Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2013.161
Entscheidungsdatum
01.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2013.161

Lugano 1 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 aprile 2013 di

RI 1, , patrocinato da: PA 1,

contro

la decisione 5 marzo 2013 (n. 1179) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 gennaio 2013 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 3 dicembre 1975 ed è titolare da tempo di una licenza di condurre veicoli a motore. "Key Account Manager" di professione, nel 2008 gli è stata revocata la patente per la durata di un mese in relazione ad un eccesso di velocità (infrazione medio grave) commesso nel Canton __________. Il provvedimento è stato scontato dal 31 luglio al 30 agosto 2008.

B. a. Il 15 dicembre 2011, verso le ore 15.50, RI 1 è stato sorpreso da una pattuglia della polizia __________ mentre alla guida della vettura targata __________ stava effettuando una manovra di retromarcia sulla rampa di accesso autostradale (corsia unica monodirezionale) che in territorio di __________ porta alla galleria __________.

b. Venutane a conoscenza nel gennaio del 2012, la Sezione della circolazione del Canton Ticino ha comunicato all'interessato che dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter stabilire esattamente sue eventuali responsabilità.

c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il 18 giugno 2012 il competente Procuratore pubblico del Canton __________ ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 1'000.-, corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 600.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, il conducente sanzionato ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento sospeso il 25 gennaio 2012 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 31 gennaio 2013 la Sezione della circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di sei mesi (dal 1° marzo al 31 agosto 2013), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 5 marzo 2013 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti dello Strafbefehl emanato il 18 giugno 2012 dal Procuratore pubblico, regolarmente passato in giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito al precedente del 2008 impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di sei mesi.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di ridurre ad un mese il periodo di revoca stabilito dalla Sezione della circolazione.

Narrati minuziosamente i fatti, il ricorrente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando in particolare di essere incorso in un'infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. La manovra di retromarcia è stata infatti eseguita quando già la polizia aveva bloccato l'imbocco dello svincolo, facendogli dei gesti che egli ha interpretato come un invito a retrocedere nella loro direzione. A prescindere dal possibile malinteso, nella fattispecie non è comunque ravvisabile una grave messa in pericolo del traffico suscettibile di giustificare una revoca di ben sei mesi. Tanto più che gli necessita la patente per svolgere il nuovo lavoro di rappresentante/venditore trovato dopo sei mesi di disoccupazione e le autorità cantonali hanno disatteso il principio di celerità della procedura amministrativa.

F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 10 cpv. 3 LALCStr, nonché 13 e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Come si avrà modo di spiegare in appresso, i fatti sono stati accertati in modo vincolante in ambito penale, per cui non occorre assumere le prove notificate dall'insorgente.

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).

2.2. Nel caso di specie, preso visione del rapporto di polizia stilato a constatazione dei fatti occorsi il 15 dicembre 2011, la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che il caso sarebbe stato esaminato, dal profilo amministrativo, al termine del procedimento penale pendente, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali responsabilità.

Il 18 giugno 2012 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente, ritenendolo colpevole del reato di grave infrazione alle norme della circolazione previsto all'art. 90 cifra 2 LCStr. Nello Strafbefehl erano descritti partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a sanzionare l'interessato con una pena pecuniaria di fr. 1'000.- e una multa di fr. 600.-. Nel documento era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. In tali circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso (STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011), tanto più che in passato era già stato oggetto di una revoca della patente e non era quindi nuovo ad esperienze del genere. Ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, che in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla fattispecie con sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle autorità amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di JRI 1. Se quest'ultimo riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nello Strafbefehl e opporsi allo stesso, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, nonostante le avvertenze ricevute dalla Sezione della circolazione, l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della pena irrogatagli, ha invece preferito accettare la condanna per aver operato una manovra di retromarcia in autostrada, infrazione che palesemente comporta di regola anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli accertamenti fattuali operati a livello penale al fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).

2.3. Legato all'accertamento dei fatti operato dal magistrato penale sulla scorta del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009). Occorre quindi verificare se al ricorrente è effettivamente addebitabile il compimento di un'infrazione grave, come ritenuto dal Procuratore pubblico del Canton __________ e dalle autorità amministrative ticinesi, o piuttosto un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr. La risposta al quesito si trova nella giurisprudenza federale, senza dover rievocare la definizione dell'infrazione medio grave coniata dalla nostra massima istanza giudiziaria (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).

  1. Dallo Strafbefehl 18 giugno 2012 emanato dalla Procura pubblica di __________ risulta in maniera vincolante che il 15 dicembre 2011 RI 1 ha imboccato la rampa d'accesso autostradale (corsia unica monodirezionale) che in territorio di __________ porta alla galleria __________. Trovato il semaforo rosso, è tornato indietro percorrendo in retromarcia 300 m della stessa arteria, nel frattempo bloccata dalle forze dell'ordine per evitare possibili incidenti tra la __________ che si muoveva a ritroso e altri utenti della strada (cfr., a quest'ultimo proposito, rapporto 24 dicembre 2012 della polizia del Canton __________, pag. 3). Il ricorrente stesso ha ammesso di aver iniziato la retromarcia dopo essersi assicurato che non vi erano veicoli nei dintorni (neppure della polizia dunque) e di aver eseguito la seconda parte della manovra nonostante gli ordini di segno opposto impartitigli dagli agenti della Cantonale nel frattempo giunti sul posto (e-mail 23 gennaio 2013 RI 1/UGC). Nel comportamento dell'insorgente è pertanto ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 43 cpv. 3 LCStr, nonché 36 cpv. 1 e 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Dal profilo meramente amministrativo, il quadro che ne scaturisce è quello di un'infrazione medio grave ex art. 16b LCStr, come stabilito dal Tribunale federale in tre sentenze rese di recente su fattispecie analoghe (STF 1C_452/2011 del 21 agosto 2012, 1C_184/2011 del 31 ottobre 2011, 1C_436/2011 del 26 ottobre 2011 pubbl. in JdT 2011 I pag. 326). Come in quei casi, anche in quello all'esame sono chiaramente presenti violazioni alle norme della circolazione che hanno provocato un significativo pericolo astratto per la sicurezza altrui. Il fatto che la polizia abbia sbarrato la strada a manovra iniziata onde evitare che il veicolo in retromarcia provocasse una disgrazia non sminuisce la gravità oggettiva e soggettiva dell'accaduto.

  2. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave, la revoca dovrà essere invece di almeno quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

4.2. Dagli atti emerge che nel 2008 RI 1 ha commesso un eccesso di velocità medio grave per il quale il 23 luglio 2008 gli è stata revocata la licenza di condurre durante un mese in forza dell'art. 16b LCStr. La misura è stata scontata dal 31 luglio al 30 agosto 2008.

Il 15 dicembre 2011 il ricorrente si è reso protagonista dell'illecito stradale esaminato nei considerandi precedenti. Il fatto di essere incorso in un'infrazione medio grave a distanza di oltre due anni dalla scadenza della pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza gli permette di sottrarsi all'appli-cazione delle severe norme (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005. L'evento del 2008, per nulla lontano nel tempo, ha tuttavia macchiato irrimediabilmente il suo registro delle sanzioni amministrative e concorre in negativo nella commisurazione puntuale della misura che gli va irrogata in relazione ai fatti occorsi a __________ (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Se ne deve concludere che tenuto conto dell'infrazione medio grave commessa dal ricorrente, del consistente grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente intaccata dal precedente del 2008 e del fatto che a suo beneficio gli può essere riconosciuta una necessità professionale di guidare veicoli a motore in relazione all'attività di venditore svolta attualmente, una revoca della licenza di condurre di due mesi appare senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. Invano l'insorgente si duole del ritardo con il quale la Sezione della circolazione ha pronunciato la controversa misura amministrativa. Si dà comunque atto al ricorrente che nel suo caso è stato violato il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole (DTF 135 II 334 consid 2.3 e 3). La revoca della licenza di condurre per due mesi viene nondimeno confermata, dato che in concreto l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non è stato disatteso in maniera grave e che il provvedimento mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a) a dispetto del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione.

  1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). All'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la decisione 5 marzo 2013 (n. 1179) del Consiglio di Stato e la risoluzione 31 gennaio 2013 della Sezione della circolazione sono annullate e riformate nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di due mesi in relazione all'infrazione commessa a __________ il 15 dicembre 2011.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 600.-. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Il giudice delegato La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Zitate

Gesetze

11

LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

  • art. 16 LCStr
  • art. 16b LCStr
  • art. 16c LCStr
  • art. 90 LCStr

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 31 LPamm
  • art. 46 LPamm

OAC

  • art. 16c OAC

ONC

  • art. 26 ONC

Gerichtsentscheide

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