Incarto n. 52.2016.433
Lugano 17 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di
RI 1 RI 2 agenti per sé e in rappresentanza dei figli RI 3 e RI 4 patrocinati da: PA 1
contro
la risoluzione del 6 luglio 2016 (n. 3139) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione del 27 maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca del loro permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino italiano RI 1 (1983) è giunto in Svizzera il 2 maggio 2012, ottenendo, dapprima, un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS e, dal 1° agosto successivo, un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 31 luglio 2017 per esercitare un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
Il 1° settembre 2012 egli si è unito in matrimonio ad __________ (Italia, prov. di __________) con la connazionale RI 2 (1986), la quale lo ha raggiunto in Svizzera il 15 ottobre successivo ed è stata posta al beneficio di un identico permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Dalla loro unione sono nati RI 3 (2008) e RI 4 (2014), cui è stata rilasciata un'analoga autorizzazione di soggiorno per vivere con i genitori, nonché __________ (2016), cui non è ancora stato attribuito alcun permesso in quanto venuta alla luce quando già era pendente la procedura di revoca.
b. Dal dicembre 2014 all'aprile 2015 RI 1 ha percepito insieme al suo nucleo familiare prestazioni assistenziali per un importo complessivo di fr. 13'806.75.
B. Preso atto di tali riscontri e dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, il 27 maggio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a RI 1 il permesso di dimora B UE/AELS e, di riflesso, quello della moglie RI 2 e dei figli RI 3 e RI 4, fissando loro un termine con scadenza il 26 luglio successivo per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità ha anzitutto ritenuto che RI 1 non potesse più essere considerato un lavoratore ai sensi dell'ALC in quanto l'attività lucrativa dipendente che svolgeva a tempo determinato avrebbe preso fine il 20 luglio 2015. Inoltre, ha rilevato che egli non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento della sua famiglia, tanto da essere caduto insieme alla stessa a carico della pubblica assistenza. La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 2, 6 e 24 del relativo Allegato I nonché 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio del 6 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2, agenti per sé e in rappresentanza dei loro figli minorenni RI 3 e RI 4.
Respinta una censura formale relativa alle modalità di intimazione della decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare i loro permessi di dimora UE/AELS. Da un lato, ha rilevato che, non essendo l'attività lucrativa svolta da RI 1 di durata indeterminata, il suo soggiorno non avrebbe dovuto essere regolato mediante un permesso di dimora B UE/AELS bensì tramite un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS, precisando che tale autorizzazione avrebbe potuto essergli concessa qualora lo avesse richiesto e ne avesse adempiuto le condizioni. Dall'altro, ha reputato che, in assenza di mezzi finanziari sufficienti per garantire il sostentamento dell'intera famiglia (tanto da dover far provvisoriamente capo all'aiuto sociale), la moglie - che non era mai stata attiva professionalmente
D. Contro la predetta pronunzia governativa, i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a loro favore di nuovi permessi di dimora della durata di cinque anni.
Premesso che per il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS l'ALC non richiede che il lavoratore dipendente disponga di un contratto di durata indeterminata ma soltanto della durata di almeno un anno, i ricorrenti sottolineano che, salvo una breve e involontaria interruzione nel periodo gennaio-febbraio 2016, dal marzo 2015 RI 1 ha sempre lavorato. Ad ogni modo, a partire dal 1° ottobre 2016 egli avrebbe assunto un impiego a tempo indeterminato con una remunerazione lorda di fr. 4'413.- per tredici mensilità, oltre agli assegni familiari per i figli, di modo che non gli si potrebbe negare la qualifica di lavoratore ai sensi del citato trattato bilaterale. Neppure le prestazioni della pubblica assistenza percepite in passato (fr. 13'806.75 complessivi sull'arco di soli cinque mesi) giustificherebbero la revoca dei permessi in questione, tanto più che il nuovo impiego del marito dovrebbe portare ad un miglioramento della situazione finanziaria della famiglia. A fronte delle nuove circostanze, immotivata sarebbe pure la revoca dei permessi della moglie e dei figli.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica, a conferma di quanto sostenuto nel gravame, gli insorgenti hanno prodotto il contratto di lavoro sottoscritto il 18 ottobre 2016 da RI 1 con la __________ Sagl, __________, valido a partire dall'11 novembre successivo; in duplica, il Dipartimento si è riconfermato nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.
