Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2016.405
Entscheidungsdatum
03.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2016.405

Lugano 3 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 10 agosto 2016 di

RI 1

contro

la risoluzione 22 giugno 2016 (n. 2839) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 gennaio 2016 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto, in fatto

A. La cittadina italiana di origini dominicane RI 1 (1956) è entrata in Svizzera il 1° febbraio 2012, ottenendo dalle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri del Canton Vaud un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 31 gennaio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Il 31 dicembre 2012, essa ha perso il proprio impiego di ricezionista a __________.

B. a. Il 31 marzo 2013 RI 1 si è trasferita in Ticino e il 2 aprile successivo ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere autorizzata a cambiare Cantone allo scopo di risiedervi.

b. Rimasta senza impiego, dal gennaio 2013 al luglio del medesimo anno RI 1 ha percepito le indennità di disoccupazione, mentre nel maggio e giugno 2013 ha beneficiato delle prestazioni di sostegno sociale che ottiene nuovamente a partire dal febbraio 2015.

Il 20 novembre 2015, l'interessata ha infine sottoscritto un contratto di lavoro come addetta alle pulizie con la __________ SA durante 4.5 ore settimanali.

c. Dopo averle dato la possibilità di esprimersi, il 13 gennaio 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda di RI 1 di modifica dei dati relativi al cambiamento di Cantone e le ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, fissandole un termine fino al 13 marzo successivo per lasciare il territorio svizzero.

L'autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata svolgeva un'attività lucrativa marginale, di modo che non poteva essere considerata una lavoratrice ai sensi dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), e non disponeva di entrate sufficienti per il proprio mantenimento al punto da essere a carico della pubblica assistenza. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 ALC e degli art. 2, 6 Allegato I ALC e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio 22 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Pur tenendo conto del fatto che l'interessata aveva incrementato di qualche ora la propria attività lucrativa, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che essa adempisse sempre le condizioni per la revoca del permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, anche dal profilo del diritto interno, considerando il provvedimento impugnato rispettoso del principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la sua domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene in sostanza di poter prevalersi attualmente dell'ALC, avendo esteso la propria attività lavorativa.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In sede di replica l'insorgente ribadisce i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.

G. Degli accertamenti esperiti in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo lavorativo e finanziario della ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito dal giudice preposto alla causa (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici ed a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi, in linea di principio, del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2).

2.2. Giusta l'art. 33 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

L'art. 62 lett. e LStr in vigore al momento della decisione impugnata (ora: art. 62 cpv. 1 lett. e LStr) dispone che l'autorità competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - e le altre decisioni giusta la medesima legge, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la LStr prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr; cfr. anche art. 2 e 12 ALC).

Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero, occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.

  1. 3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.

Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

L'art. 18 OLCP precisa dal canto suo che per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

3.2. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è riservato tuttavia alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora: dell'Unione europea, CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).

Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

3.3. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.4. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

  1. 4.1. Come accennato in narrativa, il 1° febbraio 2012 RI 1 ha ottenuto nel Canton Vaud un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 31 gennaio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Essa ha lavorato quale ricezionista a __________ fino al suo licenziamento, avvenuto il 31 dicembre 2012. Dopodiché, dal gennaio al luglio 2013, ha percepito le indennità di disoccupazione. Nel maggio e giugno 2013 essa è caduta a carico dell'assistenza pubblica, presso cui si trova nuovamente a partire dal mese di febbraio 2015, come è stato confermato dall'istruttoria esperita in questa sede (prestazioni per complessivi fr. 62'849.84: estratto conto 12.02.18 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, in seguito: USSI).

Il 20 novembre 2015, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro come addetta alle pulizie con la __________ SA durante 4.5 ore settimanali, attività che ha esteso a 7 ore settimanali dopo l'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato.

4.2. Da quanto precede si può senz'altro ritenere che al momento della decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS emanata il 13 gennaio 2016, come pure di quella governativa che l'ha confermata il 22 giugno successivo, RI 1 non godesse più dello statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC.

In effetti, essa non disponeva più di un impiego reale ed effettivo dal 31 dicembre 2012 e quello svolto a partire dal 20 novembre 2015 era di natura prettamente marginale, visto che non superava mediamente le 7 ore settimanali.

4.3. Pendente causa l'insorgente afferma di avere incrementato le sue ore lavorative, di modo che dev'esserle nuovamente riconosciuto lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.

Ai fini del presente giudizio, bisogna pertanto accertare se il suo impiego sia reale ed effettivo oppure se la sua attività continua ad essere ridotta al punto da considerarla di natura meramente marginale ed accessoria.

  1. 5.1. L'accezione di "lavoratore" costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/ Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epi-ney/Gaëtan Blaser, op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/ Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40).

Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., da ultima, STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5), la nozione di lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata in modo estensivo; di riflesso, le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).

Non rientrano invece nella definizione di attività reali ed effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che la natura giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un contratto di lavoro sui generis), la produttività più o meno elevata del lavoratore, così come il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su chiamata) o l'ammontare della remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore al minimo garantito) non rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante stabilire da quale fonte (pubblica o privata, propria o di terzi) provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, pagg. 278 seg. e 286 seg.). Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3 giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986 pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi, op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, op. cit., pagg. 162, 187 e 190).

La CGUE ha quindi precisato che un cittadino comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se - come detto - la sua attività è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81 del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848).

5.2. Tornando al caso in esame, occorre quindi verificare se le prestazioni attualmente svolte dalla ricorrente siano fornite regolarmente e per una durata indeterminata, come prevede la prassi in materia.

Dando seguito alla richiesta del giudice delegato di documentare l'attività lavorativa svolta a partire dal mese di settembre 2016 quale addetta alle pulizie presso __________ SA, corredata dai relativi conteggi dello stipendio, RI 1 ha versato agli atti le buste paga fino al mese di gennaio 2018, da cui risulta che è stata impiegata per un numero variabile di ore:

mese n. ore mensili fr. netti

settembre 16: 32 fr. 479.40

ottobre 16: 94 fr. 1'252.70

novembre 16: 60.50 fr. 803.55

dicembre 16: 50 fr. 1'653.45

gennaio 17: 59.50 fr. 808.10

febbraio 17: 55 fr. 764.50

marzo 17: 67.25 fr. 914.35

aprile 17: 39 fr. 716.85

maggio 17: 61.25 fr. 823.45

giugno 17: 52.75 fr. 734.30

luglio 17: 69 fr. 1'009.80

agosto 17: 66.25 fr. 1'066.50

settembre 17: 42.25 fr. 836.–

ottobre 17: 85.50 fr. 1'157.65

novembre 17: 54.75 fr. 736.–

dicembre 17: 38.25 fr. 1'635.15

gennaio 18: 57.25 fr. 801.35

Sull'arco di tale periodo, la ricorrente è quindi stata impiegata con una frequenza irregolare. In media, essa ha lavorato durante poco più di 14 ore settimanali, percependo mensilmente un importo di circa fr. 952.–.

Da quanto precede bisogna ritenere che, malgrado l'incremento delle ore lavorate - avvenuto del resto soltanto dopo l'inoltro del suo ricorso al Tribunale -, il suo impiego non può essere considerato ancora come reale ed effettivo. Certo, essa raggiunge attualmente - anche seppur di poco - le 12 ore settimanali richieste dalla prassi. D'altra parte, però, tale limite di ore va relativizzato nel caso concreto. Secondo la prassi, infatti, per determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva bisogna tener conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. Giova ricordare che la libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevalga fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se una persona svolge un numero ridotto di ore lavorative - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid. 3.4). A titolo di esempio, il Tribunale federale ha recentemente indicato che un lavoro all'80% pagato con fr. 2'532.65 mensili non può essere considerato un impiego marginale ed accessorio, mentre un'attività parziale che permette di ottenere un salario mensile tra i fr. 600.– e i fr. 800.– va considerata talmente ridotta e poco remunerativa da non poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 6 Allegato I ALC (STF 2C_897/2017, del 31 gennaio 2018, consid. 4.2.2 con la giurisprudenza ivi citata).

Ora, tenuto conto del carattere irregolare delle prestazioni fornite da RI 1 dopo quasi tre anni di inattività, del numero ridotto di ore che continua a svolgere come addetta alle pulizie, come pure della scarsa remunerazione sulla quale può contare che non le permette di affrancarsi dall'assistenza pubblica da cui dipende ormai dal febbraio 2015 (per il mese di gennaio 2018 l'USSI le ha ancora versato fr. 442.– di prestazione ordinaria e fr. 205.– per il premio cassa malati), tutto questo indica come il suo impiego continui ad essere di natura meramente marginale e accessorio. Tanto più che l'insorgente non ha mai dimostrato di essere in grado di intraprendere un'attività a tempo pieno o quanto meno più remunerativa che le permetta di evitare di far capo all'aiuto sociale in futuro.

5.3. In siffatte circostanze, la ricorrente non può pertanto essere considerata attualmente una "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.

Essa non adempie più le condizioni per le quali aveva ottenuto un permesso di dimora nel nostro Paese. In effetti il 31 gennaio 2017, alla scadenza del proprio permesso di dimora UE/AELS, essa non lavorava più da 4 anni e la sua autorizzazione poteva pertanto essere rinnovata soltanto per un anno, fino a fine gennaio 2018. Dato che a tale scadenza la sua situazione non si è modificata, neppure un'ulteriore proroga potrebbe entrare in linea di considerazione.

  1. RI 1 non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, ritenuto che non ha maturato il diritto alla pensione e non risulta sia stata colpita da inabilità permanente al lavoro.

Inoltre l'insorgente non dispone manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per poter pretendere di ottenere un permesso di soggiorno quale persona senza attività, essendo da oltre tre anni ormai costantemente a carico dell'assistenza pubblica.

  1. In siffatte circostanze, la posizione della ricorrente deve dunque essere esaminata dal profilo del diritto interno.

7.1. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr, tale permesso può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

7.2. Nel caso di specie, RI 1 adempie senza dubbio questo motivo di revoca in quanto, come detto, è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2015 ed ha accumulato un debito nei confronti dello Stato che, al momento del presente giudizio, ammonta complessivamente a fr. 62'849.85. Del resto, neppure in questa sede la ricorrente fornisce elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la possibilità di non più dipendere a breve o medio termine dall'aiuto sociale.

  1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione (art. 96 LStr).

RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 1° febbraio 2012. Di conseguenza, la sua presenza nel nostro Paese non può ancora essere considerata di lunga durata, ritenuto pure che dal 13 gennaio 2016, giorno in cui l'autorità dipartimentale ha pronunciato il provvedimento impugnato, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Bisogna anche tener conto che essa non dispone più di un impiego reale ed effettivo ormai dalla fine di dicembre 2012 e che dal febbraio 2015 è costantemente a carico dell'assistenza pubblica. Non si può pertanto ritenere che la sua integrazione nel nostro Paese sia stata coronata da successo. Inoltre la ricorrente, di origini dominicane, ha acquisito la cittadinanza italiana nel 2007 e nella vicina Penisola possiede i suoi principali legami sociali e famigliari, visto che ci vivono suo marito e i due figli (certificato di famiglia 24.06.13 rilasciato dal comune di __________, prov. di Vercelli), con i quali ha mantenuto strette e regolari relazioni (scritto 26.06.13 di RI 1 all'USSI). Il suo rientro in Italia è quindi perfettamente esigibile.

Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso risulta senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Zitate

Gesetze

14

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 6 ALC
  • art. 7 ALC
  • art. 12 ALC

LPAmm

  • art. 47 LPAmm
  • art. 65 LPAmm

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 33 LStr
  • art. 62 LStr
  • art. 96 LStr

OLCP

Gerichtsentscheide

9