Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2013.588
Entscheidungsdatum
04.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2013.588

Lugano 4 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Marco Lucchini

segretaria:

Elisa Zocchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 dicembre 2013 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 17 dicembre 2013 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare;

ritenuto, in fatto

A. Il 12 aprile 2013, RI 1 ha chiesto all'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (in seguito: autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare.

Con decisione 17 dicembre 2013 la medesima autorità ha respinto la richiesta. Pur riconoscendo che l'istante è in possesso di un valido titolo di studio per poter pretendere l'ottenimento dell'autorizzazione quale fiduciario immobiliare, essa ha considerato che, visti i suoi precedenti penali, egli non gode di ottima reputazione, né garantisce un'attività irreprensibile. In effetti, RI 1 era stato condannato nel 2008 a trenta mesi di carcere, di cui dodici da espiare e diciotto sospesi condizionalmente, per aver partecipato, quando era agente della polizia cantonale, ad un traffico di stupefacenti, di cui era pure consumatore. Secondo l'autorità di prime cure, tale circostanza non consentirebbe di ritenere adempiuto il requisito personale previsto dall'art. 8 cpv. 1 lett. b della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1).

B. Contro questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che la medesima non tiene conto della recente giurisprudenza del Tribunale federale che impedirebbe di prendere in considerazione condanne penali non più figuranti sul casellario giudiziale. Il provvedimento, fondato su elementi estrapolati da un articolo di giornale, sarebbe inoltre lesivo della sua libertà economica, essendo manifestamente privo di riscontro oggettivo e violerebbe pure il diritto all'oblio, riconosciuto dalla prassi. Rimprovera infine all'autorità di prime cure di non avergli concesso la possibilità di spiegare la propria posizione oralmente, come da lui preteso.

C. In sede di risposta l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha chiesto la conferma della decisione impugnata, in quanto rispettosa dell'ordinamento giuridico vigente.

Nell'ambito del secondo scambio di allegati, le parti hanno affinato le proprie tesi in fatto e diritto, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 28 LFid. La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Ne discende che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Il ricorrente fa valere, avantutto, una lesione del suo diritto di essere sentito, avendogli l'autorità di vigilanza negato la possibilità di esprimersi oralmente in merito alla questione relativa alla condanna subita nel 2008, prima di adottare la decisione qui impugnata.

2.2. La censura è infondata. Né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (STA 52.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati). Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro verificata, avendo potuto RI 1 esprimersi con lettera del 1° luglio 2013 sulla richiesta 12 giugno 2013 dell'autorità di prime cure di fornire ragguagli in merito alla vicenda penale nella quale era stato coinvolto. Il fatto dunque che il ricorrente non sia stato convocato da detta autorità per un ulteriore colloquio non integra assolutamente gli estremi di una lesione dei suoi diritti di parte.

3.Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

4.Come esposto in narrativa, l'autorità di vigilanza ha negato al ricorrente l'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario immobiliare a causa della condanna penale subìta per reati derivanti dal traffico di stupefacenti. Sennonché va detto che i reati, di cui si è reso colpevole il ricorrente, per quanto gravi, non appaiono ancora contrari alla dignità professionale, così come inteso dall'art. 8 cpv. 2 LFid. Il traffico e lo spaccio di droga non hanno, infatti, attinenza alcuna con la normale attività di fiduciario immobiliare, risultando pertanto estranei alla medesima e, di conseguenza, ininfluenti ai sensi di una loro sussunzione ai disposti della LFid (cfr. Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano 2002, pag. 74 e segg.). La futura attività che il ricorrente indente esercitare nel settore dell'intermediazione, della locazione e della gestione di fondi e immobili (cfr. art. 6 LFid) nulla ha a che vedere con quanto di penalmente rilevante commesso in passato. La giurisprudenza ha al proposito precisato che l'accertamento dell'assenza del requisito dell'ottima reputazione deve fondarsi in questi casi su fatti che sono direttamente connessi con l'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione e che si concretizzano nell'ambito professionale in maniera tale da escludere la fiducia che il pubblico deve poter riporre in chi esercita tale professione (STF 2C_834/2010 del 11 marzo 2011 consid. 6, STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 5.1). Nella presente fattispecie i reati per i quali il ricorrente è stato penalmente condannato, ancorché particolarmente gravi e riprovevoli siccome concernenti il traffico di stupefacenti, non hanno però nessun collegamento con la professione di fiduciario immobiliare; gli stessi sono stati oltretutto commessi allorquando il ricorrente esercitava tutt'altra professione, per cui non appaiono suscettibili di incrinare l'affidamento che la clientela e le istituzioni devono poter riporre in chi esercita l'attività per la quale il ricorrente a chiesto il rilascio dell'autorizzazione litigiosa. Ne deriva che, alla luce delle concrete circostanze del caso, il precedente penale a carico di RI 1 non può essere ritenuto un motivo sufficiente di diniego della relativa autorizzazione professionale.

5.5.1. Visto quanto precede, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, senza che sia renda necessario in questa sede entrare nel merito dei rimanenti argomenti sollevati dall'insorgente che possono dunque rimanere in questa sede inevasi. Gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza, affinché una volta accertato che il ricorrente adempie attualmente pure i requisiti previsti dalle lett. a, c ed e dell'art. 8 cpv. 1 LFid, statuisca senza indugio sulla sua istanza di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare, tenendo conto dei considerandi che precedono.

5.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Al ricorrente, patrocinato da un avvocato, dovrà essere versata un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 dicembre 2013 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato a RI 1 il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario immobiliare, è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, affinché proceda come indicato ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse, né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

Zitate

Gesetze

8

LFid

  • art. 1 LFid
  • art. 6 LFid
  • art. 8 LFid
  • art. 28 LFid

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 31 LPamm
  • art. 46 LPamm

Gerichtsentscheide

2