Incarto n. 52.2014.186
Lugano 3 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 maggio 2014 di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 9 aprile 2014 (n. 1761) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 ottobre 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 5 gennaio 2000, il cittadino turco RI 1 (1976) è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la moglie connazionale A__________ (1978), attualmente titolare di un'autorizzazione di domicilio nel nostro Paese, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora annuale, la cui ultima scadenza è stata fissata per il 4 gennaio 2013. Dalla loro unione è nato, il __________ 2002, il figlio D__________, il quale è al beneficio di un permesso di domicilio.
b. Il 24 agosto 2004, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. D__________ è stato affidato alla madre, mentre al padre è stato concesso un diritto di visita sul medesimo con l'obbligo di versargli un contributo alimentare. Dal 1° settembre 2004 all'agosto 2005 D__________ è dovuto ricorrere all'anticipo alimenti da parte dello Stato che il genitore non gli versava. Dall'ottobre 2005 all'agosto 2006, RI 1 ha fatto capo all'aiuto sociale. Nel settembre 2010, dopo diverse riconciliazioni, i coniugi __________ si sono nuovamente separati.
c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha più volte interessato le nostre autorità giudiziarie penali ed amministrative.
Il 24 marzo 2010 e 28 ottobre 2011, l'autorità competente in materia di diritto degli stranieri gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio a causa della sua delicata situazione finanziaria e debitoria nonché per il fatto che era stato condannato penalmente. Da allora, gli ha rinnovato il permesso di dimora annuale con la condizione di tenere un comportamento irreprensibile.
d. Il 13 gennaio 2012, RI 1 è stato arrestato e incarcerato.
Con sentenza 24 maggio 2012, la Corte delle assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di lesioni intenzionali gravi, rissa, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), ripetuta minaccia, danneggiamento, ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, e lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- inflittagli con decreto d'accusa 4 febbraio 2008. L'esecuzione della pena è stata in parte sospesa condizionalmente con un periodo di prova. La Corte gli ha pure ordinato un trattamento psicologico ambulatoriale della durata di 3 anni. L'interessato è stato inoltre condannato a versare all'accusatore privato un risarcimento del torto morale e un indennizzo per le spese legali.
Con sentenza 7 dicembre 2012, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello incidentale di RI 1, con il quale contestava i reati di ripetuta minaccia e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, e, in parziale accoglimento degli appelli inoltrati dal Ministero pubblico e dall'accusatore privato, lo ha dichiarato colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, in luogo di lesioni intenzionali gravi. Gli altri capi di imputazione sono per contro cresciuti in giudicato per mancanza di impugnazione. Dopo avergli riconosciuto parzialmente uno stato di lieve scemata imputabilità, la CARP gli ha inflitto una pena detentiva di 5 anni e 3 mesi, a valere quale pena unica comprensiva di quella summenzionata, nonché una multa di fr. 100.-. Ha inoltre aumentato gli importi degli indennizzi in favore dell'accusatore privato.
Quest'ultimo giudizio è stato in seguito confermato dal Tribunale federale con sentenza 3 settembre 2013 (6B_194/2013).
B. Il 16 settembre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avere raccolto le sue osservazioni, con decisione 15 ottobre 2013 gli ha revocato (recte: non ha rinnovato) il permesso di dimora per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione. La decisione è stata resa sulla base degli art. 61 cpv. 1 lett. c, 62, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza sull'am-missione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 9 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
Ritiene che la decisione impugnata sia lesiva del principio di proporzionalità visto che soggiorna in Svizzera da lungo tempo, dove si sente ben integrato, e che il trasferimento nel suo Paese d'origine sarebbe inesigibile, essendo di etnia curda. Un ammonimento sarebbe più adeguato alle circostanze. Sostiene inoltre che il suo allontanamento non farà altro che compromettere il legame affettivo con il figlio e la moglie, con la quale si è nel frattempo riconciliato.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano.
In concreto, ci si può invero chiedere se il ricorrente, benché sia sposato con una connazionale titolare di un'autorizzazione di domicilio, possa effettivamente invocare tale norma per poter soggiornare nel nostro Paese, già per il fatto che egli si trova attualmente in carcere. Tale quesito può comunque rimanere indeciso in quanto l'art. 51 cpv. 2 lett. b LStr dispone che i diritti di cui all'art. 43 si estinguono in ogni caso quando, come nella presente fattispecie, sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr.
2.2. Ferma questa premessa, l'art. 62 LStr dispone infatti che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se - tra l'altro - lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b) oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici giusta l'art. 80 cpv. 1 OASA è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
Dall'elenco dei suoi precedenti penali, risulta quanto segue:
08.11.02 multa dipartimentale di fr. 50.-;
02.06.03 DA __________ per circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 0.76 - max. 1.06 g‰), infrazione alle norme della circolazione (15.03.03): condanna alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'000.-;
01.07.05 multa dipartimentale di fr. 40.-;
13.07.07 multe dipartimentali di fr. 60.-, rispettivamente, di fr. 100.- (poi commutate in 2 giorni di detenzione);
04.02.08 DA __________ per guida (11.09.07) in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max. 1.86 g‰): condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 1'200.-;
18.09.09 multa dipartimentale di fr. 100.-;
23.01.12 DA __________ per contravvenzione (da aprile 2011) alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10): condanna alla multa di fr. 300.-;
07.12.12 sentenza CARP, confermata dal Tribunale federale il 3.09.13, per tentato omicidio intenzionale (per dolo eventuale), ripetuta minaccia, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (le imputazioni per rissa, contravvenzione alla LStup, danneggiamento e ripetuta ingiuria erano cresciute in giudicato in mancanza di impu gnazione della sentenza 24.05.12 della Corte delle assise criminali): condanna, vista la lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 5 anni e 3 mesi, pena unica comprensiva di quella pecuniaria inflitta con DA 04.02.08, e alla multa di fr. 100.-, nonché all'indennizzo a favore dell'accusatore privato e al versamento delle indennità processuali dovute a quest'ultimo.
Da quanto precede, si rileva che il ricorrente è stato recentemente condannato a una pena privativa della libertà superiore a un anno, quindi di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza. Ne discende che le condizioni per non rinnovare il suo permesso di dimora risultano adempiute già sulla base dell'art. 62 lett. b LStr. Anche le altre ipotesi di revoca previste alla lettera c della medesima norma sono peraltro realizzate in concreto, come rilevato dal Consiglio di Stato con motivazioni condivise da questo Tribunale.
4.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione di soggiorno è revocata - o non è rinnovata - perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere una simile misura devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se essa si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
Nel caso in cui la decisione di revoca o di mancato rinnovo abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero.
4.2.
4.2.1. Dal profilo della colpa, va rilevato che RI 1 ha violato a diverse riprese l'ordinamento giuridico del nostro Paese, aggravando sempre più la propria situazione dal profilo penale, e questo nonostante che a partire dal 2010 il suo permesso annuale gli era stato rinnovato con la condizione di tenere un comportamento irreprensibile. Dopo aver subìto due condanne nel 2003 e 2008 per guida in stato di ebrietà, tra il maggio 2009 e l'inizio di novembre 2011 egli ha contravvenuto alla LStup per aver consumato personalmente 50 grammi di marijuana. Nel 2011, ha omesso di compilare e presentare alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, presso la quale era affiliato in qualità di datore di lavoro, i quaderni dei salari versati nel 2010 ai dipendenti. Il 17 aprile 2011, ha preso parte a una rissa che ha avuto quale conseguenza il suo ferimento e quello di due altre persone, tentando poco dopo di uccidere una di queste, sfregiandole pure il viso con un coltello (due ferite, rispettivamente, di 12 e 15 centimetri).
L'8 dicembre 2011, il ricorrente ha ripreso e delinquere. Durante un litigio con la consorte dovuto al fatto che essa si rifiutava di riprendere la relazione coniugale, le ha appoggiato per qualche istante la lama seghettata di un coltello da tavola alla gola davanti al figlio, ingiuriandola, per poi lasciarla andare soltanto a seguito delle sue urla. Come se non bastasse, l'8 gennaio 2012, dopo avere deteriorato con pugni e calci la porta d'entrata dell'appartamento della moglie, ha minacciato quest'ultima di sottrarle il figlioletto, offendendola nuovamente con epiteti. In tale occasione egli ha pure minacciato le forze dell'ordine intervenute per allontanarlo, spintonando pure un agente di polizia.
Ora, il reato di tentato omicidio per cui l'insorgente è stato pesantemente condannato è uno dei più gravi contemplati dal nostro codice penale ed ha quindi un peso determinante nell'ambito del presente giudizio, ritenuto che tocca un bene giuridico fondamentale per la società, come la vita umana. Eloquenti sono le considerazioni esposte in proposito dalla CARP, che ha definito mediamente grave la colpa commessa dall'interessato (sentenza penale 07.12.12, consid. 24a pag. 61 segg.):
"Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che i due colpi di coltello sferrati alla cieca dall'imputato nella parte anteriore del capo della vittima - e, quindi, in una zona fortemente a rischio - non hanno causato ferite (almeno) potenzialmente letali. Altrettanto grave è il fatto che RI 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle spalle della sua vittima e colpendo senza preavviso. Qualifica, poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli, dopo essere stato buttato fuori dal bar da un avventore intervenuto a difesa, vi abbia fatto ritorno, brandendo ancora il coltello e proferendo minacce pesanti all'indirizzo della vittima e dimostrando, con ciò, una risolutezza particolare a fare del male e una altrettanto particolare determinazione alla violenza.
Sempre a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus operandi di RI 1 denota spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che l'accoltellamento è avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di avventori, nonché una certa brutalità in considerazione dell'utilizzo di un'arma bianca che ha imposto un attacco a distanza ravvicinata dalla vittima.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di RI 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall'art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di vita. Va, tuttavia, qui, considerato che, comunque, gli atti di RI 1 hanno causato alla vittima degli sfregi permanenti in una zona molto visibile.
Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che RI 1 ha agito per vendetta, anche se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente va ridimensionato a dipendenza dello stato di concitazione e - probabilmente - di rabbia dovuto al fatto di avere subito, poco prima, una ferita (anche se leggera) proprio ad opera (questo era il suo convincimento) di B.S. In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui RI 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: ritenuto come, secondo la perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai disturbi di personalità di cui è affetto ne comprometta la capacità di agire ragionevolmente, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in una situazione in cui i normali freni inibitori erano allentati e, quindi, la sua libertà di decidersi fra legalità e illegalità era ridotta. (...) Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta essere più che mediamente grave".
Non vanno di certo sottovalutati nemmeno gli altri reati commessi dal ricorrente (segnatamente rissa, ingiuria, minaccia, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), ritenuto che con il suo comportamento ha leso dei beni giuridici importanti per la società, come l'integrità della persona, l'onore, la libertà personale e il rispetto per la pubblica autorità. Non va trascurato neppure il fatto che ha circolato più volte in stato di ebrietà ed ha contravvenuto alla LStup. Va pure tenuto conto che l'interessato non ha mai collaborato durante la procedura penale sfociata nella recente sentenza di appello della CARP e che ancora dinnanzi a quest'ultima autorità ha "negato l'evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo alimentata con continue bugie" (sentenza penale 07.12.12, consid. 24d pag. 65).
RI 1 ha quindi dimostrato durante tutti questi anni di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Visto il suo comportamento, non si può nemmeno escludere che egli ricada nell'illecito anche in futuro (vedi sentenza 18.09.13 Giudice dei provvedimenti coercitivi, consid. 3 e 5). Lo dimostra pure il fatto che ha già delinquito durante il periodo di prova impostogli a seguito della sospensione condizionale di una delle pene inflittegli in passato, oppure quando era già depositato l'atto di accusa o era sotto inchiesta.
Ne discende che le colpe a suo carico sono nel complesso gravi al punto tale che, nell'ambito dell'esame della proporzionalità del provvedimento impugnato, soltanto delle circostanze particolari di ordine privato potrebbero sovvertire quanto precede.
4.2.2. Il ricorrente risiede stabilmente in Svizzera dal 2000 ed è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Se, da una parte, questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che con il suo comportamento egli ha dimostrato in tutti questi anni di avere enormi difficoltà di integrazione. Del resto, neppure la presenza di suo figlio gli ha impedito di commettere le diverse azioni delittuose per le quali è stato condannato e che lo rendono una persona indesiderata in Svizzera, dove è rimasto a lungo professionalmente inattivo ed ha cambiato una dozzina di posti di lavoro. Infatti, dal suo arrivo nel nostro Paese, egli ha svolto diversi lavori come manovale, aiuto cucina, ausiliario di pulizie, sempre però per periodi relativamente brevi, per poi avviare nel settembre 2010 con un socio un'attività in proprio aprendo un negozio alimentare take away fino al suo arresto. La precarietà del suo percorso professionale si rispecchia pure nella sua situazione debitoria, visto che è tuttora (come lo era già stato dall'ottobre 2005 all'agosto 2006) a carico dell'assistenza pubblica (per un totale di circa fr. 29'000.-) ed ha collezionato una cinquantina di attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.-.
Inoltre un suo rientro in Turchia, dove è nato ed ha vissuto per oltre 23 anni e risiedono i suoi quattro fratelli e il padre, appare tutto sommato esigibile, ritenuto pure che vi ha già svolto un'atti-
vità lucrativa e che in Svizzera ha continuato a frequentare praticamente soltanto connazionali nonché i locali dove questi si ritrovano" (sentenza Corte assise criminali 24.05.12, consid. 34 pag. 32). Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta tornato in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero.
Non permette di sovvertire quanto precede la sua asserzione, secondo la quale un suo ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe a discriminazioni dovute alle suo origini curde. Come ha considerato il Consiglio di Stato, tale argomento si limita infatti in mere e generiche affermazioni di parte e non supportate da alcun minimo supporto probatorio riguardo alla sua situazione personale. Del resto, dagli atti di causa risulta piuttosto che a Istanbul, dove ha vissuto per diverso tempo prima di giungere in Svizzera, il ricorrente ha potuto aprire e svolgere per anni un'attività lucrativa indipendente nel ramo della ristorazione senza problemi di sorta.
4.2.3. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento, anche se bisogna ribadire che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha trattenuto dal commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza.
Per quanto riguarda il legame con la moglie A__________, va rilevato che il ricorrente, in prigione dal 13 gennaio 2012, ha vissuto separato dalla stessa dalla primavera 2004 alla fine di novembre 2007, nonché dal giugno 2008 alla fine di novembre 2009 ed ancora dal settembre 2010. Visto inoltre che nell'autunno del 2012 la medesima aveva pure presentato una domanda di divorzio, il Governo ha quindi ritenuto che tra i coniugi __________ non sussistesse una reale ed effettiva relazione sentimentale. L'insorgente contesta tale conclusione, adducendo di essersi riconciliato con la medesima, come risulta dallo scritto 19 febbraio 2013 inoltrato da quest'ultima alla Pretura __________ e che ha poi comportato lo stralcio della procedura di divorzio. Ora, non è necessario verificare la qualità dell'attuale relazione dei coniugi __________. In effetti, anche se la stessa fosse effettivamente sincera e voluta, tale circostanza non permetterebbe comunque di accogliere il gravame per i seguenti motivi.
Bisogna in effetti considerare che A__________ (1978), entrata in Svizzera nel 1991, è anch'essa cittadina turca. Conoscendo lingua, usi e costumi del suo Paese, non può quindi essere escluso che essa vi si possa trasferire nuovamente, ritenuto pure che nel 1996 in Patria ha incontrato il suo futuro marito e si è poi sposata nel 1997. Visto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, non appare pertanto eccessivo pretendere che la medesima segua suo marito nel loro Paese di origine, qualora volesse continuare a vivere insieme a lui. Tanto più che, come ha indicato l'Esecutivo cantonale, la ripresa della loro relazione sentimentale è avvenuta dopo che il ricorrente era stato condannato alla pesante pena detentiva che sta ancora scontando. Essendo al corrente della situazione del marito dal profilo penale, essa deve quindi prendere in considerazione l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero.
Per quanto riguarda il figlio D__________, attualmente 12enne, va osservato che i suoi rapporti con il padre erano già ridotti in precedenza a causa dei diversi periodi di separazione dei propri genitori e sono ulteriormente diminuiti con la carcerazione del ricorrente. Va comunque detto che egli ha un'età, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario periodo di adattamento - risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).
Non bisogna comunque dimenticare che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite autorizzate.
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata. L'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove non si è mai integrato nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice ammonimento non può infatti trovare spazio nella presente fattispecie.
In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale.
In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in questa sede va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).
La tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Nella loro commisurazione si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario