Incarto n. 52.2016.51
Lugano 15 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2016 di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 10 dicembre 2015 (n. 5632) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 febbraio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. A partire dal 4 dicembre 2008, il cittadino italiano RI 1 (1961) - già al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dall'8 gennaio al 29 ottobre 2007 e di uno per confinanti UE/AELS dal 1° novembre 2007 - ha ottenuto un permesso di dimora B valido fino al 3 dicembre 2013 per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
B. a. Durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è rimasto senza attività per oltre due anni, ha accumulato diversi debiti privati e interessato più volte le nostre autorità giudiziarie.
Il 26 novembre 2013, egli ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, questa volta per svolgere un'attività indipendente nel nostro Paese che aveva intrapreso dal 1° ottobre 2013 (lavori di sgombero, trasporti e traslochi), indicando di avere a carico delle condanne in Italia. Su richiesta dell'autorità dipartimentale, egli ha trasmesso il Certificato generale 19 novembre 2013 del suo casellario giudiziale italiano, sul quale risultavano tre provvedimenti.
b. Il 28 gennaio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, il 10 febbraio 2015 gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, per avere interessato le nostre autorità giudiziarie penali e quelle estere. Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 25 marzo successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Il 10 dicembre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.
Contesta di essere una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico elvetico, ritenuto che le pene inflittegli in Italia sono lontane nel tempo e alcune delle stesse non figurano più sul casellario giudiziale ed hanno beneficiato dell'indulto, mentre le condanne a suo carico in Svizzera non sono di una gravità tale da comportare il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. Ritiene che la decisione impugnata sia lesiva in ogni caso del principio di proporzionalità, tenuto conto che si sente ben integrato in Svizzera, dove due dei suoi figli si sono trasferiti pendente causa, mentre in Italia non avrebbe più alcun legame.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera.
2.2. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (ora: dell'Unione europea, CGUE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola esistenza di condanne penali non può tuttavia legittimare automaticamente l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012, del 30 luglio 2012, consid. 3.1).
Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono inoltre essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).
2.3. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.
L'art. 62 LStr, in vigore al momento della decisione impugnata (ora: art. 62 cpv. 1 LStr), sancisce che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra le altre cose -, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b) oppure ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_515/2009, del 27 gennaio 2010, consid. 2.1). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.4. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
14.05.1984 sentenza Corte di appello di M__________, conferma del giudizio 25.09.1983 del
Tribunale di C__________: condanna a 9 mesi di reclusione e sospensione per 9 mesi della patente di guida (pene condonate), per omicidio colposo;
26.01.1998 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di
C__________: 6 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di lire 1'700'000 (pari a € 877.98),
pena sospesa condizionalmente, per violazione a disciplina concernente la re-
pressione del contrabbando dei tabacchi lavorati;
15.07.1999 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP Tribunale di
C__________: condanna a 1 anno di reclusione e alla multa di lire 2'400'000 (pari a € 1'239.50), pena sospesa condizionalmente, per acquisto, detenzione e vendita
illeciti di sostanze stupefacenti continuato;
03.11.03 sentenza Corte di appello di M__________, conferma del giudizio 29.05.01 del GIP Tribunale di M__________: condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, alla multa di € 15'493.70 e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato;
25.07.05 provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di M_______: Cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti 26.01.1998, 15.07.1999 e
03.11.03.
Determinata la pena da scontare in: 4 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione e multa di € 17'511.19.
Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento:
30.03.06 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di V__________ disposta la
riduzione della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 90 giorni)
10.08.06 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di V__________ disposta la
riduzione della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 45 giorni)
09.11.06 con ordinanza del GIP Tribunale di M__________ applicato l'indulto (pena
principale condonata: 3 anni di reclusione e multa di € 10'000);
05.10.05 con ordinanza del Tribunale di M__________ è stata revocata la sospensione
condizionale delle pene concessa con i provvedimenti 26.01.1998 e 15.07.1999;
17.01.08 sentenza Tribunale di M__________ -Sezione distaccata di __________ - confermante il giudizio 23.10.08 del Giudice di pace di D__________ - per ingiurie e minaccia continuato e condanna a multa di € 1'000.
In Italia il ricorrente ha dunque a carico diverse condanne (segnatamente per omicidio colposo, stupefacenti, ingiuria e minaccia), che si riferiscono a reati punibili anche in Svizzera. Ritenuto che i reati commessi all'estero possono, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico, non solo in diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009, consid. 5.3), a ragione l'autorità dipartimentale ne ha tenuto conto nell'ambito dell'esame della posizione dell'insorgente.
Pure in Svizzera RI 1 ha interessato le autorità giudiziarie penali, nei seguenti termini:
26.09.2011 DA __________: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 700.-,
per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (per avere circolato il
15.07.2011 a 81 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h);
06.03.2013 Strafbefehl della Procura pubblica dei Grigioni: pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 90.- cadauna e non revoca della sospensione condizionale
della pena pecuniaria di cui al DA 26.09.11 ma prolungo del periodo di prova di
un ulteriore anno, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale
(per avere circolato il 23.11.2012 a 117 km/h malgrado il limite vigente di
80 km/h);
05.10.2015 DA __________: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-,
con annotazione che RI 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore privato, l'Ufficio delle imposte alla fonte, in ragione di fr. 15'252.65, e revoca del beneficio della condizionale concesso a pena pecuniaria di cui al DA 26.09.11, per appropriazione indebita d'imposta alla fonte (maggio 2014).
Va rilevato, per completezza, che nel suo ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato (pto. 3.1/c) l'insorgente ha indicato di avere aperto, presso la Procura pubblica di Bienne, un procedimento penale per vie di fatto.
3.2. Quanto addebitato all'insorgente in Italia è senz'altro grave. Bisogna in effetti considerare che la sua condanna per omicidio colposo tocca il bene giuridico più importante del nostro ordinamento, la vita umana. Anche i reati (per di più continuati) da lui commessi in materia di droga (per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti) non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico: rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Lo dimostra peraltro la severità della pena inflittagli il 3 novembre 2003, di 3 anni e 10 mesi di reclusione, e quella del 15 luglio 2009, di un anno di reclusione.
Non permette di minimizzare i suo precedenti penali, la circostanza secondo cui dal Certificato generale 19 novembre 2013 del casellario giudiziale italiano, richiesto personalmente dall'insorgente per uso privato e destinato alle autorità amministrative straniere, non risultano tutte le condanne a suo carico. Giova infatti ricordare che anche le condanne radiate possono entrare in linea di considerazione nell'ambito di un giudizio, in materia di diritto degli stranieri, per valutare la reputazione e il livello di integrazione di una persona (STF 2C_841/2013, del 18 novembre 2013, consid. 2; 2C_136/2013, del 30 ottobre 2013, consid. 4). Nemmeno il fatto che egli abbia potuto beneficiare in seguito del condono, è di decisivo rilevo. È infatti notorio che tale istituto estingue la pena, non il reato.
Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il ricorrente non è stato condannato per un evento unico commesso in una sola occasione, bensì ha infranto più volte l'ordinamento giuridico, e questo addirittura anche durante i periodi di prova concessigli. In effetti, dal 1984 al 2008 egli è stato condannato in Italia per ben 5 volte, come detto anche per reati gravi, a delle pene che sommate superano i 5 anni e mezzo di detenzione e a delle multe per un totale di oltre euro 17'700.–. Pene, queste, poi sospese, ridotte, oggetto di indulto e condonate. Dopo essere stato in regime detentivo dal mese di agosto 2005 al 2006, a ragione della grave condanna del 3 novembre 2003 e benché fosse sotto il periodo di prova, dal mese di agosto al 4 ottobre 2006 egli ha ripreso a violare la legge (sentenza penale 17.01.2008).
Le condanne penali e il carcere espiato, così come le varie opportunità offertegli (sospensione condizionale, riduzione delle pene, indulto) non hanno comunque distolto RI 1 dall'infrangere nuovamente l'ordinamento giuridico vigente, questa volta in Svizzera, al punto da continuare a ricadere nell'illecito durante i periodi di prova accordatigli. Il 15 luglio 2011 egli ha circolato all'interno di una località con un'autovettura alla velocità di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h (DA 26.09.2011), mentre il 23 novembre 2012, sotto il periodo di prova, ha circolato sull'autostrada a 117 km/h nonostante il limite di 80 km/h (Strafbefehl 06.03.13), mettendo altresì potenzialmente messo in pericolo la sicurezza stradale. Come ha giustamente ricordato il Consiglio di Stato, anche in circostanze favorevoli un'eccessiva velocità di 25 km/h all'interno delle località e di 35 km/h sull'autostrada costituiscono oggettivamente un caso grave (DTF 132 II 234 consid. 2 e 3). Del resto, non è la prima volta che il ricorrente infrange la legge in questo settore, dimostrando altresì di non avere tratto alcun insegnamento. In effetti, egli è già stato oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di condurre in Italia quando è stato condannato per omicidio colposo. Ma vi è di più.
Nemmeno la seconda condanna penale inflittagli in Svizzera e il fatto di essere stato posto al beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno avuto un effetto dissuasivo sul suo comportamento. In effetti, a partire dal mese di maggio 2014, in qualità di gerente di una Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, egli ha impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta concernente gli anni 2011-2012 sottraendo un importo complessivo di fr. 16'652.65 (DA 05.10.2015).
Il ricorrente ha pertanto dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita.
3.3. Preso atto del carattere e della molteplicità delle sue azioni delittuose, del fatto che le precedenti condanne, i provvedimenti emessi in Italia, il carcere, la sospensione condizionale delle pene, la circostanza di essere sotto il periodo di prova, non lo hanno distolto dal ricadere nell'illecito, bisogna sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di non rinnovo del permesso di dimora. Bisogna infatti considerare che a dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico.
Non permette di sovvertire quanto precede la sentenza di questo Tribunale invocata dal ricorrente (STA 52.2005.57, del 1° giugno 2005), in quanto tale giudizio si riferiva a una fattispecie diversa da quella in rassegna. Concerneva infatti il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti CE/AELS a un cittadino italiano, i cui precedenti penali toccavano ambiti diversi da quelli del caso qui in rassegna e con pene inferiori (in Svizzera: condanne per un totale di sette mesi e sei giorni di detenzione per ripetuto furto ed entrata illegale; in Italia: 2 anni di reclusione, in seguito condonati, per ricettazione, e 8 mesi di reclusione per favoreggiamento reale tentato).
Va infine osservato che avendo a carico una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, RI 1 adempirebbe pure i requisiti per la revoca del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno in virtù dell'art. 62 lett. cpv. 1 b LStr, qualora tale disposizione fosse applicabile nel caso concreto.
4.1. Sotto questo aspetto bisogna tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio o di dimora è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un'autorizzazione di soggiorno devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma.
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera soltanto dal 4 dicembre 2008, dall'età di 47 anni. Va pure osservato che dal 3 dicembre 2013, data di scadenza del suo permesso di dimora, la sua presenza sul nostro territorio è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino della sua autorizzazione di soggiorno. La sua presenza nel nostro Paese va quindi considerata ancora di breve durata, durante la quale è rimasto senza lavoro per oltre due anni ed ha ampiamente dimostrato la propria incapacità ad adattarsi alle nostre leggi rendendosi una persona indesiderata, di modo che non si può certo ritenere che egli si sia pienamente integrato, visto pure che ha accumulato diversi debiti privati (7 esecuzioni aperte per complessivi fr. 9'370.25 e 12 atti di carenza beni per un totale di fr. 20'132.40: vedi estratto UE __________, agli atti) e deve rimborsare all'Ufficio delle imposte alla fonte di fr. 15'252.65 a titolo di pretesa civile.
Il suo rientro nel Paese d'origine, dove ha vissuto per una cinquantina d'anni, non comprometterà certo il suo reinserimento. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa intraprendere la sua attività di autista anche in Italia.
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente l'argomento secondo cui, pendente causa, i suoi figli maggiorenni sarebbero giunti in Svizzera con l'intenzione di risiedere presso di lui. In effetti, egli non può prevalersi sotto questo profilo della protezione dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita famigliare, già per il fatto che non risulta dagli atti che egli si trovi in un rapporto di dipendenza verso di loro. Condizione, questa, che dev'essere necessariamente adempiuta per poter applicare tale disposto convenzionale.
In ogni caso egli potrebbe trasferirsi nella fascia di confine, dove peraltro viveva prima di giungere in Svizzera, cosicché le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate anche per il tramite di visite reciproche.
Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere