Incarto n. 52.2013.373
Lugano 9 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Mariano Morgani, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 agosto 2013 di
RI 1 patrocinata da:PA 1
contro
la decisione 10 luglio 2013 del Consiglio di Stato (n. 3943), che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10 aprile 2013 rilasciata dal CO 2 a CO 1 per l'ampliamento della sua abitazione (part. 128 e 130);
ritenuto, in fatto
che il 30 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto al CO 2 il permesso di ampliare la sua casa d'abitazione (part. 128 e 130 RT di __________), situata in località __________;
che la domanda di costruzione è stata pubblicata all'albo comunale dal 4 al 18 febbraio 2013 e notificata ai proprietari confinanti, tra i quali RI 1, qui ricorrente, mediante l'invio raccomandato dell'avviso di pubblicazione 30 gennaio 2013;
che RI 1 non ha ritirato l'invio raccomandato nel termine di giacenza e la posta lo ha ritornato al mittente con la menzione "non ritirato";
che, raccolto l'avviso favorevole (n. 83150) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 10 aprile 2013 il municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione sollevata da un terzo;
che il 12 giugno 2013 RI 1 è insorta contro il permesso di costruzione davanti al municipio, che ha trasmesso il gravame per competenza all'Esecutivo cantonale;
che, con giudizio 10 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per mancata opposizione, ritenendo che l'avviso di pubblicazione non ritirato fosse da considerare validamente notificato e che l'interessata fosse pertanto preclusa dalla possibilità di impugnare il permesso di costruzione rilasciato;
che, contro questa risoluzione, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa licenza edilizia;
che la ricorrente si duole dell'irregolare notificazione dell'avviso di pubblicazione, ritenendo di conseguenza tempestivo il suo ricorso contro la licenza, inoltrato nel termine di 15 giorni dall'effettiva conoscenza della domanda di costruzione, avvenuta agli inizi del mese di giugno 2013;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio e la resistente, quest'ultima con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); certe sono la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria della decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 LPamm);
che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPamm);
che contro le decisioni rese dal municipio in applicazione della legge edilizia, il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato spetta agli istanti, alle persone che hanno fatto opposizione, al Dipartimento e, in seconda istanza, al comune (art. 21 cpv. 2 LE);
che, per assicurare l'esercizio del diritto di opposizione, presupposto indispensabile per impugnare la licenza edilizia, il municipio pubblica la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 6 cpv. 1 LE);
che della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 3 LE);
che la pubblicazione della domanda serve in primo luogo a portarla alla conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati di far valere tempestivamente i loro diritti di difesa, opponendosi semmai al rilascio della licenza (Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 6 LE n. 764);
che, scaduto il termine di pubblicazione, opposizioni tardive sono di principio ammesse soltanto se sono dati gli estremi della restituzione dei termini oppure in caso di pubblicazione irregolare della domanda di costruzione;
che in quest'ultimo caso vale il principio enunciato dall'art. 46 cpv. 1 LPamm, secondo cui, in assenza di notificazione, rispettivamente in caso di pubblicazione irrita, i termini di ricorso iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione o avrebbe dovuto averne conoscenza usando la necessaria diligenza (Scolari, op. cit., ad art. 8 LE n. 812);
che quando il tentativo d'intimazione di un invio raccomandato da parte della posta si rivela infruttuoso viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario, avvertendolo che può ritirare l'invio entro sette giorni presso l'ufficio postale (Condizioni generali della Posta, "Servizi postali", cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo);
che, secondo la giurisprudenza, se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale dopo il tentativo d'intimazione, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"), ciò che sostanzialmente si verifica quando è pendente un procedimento (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 14 LPamm n. 1b);
che, nel caso concreto, la domanda di costruzione è stata regolarmente pubblicata mediante esposizione all'albo comunale dell'avviso prescritto dall'art. 6 cpv. 2 LE per il periodo dal 4 al 18 febbraio 2013;
che, come risulta dagli accertamenti postali, l'avviso di pubblicazione è stato trasmesso tramite invio raccomandato in data 31 gennaio al recapito della ricorrente;
che il 1° febbraio 2013 è stato depositato nella buca delle lettere della ricorrente ad __________ il relativo invito di ritiro, al quale l'interessata non ha dato seguito;
che, decorso il periodo di giacenza, l'ufficio postale di destinazione ha quindi rinviato la raccomandata al mittente come posta semplice (cfr. doc. 3 e doc. 5 allegati alla risposta del municipio davanti al Consiglio di Stato; estratto Track&Trace);
che, in concreto, l'insorgente sostiene che non sarebbero date le condizioni per applicare al caso di specie la citata finzione, giacché nei suoi confronti non era pendente alcun procedimento e non doveva quindi ragionevolmente attendersi l'intimazione di un atto da parte dell'autorità comunale concernente l'avvio di una procedura edilizia riguardante un fondo confinante;
che la tesi non può essere accreditata:
anzitutto, perché con la pubblicazione della domanda di costruzione mediante esposizione dell'avviso all'albo e modinatura dell'opera edilizia, il procedimento di rilascio del permesso di costruzione, promosso dall'istante in licenza con l'inoltro della domanda, è avviato nei confronti di chiunque; la pubblicazione all'albo e la modinatura attribuiscono in sostanza effetti erga omnes all'avvio del procedimento (Mischa Berner, Die Baubewilligung und das Baubewilligungsverfahren, Zofingen, 2009, pag. 116, n. 703 con riferimento a Peter Hänni, Verhindertes Bauen - Vom Gebrauch und Missbrauch des öffentilichen Rechts, in: Seminar für schweizerisches Baurecht; Baurechtstagung 1993 Band I; Tagungunterlage 3 pag. 400 segg.); la notifica dell'avviso di pubblicazione ai confinanti è un atto complementare, dovuto per legge (art. 6 cpv. 3 LE), ma insuscettibile di interferire sul periodo di pubblicazione e sui termini per l'opposizione, che decorrono a prescindere dal giorno in cui l'avviso è effettivamente notificato ai proprietari confinanti;
in secondo luogo, perché il proprietario di un fondo deve comunque costantemente vigilare sulla situazione giuridica del bene, adottando gli accorgimenti necessari anche per assicurare che i provvedimenti pianificatori ed edilizi che lo concernono gli possano essere tempestivamente notificati (cfr. DTF 106 Ia 312, consid. 1a; Scolari, op. cit., ad art. 6 LE n. 785);
da ultimo, ed a maggior ragione, perché la ricorrente, che non nega di aver ricevuto l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato con l'indicazione del luogo d'impostazione __________), non si è minimamente curata di accertarne il mittente ed il contenuto, adottando le misure, che la diligenza richiesta dalle circostanze imponeva di adottare per escludere che contenesse un provvedimento concernente la sua proprietà in quel comune; è invece rimasta passiva, in contrasto palese con il principio della buona fede che le imponeva di informarsi sul contenuto dell'invio, non potendo, nelle circostanze concrete, dissipare il sospetto che riguardasse la sua proprietà di __________; ha dunque assunto il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità dell'opposizione per tardività, rispettivamente del gravame inoltrato successivamente per mancanza di opposizione (STF 1C_841/2013 del 26 novembre 2013 consid. 2.3. con rinvio a DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 116 Ia 215 consid. 2c e d; 112 Ib 417 consid. 2d);
che, sulla scorta di quanto precede, il gravame va dunque respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di 800.- è a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario