Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2016.271
Entscheidungsdatum
22.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2016.271

Lugano 22 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso 18 maggio 2016 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 15 aprile 2016 del Direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana che ha respinto il suo ricorso contro la decisione 19 gennaio 2016 con cui il Dipartimento formazione e apprendimento ha interrotto la sua pratica professionale negandole l'acquisizione del modulo professionale III;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è iscritta al programma di bachelor in insegnamento per il livello prescolastico presso il Dipartimento di formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Durante l'anno accademico 2015/2016, a decorrere dal 25 agosto 2015, la stessa ha iniziato il modulo professionale III, svolgendo da allora il periodo di pratica professionale previsto dal piano degli studi presso la scuola dell'infanzia di __________. Il 15 gennaio 2016, il direttore dell'istituto comunale __________ e la docente di pratica professionale __________ hanno avuto un colloquio con RI 1 al termine del quale le hanno comunicato che, a seguito delle lacune riscontrate nella conduzione della classe, la sua pratica professionale sarebbe stata interrotta il giorno stesso. In occasione di un incontro, il 18 gennaio 2016, la responsabile della formazione bachelor __________ e il responsabile del modulo professionale III __________ hanno confermato a RI 1 l'interruzione della pratica professionale e la conseguente mancata acquisizione del predetto modulo.

B. a. Con decisione 19 gennaio 2016, il consiglio di direzione del DFA, richiamando l'art. 14 cpv. 4 delle direttive di applicazione del regolamento per il Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) dell'ottobre 2015 (in seguito: direttive SUPSI) e i pareri dei professionisti coinvolti, ha disposto l'interruzione della pratica professionale di RI 1, informandola della mancata acquisizione del modulo professionale III.

b. Contro la predetta decisione, la studentessa è insorta dinanzi al Direttore generale della SUPSI. Questo, con risoluzione 15 aprile 2016, ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento giustificato alla luce degli evidenti problemi della ricorrente, segnalati a più riprese e da più parti, nella gestione in maniera autonoma della sezione e dei singoli allievi.

C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si è aggravata dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente acquisizione del modulo professionale III. A mente sua, la decisione non terrebbe conto dei giudizi positivi espressi sul suo operato negli anni precedenti, né avrebbe accertato i fatti in modo corretto. In estrema sintesi, non sarebbero dati dei motivi gravi a tal punto da giustificare il provvedimento contestato. Questo sarebbe pure lesivo del principio di proporzionalità, essendo nel caso concreto ravvisabile il prolungamento della pratica professionale, misura meno gravosa, ma più adeguata a permettere alla ricorrente di colmare le asserite lacune. Essa ha inoltre eccepito l'assenza di un rapporto sommativo della pratica professionale redatto dal docente di riferimento, prescritto dal piano degli studi quale presupposto per negare l'acquisizione del modulo.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Direttore generale della SUPSI, ribadendo le motivazioni esposte nella decisione impugnata, con precisazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

E. Con la replica, RI 1 ha sostanzialmente confermato la proprie tesi di ricorso con motivi di cui si dirà, laddove occorra, in appresso. Il Direttore generale della SUPSI ha invece rinunciato a presentare una duplica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 11a cpv. 1 della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/ SUPSI; RL 5.3.1.1), nella sua versione in vigore fino al 31 luglio 2016 (cfr. BU 11/2014, 107). La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti. Con l'allegato di risposta, il direttore generale della SUPSI ha prodotto degli appunti, assunti posteriormente alla sua decisione 15 aprile 2016, che delle supplenti avrebbero redatto in occasione di alcune lezioni in cui hanno sostituito la docente titolare. La ricorrente ha messo in dubbio l'attendibilità di questi documenti e ha chiesto al Tribunale, qualora intendesse prenderli in considerazione, di assumere delle prove (il proprio interrogatorio e l'audizione testimoniale di __________, una delle supplenti menzionate dal direttore generale) atte a confutarne il contenuto. Ebbene, non essendo determinante ai fini del giudizio e atteso che il direttore generale della SUPSI, rinunciando alla duplica, non ha reagito alle precise contestazioni mosse a questo proposito dall'insorgente, si può prescindere da un simile accertamento ritenendo non provati i fatti addotti con i predetti scritti. L'interrogatorio della ricorrente non potrebbe inoltre apportare nulla più di quanto già dichiarato con le memorie scritte nemmeno in merito all'episodio, di cui si dirà al consid. 5.3, concernente l'alunna rimasta sola in palestra. D'altra parte, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (STA 52.2013.396 del 25 agosto 2014, consid. 1, con rinvii).

2.A titolo preliminare, si rileva che la domanda della ricorrente di dichiarare acquisito il modulo professionale III non potrà in alcun caso essere accolta. Essendo stata la pratica professionale interrotta anzitempo, i presupposti per il superamento del modulo professionale non sono dati. Anche qualora il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che l'interruzione della pratica per gravi motivi sia stata decisa a torto, l'acquisizione del modulo professionale non potrebbe avvenire automaticamente, richiedendo questa una valutazione finale che in concreto non si è potuta attuare. Non essendo più possibile per la ricorrente riprendere l'esperienza lavorativa presso la sede scolastica di __________, data la fine dell'anno scolastico, il Tribunale potrà tuttalpiù accertare che la decisione è illegittima.

3.3.1. Il corso di laurea per conseguire il bachelor of arts in insegnamento per il livello prescolastico presso la SUPSI prevede una formazione ripartita su tre anni. Il terzo anno è caratterizzato da una pratica professionale continuata. Obiettivo del corso è la conduzione a tempo pieno da parte dello studente di una sezione, promuovendo gli apprendimenti e la crescita degli allievi in termini formativi, l'allestimento di un bilancio delle proprie competenze professionali e l'identificazione dei propri bisogni di formazione e dei propri obiettivi di sviluppo professionale. Si richiede inoltre all'aspirante docente di essere in grado di agire in maniera responsabile, dimostrando di conoscere e di rispettare il quadro legale, deontologico e giuridico della propria azione e di essere in grado di assumere la responsabilità di un gruppo (cfr. piano degli studi 2015/2016 del bachelor of arts in insegnamento per il livello prescolastico dell'8 giugno 2015, pag. 13 e 47).

3.2. La pratica professionale è disciplinata dall'art. 14 direttive SUPSI, secondo cui i corsi di laurea prevedono diversi periodi di pratica professionale inseriti nei diversi moduli professionali. I rispettivi piani degli studi precisano il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti (cifra 1). La partecipazione alle pratiche professionali, soggiunge la cifra 2, è obbligatoria. La norma, alla cifra 3, prevede inoltre che durante le pratiche professionali lo studente è seguito da un docente di pratica professionale o da un docente accogliente e da un docente del DFA. L'ispettore scolastico e il direttore dell'istituto comunale intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro funzioni. A norma dell'art. 14 cifra 4 direttive SUPSI, il Consiglio di Direzione del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'ispettore o del direttore dell'istituto comunale può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata. I docenti coinvolti, soggiunge infine la cifra 5, formulano una valutazione della pratica professionale secondo quanto stabilito nei rispettivi piani degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

3.3. Le direttive SUPSI non precisano cosa si intenda per motivi gravi atti a giustificare l'interruzione della pratica professionale. Come segnalato dall'insorgente, la SUPSI ha provveduto a farlo soltanto con l'adozione delle normative relative alle pratiche professionali del bachelor SUPSI in insegnamento per il livello prescolastico e del bachelor SUPSI in insegnamento per il livello elementare, specificando che l'interruzione della pratica può avvenire per gravi lacune pedagogico-didattiche o per comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati. Tali prescrizioni non sono tuttavia applicabili al caso in esame, essendo valide unicamente a partire dall'anno scolastico 2016/2017.

In assenza di una precisa definizione, appare comunque logico ritenere che per ammettere l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato occorre che ci si trovi oggettivamente in presenza di una situazione concreta tale da non rendere più esigibile che la pratica professionale venga portata a termine regolarmente. Al riguardo va in particolare tenuto conto del tipo di pratica, ma anche del contesto in cui essa s'inserisce, ovvero la scuola dell'infanzia, le cui importanti finalità educative (cfr. art 1 legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; LSIE; RL 5.1.5.1) possono essere perseguite solo in un ambiente appropriato, in cui sia assicurato un corretto funzionamento della classe, che favorisca l'apprendimento e lo sviluppo del bambino e il processo di socializzazione. L'adozione del provvedimento dipende dunque dalle circostanze concrete e implica una ponderazione degli interessi in gioco, in cui all'interesse della docente in formazione (a concludere la pratica) deve in particolare essere contrapposto quello pubblico ad un quadro scolastico compatibile con le finalità educative perseguite, rispettivamente quello dei bambini a ricevere un'educazione adatta ai loro bisogni, caratteristiche e sviluppo. La misura deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità.

4.Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).

5.5.1. Nel caso concreto, l'operato della ricorrente durante il periodo di pratica professionale svolto nella sede scolastica di __________ è stato valutato innanzitutto da L__________, docente di riferimento del DFA e da __________, direttore dell'istituto scolastico comunale, in occasione di una visita del 30 novembre 2015. A seguito della stessa, hanno esposto le proprie osservazioni in un rapporto. Dopo aver osservato che la sezione ha grande capacità di lavoro autonomo e non presenta particolari problemi di gestione, hanno formulato i seguenti suggerimenti formativi all'indirizzo dell'insorgente. L'allieva maestra dovrebbe lasciare maggior spazio alle ipotesi dei bambini e non anticipare possibili soluzioni esprimendo il proprio punto di vista dal quale poi i bambini faticano a distanziarsi. In generale suggeriamo di lasciare più spazio a tutto ciò che "arriva dagli allievi". Devi evitare di fare tu le domande e le risposte. È molto importante dare il giusto spazio a chi si esprime, soprattutto ai più timidi. Chiedere a C. di dare un "indizio" significa non considerare le capacità di comprensione di una bambina di quell'età e metterla inutilmente nella condizione di sperimentare l'insuccesso. Chiedere "Con che lettera inizia una certa parola", è fuori luogo e significa non considerare le competenze della bambina a cui è stato richiesto questo compito. Durante le attività hanno inoltre rimarcato alcune risposte inadeguate date ai bambini. A questo punto chiedi: "Avete visto dov'è la scatola?; un bambino ti risponde: "In giardino". La tua risposta è stata: "Se non ha le gambe è difficile che sia in giardino". Questa risposta è assolutamente inadeguata e certamente non quella che ci si può attendere da una docente al suo ultimo anno di formazione. […] Dare la colla a un bambino che non trova la sua colla rimproverandolo in questo modo: "Vediamo se sparirà anche questa colla" è eticamente scorretto e inefficace da un punto di vista didattico.

In conclusione, hanno esposto le seguenti osservazioni. La lezione osservata presenta evidenti problemi che la docente in formazione incontra nella gestione della quotidianità. Le richieste che l'allieva maestra fa ai bambini sono sovente inadeguate. I bambini non sembrano rispettare il ruolo che la docente dovrebbe avere nei loro confronti: quello di permettere loro di fidarsi di lei, di sperimentare la sicurezza nella relazione con l'allieva maestra senza doversi regolarmente riferire alla docente titolare. Trattandosi di una visita formativa non esprimiamo una valutazione ma dobbiamo tuttavia segnalare che se si trattasse di una visita sommativa questa risulterebbe non acquisita.

L__________ ha confermato la propria impressione con rapporto 17 dicembre 2015, redatto a seguito di una visita in classe del medesimo giorno. In questo frangente, il docente ha osservato diverse lacune nella gestione della sezione da parte della ricorrente. In particolare le ha suggerito di essere più coinvolta nelle relazioni con i bambini e i genitori, rimproverandole di essere poco rassicurante. Ha inoltre segnalato delle difficoltà a far spostare i bambini da una stanza all'altra in maniera ordinata e una mancanza di controllo sul gruppo. Sono necessari dodici minuti per organizzare, con l'aiuto della transizione già conosciuta dai bambini (quella del serpentone) la fila per prepararsi ad andare in salone a raggiungere le altre sezioni. La fila non dura a lungo: i bambini si spostano dallo spogliatoio alla palestra correndo e non rispettando quindi la regola prevista, quella di spostarsi con calma a due a due. […] Durante la preparazione per andare a fare l'attività di movimento così come al rientro dalla palestra, il gruppo ti sfugge di mano. I bambini lasciano in disordine le loro pantofole e ci sono pure dei vestiti sul pavimento. Sono i compagni ad accorgersi che la piccola G. è rimasta in palestra e ritornano a prenderla dopo le due attività motorie.

L__________ ha rimproverato alla ricorrente una mancanza di coerenza nell'esigere il rispetto delle consegne assegnate. Se decidi di far spostare i bambini in fila devi essere coerente e far rispettare questa modalità, altrimenti perdi di credibilità nei loro confronti. […] Alle 11.15 ci si prepara per andare in giardino e tu dici che possono uscire solo i bambini che sono in silenzio e stanno tranquilli. Tu lasci comunque uscire anche chi parla e ripeti delle consegne ad alcuni bambini che non hanno capito perché, oltre che non star zitti, stavano facendo altro.

In conclusione, il docente ha espresso il seguente giudizio. Conclusioni: come già scritto nel precedente rapporto del 30 novembre 2015, durante la mattinata trascorsa nella sezione della maestra __________, dalle mie osservazioni la docente in formazione RI 1, presenta evidenti problemi nella gestione della quotidianità. Le richieste che l'allieva maestra fa ai bambini sono sovente inadeguate. I bambini non sembrano rispettare il ruolo che la docente dovrebbe avere nei loro confronti: quello di permettere loro di fidarsi di lei, di sperimentare la sicurezza nella relazione con l'allieva maestra senza doversi regolarmente riferire alla docente titolare. Trattandosi di una visita formativa non esprimo una valutazione ma mi permetto tuttavia di segnalare che se si trattasse di una visita sommativa questa risulterebbe non acquisita.

5.2. Pure la docente di pratica professionale __________ ha riassunto la sua valutazione sull'attività della ricorrente con rapporto del 27 gennaio 2016. Ha evidenziato l'incapacità di relazionarsi in maniera costruttiva con gli allievi e di stabilire un rapporto di fiducia. Più volte ho suggerito e consigliato a RI 1 di cogliere ogni occasione (durante la giornata educativa) per osservare e ascoltare gli allievi, parlare con loro, per conoscerli e farsi conoscere. […] L'osservazione è rimasta un po' superficiale, l'ascolto "distratto", il coinvolgimento poco sentito. Non è riuscita a diventare persona di riferimento per gli allievi ed è venuta a mancare la reciproca fiducia. I bambini non hanno potuto sperimentare la necessaria sicurezza nella relazione con l'allieva maestra; regolarmente si riferivano a me e venendo a cercarmi quando ero fuori dalla sezione per lasciar sperimentare a RI 1 la conduzione in assenza della DPP. Raramente ha lasciato trasparire l'entusiasmo ed il piacere di lavorare con e per gli allievi.

Dal punto di vista didattico ha segnalato delle difficoltà a progettare situazioni di insegnamento e apprendimento originali e idonee alle competenze degli allievi. Sovente gli obiettivi dichiarati non erano chiari e le proposte operative sono risultate di debole valenza didattica, poco idonee. Per le due settimane di conduzione a tempo pieno le ho lasciato la massima libertà. Ha riempito la griglia delle settimane con tante attività senza alcun legame tra loro, con contenuti poco originali (già fatte o proposte durante pratiche precedenti). Fatica ancora a prevedere tempi e spazi per la realizzazione delle attività. Ha inoltre rilevato delle carenze di organizzazione e dei problemi nel modo di proporre le attività e le consegne. Spesso le consegne sono state poco chiare o in contraddizione con quanto poi richiesto agli allievi (vedi attività con le foglie e stravolgimento dell'attività di scoperta del laboratorio-argilla). Le attività proposte sono state portate a termine, ma non è stata favorita l'autonomia (gli allievi hanno ripetuto o copiato, senza avere la possibilità di scoprire e/o sbagliare) e la collaborazione (perché non far capo ai "bambini risorsa"?). Rare le situazioni di apprendimento dove gli allievi erano realmente coinvolti e hanno avuto l'opportunità di costruire un pensiero critico. La gestione del gruppo è stata valutata carente e le modalità di richiamo all'attenzione discutibili. RI 1 ha evidenziato grandi difficoltà nella gestione delle attività e anche nella quotidianità. Continui richiami all'attenzione e all'ascolto, con modalità discutibili (cantando canzoncine, toccando i bambini… chiedendo loro di cucirsi la bocca con ago e filo!), senza essere propositiva o costruttiva. Duravano di più i momenti di richiamo alla calma che quelli dedicati alle attività e il clima di lavoro non era certamente favorevole all'interesse e al coinvolgimento. A mente della docente __________, l'insorgente non avrebbe inoltre dimostrato di sapersi interrogare sulle attività degli allievi e sulla propria azione in relazione agli obiettivi dichiarati, né di saper identificare gli ostacoli incontrati nell'esercizio della pratica e soluzioni alternative. Anch'essa ha inoltre rimarcato che la ricorrente ha perso sovente il controllo del gruppo durante la gestione dell'attività, in particolare perdendo di vista una parte degli allievi durante l'uscita in giardino e omettendo di andare a cercarli. A suo avviso, le lacune riscontrate non sono accettabili per una studentessa all'ultimo anno di formazione.

5.3. La ricorrente ha contestato, anche in questa sede, la veridicità del fatto riportato da L__________ nel rapporto 17 dicembre 2015, secondo cui avrebbe perso di vista un'allieva, della cui assenza si sarebbero preoccupati altri bambini, non vedendola tornare dalla palestra dopo due attività motorie. A questo proposito la ricorrente ha puntualizzato che non si sarebbe trattato di due attività motorie, bensì di una sola attività divisa in due fasi e ha spiegato che la bambina ha avuto il suo permesso di ritornare in palestra perché vi aveva dimenticato il suo peluche. Non avrebbe tuttavia mai perso il controllo sulla stessa. Con la replica ha aggiunto di aver essa stessa chiesto a un allievo di andare a prenderla. Indipendentemente dalle giustificazioni addotte su questo preciso episodio, appare comunque evidente che il docente L__________ ha avuto l'impressione, condivisa anche dalla docente titolare e dal direttore comunale, che l'insorgente non avesse la dovuta padronanza della sezione e che l'ambiente non fosse per nulla conforme alle aspettative, malgrado tutti diano atto che si tratti di un gruppo di allievi tendenzialmente disciplinato e non problematico. Alla luce delle predette valutazioni, espresse da professionisti del settore che hanno osservato di persona il lavoro dell'insorgente e hanno reso un giudizio convergente, motivato e sostanziato da esempi concreti, non vi sono elementi per ritenere che il provvedimento adottato poggi su considerazioni prive di oggettività, imparziali o arbitrarie.

5.4. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che nei due anni precedenti abbia ricevuto (anche) dei giudizi positivi non permette di fugare ogni dubbio circa la sua competenza a condurre la pratica professionale in maniera autonoma e responsabile. Al contrario, proprio dai giudizi relativi ai precedenti moduli - ancorché superati con valutazioni globalmente positive - risulta che il suo operato non è stato in precedenza esente da critiche. Durante l'anno scolastico 2014/2015 sono state in effetti riscontrate delle difficoltà e due elementi di valutazione su sette non sono stati ritenuti acquisiti. In estrema sintesi, nel primo caso (visita del 20 novembre 2014 della docente DFA A__________), sono in particolare state evidenziate le difficoltà nella gestione di un piccolo gruppo di allievi. Nel secondo (visita del 27 novembre 2014 della docente DFA M__________) è stata rimproverata alla ricorrente mancanza di coerenza e di autorevolezza, oltre all'uso di interventi inadeguati (urla) per richiamare i bambini. Al termine del primo semestre, pur avendo espresso un giudizio positivo, la docente di pratica professionale C__________ ha inoltre segnalato che alcuni obiettivi del modulo professionale del primo anno andavano consolidati, rimarcando ad esempio la necessità di acquisire maggiore autorevolezza e annotando che il gruppo di bambini in certi momenti non la sentiva come figura docente. Pure nelle valutazioni del secondo semestre, in generale positive, non sono mancate alcune note critiche. Segnatamente durante la visita del 17 aprile 2015, il docente DFA S__________ ha riscontrato una discreta gestione della classe: molto buona nei momenti di discussione, meno autorevole nei momenti più caotici, segnalando la necessità di essere un po' autoritari e avere "polso". Sulla scorta anche di questi giudizi, vi è pertanto da ritenere che determinate debolezze già riscontrate in passato siano riemerse durante la pratica iniziata in un nuovo contesto scolastico, dove le esigenze poste, visto il livello raggiunto, sono e devono essere accresciute.

5.5. Visto quanto precede, considerate le importanti difficoltà rilevate nella gestione della sezione da parte della ricorrente e ritenuto che gli esperti hanno dato atto di una situazione preoccupante, non confacente alle esigenze educative della classe dei bambini né al livello di una studentessa al terzo anno di formazione - chiamata a condurre durante tutto l'anno una sezione, dimostrando di essere in grado di assumere la responsabilità del gruppo e di promuovere gli apprendimenti e la crescita degli allievi (cfr. piano degli studi 2015/2016 citato) - non si ravvisano nell'interruzione della pratica professionale gli estremi dell'abuso del potere di apprezzamento rimesso agli esaminatori, che il Tribunale è tenuto a sindacare dando prova di un certo riserbo. Nemmeno dal profilo della proporzionalità la misura adottata presta il fianco alla critica. Questa, infatti, per quanto determini la mancata acquisizione del modulo professionale, non preclude alla ricorrente di portare a termine la sua formazione, disponendo della possibilità di ripetere l'anno scolastico. Posta questa premessa, il provvedimento appare senza dubbio adeguato a ristabilire l'ordine nella sezione della scuola dell'infanzia di __________, nel prevalente interesse pubblico a un quadro scolastico compatibile con le finalità educative perseguite e in quello dei bambini a essere seguiti da docenti (anche solo in formazione) sufficientemente capaci di offrire loro un'educazione adatta ai loro bisogni. Al contrario, il prolungamento della pratica professionale, prevista comunque per tutto l'anno scolastico, non avrebbe permesso di raggiungere lo scopo. La ripetizione integrale della pratica professionale appare pertanto l'unica soluzione praticabile. La sua frammentazione e la conseguente conclusione presso un altro istituto avrebbe in effetti impedito di valutare, conformemente agli obiettivi del corso, la conduzione di una medesima sezione sull'arco dell'intero periodo scolastico.

6.L'insorgente ha infine eccepito delle carenze di natura formale, sostenendo che secondo il piano degli studi il provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto da un rapporto sommativo della pratica professionale redatto dal docente di riferimento. Ebbene, la censura va disattesa poiché l'interruzione della pratica è stata adottata, come prescritto dall'art. 14 cifra 4 direttive SUPSI, dal consiglio di direzione del DFA, sentito il parere del docente responsabile DFA, della docente di pratica professionale nonché del direttore dell'istituto scolastico comunale. Una valutazione finale, non essendo stata portata a termine la pratica, non era per contro necessaria.

  1. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

5

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 68 LPAmm
  • art. 69 LPAmm

LTF

Gerichtsentscheide

4