Incarto n. 52.2016.569
Lugano 20 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Matteo Tavian
statuendo sul ricorso 10 novembre 2016 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2016 della commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo per la società ricorrente di iscriversi all'albo delle imprese artigianali;
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 è una società attiva nell'ambito del commercio di mobili e attrezzature per l'arredamento di case d'abitazione e uffici. Tramite circolare 10 marzo 2016, la commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (nel seguito: CV-LIA) le ha comunicato le modalità d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali in applicazione della nuova legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 7.1.5.4). Il 21 settembre 2016, la RI 1 ha contestato l'obbligo d'iscrizione a tale albo professionale, postulando al contempo l'emanazione di una decisione di accertamento suscettibile di essere impugnata all'autorità ricorsuale.
b. Con decisione 4 ottobre 2016, la CV-LIA ha pertanto accertato l'obbligo di RI 1 di iscriversi all'albo in parola. A sostegno della propria risoluzione, l'autorità di vigilanza ha indicato che tra gli scopi sociali della ditta vi fosse anche quello relativo alla posa di rivestimenti di pavimenti. A suo dire, un negozio che "vende materiale e offre un servizio di posa di pavimenti", come nel caso in esame, rientra nella categoria professionale delle imprese che, secondo quanto previsto dal regolamento di applicazione della legge sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016 (RLIA; RL 7.1.5.4.1), svolgono opere da posatore di pavimenti e parquet (allegato, cifra 6) e opere da falegname (allegato, cifra 2), soggiacendo pertanto all'obbligo d'iscrizione. La circostanza, poi, che essa impieghi operai assoggettati al contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale nel settore della falegnameria (nel seguito: CCL) confermerebbe ulteriormente che è attiva in quest'ultimo settore artigianale.
B. Avverso quest'ultima decisione, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta l'assoggettamento alla LIA pronunciato nei suoi confronti dall'autorità di prime cure, rilevando come l'obbligo d'iscrizione all'albo professionale delle imprese artigianali che ne deriva limiterebbe illecitamente il suo diritto di svolgere la propria attività economica. Rileva a questo proposito come i lavori artigianali che essa svolge nelle categorie professionali che secondo la CV-LIA determinerebbero il suo assoggettamento a questa legge costituiscano una percentuale alquanto esigua della sua cifra d'affari complessiva, ragione per cui il querelato provvedimento, oltre a non essere sorretto da nessun interesse pubblico preponderante, sarebbe anche chiaramente sproporzionato, in quanto tale circostanza non giustificherebbe l'onere amministrativo, burocratico e finanziario che l'iscrizione all'albo comporta. Critica inoltre la LIA nella sua interezza, ritenendola un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese, dettata da ragioni sostanzialmente protezionistiche, che conduce a delle situazioni lesive della parità di trattamento e della libertà d'associazione. Tale normativa si porrebbe pure in contrasto con la legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02) e l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Si sofferma infine sui singoli requisiti posti dalla LIA per poter ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigianali, evidenziandone l'incompatibilità con i principi scaturenti dalla libertà economica.
C. Il 14 aprile 2017 il giudice delegato all'istruzione della causa ha estromesso dall'incarto l'allegato 1° marzo 2017 della CV-LIA, nel quale l'autorità di sorveglianza ha preso posizione sulle varie censure e argomentazioni ricorsuali, decretandolo irricevibile ai sensi dell'art. 75 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) siccome presentato tardivamente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. In particolare non è necessario coinvolgere la Commissione paritetica cantonale, come richiesto dalla resistente con scritto 25 gennaio 2017, affinché si esprima sulla presenza di operai dipendenti di RI 1 assoggetati al CCL. Si tratta, in effetti, di un aspetto che non è rilevante ai fini della presente causa e che, tra l'altro, non è nemmeno litigioso.
Preliminarmente occorre rammentare che il principio della preminenza del diritto federale enunciato all'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) vieta ai Cantoni di adottare e di applicare delle norme che eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso e lo spirito, per gli scopi o i mezzi che mettono in atto per perseguirli, oppure che trattano di materie che il legislatore federale ha inteso regolamentare in maniera esaustiva (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 130 I 82 consid. 2.2). Anche in quest'ultima evenienza, però, una legge cantonale può sussistere qualora persegua scopi diversi da quelli della legislazione federale, oppure se ne rafforza l'efficacia (DTF 138 I 435 consid. 3.1; 133 I 110 consid. 4.1). Il Cantone è invece privato di ogni competenza per promulgare delle disposizioni complementari, sebbene in accordo con il diritto federale, se quest'ultimo esclude in un campo specifico qualsiasi regolamentazione (DTF 130 I 82 consid. 2.2; 128 I 295 consid. 3b; STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 4.1; 2C_312/2009 del 5 ottobre 2009 consid. 4.1; Andreas Auer/Giorgio Malinver-ni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2013, n. 1031 e segg.). In questo senso, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RS 131.229), i tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il predetto principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA 52.2009.236 del 10 febbraio 2011 consid. 3.2; 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.2; 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 375 e segg. e riferimenti). In effetti il legislatore ticinese non ha istituito alcun rimedio di diritto contro gli atti normativi cantonali. Ne discende che ricevibili in questa sede sono unicamente le censure sollevate dalla ricorrente riguardo alla pretesa incompatibilità con il diritto di rango superiore delle norme concretamente applicate dalla CV-LIA per fondare la sua decisione di accertamento, qui contestata. Nella misura in cui la RI 1 contesta anche "l'intero impianto della LIA", dolendosi dell'incostituzionalità di singole disposizioni di questa legge che non trovano nemmeno applicazione diretta alla presente fattispecie, le sue critiche appaiono improponibili in quanto le stesse andavano se del caso sollevate nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale avverso la legge stessa, secondo quanto previsto dai combinati art. 82 lett. b, 87 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il quale andava però introdotto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 101 LTF). Non vi è quindi spazio per entrare nel merito delle critiche che l'insorgente rivolge all'istituzione dell'albo delle imprese artigianali e ai singoli requisiti professionali e personali imposti dagli art. 6 e 7 LIA, nonché 4 e segg. RLIA, dal momento che, è bene ricordarlo, la presente vertenza non trae origine da una decisione di rifiuto dell'iscrizione della ricorrente all'albo delle imprese artigianali per mancato adempimento delle condizioni legali, ma semplicemente dalla decisione con cui la CV-LIA ha accertato l'assoggettamento di quest'ultima alla predetta legge.
3.1. Dando seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 5 novembre 2012 nella forma elaborata da __________ e cofirmatari, il 24 marzo 2015 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha adottato a larga maggioranza la LIA, la cui entrata in vigore è avvenuta il 1° febbraio 2016. Dai materiali legislativi emerge in particolare che tale normativa cantonale è stata introdotta con l'obiettivo di "aumentare il controllo dello Stato nel settore dell'artigianato e migliorare in tal modo la qualità dei lavori e la prevenzione degli abusi" (Messaggio n. 6999 dell'11 novembre 2014 sull'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata in forma elaborata da __________ e cofirmatari per una nuova legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, pag. 1). Il legislatore cantonale ha quindi inteso rispondere "alla necessità di tutelare la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul nostro territorio nonché al manifesto bisogno di assicurare maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese artigianali, che a tutt'oggi soffre in modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati" (Messaggio cit., pag. 2), sottolineando al contempo che "la necessità di avere nell'ambito delle imprese artigianali una chiara regolamentazione è mirata ad assicurare un adeguato controllo pubblico in un settore ove sono sempre più richiesti elevati standard di sicurezza e qualità del lavoro" (Rapporto n. 6999R del 4 marzo 2015 della Commissione della legislazione, pag. 2).
3.2. Per quanto d'interesse per la presente vertenza, va rilevato che la legge in parola si prefigge di favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, migliorare la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza (art. 1 LIA). A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, della qualità e della sicurezza, la stessa istituisce inoltre un albo delle imprese artigianali (art. 3 LIA). Giusta l'art. 4 cpv. 1 LIA, le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte a tale albo se dispongono dei requisiti professionali e personali stabiliti dagli art. 6 e 7 LIA. I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali (art. 6 cpv. 1 LIA). I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere ai requisiti personali stabiliti dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei diritti civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità (lett. e). In caso di violazione di tali disposizioni è comminata una sanzione pecuniaria sino a fr. 30'000.-, e in caso di esercizio abusivo della professione senza preventiva iscrizione all'albo delle imprese una multa sino a un importo massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA). Il regolamento di applicazione stabilisce poi che le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1 RLIA). La richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti e certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali, del rispetto del contratto collettivo di lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture assicurative per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa (art. 9 RLIA).
4.2. La doglianza dev'essere respinta. La vertenza in esame non denota, in effetti, alcuna componente intercantonale, di modo che già solo per questo motivo l'applicabilità della LMI dev'essere esclusa (DTF 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 102). La ricorrente è infatti incontestabilmente una ditta con sede commerciale in Ticino a cui è stato imposto di ottenere un'autorizzazione di polizia fondata su di una legge ticinese per poter continuare ad operare anche nel settore della posa di pavimenti e della realizzazione di lavori di falegnameria. Alla stessa stregua, nemmeno l'ALC è applicabile ad una fattispecie esclusivamente interna che non presenta alcuna connotazione transfrontaliera, come è il caso qui in esame (DTF 129 II 249 consid. 4.2; STF 2A.351/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.2.2; Marc Spescha in: Marc Spescha/Hans-Peter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka [curatori], Migrationsrecht Kommentar, 4a ed., Zurigo 2015, art. 1 ALC n. 2 e segg.).
5.2. La libertà economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I 97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 140 I 218 consid. 6.3; 135 I 130 consid. 4.2; 132 I 282 consid. 3.2; 125 I 276 consid. 3a; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney, Bundesverfassung Basler Kommentar, Basilea 2015, art. 27 n. 16 e segg.). La garanzia citata comprende inoltre il principio della parità di trattamento tra concorrenti diretti (DTF 140 I 218 consid. 6.3; STF 2C_228/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.1; 2C_116/2011 del 29 agosto 2011 consid. 7.1). Quest'ultimo può risultare disatteso da misure, magari anche fondate su ragioni serie ed obiettive, che pur non perseguendo in primo luogo finalità di natura politico-economica, avvantaggiano o sfavoriscono determinati concorrenti, imponendoli ad esempio con oneri diversi o garantendo loro un diverso accesso al mercato (DTF 131 II 271 consid. 9.2.2; 130 I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 431 consid. 4b/aa; STF 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche. Anche chi commercia in mobili e attrezzature per l'arredamento, come è il caso della ricorrente, può quindi richiamarsi a questa garanzia costituzionale (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2).
5.3. Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse restrizioni della libertà economica che poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente interesse pubblico e ossequiano il principio della proporzionalità. Le ultime due esigenze sono correlate, perché una restrizione è proporzionata se è idonea e necessaria per realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1; 2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1. e rinvii). A livello cantonale, sono pertanto ammesse restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico. I Cantoni possono inoltre prevedere delle limitazioni fondate su motivi politici, a condizione però che queste misure si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre 2012 consid. 2.1; 2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 3a ed., San Gallo 2014, art. 27 n. 58). Sono invece escluse le misure protezionistiche e le restrizioni motivate da ragioni di politica economica, ossia misure che intervengono nel gioco della libera concorrenza, favorendo certi rami professionali o determinate forme di esercizio di un'attività, oppure per dirigere l'attività economica in modo prestabilito (DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 431 consid. 4b; 125 I 322 consid. 3a; 125 I 276 consid. 3a; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.1; 52.2006.331 del 25 maggio 2007 consid. 3.1; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II, n. 981 e segg.; Paul Richli, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna 2007, n. 287 e segg.; Martin Philipp Wyss, Öffentliche Interessen - Interessen der Öffentlichkeit? Das öffentliche Interesse im schweizerischen Staats- und Verwaltungsrecht, Berna 2001, n. 2/555 e segg.).
5.4. Nel caso di specie è indubbio che la querelata decisione con cui la CV-LIA ha accertato l'obbligo per la ricorrente di iscriversi all'albo delle imprese artigianali poggi su di una sufficiente base legale, che è costituita dai combinati art. 2 LIA e 1 RLIA con il suo allegato. Alquanto problematica si rivela, invece, la questione di sapere se l'obbligo disposto dall'autorità di sorveglianza sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e soddisfi il principio della proporzionalità. A tal proposito occorre tenere presente che, per prassi costante, in materia di restrizioni dei diritti fondamentali, il principio della proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1). In diverse occasioni, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare la facoltà dei Cantoni di sottoporre l'esercizio di talune attività, che presuppongono una sufficiente qualifica professionale e specifiche conoscenze, a un regime autorizzativo a tutela dell'interesse pubblico, segnatamente per motivi di sicurezza legati all'esercizio di dette professioni (DTF 125 I 322 consid. 3d; 112 Ia 322 consid. 4b; STF 2C_41/2010 del 17 maggio 2010 consid. 6; cfr. anche: STAF B-6244/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.1.1; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.2; Uhlmann, op. cit., n. 45 e segg.). In quest'ordine d'idee, i giudici federali hanno ad esempio tutelato la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio dell'attività di impresario costruttore in virtù della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3). Tenuto conto dell'evoluzione nel settore edile, specie i metodi e le tecniche nell'arte di costruire, l'Alta Corte ha costatato che l'imposizione di requisiti professionali per tutelare la collettività e i singoli cittadini da pericoli derivanti segnatamente da opere edili non eseguite a regola d'arte fosse un preminente e importante interesse pubblico (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2).
Sempre per quanto riguarda il Ticino, a diverse riprese la nostra massima istanza ha ritenuto che il sistema autorizzativo e il conseguente obbligo d'iscrizione all'albo professionale istituito dalla legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) fosse compatibile con le norme costituzionali, alla luce dell'evidente interesse pubblico che tale legge cantonale persegue, essendo concepita quale misura di polizia atta a evitare pericoli derivanti dall'attività di persone inesperte o prive di determinate qualifiche professionali (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.2; 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2; 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b; STA 52.2009.269 del 12 agosto 2010 consid. 5.4. e rimandi; 52.2001.414 del 3 aprile 2002 consid. 4.1; 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid. 3.2 e rimandi; RDAT II-1996 n. 54 pag. 178 e segg. consid. 5b e 5c/aa; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano 2002, pag. 37 e segg.).
Tornando ora al caso in esame, il quesito essenziale che si pone è quello di sapere se il fatto di svolgere dei lavori nel settore della posa di rivestimenti per pavimenti e della falegnameria in generale giustifichi l'assoggettamento a un regime autorizzativo che esige l'adempimento dei numerosi e rigorosi requisiti professionali e personali stabiliti segnatamente dagli art. 6 e 7 LIA, così come dagli art. 4 e 5 RLIA. Ora, stante il genere delle attività artigianali qui in discussione non è per il vero dato di vedere in che modo il mancato adempimento delle precitate disposizioni di polizia da parte della ricorrente possa dar luogo a una concreta e diretta minaccia o anche soltanto a un rischio accresciuto per la sicurezza della collettività in generale e della clientela dell'insorgente nel caso specifico. I prodotti e i servizi offerti da quest'ultima nel settore della posa di pavimenti e della falegnameria non implicano la necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti - quali segnatamente la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la buona fede nei rapporti commerciali - che secondo il Tribunale federale giustificano la restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale, o perlomeno non di certo con intensità tale da legittimare l'introduzione di un regime autorizzativo retto dalle restrittive condizioni d'iscrizione sopra esposte. L'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della posa di rivestimenti di pavimenti e della realizzazione di opere di falegnameria non è in effetti minimamente paragonabile, per quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da essa generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla LEPICOSC per i quali, come detto, il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l'istituzione di un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti. Nemmeno la tutela dei consumatori dalla difettosa esecuzione dei lavori commissionati costituisce un interesse sufficiente a giustificare le restrizioni imposte dalla LIA (Nicolas F. Diebold/ Frédéric Berthoud, Das Tessiner Handwerksgesetz im Lichte des Freizügigkeitsrechts, in: Zeitschrift für Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag. 142 e segg. e in particolare pag. 145). In assenza della necessità di perseguire interessi di questa natura, si deve ammettere che a sostegno del querelato provvedimento adottato dalla CV-LIA nei confronti dell'insorgente restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese da una concorrenza ritenuta sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare l'adozione della LIA (cfr. supra consid. 3.1). Sennonché, ciò costituisce un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere ammessa. Si tratta, in effetti, di una misura a carattere dirigista, volta a favorire certe imprese a discapito di altre (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 145 e 146). Ne discende pertanto che in concreto l'interesse pubblico che dovrebbe giustificare le restrizioni della libertà economica poste a carico della società insorgente appare alquanto carente.
Ma la questione potrebbe al limite restare aperta in quanto in ogni caso la censura relativa all'asserita violazione del principio di proporzionalità appare fondata, per cui, quand'anche per semplice ipotesi si volesse ritenere che l'obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigianali imposto dalla CV-LIA alla ricorrente risponda alla necessità di proteggere preminenti interessi pubblici, il provvedimento non potrebbe ugualmente essere tutelato. In primo luogo, e in termini generali, si deve considerare che il fatto di assoggettare in modo indistinto numerose categorie artigianali a un regime autorizzativo come quello predisposto dalla LIA pone già di per sé non pochi problemi dal profilo del rispetto del principio della proporzionalità, atteso come a garanzia di gran parte degli scopi perseguiti dal legislatore sussistano già oggi tutta una serie di leggi, soprattutto a livello federale, atte a promuovere sia la qualità dei lavori, sia la sicurezza dei lavoratori, sia la prevenzione degli abusi nell'esercizio della concorrenza, per cui è perlomeno dubbio che i cantoni dispongano ancora di una qualche competenza residua a poter legiferare in questi ambiti. L'ordinamento legale vigente prevede, infatti, una serie di strumenti - quali a titolo d'esempio i mezzi previsti dall'ordinamento civile e penale, quelli stabiliti dalle leggi sul lavoro e, infine, gli aiuti a protezione della concorrenza sleale - assai meno restrittivi delle libertà fondamentali, rispetto a quello imposto all'insorgente attraverso il querelato obbligo di assoggettamento al regime autorizzativo istituito dalla LIA, che garantiscono al pubblico, ai lavoratori e alle imprese concorrenti la possibilità di far valere i propri diritti anche a livello giudiziario (in questo senso di veda anche: Diebold/Bert-houd, op. cit., pag. 145). Al di là di questo aspetto, si deve poi considerare nello specifico che, secondo quanto emerge dagli atti (cfr. doc. C), la cifra d'affari della società ricorrente per quanto attiene alle attività di posa di rivestimenti di pavimenti e di opere di falegnameria è estremamente limitata, non raggiungendo nemmeno l'importo di fr. 30'000.- di fatturato all'anno. Anche in quest'ottica appare sproporzionato imporre alla medesima l'obbligo di iscriversi all'albo professionale in parola alle suesposte condizioni per dei lavori artigianali, che oltre ad essere oltremodo semplici, appaiono di scarsa entità. Tale situazione trae origine dal fatto che, a differenza ad esempio di quanto previsto dalla LEPICOSC, a cui il legislatore ticinese si è chiaramente ispirato nel concepire la LIA, quest'ultima legge non contempla nessuna disposizione che, sulla falsa riga dell'art. 4 cpv. 2 e 3 LEPICOSC, esclude dal regime autorizzativo da essa istituito i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici che potrebbero agevolmente essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze tecniche nel settore specifico. Inoltre, il solo fatto che tre dipendenti della ditta insorgente siano assoggettati al CCL nel settore della falegnameria non permette di automaticamente concludere che quest'ultima debba senz'altro sottostare alla LIA. I contratti collettivi di lavoro si prefiggono infatti di proteggere i lavoratori in un determinato settore e nulla più. Il fatto di avere nell'organico di una ditta dei lavoratori sottoposti a un determinato CCL non sta ancora a significare che la medesima debba automaticamente sottostare alla LIA per il corrispondente settore d'attività.
5.5. In siffatte circostanze, bisogna pertanto ritenere che la decisione della CV-LIA che, accertando l'assoggettamento della ricorrente alla LIA, impone a quest'ultima l'iscrizione nell'albo delle imprese artigianali per le categorie di posatore di pavimenti e parquet (cfr. allegato RLIA, cifra 6) e opere da falegname (cfr. allegato RLIA, cifra 2) è lesiva della libertà economica. Di conseguenza, il presente ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, per quanto le stesse siano proponibili in questa sede (cfr. consid. 2).
6.2. La CV-LIA rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 4 ottobre 2016 della Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo della ricorrente di iscriversi all'albo delle imprese artigianali, è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. La somma di fr. 1'000.- versata dalla ricorrente a titolo di anticipo le viene restituita.
La Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali rifonderà all'insorgente fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere