Incarto n. 52.2013.114
Lugano 13 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2013 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 19 febbraio 2013 (n. 814) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 luglio 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino britannico RI 1 (1980) è entrato in Svizzera il 13 giugno 2008, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa dopo che il padre __________ (1955), residente nel __________, aveva garantito il suo mantenimento.
Il 12 dicembre 2011, l'interessato ha sottoscritto un contratto di lavoro a chiamata (minimo 12 ore lavorative settimanali a partire dall'1.1.12) con una falegnameria per occuparsi del montaggio di serramenti ed altri lavori di artigianato, di modo che la sua autorizzazione di soggiorno è stata trasformata in un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa, valido fino al 12 giugno 2015.
B. a. Con sentenza 23 marzo 2012 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1, tenuto comunque conto che aveva agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, e alla multa di fr. 500.-, per lesioni gravi, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54) nonché contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e gli ha ordinato, quale norma di condotta, di attestare mensilmente al Tribunale penale cantonale l'astensione dal consumo di stupefacenti per il periodo di 3 anni.
b. Preso atto di tali riscontri, ritenuto pure che già in precedenza RI 1 aveva interessato le nostre autorità giudiziarie penali (03.12.07 e 18.10.10), il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora CE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 31 agosto successivo per lasciare il territorio svizzero. Il provvedimento è stato reso sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), come pure degli art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 19 febbraio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico, sostenendo di comportarsi attualmente bene. Asserisce che l'ultima condanna è dovuta a quando consumava sostanze stupefacenti, mentre ora si è estraniato dal mondo della droga. Sottolinea che la pena detentiva di 18 mesi è stata sospesa e tiene conto che è professionalmente attivo nonché del fatto che una parte dello stipendio è destinato a risarcire la sua vittima. Ritiene il provvedimento impugnato in ogni caso contrario al principio della proporzionalità, ponendo in evidenza che sua madre vive in Spagna e suo padre in Svizzera insieme ad altri famigliari. Un ammonimento sarebbe più conforme alla sua situazione.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Pendente causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto d'accusa 5 marzo 2013 (DA __________/2013), RI 1 è stato condannato per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 600.-, nonché alla non revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva decretata nei suoi confronti il 23
marzo 2012 in quanto non sarebbe d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, ma lo ha ammonito formalmente. Il 6 febbraio 2013, egli ha impedito, con violenza e minaccia, due agenti della Polizia comunale di __________ di procedere nei loro incombenti, insultandoli e minacciandoli, nonché costringendoli, considerata la sua reazione, a doverlo atterrare e ammanettare.
Invitato a prendere posizione su tale documento, il ricorrente è rimasto silente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di R__________, direttore della falegnameria __________ e datore di lavoro di RI 1, che l'insorgente chiede di sentire al fine di attestare che egli è uscito dal mondo della droga e che ha buone possibilità di avanzamento di carriera all'interno della ditta, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di ser-
vizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, in quanto cittadino britannico e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva il quale, data la portata del principio della libera circolazione delle persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e l'importanza del bene giuridico minacciato così come della gravità dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori
sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2. L'art. 62 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se - tra l'altro - lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b) oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
03.12.07 DA __________/07 per lesioni semplici (21.08.07), ingiuria (21.08.07), discrimi-
nazione razziale (21.08.07), contravvenzione alla LStup (agosto-settembre 2007)
e condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, so-
spesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento
di una multa di fr. 500.-;
18.10.10 DA __________/10 per contravvenzione alla LStup (ottobre 2007-26.09.10) e condanna
alla multa di fr. 200.-;
23.03.12 sentenza 23 marzo 2012 Corte delle assise correzionali di __________, per le-
sioni gravi, infrazione alla LArm, contravvenzione alla LStup e condanna - avendo
agito in stato di lieve scemata imputabilità
sa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, nonché al pagamento di
una multa di fr. 500.-, con ordine, quale norma di condotta, di attestare mensil-
mente al Tribunale penale cantonale l'astensione dal consumo di stupefacenti per
un periodo di 3 anni.
3.2. Da quanto precede, risulta che la presenza del ricorrente nel nostro Paese è stata caratterizzata sin dal suo arrivo da diverse azioni delittuose. Nel corso del tempo egli ha aggravato sempre più la propria situazione dal profilo penale, denotando pure un carattere alquanto violento.
Esaminando nel dettaglio i suoi precedenti penali, si rileva che il 21 agosto 2007 ha provocato delle lesioni semplici ad una ragazza che ha ingiuriato, proferendole inoltre pubblicamente parole lesive della dignità umana (discriminazione razziale), mentre dall'agosto al settembre 2007 ha contravvenuto alla LStup (consumo senza autorizzazione di almeno 25 grammi di marijuana e coltivazione di 8 piante di canapa, il cui prodotto stupefacente finale era destinato al suo consumo personale). Per tale suo agire, egli è stato giudicato il 3 dicembre 2007. Nonostante tale condanna e per di più durante il periodo di prova, egli ha consumato nuovamente (da ottobre 2007 al 26 settembre 2010) almeno 100 gram-mi di marijuana, detenendone pure 5 sulla sua persona al momento del fermo, ciò che ha portato al decreto d'accusa 18 ottobre 2010. Nemmeno tale punizione, tuttavia, gli ha impedito di infrangere nuovamente la legge. Dal 26 settembre 2010 al 20 febbraio 2011, ha ancora contravvenuto alla LStup (consumo di al-
meno 15-20 grammi di cocaina e circa 100 grammi di marijuana). Come se non bastasse, il 20 febbraio 2011 ha ferito intenzionalmente al volto, "all'improvviso senza un plausibile motivo se non per banalità e futilità", un minorenne, colpendolo due volte con un coltello (con lama estraibile di oltre 7 cm) al volto e provocandogli una ferita comportante un pregiudizio permanente "da necessitare in futuro di un probabile intervento di terapia chirurgica ricostruttiva per ovviare soprattutto allo sfregio preauricolare non completamente rimarginabile". Sennonché, né il carcere preventivo di oltre un mese (dal 20 febbraio al 25 marzo 2011) né la procedura penale pendente hanno fatto sì che egli mutasse il proprio comportamento. In effetti, durante il periodo giugno - luglio 2011 ha nuovamente contravvenuto alla LStup (acquisto di 5 grammi di cocaina per il suo consumo personale). A seguito di tutti questi fatti, con sentenza 23 marzo 2012 è quindi stato condannato per lesioni gravi, infrazione alla LArm e contravvenzione alla LStup.
3.3. Ora, il reato di lesioni gravi commesso dall'insorgente tramite un coltello in violazione della legge federale sulle armi, giudicato sulla base dell'art. 122 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificato come crimine giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, ha un sicuro peso nell'ambito del presente giudizio, in quanto tocca un bene giuridico molto importante per la società, come l'integrità personale. Nemmeno la serie di contravvenzioni in materia di stupefacenti vanno sottovalutate, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica.
Tenuto conto del carattere e della molteplicità dei reati descritti (anche usando violenza senza un plausibile motivo), nonché del fatto che le precedenti condanne, il carcere sofferto, nonché il deposito dell'atto di accusa e la vicinanza dei propri cari lo hanno distolto dal continuare a delinquere, con il suo modus vivendi il ricorrente ha dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di
essere attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto che i reati più gravi da egli commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Del resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3).
Il fatto che il ricorrente sostenga di avere commesso i reati più sotto l'influsso della droga non giustifica certo il suo modo agire contrario alla legge. Va peraltro osservato che lo stato di scemata imputabilità (giudicato comunque lieve) è già stato considerato nell'ambito della commisurazione della pena inflittagli il 23 marzo 2012 e non gli ha impedito di essere condannato alla pena detentiva di ben 18 mesi, con l'obbligo impostogli quale norma di condotta di attestare mensilmente al Tribunale penale cantonale l'astensione dal consumo di stupefacenti per il periodo di 3 anni. Del resto, egli non nega di diventare pericoloso quando è sotto l'influsso della droga.
Non permette di giungere a diversa conclusione la circostanza secondo cui la pena detentiva inflittagli il 23 marzo 2012 sia stata condizionalmente sospesa. Innanzitutto, tale circostanza non impedisce la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del 19 luglio 2010, consid. 3.3 con rinvii). Inoltre la durata del periodo di prova (art. 44 CP) si determina soprattutto tenendo conto della gravità della colpa del condannato, così come del pericolo di recidiva. Più tale pericolo è maggiore, più lungo dev'essere il periodo di sospensione condizionale con l'obbligo di un comportamento ineccepibile (Stefan Trechsel/ Bruno Stöckli, StGB PK, Zurigo e San Gallo 2008, n. 1 ad art. 44). Ora, ritenuto che la pena a suo carico è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di ben 5 anni, il provvedimento rivela senz'altro l'esistenza di un rischio concreto di recidiva.
Invano egli invoca di essersi comportato bene successivamente a quest'ultima condanna. Lo dimostra infatti la pena pecuniaria di
20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli il 5 marzo 2013 per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Il 6 febbraio 2013 aveva impedito, con violenza e minaccia, a due agenti della Polizia comunale di __________ di procedere nei loro incombenti, insultandoli e minacciandoli, nonché costringendoli, considerata la sua reazione, a doverlo atterrare e ammanettare. Va peraltro osservato che, benché la sospensione della pena inflittagli il 23 marzo 2012 non sia stata revocata nell'ambito della condanna 5 marzo 2013, all'interessato è comunque stato formalmente inflitto un ammonimento.
3.4. Vista la gravità dei reati commessi, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, che dell'art. 62 lett. c LStr. Ritenuto inoltre che egli è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.
CEDU, che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 13 giugno 2008. Dal 19 luglio 2012, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato il permesso di dimora, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. In siffatte circostanze, il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.
Bisogna anche tenere conto che durante questi pochi anni di presenza sul nostro territorio il ricorrente ha ripetutamente infranto, anche in maniera grave, il nostro ordinamento giuridico, dimostrandosi incurante dei provvedimenti di natura penale disposti nei suoi confronti. Visto che l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità di adattarsi alle nostre leggi, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera, dove in poco tempo ha pure contratto vari debiti privati (3 esecuzioni per un totale di fr. 6'515.80 e 8 atti di carenza beni per complessivi fr. 12'022.05: vedi estratto UEF Locarno, agli atti). Certo, l'insorgente afferma di svolgere dal dicembre 2011 un'attività professionale (su chiamata) quale falegname e con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro (doc. C e D). Tale attività non gli ha comunque impedito di delinquere nuovamente il 6 febbraio 2013 e di essere in seguito punito per violenza e minaccia contro due agenti di polizia.
Bisogna anche considerare che il ricorrente è ancora relativamente giovane, avendo attualmente 33 anni. Tenuto conto del suo breve soggiorno in Svizzera, il suo rientro nel Regno Unito dove ha vissuto fino all'età di 28 anni, quindi gran parte della sua vita e in modo autonomo dalla famiglia, appare quindi tutto sommato esigibile e non comprometterà certo il suo reinserimento sociale
e professionale. Inoltre egli non pretende nemmeno di avere attualmente dei problemi di salute tali da non permettergli di lasciare il nostro territorio, ritenuto pure che indica di essere uscito dal mondo della droga (doc. H: analisi tossicologiche). Ma anche se li invocasse, bisogna tenere conto che la Gran Bretagna non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie ed egli non sarebbe pertanto totalmente privato in futuro di assistenza medica, nemmeno nell'ambito delle tossicodipendenze. Egli non si troverà quindi confrontato ad insormontabili problemi di ordine medico o di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Questo non gli impedirà certo di mantenere le sue relazioni con il padre e le sorellastre in Svizzera. Va comunque osservato che, essendo cittadino comunitario, egli ha sempre la possibilità di trasferirsi in Italia, segnatamente nella fascia di confine.
Infine, l'argomento dell'insorgente secondo cui un suo allontanamento avrebbe quale conseguenza quello di dover lasciare l'attività lucrativa che gli permette attualmente di risarcire la vittima minorenne che egli aveva gravemente ferito al volto, non è certo sufficiente ad impedire il suo allontanamento.
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse pubblico a revocare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese.
trarre alcun giovamento, poiché ha violato gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese e rappresenta attualmente una concreta minaccia per la nostra società. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già esposto al considerando 4.2.
Revocando il permesso di dimora a RI 1, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.
Stante quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario