Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2012.263
Entscheidungsdatum
06.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2012.263

Lugano 6 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 giugno 2012 di

RI 1 patrocinata da

contro

la risoluzione 13 giugno 2012 (n. 3254) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 gennaio 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

  • 19 luglio 2012 della Sezione della popolazione;

  • 22 agosto 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 14 gennaio 2011, la cittadina italiana RI 1 (1963) ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS valido sino al 13 gennaio 2016 per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese, dopo avere allegato alla sua domanda una "autocertificazione precedenti penali per cittadini UE/AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale", nella quale aveva indicato di non essere stata condannata e di non avere procedimenti penali pendenti.

B. a. Ancora nel corso di quell'anno, l'autorità dipartimentale competente in materia di diritto degli stranieri è venuta a conoscenza che in Italia RI 1 aveva già interessato la polizia e le autorità giudiziarie penali. Il 16 novembre 2011, le ha quindi richiesto gli estratti del Casellario Giudiziale Generale Italiano e del Certificato dei carichi pendenti nel suo Paese. Nonostante che il 2 gennaio 2012 fosse stata nuovamente sollecitata in tal senso, essa non ha mai dato seguito alla richiesta.

b. Il 25 gennaio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI 1 per non avere prodotto la documentazione richiesta, necessaria per permetterle di continuare a soggiornare in Svizzera. Alla stessa è stato quindi fissato un termine fino al 29 febbraio successivo per lasciare il territorio elvetico.

Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 5 dell'Allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio 13 giugno 2012 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocarle il permesso di dimora CE/AELS per motivi di ordine pubblico.

Dall'istruttoria esperita in quella sede era emerso che l'interessata era stata recentemente condannata in Italia per truffa. Dopo avere evidenziato il fatto che essa aveva sottaciuto all'autorità la propria situazione dal profilo penale, l'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che la ricorrente costituisse una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico. Infine, ha considerato il provvedimento conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Contesta di essere attualmente una minaccia per il nostro ordinamento pubblico, adducendo che la condanna a suo carico per truffa non sarebbe tale da giustificare la revoca del suo permesso. Contesta inoltre di avere sottaciuto dei fatti determinanti per la continuazione del suo soggiorno in Svizzera, sostenendo di non avere informato l'autorità dipartimentale in merito ai suoi precedenti penali soltanto a causa di motivi famigliari. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, della parità di trattamento e di uguaglianza. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  1. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, l'insorgente può - in linea di principio - prevalersi del menzionato accordo bilaterale, in quanto è cittadina italiana ed è titolare di un documento di legittimazione valido (v. carta d'identità, agli atti).

2.2. L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I all'ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circo-

lazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Va osservato che anche una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

Infine bisogna anche tenere conto che, giusta l'art. 23 cpv. 1 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2.3. L'art. 62 LStr sancisce che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra l'altro -, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). L'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

2.4. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora CE/AELS alla qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS nel nostro Paese il 14 gennaio 2011.

Arrestata in Italia l'8 febbraio 2011 e detenuta fino al 6 aprile successivo, con sentenza 21 settembre 2011, dichiarata irrevocabile il 10 novembre successivo, RI 1 è stata condannata, previo patteggiamento, dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di __________ alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e alla multa di € 600, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per truffa con circostanze aggravanti.

Esaminando nel dettaglio la sentenza, emerge in particolare che:

Il 20 maggio 2009, unitamente al figlio __________ e con artifizi e raggiri, RI 1 ha convinto un'anziana coppia a firmare una procura speciale e a vendere la propria villetta per acquistare un appartamento, dove essa era andata nel frattempo a risiedere. Appartamento, che la ricorrente aveva riferito loro essere intestato a sua figlia, ma che in realtà era di proprietà di una società costruttrice e pertanto occupato dai coniugi senza titolo e senza possibilità di divenirne proprietari. Il 12 giugno 2009, la villetta è stata venduta per € 200'000, senza che la coppia ne fosse informata, e la ricorrente aveva trattenuto per sé stessa la somma. Tale riprovevole agire è avvenuto inoltre con "le aggravanti di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, trattandosi di persone anziane, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di rilevante entità";

dal 29 maggio al 30 settembre 2010, sempre con artifizi e raggiri, RI 1 e suo figlio __________. si sono presentati a due altre persone quali proprietari di un appartamento. Hanno contrattato con loro la vendita del medesimo, offrendo delle condizioni particolarmente vantaggiose, assicurando loro la concessione di un mutuo da parte di una banca grazie alle conoscenze della qui ricorrente e firmando il preliminare di compravendita, sottoscritto il 6 agosto 2010 da __________ Essi hanno quindi indotto in errore tali persone sulla loro legittimazione alla vendita dell'immobile e si sono fatti consegnare contanti ed assegni per la somma complessiva di € 61'500, senza alcuna intenzione, né possibilità di sottoscrivere il contratto definitivo, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto di € 31'500, pari a quanto effettivamente incassato. Anche in questo caso sono state riconosciute le aggravanti "di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, trattandosi di persone sprovvedute, con difficoltà ad ottenere un mutuo dal sistema bancario e necessitate ad acquistare una casa di prima abitazione, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di rilevante entità".

3.2. Ora, come ha indicato il Consiglio di Stato, in determinate circostanze anche i reati contro il patrimonio possono essere presi in considerazione al fine di determinare se lo straniero rappresenti attualmente una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società (DTF 134 II 24, consid. 4.3.1; STF 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011, consid. 2.3). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, considerato che l'insorgente è stata condannata per truffa con circostanze aggravanti avendo profittato più volte, senza alcuno scrupolo, di persone in difficoltà deboli e/o sprovvedute e cagionando loro un danno economico rilevante. Del resto, il reato commesso dall'insorgente è punibile anche nel nostro Paese ed è qualificato come crimine o delitto giusta l'art. 10 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0). Va inoltre osservato che se nel caso specifico la pena è stata ridotta, questo non è perché si trattava di un reato di minore entità e di scarsa pericolosità, ma perché la RI 1 ha patteggiato. La pena a suo carico rimane comunque pesante, visto che la condanna si eleva a un anno e 8 mesi di reclusione, oltre alla multa di € 600.

È indubbio che questo grave reato penale ha un sicuro peso nell'ambito della decisione di revocarle il permesso di dimora, ritenuto pure che non è nemmeno lontano nel tempo. Va pure rilevato che la ricorrente ha attualmente aperti altri due procedimenti penali già sfociati in altrettante condanne, che essa ha tuttavia impugnato. Il 13 marzo 2012, è stata condannata dal Tribunale di __________ a due anni di reclusione e a € 500 di multa, per truffa. Contro tale sentenza, essa ha interposto appello il 27 aprile successivo. Inoltre si è opposta ad un decreto penale emanato nei suoi confronti il 15 dicembre 2011. Sotto questo aspetto bisogna considerare che in materia di diritto degli stranieri quando occorre valutare il rischio di recidiva di una persona già condannata penalmente, la giurisprudenza ammette la possibilità che le autorità possano tenere conto, anche se con un certo ritegno, di nuove inchieste in corso e questo senza violare la presunzione d'innocenza (cfr. STF 2C_242/2011 del 23 settembre 2011, consid. 2.3; 2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 del 5 novembre 2008 consid. 5.3.1). Ma anche se non si volesse considerare questi due procedimenti penali ancora aperti, le circostanze enunciate in precedenza per le quali è stata condannata dal GIP del Tribunale di __________ il 21 settembre 2011 dimostrano come l'insorgente rappresenti attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico. Del resto, non occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per adottare misure fondate su motivazioni di ordine pubblico.

La questione potrebbe comunque anche rimanere indecisa in quanto, a prescindere da questo aspetto, la revoca si giustificherebbe in ogni caso per i motivi che seguono.

  1. 4.1. Secondo l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca - tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a). È quindi possibile revocare o non rinnovare un permesso di dimora o per confinanti CE/AELS anche in caso di inganno delle autorità o quando tale autorizzazione è stata conseguita dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, n. 12.2.1, stato al 1° maggio 2011). Ora, il motivo di revoca previsto dall'art. 62 lett. a LStr corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In base a tale disposizione sono considerati essenziali non soltanto i fatti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto; egli non è inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti, dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in malafede.

4.2. Come già indicato in narrativa, al momento di chiedere il rilascio del suo permesso di dimora CE/AELS RI 1 aveva indicato alle autorità di non essere mai stata condannata e di non avere procedimenti penali pendenti. Sennonché, l'8 febbraio 2011, nemmeno un mese dopo avere ottenuto l'autorizzazione richiesta, essa è stata posta in stato di detenzione sino al 6 aprile successivo per poi venire condannata dal GIP del Tribunale di __________ il 21 settembre 2011 per il reato di truffa con circostanze aggravanti. Interpellata a due riprese, il 16 novembre 2011 e il 2 gennaio 2012, dalla Sezione della popolazione in merito alla sua situazione dal profilo penale in Italia, la ricorrente è rimasta completamente silente. Fatto, questo, che ha indotto detta autorità a revocarle il permesso di soggiorno sulla base delle informazioni in suo possesso. Nel ricorso inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato contro quest'ultima decisione, la ricorrente ha finalmente prodotto il Certificato Penale del Casellario Giudiziale 15 febbraio 2012, dal quale non risultava comunque alcunché (verosimilmente a seguito dell'applicazione dell'art. 175 del Codice penale italiano che prevede la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati). In quell'occasione essa ha quindi affermato che non esisteva alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti e che le informazioni su cui si era basato il dipartimento per revocarle il permesso di dimora erano infondate. Il 4 aprile 2012, essa ha poi trasmesso il Certificato dei carichi pendenti della Procura presso il Tribunale di __________, dal quale è emerso che vi erano 3 procedimenti penali aperti nei suoi confronti (n. 012546/10/U; 014658/10/U; 002524/11/U), segnatamente per truffa con circostanze aggravanti (commesse il 20.05.09, 29.05.10 e 18.02.05), contestando i reati che le erano imputati e ribadendo come dal Casellario giudiziale italiano da lei precedentemente prodotto non risultassero condanne a suo carico. È solamente dopo esplicita richiesta del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, venuto a conoscenza anche tramite la stampa che la ricorrente era stata condannata in Italia, che quest'ultima non ha più potuto negare l'evidenza ed ha finalmente trasmesso la sentenza penale 21 settembre 2011 del GIP del Tribunale di __________.

Ora, il fatto di sottacere elementi essenziali o fornire false indicazioni alle autorità non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Dipende in sostanza da cosa si vuole nascondere e dai motivi all'origine di un simile comportamento. Orbene, tenuto conto che l'insorgente ha più volte sottaciuto alle autorità - fino a quando non è stata messa davanti all'evidenza dei fatti dal Consiglio di Stato - l'esistenza di eventi di rilevanza penale sul proprio conto che essa doveva sapere essere essenziali per la conservazione del suo permesso di dimora in Svizzera, si deve ritenere che nel caso di specie appaiono senz'altro riunite le condizioni per la revoca di una simile autorizzazione giusta l'art. 62 lett. a LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP. Non possono in effetti sussistere dubbi sul fatto che il comportamento tenuto nell'occasione dalla ricorrente sia stato principalmente dettato dalla sua volontà di ingannare la Sezione della popolazione in merito alla presenza di circostanze personali suscettibili di non permetterle più di rimanere nel nostro Paese.

  1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.

RI 1 è stata posta al beneficio di un permesso di dimora nel gennaio 2011. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto considerato di brevissima durata, ritenuto pure che dall'8 febbraio al 6 aprile 2011 è stata detenuta in Italia. Nella vicina Penisola, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 47 anni prima di giungere in Svizzera, possiede invece i suoi principali legami culturali, sociali e familiari, tra i quali i suoi figli. Ne discende che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile.

La revoca del suo permesso di dimora rispetta pertanto il principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza essa appare infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto ad evitare che l'inganno risulti pagante.

  1. Infine la ricorrente invoca la parità di trattamento con un altro caso, nel quale il Tribunale federale ha considerato che una persona condannata a 13 mesi di detenzione con la condizionale per ripetuta appropriazione indebita, non costituiva una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352). Sennonché, il caso invocato dall'insorgente si fonda su una fattispecie diversa da quella in esame. La citata vertenza concerne infatti un cittadino italiano di cinquantacinque anni, il quale aveva integralmente soddisfatto le pretese di risarcimento della parte lesa già in corso d'inchiesta. Dal momento dei fatti erano inoltre trascorsi diversi anni, senza che nel frattempo fosse incorso in altre infrazioni. Contrariamente alla presente fattispecie, in quel caso non vi erano inoltre elementi di reticenza come quelli di cui si è parlato al consid. 4.

  2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gesetze

13

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 2 ALC
  • art. 5 ALC
  • art. 16 ALC

LDDS

  • art. 9 LDDS

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 43 LPamm

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 62 LStr

OASA

  • art. 80 OASA

OLCP

  • art. 23 OLCP
  • art. 24 OLCP

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