G. Pendente causa, con scritti del 3 e del 18 luglio 2017, i ricorrenti hanno versato agli atti copia del contratto di lavoro che RI 1 aveva nel frattempo concluso con la __________ SA, __________, e le relative buste paga per il periodo dicembre 2016 - giugno 2017.
H. In fase istruttoria, gli insorgenti non hanno dato seguito all'invio raccomandato con il quale il giudice preposto alla causa li invitava a documentare la loro situazione lavorativa e finanziaria.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Va comunque rilevato sin dall'inizio che le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano gli insorgenti, valide fino al 31 luglio 2017, sono nel frattempo scadute. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di permessi ormai decaduti, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare ai membri della famiglia __________ i permessi di dimora di cui erano titolari. Ne discende che essi hanno ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dagli insorgenti in corso di causa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, essendo cittadini italiani, i ricorrenti possono prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2), e ciò benché i documenti di legittimazione di cui sono titolari RI 1 e RI 3 siano nel frattempo scaduti (cfr. STF 2A.494/2003 del 24 agosto 2003 consid. 4.3).
Giova tuttavia ricordare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 33 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) dispone che il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
Giusta l'art. 62 lett. e LStr, nel suo tenore al momento dell'avvio della procedura di revoca delle autorizzazioni di soggiorno (ora: art. 62 cpv. 1 lett. e LStr), l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la medesima prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr; cfr. pure art. 12 ALC).
Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC e 2 cpv. 2 LStr), occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente. In questi casi, conformemente all'ALC e per prassi costante, lo straniero non perde lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC e continua a fruire degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC), tra cui quello di percepire prestazioni assistenziali (DTF 141 II 1 consid. 3.3.1; STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.6; 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1 e 3.2 con numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
Come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, lo straniero può invece perdere lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC e, di riflesso, vedersi negare la proroga, rispettivamente revocare l'autorizzazione di soggiorno UE/AELS di cui è titolare (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP), se si trova in una situazione di disoccupazione volontaria (a), se dal suo comportamento può essere dedotto che non sussiste (più) alcuna prospettiva reale di lavoro (b) o in caso di abuso (c), ossia quando egli si sposta in un altro Stato contraente per esercitarvi un lavoro fittizio oppure di una durata estremamente limitata con l'unico scopo di beneficiare di determinati aiuti, ad esempio di prestazioni assistenziali migliori di quelle che percepirebbe nel proprio Paese (DTF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; STF 2C_968/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 6.1 e riferimenti; 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.9; 2C_1162/2014 dell'8 dicembre 2015 consid. 3.6 e riferimenti).
4.1. L'accezione di "lavoratore" costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40).
Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., tra le altre, STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5), la nozione di lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata in modo estensivo; di riflesso, le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).
Non rientrano invece nella definizione di attività reali ed effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che la natura giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un contratto di lavoro sui generis), la produttività più o meno elevata del lavoratore, così come il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su chiamata) o l'ammontare della remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore al minimo garantito) non rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante stabilire da quale fonte (pubblica o privata, propria o di terzi) provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, pag. 278 seg. e 286 seg.). Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3 giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986 pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi, op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, op. cit., pag. 162, 187 e 190).
Ciò non toglie che, allo scopo di determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva, si possa tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. La libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevale fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se un lavoratore effettua soltanto un numero molto ridotto di ore - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.4 e le sentenze della CGUE citate).
La CGUE ha quindi precisato che un cittadino comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se - come detto - la sua attività è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81 del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848). Il Tribunale federale ha dal canto suo già avuto modo di indicare che un lavoro all'80% pagato con fr. 2'532.65 mensili non può essere considerato un impiego marginale ed accessorio, mentre un'attività parziale che permette di ottenere un salario mensile tra i fr. 600.- e i fr. 800.- va considerata talmente ridotta e poco remunerativa da non poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 6 Allegato I ALC (STF 2C_897/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.2.2 con la giurisprudenza ivi citata).
4.2. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 2 maggio 2012 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, ottenendo a tale scopo, dapprima, un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS e, dal 1° agosto successivo, un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 31 luglio 2017. Il 15 ottobre 2012 egli è stato raggiunto dalla moglie, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di dimora B UE/AELS di durata identica a quello del marito nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Dal suo arrivo nel nostro Paese RI 1 ha lavorato (con un grado di occupazione equivalente al 100%) come aiuto-giardiniere presso la __________ di __________ di __________, inizialmente in virtù di un contratto di durata determinata valido fino al 31 ottobre 2012 (cfr. contratto di lavoro del 17 aprile 2012) e, a partire dal 1° agosto 2012, sulla scorta di un contratto di durata annuale. Dagli atti non emerge quando il ricorrente abbia cessato tale attività. Egli non ha tuttavia dimostrato che il rapporto di lavoro sia continuato tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita (cfr. art. 334 cpv. 2 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220), ragion per cui occorre ritenere che non è stato alle dipendenze della suddetta ditta oltre la fine di luglio 2013.
L'insorgente è quindi a lungo rimasto senza occupazione, tanto che dal dicembre 2014 all'aprile 2015 ha dovuto far capo, insieme alla sua famiglia, all'aiuto sociale, accumulando nei confronti dello Stato un debito complessivo di fr. 13'806.75.
Ci si potrebbe invero chiedere se nell'aprile 2015 il ricorrente - inattivo professionalmente da oltre 18 mesi e ormai a carico della pubblica assistenza - avesse perso lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC (cfr. STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 4.3; 2C_967/2010 del 17 giugno 2011 consid. 4.3). Quand'anche ciò fosse, egli lo avrebbe tuttavia riacquisito a fronte delle attività da lui svolte in seguito (impieghi relativamente lunghi, separati tra loro da pochi mesi di inattività, che gli hanno permesso di non più dipendere dall'aiuto sociale; cfr. STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 4.4 a contrario).
Dal 20 aprile 2015 RI 1 è infatti stato attivo quale lavoratore edile per la __________ di __________a sulla base di due successivi contratti di missione a ore conclusi con un'agenzia di collocamento di personale di __________, il primo di durata determinata (tre mesi; contratto __________ del 10 aprile 2015) e il secondo di durata indeterminata (contratto __________ del 17 luglio 2015). Tale attività - retribuita con un salario orario lordo di fr. 35.91 - non può essere considerata marginale ed accessoria. Dal conteggio stipendio dell'anno 2015 (doc. D) risulta infatti come l'insorgente abbia lavorato 49.5 ore nel mese di aprile per un salario netto di fr. 1'214.80, 262 ore in maggio per un salario netto di fr. 6'290.15, 184 ore in giugno per un salario netto di fr. 4'378.65, 212 ore in luglio per un salario netto di fr. 5'185.70, 149.5 ore in agosto per un salario netto di fr. 8'786.55, 265 ore in settembre per un salario netto di fr. 8'895.05, 24 ore in ottobre per un salario netto (considerati alcuni versamenti extra) di fr. 6'828.35, 16 ore in novembre per un salario netto di fr. 194.50 e 9 ore in dicembre per un salario netto (tenuto conto di alcuni versamenti extra) di fr. 195.20, ciò che equivale - sull'arco di nove mesi - a uno stipendio mensile medio di fr. 4'663.20 per una media di poco più di 130 ore lavorative mensili. Ciò rappresenta un grado di occupazione elevato, senz'altro sufficiente affinché l'attività possa essere considerata reale ed effettiva, tanto più che lo stipendio percepito ha permesso al ricorrente di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia, affrancandosi così dall'aiuto sociale.
Alla luce di queste circostanze, il provvedimento della Sezione della popolazione - che già il 27 maggio 2015, senza neppure aspettare la scadenza del primo contratto di missione, ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava l'insorgente (ritenendo che egli non potesse più essere considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC visto che il suo impiego a tempo determinato si sarebbe concluso il 20 luglio 2015) - non può essere condiviso.
4.3. Dagli atti emerge poi che, dopo due mesi d'inattività (gennaio-febbraio 2016), a partire da marzo RI 1 è tornato a svolgere un'attività lucrativa, sempre tramite la __________. Secondo il conteggio stipendio di quell'anno (doc. E), egli ha lavorato 101 ore nel mese di marzo per un salario netto di fr. 2'958.10, 135.5 ore in aprile per un salario netto di fr. 5'011.55, 86.5 ore in maggio per un salario netto di fr. 2'594.65, 123.75 ore in giugno per un salario netto di fr. 3'824.45 e 196 ore in luglio per un salario netto di fr. 7'259.10. Sull'arco di cinque mesi ha dunque percepito uno stipendio mensile medio di fr. 4'329.50 per una media di circa 128 ore lavorative mensili. Ne discende che anche in questo caso l'attività deve essere considerata reale ed effettiva.
Al riguardo si osserva che, chiamato a pronunciarsi sulla vertenza nel luglio 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto che - poiché di durata determinata - l'attività esercitata dal ricorrente non avrebbe dovuto condurre al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS a suo favore, ma semmai alla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS. Tale argomentazione non può essere condivisa da questa Corte. Anzitutto perché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo cantonale, il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS non è subordinato alla condizione che lo straniero disponga di un contratto di lavoro di durata indeterminata, ma dipende unicamente dall'esistenza di un impiego di durata uguale o superiore a un anno (cfr. art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC). Secondariamente, perché in concreto il ricorrente ha legittimamente ottenuto il suo permesso di dimora UE/AELS proprio sulla base del contratto di lavoro annuale stipulato con la __________ di __________. Il Consiglio di Stato sembra pertanto confondere il diritto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS con quello al mantenimento dello stesso, che è dato fintantoché lo straniero conserva lo statuto di lavoratore, ciò che è stato il caso di RI 1 almeno fino al momento in cui il Governo si è pronunciato sul suo gravame.
4.4. Tornando all'iter professionale dell'insorgente, si osserva che, dopo essere rimasto nuovamente senza occupazione, il 18 ottobre 2016 questi ha stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata con la __________ Sagl di __________ per un impiego a tempo pieno retribuito con uno stipendio lordo mensile pattuito di fr. 4'413.- (doc. H). Il ricorrente non ha tuttavia versato agli atti le buste paga relative a tale attività, che avrebbe dovuto prendere avvio il 14 novembre 2016, di modo che è impossibile stabilire se egli sia effettivamente stato impiegato (e, se del caso, per quanto tempo) dalla suddetta ditta.
Ad ogni modo, dagli atti emerge che nel dicembre 2016 egli ha iniziato a lavorare a tempo indeterminato quale addetto alle pulizie alle dipendenze della __________ SA di __________ (cfr. contratto del 9 gennaio 2017, prodotto in questa sede). Con scritti del 3 e del 18 luglio 2017, l'insorgente ha versato agli atti le buste paga di dicembre 2016 (fr. 4'279.25), gennaio (fr. 2'077.15), febbraio (fr. 4'512.95), marzo (fr. 3'282.90), aprile (fr. 4'653.50), maggio (fr. 4'891.75) e giugno 2017 (fr. 4'252.35). Avendo generato un reddito medio mensile di fr. 3'992.80, si deve concludere che anche quest'attività era reale ed effettiva e che, ancora nel giugno 2017, il ricorrente godeva quindi dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC. Non sono invece stati prodotti altri giustificativi, cosicché non è stato reso verosimile che egli abbia continuato a lavorare presso la __________ SA anche dopo il mese di giugno 2017. E ciò malgrado il 3 aprile 2018, allo scopo di verificare la situazione della famiglia __________ dal profilo professionale ed economico, il giudice preposto all'istruzione della causa avesse sollecitato il patrocinatore degli interessati - mediante raccomandata regolarmente intimata e ritirata dal destinatario (come risulta dalla ricerca postale effettuata in questa sede) - a documentare, entro dieci giorni, come si componessero attualmente le loro entrate e uscite finanziarie, con l'avvertenza che, in caso di mancata produzione di quanto richiesto, il Tribunale avrebbe deciso sulla base degli atti. I ricorrenti hanno così disatteso il loro obbligo di collaborazione - sancito dall'art. 90 LStr, applicabile anche in materia di ALC (cfr. STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.1; 2C_1008/2011 del 17 marzo 2012 consid. 4) - all'accertamento dei fatti determinanti ai fini del giudizio in merito alla revoca delle loro autorizzazioni di soggiorno, ragion per cui essi devono sopportare le conseguenze derivanti dalla loro mancata cooperazione (cfr. DTF 136 II 329 consid. 2.2). Ora, da un lato è vero che, a fronte della giurisprudenza federale - secondo cui perde lo statuto di lavoratore lo straniero che si trova in situazione di disoccupazione involontaria da 18 mesi, ha esaurito il diritto alle relative indennità, dipende dall'aiuto sociale e dimostra di non avere più alcuna prospettiva di trovare un impiego in tempi ragionevoli (cfr. STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 4.3; cfr. pure STF 2C_967/2010 del 17 giugno 2011 consid. 4.3) -, il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalle precedenti istanze, deve tuttora essere considerato un lavoratore ai sensi dell'ALC, data l'assenza di indizi che denotino una situazione di disoccupazione volontaria e non potendo, alla luce degli svariati impieghi assunti nel corso degli anni e ancora recentemente, essere sostenuto che, privo di occupazione da meno di 18 mesi, non abbia più prospettive reali di trovare un lavoro in tempi ragionevoli. D'altro lato occorre però anche considerare che il fatto che l'insorgente non sia riuscito a dimostrare di essere stato professionalmente attivo anche dopo la fine di giugno 2017 porta a concludere che egli si trovi attualmente in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. Ne discende che, in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 in fine Allegato I ALC, il rinnovo del suo permesso - e, di riflesso, di quello dei suoi familiari - può essere limitato ad un periodo non inferiore ad un anno. Essendo l'autorizzazione di soggiorno di cui l'insorgente disponeva giunta nel frattempo a scadenza, l'incarto deve pertanto essere rinviato alla Sezione della popolazione, affinché gli rinnovi la medesima per almeno un ulteriore anno, ritenuto che, se anche alla scadenza di questa proroga il ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno e, di riflesso, quello dei suoi familiari dovranno allora essere considerati decaduti e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno nel nostro Paese, essi saranno quindi tenuti a lasciare la Svizzera (cfr. STF 2C_968/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 6.4 e rimandi).
Gli atti vanno retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi per un ulteriore anno (art. 6 cpv. 1 in fine Allegato I ALC) il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, dopo avere sottoposto il caso, se necessario, alla Segreteria di Stato della migrazione per la sua approvazione.
5.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, in quanto assistiti da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 6 luglio 2016 (n. 3139) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 27 maggio 2015 (revoca UE 47) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi per un ulteriore anno il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, dopo avere sottoposto il caso, se necessario, alla Segreteria di Stato della migrazione.
Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Ai ricorrenti va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, in solido, complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera