Incarto n. 52.2017.463
Lugano 18 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
contro
la risoluzione del 5 luglio 2017 (n. 3151) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 30 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino italiano RI 1 (1959) - già al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dal 17 aprile al 16 ottobre 2002 e di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 20 novembre 2002 - ha ottenuto il 1° dicembre 2004 un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 30 novembre 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
b. Disoccupato dal mese di giugno 2005, RI 1 è stato arrestato il 10 ottobre 2005 e posto in detenzione preventiva su ordine del Ministero pubblico della Confederazione. Scarcerato il 21 luglio 2006, egli ha lavorato durante 2 mesi fino alla fine dell'anno e poi 6 mesi nel corso del 2007. Privo di mezzi finanziari propri sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, a partire dal 1° settembre 2006 l'interessato ha iniziato a far capo alla pubblica assistenza.
c. Considerata la situazione finanziaria e debitoria di RI 1, il 19 febbraio 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la sua istanza volta al rilascio di un permesso di domicilio. Tuttavia, nell'attesa della conclusione di una pratica AI avviata dall'interessato il 30 luglio 2007 e per regolare le sue condizioni di soggiorno, la medesima autorità gli ha rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 30 novembre 2014. Decisione, questa, confermata dal Consiglio di Stato il 14 aprile 2010 e cresciuta in giudicato incontestata.
Il 26 aprile 2010 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto l'istanza presentata da RI 1 il 30 luglio 2007 e gli ha negato il diritto a una rendita. Detto rifiuto è stato confermato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali con sentenza del 29 novembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato.
d. Il 13 gennaio 2012 il Tribunale penale federale ha riconosciuto RI 1 colpevole di complicità in truffa, denuncia mendace, ripetuto riciclaggio di denaro e istigazione a riciclaggio di denaro (fatti avvenuti tra i mesi di giugno 2004 e dicembre 2005) e l'ha condannato alla pena detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla confisca di fr. 20'000.– e a un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione di complessivi fr. 10'000.–. Con decreto d'accusa del 26 luglio 2012 (DA __________) egli è stato inoltre condannato dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino per denuncia mendace (avvenuta il 14 settembre 2011) alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 200.–.
e. Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1 in quanto era da lungo tempo senza lavoro, beneficiava di prestazioni assistenziali dal 2006 ed aveva anche interessato la polizia e le autorità giudiziarie.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 30 settembre 2015 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 18 novembre 2015 dopo avere osservato che l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) non si applicava in concreto, dato che il ricorrente non vi si poteva richiamare né come lavoratore né per cercare un impiego né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica né, infine, perché avrebbe maturato un diritto alla pensione o perché colpito da inabilità permanente al lavoro. Inoltre il provvedimento di revoca era giustificato in base all'art. 62 lett. e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), l'interessato continuando a dipendere dall'aiuto sociale (al 17 febbraio 2015 il suo debito nei confronti dello Stato ammontava a quasi fr. 190'000.–). Infine, la decisione risultava proporzionata e non ledeva l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), qualora fosse stato applicabile. In queste condizioni l'interessato non poteva nemmeno pretendere il rilascio di un permesso di domicilio.
Con sentenza dell'11 gennaio 2016 (2C_1153/2015), il Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo.
f. Preso atto del giudizio della nostra alta Corte federale, il Dipartimento delle istituzioni ha quindi ordinato all'interessato di lasciare il territorio svizzero entro il 27 febbraio 2016. Termine, questo, che egli non ha rispettato a seguito di un suo ricovero presso l'Ospedale universitario di Zurigo.
B. a. Il 21 aprile 2016 RI 1, sempre a carico della pubblica assistenza, ha presentato dinnanzi alla Sezione della popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora per motivi di cura nel nostro Paese. Ha motivato la propria richiesta con il fatto di necessitare "di cure specifiche nel nostro paese dove vi è il suo medico curante di fiducia il dott. __________ e dove è già stato in cura e pure ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo", trasmettendo la relativa documentazione medica.
b. L'autorità dipartimentale ha quindi interpellato il medico cantonale che, dopo avere preso visione di tutti gli atti medici, l'11 maggio 2016 ha preavvisato negativamente la richiesta poiché la patologia di cui soffre l'interessato poteva senz'altro essere presa a carico anche in Italia e non poneva limitazioni al viaggio di rientro.
c. Dopo avergli offerto la possibilità di esprimersi, il 30 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda di RI 1. La decisione - che teneva conto del preavviso negativo del medico cantonale, visto pure il precedente provvedimento di revoca del permesso di dimora UE/AELS - è stata resa sulla base degli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) come pure della LStr e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 5 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli il permesso richiesto in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura.
Il ricorrente, il quale indica di essere totalmente inabile al lavoro, sostiene di essere in attesa di una decisione di rendita di invalidità a causa dei suoi problemi cardiaci e psichici legati a una depressione che, una volta accolta, gli permetterà di non più dipendere dall'aiuto sociale. Adduce inoltre la necessità di essere seguito dagli stessi medici e strutture cui fa attualmente capo nel nostro Paese.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica l'insorgente ribadisce i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Come accennato in narrativa, il 21 aprile 2016 il ricorrente ha presentato dinnanzi alla Sezione della popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora per motivi di cura nel nostro Paese.
La richiesta è dunque di poco più di tre mesi successiva alla sentenza con la quale l'11 gennaio 2016 il Tribunale federale ha definitivamente confermato la decisione di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014. Ora, la sua domanda non può portare alla restituzione del permesso di cui egli era titolare in precedenza. La revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno costituiscono infatti delle decisioni che esplicano i loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del permesso di cui lo straniero beneficiava fino a quel momento.
2.2. Data la possibilità di formulare una nuova domanda d'autorizzazione in ogni tempo (STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.1; 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1), un eventuale accoglimento della richiesta comporta quindi il rilascio di un nuovo permesso (STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2; 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e 3.7; 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3).
Sebbene che in un simile contesto non ci si trovi in una situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.7), queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono essere quindi prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid. 2 segg.; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2; 2C_1081/2014 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1; 2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1).
3.2. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
3.3. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza se questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del suddetto regolamento).
Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2 e 4.2).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP).
Di principio, il diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).
3.4. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.5. Il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).
Egli non può richiamarvisi neppure per risiedervi senza attività lucrativa, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento, dato che ammette di continuare ad essere a carico dell'assistenza pubblica (doc. A: decisione del 31 dicembre 2017 di accoglimento della prestazione assistenziale).
Inoltre il ricorrente non può invocare neanche il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, poiché non ha maturato il diritto alla pensione. Per quanto riguarda un'eventuale inabilità permanente al lavoro giova ricordare che quando egli era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, la domanda di rendita AI da lui avviata il 30 luglio 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali e che nel 2012 l'UAI non era entrato nel merito di una sua identica istanza. Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli l'argomento secondo cui egli avrebbe ulteriormente avviato una nuova richiesta di invalidità nell'ottobre del 2015 come pure nel febbraio e nell'agosto del 2016, ritenuto che già nel 2010 (ovvero al momento della prima decisione di diniego di concedergli una rendita AI) non disponeva più dello statuto di lavoratore: infatti la sua ultima attività lucrativa l'aveva esercitata nel 2007, per di più durante solo sei mesi nell'ambito di un programma occupazionale. Del resto, al momento del deposito della sua nuova richiesta per l'AI, egli non era più al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese e questo a seguito della revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014 e confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza del 16 gennaio 2016. Di conseguenza, anche qualora l'UAI accertasse ora una sua incapacità permanente al lavoro e gli conferisse una rendita di invalidità, tale circostanza non conferirebbe all'interessato un diritto di rimanere in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC.
Va già sin d'ora detto che è possibile beneficiare di tale genere di rendita anche avendo la residenza in Italia.
5.1. Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStrI), mentre per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora (art. 33 cpv. 1 LStrI). Sia il permesso di soggiorno di breve durata sia quello di dimora sono rilasciati per un determinato scopo di soggiorno e possono essere vincolati a ulteriori condizioni (cfr. art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 3 LStrI).
Ferma questa premessa, l'art. 29 LStrI dispone che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti. Quest'ultima disposizione, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per motivi di cura. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio potere discrezionale (cfr. art. 96 LStrI).
5.2. Come accennato in narrativa, il medico cantonale ha preavvisato negativamente la domanda di RI 1 volta al rilascio di un permesso di dimora temporaneo o annuale per scopo di cura, in quanto le patologie di cui soffre l'interessato (cardiaca, depressione) possono senz'altro essere prese a carico in Italia.
Infatti la vicina Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche pubbliche e private di ottima qualità. L'insorgente non sarà dunque privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi.
Oltre a ciò è incontestato che il ricorrente continua a dipendere dall'aiuto sociale e non dispone pertanto di mezzi finanziari sufficienti per garantire il suo soggiorno. Condizione, questa, imperativa per poter ottenere un permesso di dimora per motivi di cura ai sensi dell'art. 29 LStrI.
Inoltre RI 1 non è colpito da un divieto di entrata in Svizzera, di modo che la continuazione del suo percorso terapeutico nel nostro Paese non gli viene preclusa nell'ambito della normativa in materia di turisti e potrà continuare a far capo ai suoi medici curanti attuali. Ritenuto pure che prima di giungere in Svizzera egli risiedeva nella fascia di confine, a __________ in provincia di Varese.
Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e risulta senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere