Incarto n. 52.2017.325
Lugano 15 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2017 di
RI 1 rappresentata da: RA 1
contro
la risoluzione del 3 maggio 2017 (n. 2018) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 13 ottobre 2015 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: decadenza) di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina italiana RI 1 è giunta in Svizzera il 16 marzo 2003 per svolgere un'attività lucrativa, venendo dapprima posta al beneficio di un permesso di dimora temporaneo "L" CE/AELS e dal 17 febbraio 2006 di un permesso di dimora "B" CE/AELS valido fino al 16 febbraio 2011 e rinnovato l'ultima volta fino al 16 febbraio 2016.
B. Il 24 febbraio 2015 RI 1 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Dopo avere sentito l'interessata il 26 marzo 2015 per il tramite della Polizia cantonale, il 13 ottobre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto tale richiesta, revocandole nel contempo il suo permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha ritenuto che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non si trova in Svizzera, bensì all'estero.
C. Con giudizio del 3 maggio 2017 il Governo ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. Il Consiglio di Stato ha in sostanza confermato le motivazioni contenute nella decisione querelata.
D. Contro questa pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via principale il rilascio di un permesso di domicilio e in via subordinata di un permesso di dimora. Domanda altresì che al suo gravame sia concesso l'effetto sospensivo.
La ricorrente contesta che il centro dei suoi interessi si trovi all'estero, precisando di risiedere in Svizzera dal 2003 e di esservi perfettamente integrata.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Va comunque rilevato che il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava l'insorgente, valido fino al 16 febbraio 2016, era già scaduto prima dell'emanazione della risoluzione governativa impugnata. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento di una decisione concernente un'autorizzazione di soggiorno ormai scaduta, esso apparirebbe privo di oggetto. Sennonché, il giudizio impugnato si riferisce implicitamente anche al rifiuto di prorogare a RI 1 il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare sino alla suddetta data. Ne discende che essa ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Ne deriva dunque che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), applicabile nella presente fattispecie in forza della cittadinanza italiana della ricorrente che dispone di una carta d'identità valida, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I ALC).
2.2. Quanto previsto dal menzionato accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), che ha la stessa portata dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; CS 1 117), ragione per la quale resta applicabile anche la giurisprudenza relativa a quest'ultima disposizione (STF 2C_19/2012 del 26 settembre 2012 consid. 4 e 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1).
L'art. 61 cpv. 2 LStr dispone infatti - tra l'altro - che se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora o di domicilio decade dopo sei mesi. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS ed oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), la fattispecie della decadenza di un permesso di dimora o di domicilio si realizza anche se lo straniero manca regolarmente dalla Svizzera durante un certo lasso di tempo, ritornandovi ogni volta per motivi di visita, turismo o affari prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti il periodo di assenza all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni all'estero durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.2 con rinvii; Andreas Zünd/Ladina Arquint, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, II ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
3.2. Nella risoluzione qui avversata il Governo ha ritenuto, facendo proprie le argomentazioni dell'autorità di prime cure, che il centro degli interessi della ricorrente non si trova in Svizzera, bensì in Italia, dove abita la sua famiglia e dove ha vissuto prima dell'arrivo nel nostro Paese e dove continuerebbe a recarsi quando è libera da impegni lavorativi. Il Consiglio di Stato ha considerato che il fatto di svolgere un'attività lucrativa e di disporre di un alloggio in Svizzera non permette ancora di sovvertire questa conclusione. A sostegno della propria decisione l'Esecutivo si è riferito alle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente in occasione dell'interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale del 26 marzo 2015, durante il quale ha affermato - tra l'altro - che nei giorni di libero viveva nell'alloggio presso il cantiere dove lavorava oppure si recava in visita dal fratello a __________ o dalla sorella a __________. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il semplice fatto che essa avesse sottoscritto un contratto di locazione per l'appartamento di __________ (in cui ella abita attualmente) per il 1° novembre 2016 - ovvero successivamente rispetto alla decisione dipartimentale - rappresenti un indizio dell'assenza di legami con la Svizzera, dato che per oltre 10 anni ha vissuto nella camera messale a disposizione dal datore di lavoro. Il Governo ha inoltre ritenuto che agli atti non vi sia alcuna prova atta a dimostrare il contrario e che il provvedimento adottato rispetti il principio di proporzionalità.
3.3. Queste argomentazioni non possono assolutamente essere condivise.
Indipendentemente dalla sua attuale situazione professionale, è un dato di fatto che la ricorrente abiti ormai da molti anni in Ticino, dove è praticamente sempre stata attiva professionalmente. Il semplice fatto che poche volte all'anno (verosimilmente durante le vacanze o le lunghe festività) essa si rechi a __________ (provincia di __________, Italia), dove vivono i suoi genitori e la sorella gemella, non permette affatto di affermare che è in questa località che si trova il centro dei suoi interessi. Occorre infatti tenere conto della notevole distanza che separa questo luogo dal Ticino, la quale non è certo atta a permetterle di lavorare nel nostro Paese e di fare nel contempo rientro presso i propri familiari con una frequenza tale per cui si possa affermare che la sua residenza effettiva si trovi in __________. Sostenere, come ha fatto il Consiglio di Stato, che RI 1 avrebbe la propria residenza effettiva a 1'300 km da luogo in cui lavora e che, pertanto, la richiesta da parte sua di un permesso per frontalieri sarebbe stata più appropriata alle circostanze, costituisce un ragionamento che rasenta l'assurdo. Il fatto poi che nei giorni in cui non lavora presso i cantieri __________ la ricorrente si rechi talvolta in visita dalla sorella a __________ o dal fratello a __________ non consente neppure di dedurre, come è stato fatto dalla precedente istanza di giudizio, che la medesima non nutrirebbe alcun desiderio di avere dei rapporti intensi nel nostro Paese. Si tratta infatti di brevi e occasionali soggiorni dettati da motivi turistici e/o familiari che di certo non dimostrano alcunché riguardo alle sue intenzioni di integrarsi o meno a livello sociale in Ticino, dal momento che è in tutto e per tutto normale per qualsiasi persona, svizzera o straniera che sia, cercare di coltivare i rapporti con parenti o amici che vivono lontani. Anche su questo punto il giudizio impugnato appare dunque privo di qualsiasi fondamento logico. Per il resto l'autorità dipartimentale non è stata in grado di apportare la benché minima prova a sostegno delle proprie tesi. Per contro, i documenti prodotti da RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, non fanno altro che confermare in modo convincente che il centro dei suoi interessi si trova nel nostro Cantone, dove da molti anni essa vive e lavora. L'insorgente ha infatti allegato una serie di ricevute di acquisti effettuati prevalentemente in negozi situati nei dintorni di __________ - Comune in cui risiede - nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 27 maggio 2017, oltre a una tessera di fedeltà di un noto grande magazzino presente in tutta la Svizzera, completata mediante i bollini distribuiti tra il 13 marzo e il 29 luglio 2017 ad ogni acquisto. RI 1 ha altresì prodotto numerosi biglietti di trasporto della comunità tariffale "Arcobaleno" valevoli nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 29 maggio 2017 nelle zone comprendenti la __________ e l'agglomerato di __________ (nonché, in alcuni casi, quello di __________) che attestano come la sua vita quotidiana si svolga prevalentemente sul nostro territorio. Non permette di sovvertire questa conclusione il fatto che, perlomeno sino a qualche anno fa, la ricorrente non fosse iscritta all'AIRE. Quest'ultimo è infatti un semplice registro previsto dal diritto italiano per fini meramente anagrafici. La sola circostanza secondo cui una persona risulti iscritta o meno nell'AIRE non consente pertanto ancora alle autorità svizzere in materia di polizia degli stranieri di dedurre alcunché di certo riguardo al suo effettivo e preponderante luogo di residenza.
3.4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve pertanto concludere che la tesi delle precedenti istanze di giudizio, secondo cui il centro degli interessi della ricorrente non si troverebbe nel nostro Cantone, non può essere tutelata, in quanto frutto di una valutazione arbitraria e distorta dei fatti determinanti: RI 1 possiede la propria residenza effettiva in Ticino, dove vive per la maggior parte del suo tempo e lavora, e non presso i suddetti familiari all'estero o nella Svizzera tedesca.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
4.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 3 maggio 2017 (n. 2018) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione del 13 ottobre 2015 (COM 410) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.
Gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni affinché si pronunci sulla richiesta di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, subordinatamente, sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in favore della ricorrente.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere