Incarto n. 52.2013.268
Lugano 30 maggio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 giugno 2013 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 22 maggio 2013 (n. 2713) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 novembre 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. Entrato in Svizzera il 14 aprile 1976 per ricongiungersi con i genitori, il cittadino italiano RI 1 (1961) ha ottenuto, dapprima, un permesso di dimora, e, dal 6 marzo 1978, di domicilio, in seguito trasformato in un permesso di domicilio UE/AELS, con prossimo termine di controllo fissato per il 6 marzo 2017.
Il 27 novembre 1987, egli si è sposato con la cittadina dell'allora Iugoslavia H__________ (1963). Dalla loro relazione sono nati __________ (1982), __________ (1983) e __________ (1994). Il 25 agosto 1997, i coniugi __________ hanno divorziato. Alla fine degli anni '90, l'interessato è andato a convivere con la cittadina portoghese __________ (1971), titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, con la quale ha avuto i figli __________ (2000) e __________ (2007).
b. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali, l'ultima volta il 27 marzo 2012 quando è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 4 anni e 10 mesi da espiare, per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). La pena è stata confermata dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) con sentenza 29 agosto 2012.
B. Fondandosi su tali riscontri, il 22 novembre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio UE/AELS ad RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio elvetico al momento della sua scarcerazione prevista per l'8 febbraio 2016.
Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 63 e 64 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 15 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di essere tutt'al più ammonito.
Contesta di essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico e assicura che, una volta scarcerato, riprenderà a lavorare per mantenere la sua famiglia.
Ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità in quanto non terrebbe conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove vivono i suoi più stretti famigliari. Asserisce inoltre che un suo rientro in Italia, segnatamente in __________ dove non ha più parenti, gli comporterà enormi difficoltà di reinserimento.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva il quale, data la portata del principio della libera circolazione delle persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr (cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata), oppure quelle dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr (se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
2.3. L'ALC non contiene tuttavia disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStr -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.
2.4. Senza approfondire la questione, il Consiglio di Stato ha espresso dubbi sul fatto che RI 1 possa prevalersi ancora del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa, in quanto non svolgerebbe più un impiego da parecchi anni e nulla è dato di sapere se egli disponga di mezzi finanziari sufficienti per risiedere nel nostro Paese.
Tale aspetto non necessita tuttavia di essere esaminato in quanto, come si vedrà in appresso, il ricorso va in ogni caso respinto nel merito sia sotto l'ottica dell'ALC che da quello del diritto interno.
23.10.81 multa dipartimentale di fr. 25.–;
08.11.83 DA __________: pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per lesioni semplici (il 2 luglio 1983);
09.12.83 multa dipartimentale di fr. 50.–;
06.07.84 multa dipartimentale di fr. 30.–;
26.07.84 ammonito dal Dipartimento, con l'avvertenza delle conseguenze in caso di recidiva
o di comportamento scorretto;
11.10.84 sentenza Presidente Corte delle assise correzionali di Lugano-Campagna: pena
detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni
e revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di cui al
DA 08.11.83, per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari (28.07.84);
06.11.84 2° ammonimento dipartimentale;
19.11.84 3° ammonimento dipartimentale;
20.11.87 multa dipartimentale di fr. 30.–;
09.12.88 multa dipartimentale di fr. 30.–;
20.08.93 multa dipartimentale di fr. 20.–;
09.10.95 DAP __________: pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e multa di fr. 1'500.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione (13.01.95), nonché circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre (07.02.95);
03.09.96 4° ammonimento dipartimentale, confermato dal Consiglio di Stato il 05.08.98;
15.10.99 multa dipartimentale di fr. 60.–;
13.04.00 5° ammonimento dipartimentale (per non aver versato gli alimenti ai figli);
06.05.04 6° ammonimento dipartimentale (per non aver versato gli alimenti ai figli), confermato dal Consiglio di Stato il 13.07.04;
05.10.05 DA __________: multa di fr. 200.– per contravvenzione alla LStup (01.03-02.05.05);
29.08.12 sentenza CARP, in parziale riforma della sentenza 27.03.12 della Corte delle assi-
se criminali: pena detentiva di 4 anni e 10 mesi e versamento allo Stato di un ri-
sarcimento compensatorio di fr. 50'000.–, per infrazione aggravata alla LStup
(estate 2008-09.04.11).
3.2. Esaminando nel dettaglio innanzitutto l'ultimo reato penale del ricorrente, va rilevato che tra l'estate 2008 e il 9 aprile 2011 ha venduto 2'011. 10 grammi di cocaina con grado di purezza indeterminato, di cui almeno 1'100 importati in Svizzera in correità con due altre persone. Sempre dall'estate 2008 e sino al 2 aprile 2011, in 12 occasioni, egli ha ceduto gratuitamente a un terzo almeno 24 grammi lordi di cocaina. Come se non bastasse, tra il marzo 2011 e il 9 aprile 2011, in correità con un'altra persona, ha fatto preparativi per l'importazione e l'alienazione in Svizzera di almeno 1 chilogrammo di cocaina con grado di purezza indeterminato. Va osservato che è soltanto a seguito del suo arresto da parte degli inquirenti, che egli ha cessato la sua attività criminosa.
Nel proprio giudizio, la CARP ha indicato che è "solo in ragione del principio accusatorio e del divieto di reformatio in pejus che questa Corte non addebita a RI 1 il quantitativo di 10 kg di cocaina di cui si dice chiaramente nelle telefonate" (sentenza penale 29.08.12, consid. 22.3.2.e., pag. 32).
Con una condanna a 4 anni e 10 mesi da espiare per infrazione aggravata alla LStup, bisogna quindi ammettere che l'interessato si è reso colpevole di un'azione delittuosa estremamente grave. Giova ricordare che i reati in materia di stupefacenti non vanno assolutamente sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato punito per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Tanto più che egli non è consumatore ed ha pure tenuto della cocaina nella casa in cui vivono i suoi figli.
La sua colpa è di una estrema gravità. Nell'ambito della commisurazione della pena detentiva di 4 anni e 10 mesi da espiare, la CARP ha segnatamente considerato quanto segue (consid. 24.3.5, pag. 84 segg.):
"Qualificante la colpa di RI 1 è, dapprima, il quantitativo di cocaina messo in circolazione, pari a 2'011.10 grammi con grado di purezza indeterminato (pag. 84) (...) aggrava la colpa di RI 1 il fatto che egli ha agito non da solo ma supportandosi su una sorta di rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In effetti, egli poteva contare su un fornitore fisso (pur se non unico) e fidato in grado di mettergli a disposizione la cocaina necessaria e su un corriere che gliela trasportava dall'Italia (__________alla Svizzera (Canton Ticino). Pur se ancora in miniatura, l'organizzazione messa in atto con (...) ha dimostrato un'efficace operatività ritenuto come, grazie ad essa, sono stati importati, in poco più di due anni, sul territorio elvetico ben 1'200 grammi di cocaina. RI 1 è riuscito poi a procacciarsi una fitta rete di clienti a cui spacciare la cocaina (sono una cinquantina i consumatori che lo chiamano in causa), dimostrando nell'attività delinquenziale un buon spirito imprenditoriale e una buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel mondo della droga, ovvero di essere tutt'altro che lo spacciatore sprovveduto e maldestro descritto dalla sua difesa. È stata, infatti, la sua capillare e accorta presenza sul mercato locale a permettergli, come visto, di smerciare dall'estate 2008 al 9 aprile 2011 almeno 2'011.10 grammi di cocaina (pag. 85) (...). Ad appesantire la posizione del prevenuto vi è poi l'intensità della sua attività illecita. Si può affermare, senza timore di smentita, che tra l'estate 2008 e il 9 aprile 2011, giorno del suo arresto, egli è stato costantemente attivo nel traffico di stupefacenti. Dall'attività di spaccio di cocaina inoltre RI 1 traeva un notevole reddito ed un'agiatezza economica che gli ha permesso finanche di accumulare crediti per complessivi fr. 350'000.-. Non può essere poi trascurato il fatto che RI 1 era determinato a fare il salto di qualità, preparando, su sua iniziativa, e con l'aiuto di (...), l'importazione e l'alienazione in Svizzera di almeno 1 kg ulteriore di cocaina, con grado di purezza indeterminato" (pag. 86).
Dal profilo soggettivo, la Corte ha inoltre evidenziato:
"RI 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ma non solo, egli non è nemmeno un consumatore saltuario di tali sostanze, ben conoscendone la pericolosità e può, dunque, essere ritenuto uno spacciatore "puro" il cui agire è particolarmente riprovevole. In relazione alla persona, questa Corte ha considerato che RI 1 ha delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta: è pur vero che all'epoca dei fatti versava in una situazione economica problematica, ma è anche vero che in passato RI 1 aveva dimostrato di saper lavorare nei più svariati settori, riuscendo sempre a trovare nuovi impieghi da cui trarre un reddito adeguato alle sue necessità. La situazione finanziaria di RI 1 non era, pertanto, irrimediabile e, comunque, non peggiore a quella di molti ticinesi. Ciò nonostante egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e lo ha fatto, dopo avere vissuto oltre trent'anni in Ticino e dopo avere maturato un'esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e l'illecito e, di norma, induce a comportamenti ben diversi (...). RI 1 non ha, dalla sua, nemmeno particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato e, dai suoi precedenti incontri con la giustizia, non ha tratto alcun insegnamento: né le condanne inflittegli, né il fatto di avere scontato alcuni giorni di carcere a seguito di una revoca della sospensione condizionale sono serviti da deterrente per tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali. Nemmeno si ravvedono nel vissuto di RI 1 circostanze particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che potrebbero comportare un'attenuazione della sua colpa. RI 1 ha, poi, assunto durante tutto il procedimento un comportamento tutt'altro che collaborativo, dapprima perseverando nel respingere ogni addebito anche di fronte all'eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche, poi ammettendo solo in parte le proprie colpe in quanto chiamato in causa dai correi" (pagg. 86-88).
Come detto dianzi, nel passato l'insorgente aveva già subito altre condanne penali: l'8 novembre 1983 per lesioni intenzionali semplici nei confronti della futura moglie, a quel momento incinta della secondogenita (pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni); l'11 ottobre 1984 per lesioni intenzionali per avere colpito e ferito una persona con una coltellata, nonché per avere minacciato con un coltello un agente di polizia impedendogli di intervenire per sedare una lite (pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di cui al DA 08.11.83); il 9 ottobre 1995 per circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.05-max. 1.58‰), infrazione alle norme della circolazione e circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre (pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e multa di fr. 1'500.–); il 5 ottobre 2005 per contravvenzione alla LStup (multa di fr. 200.–).
Va osservato, per completezza, che dal maggio 1995 al 31 maggio 2005 non ha versato i contributi alimentari in favore dei figli avuti con l'allora moglie, i quali hanno dovuto richiederne l'anticipo allo Stato, contraendo altresì un debito complessivo di fr. 150'554.65 (scritto 30.06.07 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla Sezione della popolazione; ammonimento dipartimentale 06.05.04).
3.3. Orbene, tenuto conto del carattere e della molteplicità dei reati descritti nonché del fatto che le precedenti condanne, il carcere sofferto, i 6 moniti dipartimentali e la vicinanza dei propri cari non lo hanno distolto dal continuare a delinquere, con il suo modus vivendi l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere attualmente un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non essendo inoltre incensurato e ritenuto che i reati più gravi da lui commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3).
3.4. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.
4.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b).
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce comunque un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2).
Resta inoltre applicabile la prassi del Tribunale federale, secondo cui uno straniero condannato ad una pena detentiva di almeno due anni non può più, di regola, beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno, nemmeno quando la partenza della moglie svizzera non è - o solo difficilmente - esigibile (DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4: cosiddetta prassi "Reneja"; 134 II 10 consid. 4.3). La cosiddetta "regola dei due anni" non costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è il quadro complessivo che caratterizza il singolo caso, il quale dev'essere valutato alla luce di tutti i criteri determinanti (DTF 139 I 145 consid. 3.4-3.9).
4.2.
4.2.1. RI 1 è entrato in Svizzera nell'aprile 1976. Egli soggiorna pertanto in Svizzera da 36 anni, ritenuto comunque che dal 22 novembre 2012, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso.
Ora se tale circostanza, unitamente a quella secondo cui in Svizzera vivono i suoi più stretti famigliari (la compagna, i 5 figli di cui 2 di secondo letto e ancora minorenni, nonché i genitori e i fratelli), ha un sicuro rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che durante il suo lungo soggiorno nel nostro Paese egli ha commesso numerosi reati, violando gravemente l'ordine pubblico, e si è dimostrato incurante dei provvedimenti di natura amministrativa e penale disposti nei suoi confronti, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, ritenuto pure che ha carico ben 162 atti di carenza beni per un totale di fr. 286'538.50. Del resto, neppure la presenza dei suoi famigliari gli hanno impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui di recente è stato pesantemente condannato.
Dal profilo formativo e professionale, l'insorgente ha frequentato in Italia le scuole fino alla terza elementare a __________ (prov. di __________) e non ha mai conseguito un diploma. Dagli atti risulta che dopo essersi trasferito con la famiglia in Svizzera all'età di 15 anni, ha lavorato, all'inizio, come aiuto-cucina presso un ospedale per circa un anno, poi come operaio per diversi datori di lavoro, successivamente nella ristorazione come aiuto-cucina, cameriere, commis di sala. Dal 1994, è stato titolare per due anni di un bar. Dopodiché, ha alternato dei periodi di disoccupazione con impieghi presso diverse ditte. Nel 2002, ha lavorato per 4-5 mesi presso l'osteria del fratello. Come è stato indicato nella sentenza 28 agosto 2012 della CARP (consid.7, pag. 12), è invece arduo indicare con certezza cosa abbia fatto RI 1 dal 2003 in poi. Sembra che abbia, ancora e per circa un anno e mezzo, beneficiato delle indennità di disoccupazione e che in tale periodo abbia svolto attività sociali nell'ambito di programmi occupazionali. Nell'inverno del 2010 avrebbe lavorato per 4 mesi come "responsabile" di un ristorante con discoteca, in seguito come una specie di sorvegliante presso un bar, un postribolo in cui avrebbe avuto partecipazioni economiche. Dal 2008 avrebbe intrapreso un'attività di compravendita di prodotti enogastronomici tipici della __________ (salumi, prosciutti, olio, vino, ecc.), prevalentemente in Italia. Non occorre comunque verificare con esattezza se, prima della sua carcerazione, il ricorrente sia effettivamente rimasto professionalmente attivo in quanto, anche se lo fosse stato, tale circostanza poco conterebbe a fronte della gravità dei reati commessi durante la sua presenza in Svizzera e della colpa che gli è imputabile per l'accaduto.
Bisogna anche considerare che, rientrando in Patria dove ha vissuto i primi 15 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, il ricorrente non si troverà confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Tanto più che conosce la cultura nonché gli usi e costumi locali ed è proprietario di un immobile (sentenza 29.08.12 CARP, consid. 9, b.48 e b. 49). Va osservato che egli afferma soltanto di non avere più parenti che vivono in __________ ma non nel resto del Paese (ricorso ad 10, pag. 18). Visto inoltre che è intenzionato a reinserirsi professionalmente, un suo rientro nel Paese d'origine, appare quindi tutto sommato esigibile e potrà senz'altro sfruttare le esperienze lavorative maturate in Svizzera come operaio e nel ramo della ristorazione. Egli non si troverà quindi confrontato ad insormontabili problemi di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.
4.2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.
Innanzitutto, va rilevato che l'insorgente è divorziato da __________ dall'agosto 1997 e i 3 figli avuti con lei (__________, __________ e __________) sono ormai maggiorenni.
Prima del suo arresto, RI 1 conviveva però con la cittadina portoghese titolare di un permesso di domicilio UE/AELS __________ (1971), sua compagna dalla fine degli anni '90 e con la quale ha avuto __________ (2000) e __________ (2007). Sennonché, questo legame famigliare non ha impedito al ricorrente di commettere i gravissimi reati per i quali è stato giudicato recentemente dalla Corte delle assise criminali, assumendosi così il rischio di venire allontanato dal nostro Paese. Tale conseguenza è quindi unicamente ascrivibile al comportamento tenuto dall'interessato.
Vista la gravità di quanto rimproveratogli, il pregiudizio che la sua compagna ed i figli minorenni subirebbero a causa della sua partenza, rispettivamente il fatto che non intendano seguirlo in Italia, non può quindi prevalere sull'interesse pubblico al suo allontanamento (DTF 135 II 377, consid. 4.3 e 4.4). In questo contesto, non si può non tenere conto che anche __________ è stata riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla LStup e condannata il 21 dicembre 2012 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per avere aiutato nel periodo gennaio 2011-9 aprile 2011 proprio RI 1, in svariate occasioni, nel suo illecito traffico di cocaina. Entrata in Svizzera nel 1993, all'età di 22 anni, ed essendo attualmente casalinga, non è quindi dato di vedere come essa non possa seguire il proprio compagno in Italia.
Per quanto riguarda i figli in comune, __________ (__________.07) è ancora piccolo e dipendente dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale trasferimento all'estero sarebbero contenute (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2), mentre __________ (__________00) al momento della decisione aveva un'età, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il suo trasferimento in Italia
Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di domicilio all'interessato, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del suo comportamento e assumersi la responsabilità di mantenere i rapporti con loro via telefono, in forma scritta e di visita, qualora non volessero seguirlo nella vicina Penisola. Del resto, egli potrebbe trasferirsi nella fascia di confine, a una decina di chilometri quindi dal loro domicilio e dove il sistema socioculturale è pressoché simile a quello del nostro Cantone, cosicché le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate.
Non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui il suo allontanamento non farà altro che costringere la sua famiglia a ricorrere all'assistenza pubblica, dal momento che la medesima fa già capo all'aiuto sociale da quando egli si trova in carcere.
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata. L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona indesiderata, nonostante tutti gli anni trascorsi. Un ulteriore, semplice, ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.
In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio, commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr. 800.–, sono poste a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario