Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2017.446
Entscheidungsdatum
15.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2017.446

Lugano 15 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2017 di

RI 1

contro

la risoluzione del 27 giugno 2017 (n. 2981) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 2 giugno 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca/decadenza di un permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto, in fatto

A.Il 3 marzo 2015 il cittadino italiano RI 1 - residente a C__________ ed al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti dal 1973 - ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS, con effetto retroattivo dal 26 gennaio 2015 e valido fino al 25 gennaio 2020, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese dopo avere indicato, tra le altre cose, che avrebbe alloggiato in un monolocale in via __________ a __________.

B. Preso atto che l'alloggio corrispondeva a un locale commerciale, l'8 maggio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la sua posizione dal profilo della sua autorizzazione di soggiorno e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, il 2 giugno 2015 gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS fissandogli un termine fino al 3 agosto successivo per lasciare il territorio svizzero.

In sostanza l'autorità ha rilevato che il locale situato in via __________ a __________ non era conforme all'uso abitativo, di modo che non era adempiuta una delle condizioni per le quali era stata rilasciata l'autorizzazione di soggiorno, concludendo che l'interessato non intendeva risiedere effettivamente nel nostro Paese. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681) e degli art. 2, 6 e 24 del relativo Allegato I, 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio del 27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Preso atto che l'interessato aveva indicato di essersi trasferito in un appartamento di un locale e mezzo in via __________ sempre a __________ a decorrere dal 15 luglio 2015, il Governo ha esperito un'istruttoria tramite la Polizia cantonale volta a verificare la sua presenza sul nostro territorio, giungendo alla conclusione che il centro di vita e degli interessi del ricorrente non si trovasse in Svizzera bensì a C__________, dove egli dispone di un'abitazione ed ha ammesso di rientrare ogni sera dopo il lavoro.

D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

Sostiene che il centro dei suoi interessi si trova in Svizzera, avendovi lavorato per oltre 40 anni, e che le sue dichiarazioni rilasciate alla Polizia e poste a fondamento del giudizio governativo non corrispondono alla realtà.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In fase di replica l'insorgente riconferma i propri argomenti ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. L'ALC, applicabile nella presente fattispecie in forza della cittadinanza italiana del ricorrente che dispone di un passaporto valido, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

2.2. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 paragrafo 5, nonché 12 paragrafo 5 e 24 paragrafo 6 Allegato I ALC).

Quanto previsto dal menzionato Accordo è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

2.3. Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, l'autorità dipartimentale ha constatato che l'alloggio in via __________ a __________ non era conforme all'uso abitativo, di modo che uno dei requisiti per cui il 3 marzo 2015 era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 non era stato rispettato, concludendo che l'interessato non intendeva risiedere effettivamente nel nostro Paese.

3.2. Dinnanzi al Consiglio di Stato l'insorgente ha segnalato di avere traslocato il 15 luglio 2015 in un appartamento di un locale e mezzo in via __________, sempre a __________, ritenendo pertanto di adempiere le condizioni per poter conservare l'autorizzazione di soggiorno.

Esperiti i necessari accertamenti volti a verificare la presenza effettiva del ricorrente sul nostro territorio, il Governo ha confermato il provvedimento dipartimentale impugnato ritenendo con ragione che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non si trovasse in Svizzera, bensì in Italia a C__________.

Lo dimostra l'interrogatorio di polizia del 26 maggio 2017, nel corso del quale l'insorgente ha dichiarato di rientrare regolarmente ogni sera a C__________ dopo il lavoro, dove è comproprietario con la cognata di una villa all'interno della quale dispone di un appartamento di 6 locali. Sollecitato dall'agente interrogante sui motivi per cui aveva deciso di richiedere un permesso di dimora in Svizzera, egli ha finanche affermato di voler beneficiare di un miglior trattamento fiscale e che senza tale beneficio avrebbe continuato a far capo al permesso per confinanti, ammettendo che lo scopo del suo soggiorno nel nostro Paese era unicamente quello di proseguire la sua attività professionale (verbale d'interrogatorio, pagg. 2 e 3).

Invano egli tenta ora di confutare le proprie dichiarazioni rilasciate alla Polizia, adducendo che le medesime non corrisponderebbero a realtà siccome era la prima volta in vita sua che si sottoponeva ad un interrogatorio. L'insorgente è persona adulta, che ha un'esperienza professionale di oltre 40 anni. Non è quindi uno sprovveduto. In occasione della sua audizione ha letto il verbale, ha rinunciato ad apportarne delle aggiunte, l'ha approvato e l'ha firmato senza minimamente eccepire la correttezza dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto. Non gli si può pertanto credere quando pretende ora di avere dichiarato dei fatti non corrispondenti alla realtà. Tanto più che la sua versione dei fatti collima con il sopralluogo nell'appartamento in via __________ effettuato in sua presenza il 30 marzo 2017 e supportato dalle numerose fotografie agli atti, dal quale è emerso che nel monolocale sono presenti pochissimi indumenti con gli armadi, la dispensa ed il frigorifero che risultano vuoti. Pure lo scarso consumo di energia elettrica rilevato ne conferma l'assenza.

3.3. Alla luce di quanto precede si può senz'altro ritenere che, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro degli interessi di RI 1 non si trova nel nostro Paese bensì in Italia, dove rientra regolarmente ogni sera a C__________ dopo il lavoro e dispone di un appartamento di 6 locali all'interno di una villa di cui è comproprietario con la cognata.

In sostanza l'insorgente continua a fare il frontaliere sul nostro territorio, come ha fatto durante oltre 40 anni a partire dal 1973.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va pertanto confermata in quanto immune da violazione del diritto.

Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 par. 1° e 28 Allegato I ALC) oppure di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera.

  1. Ne discende che il ricorso dev'essere integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Zitate

Gesetze

9

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 6 ALC

LDDS

  • art. 9 LDDS

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 65 LPAmm

OASA

  • art. 79 OASA

OLCP

  • art. 2 OLCP
  • art. 23 OLCP

Gerichtsentscheide

3