.2. A un attento raffronto dei piani e delle fotografie agli atti (integrate da quelle prodotte dall'ARE e dal sopralluogo del 24 giugno 2016), bisogna convenire con le precedenti istanze e l'ARE che gli interventi intrapresi non sono affatto di trascurabile importanza. L'allora proprietaria - tramite suo marito RI 2 e l'impresa incaricata dei lavori (cfr. ricorso del 6 luglio 2016)
4.3. Gli interventi realizzati senza permesso sono insomma gravi e importanti. Essi si pongono in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della pianificazione del territorio, segnatamente quello della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). L'edificio, incluso nel perimetro del PUC-PEIP, si pone oltretutto in urto con tale piano (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012) e con il correlato art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Svariati sono i contrasti con le norme d'attuazione del PUC-PEIP (NAPUC-PEIP), che regolano i principi generali (cfr. art. 13) e le prescrizioni d'intervento per gli oggetti classificati nella categoria 1a e 1d (art. 15). Norme, che esigono tra l'altro il mantenimento delle volumetrie e la conservazione nella forma e struttura originaria dei muri perimetrali dell'edificio (cfr. art. 15.2.1; cfr. pure art. 39 cpv. 3 OPT), escludono sopraelevazioni (art. 15.3), vietano la formazione di nuove aperture e modifiche a quelle esistenti (art. 15.4.1), impongono di mantenere le facciate nel loro aspetto originario (bandendo l'intonacatura coprente dei muri in pietra faccia a vista o in rasa pietra, art. 15.4.4) e richiedono che il rifacimento del tetto rispetti il suo stato originario e conservi la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6). Alla demolizione dell'edificio e al ripristino dello stato naturale del terreno sussiste quindi un importante interesse pubblico (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.2; cfr. inoltre l'art. 39 cpv. 5 OPT richiamato dall'ARE). Una tale misura s'avvera inoltre come l'unica soluzione idonea e necessaria per ristabilire una situazione di legalità. Nulla possono in particolare dedurre gli insorgenti dal permesso del 10 luglio 2009, a cui non si sono attenuti: la casa trasformata è come detto assimilabile a un nuovo edificio, ben differente da quello della domanda di costruzione del 2009, che avrebbe dovuto mantenere la struttura e i tratti essenziali dei tre originari corpi contigui. Il postulato ripristino dell'edificio di cui al mapp. __________ così come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio non può quindi entrare in considerazione, poiché di quei fabbricati meritevoli di conservazione non è in pratica rimasto più nulla. Al contrario, a fronte dell'entità degli interventi edilizi eseguiti in contrasto con il diritto materiale applicabile, con le precedenti istanze occorre concludere che non si possa prescindere da una demolizione totale del rustico (cfr. pure STF 1C_106/2017 citata consid. 3.6, 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4 in RtiD II-2015). Come anche indicato dal Governo, a una simile misura non si oppone alla fin fine alcun problema d'ordine tecnico, legato in particolare alla stabilità dell'edificio contiguo, che gli insorgenti hanno rinunciato a sostanziare davanti alle istanze inferiori (supra, consid. 2.3.1). Del resto, come rilevato dal Tribunale federale, a rigore nemmeno i consulenti a suo tempo interpellati avevano propriamente escluso la possibilità di attuare una demolizione, ritenendo piuttosto sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per esempio lasciando parte dei muri da demolire a formare contrafforti (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1; cfr. scritto dell'11 febbraio 2014 dell'ing. __________). La documentazione prodotta dagli insorgenti al Municipio non fa che avvalorare queste deduzioni (cfr. preventivi citati). Per il resto, le modalità d'esecuzione dell'ordine di ripristino potranno senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1 e rimandi), Ciò detto, dal profilo della proporzionalità si può senz'altro attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica (spese di demolizione, anche se ingenti), lamentati dai proprietari che hanno comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto.
4.4. Invano gli insorgenti invocano in particolare il principio della buona fede. Tanto più che lo stesso RI 2 ha ammesso di aver, in nome di mia moglie __________, dato l'ordine alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturare il rustico per poterci abitare, pur aggiungendo che sarebbe difficile far capire che mai avrei pensato di andare contro le istituzioni e la legge, ho fatto un gravissimo errore però in buona fede senza pensare a lucro, effettivamente se si ripristina un rustico è per avere la possibilità di abitarlo, anche solo temporaneamente (cfr. ricorso al Governo del 6 luglio 2016). Egli per primo, e anche per mezzo della ditta incaricata dei lavori (già istante in licenza), ben doveva quindi conoscere i limiti del permesso ricevuto. Disponendo l'esecuzione di lavori che si sono manifestamente scostati da tale licenza, non poteva pertanto non attendersi di essere confrontato, prima o poi, con un ordine di demolizione. Peraltro, anche le violazioni dell'ordinamento edilizio commesse dalle persone ausiliarie professioniste del ramo sono, di massima, ascritte pure al committente, che di regola non può quindi prevalersi con successo del principio della buona fede (cfr. STF 1C_106/2017 citata consid. 4.2 e rimandi). Va poi ricordato che l'obbligo della licenza edilizia per le costruzioni è da considerarsi un fatto notorio, a maggior ragione se eseguite fuori della zona edificabile (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1 e rimandi).
4.5. In conclusione, come rettamente stabilito dal Governo, il controverso ordine di demolizione e rimozione del rustico risulta per finire giustificato e proporzionato, e in particolare necessario per ripristinare una situazione conforme al diritto, al cui rispetto sussiste come detto un'importante interesse pubblico, anche in un'ottica di parità di trattamento (cfr. STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.6). Non ne va diversamente per le altre recenti opere esterne sul fondo che hanno alterato la morfologia e le caratteristiche del terreno circostante, di cui gli stessi ricorrenti chiedono la demolizione e rimozione (cfr. petitum; cfr. inoltre STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.3). Per quanto un tale provvedimento comporti un'inevitabile perdita di valori patrimoniali, non si può inoltre ignorare che l'allora proprietaria ha agito a proprio rischio, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità dei suoi investimenti (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9 e rinvii).
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili all'ARE (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera