Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2017.251
Entscheidungsdatum
07.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2017.251

Lugano 7 agosto 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal vicecancelliere:

Matteo Tavian

statuendo sul ricorso 2 maggio 2017 di

RI 1 RI 2 patrocinate da: PA 1

contro

la decisione 12 aprile 2017 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, che accerta l'esercizio dell'attività professionale di fiduciario immobiliare da parte di RI 2 tramite la RI 1, ordinandole cautelativamente di cessare immediatamente ogni attività di questo genere;

ritenuto, in fatto

che RI 2 è socia e gerente della RI 1, società attiva nel settore della compravendita immobiliare con sede a __________, iscritta al registro di commercio del cantone dei Grigioni dal 22 aprile 2013;

che con segnalazione 19 novembre 2016 l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (nel seguito: autorità di vigilanza) è stata informata che RI 2, dipendente della RI 1, svolge nel cantone Ticino l'attività di intermediazione immobiliare senza autorizzazione, segnatamente tramite l'avvertenza di annunci pubblicitari concernenti immobili in vendita e in locazione sul proprio sito internet e l'indicazione di documentazione riguardante un mandato di compravendita immobiliare per un fondo a __________;

che con scritto 21 febbraio 2017 l'autorità di vigilanza ha informato RI 2 dell'esigenza di possedere un'autorizzazione ai sensi della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1°dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) per svolgere in Ticino l'attività di fiduciario immobiliare, assegnandole al contempo un termine per esporre dettagliatamente l'effettiva attività svolta da RI 1;

che con risposta 15 marzo 2017 RI 2 ha specificato essere dispensata dal richiedere un'autorizzazione per esercitare in Ticino la professione di fiduciaria immobiliare in virtù di quanto disposto dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02);

che con decisione 12 aprile 2017 l'autorità di vigilanza ha:

  • accertato che RI 2 svolge, tramite la RI 1, l'attività di fiduciario immobiliare ricadente nel campo d'applicazione della LFid senza la relativa autorizzazione;

  • ordinato a titolo cautelare l'immediata cessazione di ogni attività fiduciaria immobiliare in Ticino;

  • ordinato a titolo cautelare l'immediata rimozione dai portali internet __________ e __________ di tutti gli annunci concernenti immobili siti in Ticino e offerti per la compravendita e la locazione;

  • assegnato a RI 2 un termine improrogabile e inderogabile di sessanta giorni per presentare un'istanza d'autorizzazione quale fiduciaria immobiliare corredata della necessaria documentazione, ovvero per comprovare l'assunzione di un fiduciario immobiliare già autorizzato ai sensi della LFid oppure comunicare la definitiva cessazione di ogni attività rientrante nella predetta legge cantonale;

  • informato che, qualora quanto ordinato non fosse stato ossequiato, sarebbe stato avviato d'ufficio un provvedimento penale per esercizio abusivo dell'attività di fiduciario immobiliare;

che l'autorità di vigilanza nella medesima decisione ha in particolare reputato inapplicabile la LMI al caso di specie per il fatto che questa legge federale presuppone che l'offerente provenga da oltre cantone ed eserciti ivi la sua attività professionale prima di iniziare la medesima in Ticino, ciò che non sarebbe il caso nella presente fattispecie;

che avverso quest'ultima decisione, RI 2 e RI 1 sono insorti dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo;

che all'accoglimento del gravame si è opposta l'autorità di vigilanza con argomentazioni che verranno riprese, sel del caso, in appresso;

che in sede di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio;

che con missiva 30 giugno 2017 e 12 luglio 2017, RI 2 ha informato l'autorità di vigilanza che alle dipendenze della RI 1 è nel frattempo stato assunto __________, persona autorizzata a esercitare l'attività di fiduciario immobiliare in Ticino, così come di aver stipulato per quest'ultimo un'assicurazione di responsabilità civile professionale e di aver proceduto a modificare a registro di commercio i diritti di firma, allegando la rispettiva documentazione a comprova di quanto sostenuto;

che, essendo i predetti documenti stati trasmessi per conoscenza a questa Corte, con scritto 24 luglio 2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto all'autorità divigilanza di specificare se la querelata decisione 12 aprile 2017 fosse superata o meno dagli eventi;

che con scritto 27 luglio 2017, gli insorgenti - a cui è stata intimata per conoscenza la predetta interrogazione del giudice delegato - hanno chiesto l'emanazione di una pronuncia di merito a prescindere dalla risposta dell'autorità di sorveglianza;

che con decisione 2 agosto 2017, l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione di accertamento e interdittiva 12 aprile 2016, autorizzando RI 2, RI 1 ed eventuali ulteriori dipendenti della predetta società a svolgere l'attività di fiduciario immobiliare in Ticino sotto la supevisione e responsabilità di __________;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 LFid;

che la legittimazione dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25 LPAmm);

che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che giusta l'art. 74 cpv. 2 LPAmm l'istanza inferiore può modificare la propria decisione nel senso delle domande dell'insorgente di regola fino all'insinuazione della risposta;

che, nell'evenienza concreta, gli insorgenti rimproverano all'autorità di vigilanza di non aver correttamente applicato i disposti della LMI, ritenuto in sunto che la sede di RI 1 a __________ e l'iscrizione della predetta società nel registro di commercio del cantone dei Grigioni consentirebbe a RI 2 di accedere al mercato ticinese senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di fiduciario immobiliare statuito dalla LFid;

che, tuttavia, con decisione 2 agosto 2017 l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione 12 aprile 2017 per i motivi precedentemente indicati, autorizzando gli insorgenti a esercitare la professione di fiduciario immobiliare in Ticino sotto la supervisione del fiduciario immobiliare __________;

che il presente ricorso di annullamento della decisione impugnata e la contestuale richiesta di sospensione dell'effetto sospensivo sono pertanto divenuti privi d'oggetto;

che, tuttavia, resta da decidere sulle spese del presente procedimento; entro questi limiti la causa non è divenuta priva d'interesse; il Tribunale esamina dunque sommariamente il ben fondato dell'impugnativa;

che da un esame degli atti emerge che il ricorso non aveva probabilità di successo, poiché i rimproveri mossi dagli insorgenti nei confronti dell'autorità di vigilanza erano infondati;

che per costante giurisprudenza i principi enunciati dalla LMI possono essere invocati con successo solamente in presenza di una componente intercantonale, ma non nel caso di una fattispecie esclusivamente interna a un cantone (DTF 135 I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del 18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, RDAT 2000-I, pag. 102 e segg; Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent Martenet/ Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea 2012, 2a ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.);

che, non avendo i ricorrenti comprovato di esercitare effettivamente l'attività di fiduciario immobiliare nei Grigioni, dove ha sede la società, la LMI non torna applicabile al caso di specie, ritenuto che questa legge federale, per trovare applicazione, impone infatti il concreto espletamento dell'attività di intermediario immobiliare in un contesto intercantonale, e non solamente quale offerente locale in Ticino, come è invece il caso di specie;

che, in particolare, il fatto che la sede della RI 1 sia __________ e che la stessa risulti iscritta al registro di commercio del cantone dei Grigioni non è ancora sufficiente per comprovare un'effettiva e reale attività immobiliare in un contesto intercantonale, atteso che ogni altra conclusione vanificherebbe i disposti della LFid i quali potrebbero altrimenti essere raggirati costituendo la sede di una società o di un'impresa fuori dal Ticino (sul tema vedi: STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.1);

che la documentazione versata agli atti dai ricorrenti, segnatamente lo scambio epistolare tra RI 2 e il proprietario degli uffici locati a __________, non è suscettibile di sovvertire quanto appena esposto, non comprovando l'effettivo esercizio dell'attività di fiduciario immobiliare in un contesto intercantonale;

che pertanto l'ordine impartito il 12 aprile 2017 dall'autorità di vigilanza agli insorgenti era del tutto legittimo e sfuggiva a qualsiasi critica;

che di conseguenza, la tassa di giustizia e le spese del presente procedimento sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali è restituito l'importo di fr. 1'000.- versato in eccesso delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere

Zitate

Gesetze

6

LFid

  • art. 28 LFid

LMI

  • art. 3 LMI

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 68 LPAmm
  • art. 74 LPAmm

Gerichtsentscheide

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