Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2011.84
Entscheidungsdatum
18.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2011.84

Lugano 18 novembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2011 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 815) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 ottobre 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 4 dicembre 1981, il cittadino italiano RI 1 (1962) si è sposato a __________ (SO) con la cittadina elvetica __________ (1961). Per questo motivo, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione sono nati __________ (1982) e __________ (1986).

All'inizio del 1983, l’interessato si è trasferito in Italia, per poi rientrare in Svizzera il 10 gennaio 1997, dove è rimasto fino al 20 ottobre 1998.

b. Giunto nuovamente nel nostro Paese il 4 marzo 2000, il ricorrente ha ottenuto nel Canton Zurigo un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento famigliare.

Il 15 giugno 2001, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la sua domanda volta a ottenere un permesso di dimora in Ticino, in quanto non viveva più insieme alla moglie. Separatosi legalmente nel settembre 2002 dalla consorte, nel dicembre successivo si è trasferito nuovamente in Ticino, dove il 6 agosto 2004 ha infine ottenuto un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 2 febbraio 2013.

Rimasto dal 1° settembre 2004 senza attività lucrativa, egli ha ottenuto in seguito le indennità di disoccupazione; dal settembre 2005 beneficia di prestazioni assistenziali.

c. Oltre a essere a carico dell'aiuto sociale, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha pure interessato, e a più riprese, le nostra autorità giudiziarie penali. Per questo motivo è stato ammonito in due occasioni (11 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. A seguito del suo comportamento, l'autorità dipartimentale gli ha inoltre già negato due volte il rilascio di un'autorizzazione di domicilio (11 agosto 2005 e 13 giugno 2008).

B. a. Il 28 giugno 2010, RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121).

b. Preso atto di quest'ultima condanna, il 28 ottobre 2010 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora CE/AELS, fissandogli un termine con scadenza il 26 novembre successivo per lasciare il territorio svizzero. L'autorità dipartimentale ha rilevato che il ricorrente, nonostante fosse già stato ammonito, aveva interessato nuovamente le nostre autorità giudiziarie penali.

La decisione è stata resa sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché degli art. 5 dell'Allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio 2 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere rilevato che l'interessato non poteva più essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC in quanto non esercitava più un'attività lucrativa da diversi anni, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS, sia in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento sia per il fatto che era da tempo a carico dell'assistenza pubblica. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha pure respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto di essere un lavoratore ai sensi dell'ALC e di poter pertanto invocare l'applicazione di tale accordo in quanto svolge un'attività lucrativa come aiuto cucina finanziata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), ragione per la quale egli non può essere allontanato per il fatto di essere a carico dell'assistenza sociale. Ha contestato di essere una minaccia per l'ordine pubblico elvetico, precisando che i suoi reati sono stati commessi quando era tossicodipendente e non per motivi di lucro, come dimostrano le condanne a suo carico, che considera tutto sommato miti. Ha ritenuto in ogni caso che la decisione di revoca fosse contraria al principio della proporzionalità. Anche in questa sede, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia la Sezione della popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente nell’ambito dei considerandi di diritto.

F. Pendente causa, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale diversa documentazione volta a dimostrare che non è più consumatore di stupefacenti. Egli ha pure versato agli atti un contratto d'inserimento professionale e sociale sottoscritto il 2 maggio 2011 con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), che prolunga di sei mesi quello scaduto il 30 aprile precedente.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l’insorgente, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare. Ne discende che egli ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i diritti conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità. Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

2.2. In quanto cittadino comunitario (italiano) e titolare di un documento di legittimazione valido, RI 1, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Sennonché, bisogna considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

2.3. Come detto in precedenza, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l’insorgente per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente in Svizzera, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. Bisogna pertanto esaminare se RI 1 possa essere considerato ancora “lavoratore” ai sensi dell’ALC e ottenere il rinnovo del permesso sotto questo profilo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).

Tornando al caso in esame, bisogna tenere conto che a partire dal settembre 2004 RI 1 è rimasto senza lavoro e che da allora non ha più svolto un’attività lucrativa regolare.

Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che dal 18 ottobre 2010, poco prima quindi della decisione dipartimentale di revoca del suo permesso, è stato impiegato come aiuto cucina presso l'azienda agricola __________ a __________. L'attività da lui svolta, prevista fino al 30 aprile 2011 e in seguito prorogata fino 31 ottobre 2011 (v. contratto prodotto in questa sede), rientra infatti nell'ambito delle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato, cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni assistenziali giusta l'art. 31a cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1). Tale programma è organizzato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per le persone in età attiva, ma non collocabili. Scopo di tale periodo di lavoro è la riattivazione e la preparazione ad un eventuale stage di riabilitazione al lavoro (doc. C). Lo dimostra peraltro il fatto che l'incentivo di fr. 200.- mensili, che l'azienda in parola ha versato all'interessato, sono interamente rimborsati dall'USSI, il quale eroga a RI 1 le prestazioni assistenziali ordinarie. Come ha indicato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), se l'interessato non avesse richiesto l'aiuto sociale, non avrebbe nemmeno potuto iniziare tale programma.

In siffatte circostanze e contrariamente a quanto assume l’insorgente, egli non può (più) essere considerato quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.

2.4. Visto inoltre il tempo trascorso da quando non è più attivo professionalmente, l’interessato non può invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). Oltre a ciò, il ricorrente non può beneficiare dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP).

2.5. Ne discende che nel caso concreto il ricorrente non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera.

Alla presente vertenza è quindi applicabile il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).

  1. Giusta l'art. 62 LStr, il permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) - tra l'altro - se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b) oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (c).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare

  • è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
  1. 4.1. RI 1 ha ottenuto il 4 dicembre 1981 un permesso di dimora in Svizzera a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica. All'inizio del 1983 si è trasferito in Italia, per poi rientrare nel nostro Paese il 10 gennaio 1997, dove è rimasto fino al 20 ottobre 1998. Da quando è rientrato in Svizzera nel marzo 2000, il ricorrente ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali, subendo le seguenti sanzioni:

Strafbefehl 17.6.02 pena detentiva di 30 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo Bezirksanwaltschaft di prova di 2 anni, e multa di fr. 600.-, per guida in stato di ebrietà, furZurigo to d'uso e guida senza licenza di condurre (7.5.02);

sentenza 2.10.02 pena detentiva di 6 mesi per ripetuta infrazione alla LStup (aprile-fine

Corte assise settembre 2001) e ripetuta contravvenzione alla LStup (aprile-3.12.01);

correzionali liberato condizionalmente il 19.4.03 e sottoposto a un periodo di prova

di 2 anni;

Strafverfügung 21.11.03 multa di fr. 600.- per guida senza licenza di condurre (7.8.03);

Amstatthalteramt

Willisau

DA 22.5.06 multa di fr. 100.- per contravvenzione a LF trasporto pubblico (24.1.06)

sentenza 16.1.07 pena detentiva di 18 mesi, tenuto conto che ha agito in stato di scema-

Corte assise ta imputabilità, per infrazione aggravata alla LStup (2003-20.7.06),

correzionali infrazione alla LF sulle armi (27.6.06), contravvenzione alla LStup (gennaio 2004-20.7.06);

sentenza 19.11.07 ordinato il ripristino dell'esecuzione del rimanente della pena detentiva

Corte assise di 2 mesi di cui alla sentenza penale 2.10.02 nella misura di 15 giorni correzionali (da espiare), da aggiungere alla pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza 16.1.07;

liberato condizionalmente il 3.1.08 e sottoposto a norme di condotta e ad un periodo di prova.

sentenza 28.6.10 pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata alla LStup (fine

Corte assise luglio 2009-3.12.09) e contravvenzione alla LStup (luglio- settembre

correzionali 2009);

liberato condizionalmente il 15.10.10 e sottoposto a norme di condotta e ad un periodo di prova.

Va pure osservato che prima di rientrare in Svizzera nel marzo 2000, egli aveva già a carico una condanna penale (cfr. il suo scritto 24.3.2000 alla polizia degli stranieri di Zurigo) e che l'11 luglio 2006 e 28 febbraio 2007, l'autorità dipartimentale lo aveva invano ammonito che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

4.2. Almeno dal 2001, la presenza del ricorrente nel nostro Paese è quindi caratterizzata da diverse azioni delittuose, segnatamente in materia di stupefacenti, alcune delle quali protrattesi nel tempo e sfociate in pene detentive sempre più pesanti che non sono nemmeno state sospese condizionalmente con un periodo di prova.

Bisogna anche considerare che RI 1 è recidivo. Esaminando nel dettaglio i reati più gravi da egli commessi, risulta infatti che a partire dal 2003, poco tempo dopo una sua precedente scarcerazione e durante il periodo di prova, egli ha venduto un quantitativo complessivo di 340/395 gr di cocaina, ne ha detenuto e occultato complessivamente 50,89 gr netti destinati alla vendita a terzi, e ne ha ceduto gratuitamente un totale di 190 gr. Da notare che egli ha ripreso a spacciare mentre era ancora in regime di semilibertà ed ha terminato la sua azione delittuosa il 20 luglio 2006 soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti (sentenza Corte assise correzionali 16 gennaio 2007).

Come ha pertinentemente evidenziato il Consiglio di Stato (ad H.1, pag. 9), sebbene vi fossero i presupposti per pronunciare un suo allontanamento, nel febbraio 2007 l'autorità dipartimentale ha comunque voluto venire incontro all'interessato, ammonendolo per la seconda volta. Invano, in quanto nel luglio 2009, quindi già solo dopo un anno e mezzo circa dalla sua scarcerazione, egli ha ricominciato a delinquere, vendendo in un lasso relativamente breve (5 mesi circa) 214 gr di cocaina. Anche in questa occasione egli ha cessato la propria attività delittuosa soltanto a seguito del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009; il 28 giugno 2010 è quindi stato condannato per infrazione aggravata alla LStup.

Facendo riferimento a queste condanne, bisogna effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni delittuose di una certa gravità. I reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per ben due volte nell'arco di tre anni per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

4.3. Con il suo modus vivendi, che lo ha pure portato a contrarre diversi debiti (v. lista delle esecuzioni aperte e gli attestati per carenza beni, prodotti del ricorrente), l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che non è incensurato e che gli ultimi (gravi) reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua, ulteriore, recidiva.

Il fatto che il 15 ottobre 2010, dopo la sua ultima condanna, egli sia stato liberato condizionalmente e sottoposto ad un periodo di prova (v. decisione 5 ottobre 2010 di rettifica di sentenza del GIAP) o che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose sfociate nelle sentenze penali del 16 gennaio 2007 e 28 giugno 2010 siano cessate soltanto a seguito del suo arresto. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, considerato in particolare che il suo agire non è circoscritto al solo consumo di stupefacenti, ma si estende pure al loro spaccio, lo stato in cui egli si sarebbe a volte trovato a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento. Del resto, in occasione della sua ultima condanna, non è nemmeno stato considerato che egli avesse agito in stato di scemata imputabilità dovuto all'influsso di stupefacenti.

4.4. Alla luce di quanto precede, considerato che è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (pena privativa della libertà superiore a un anno ai sensi della giurisprudenza menzionata nel consid. 3) ed ha violato in modo rilevante e ripetutamente, nonché esposto a pericolo, l’ordine pubblico elvetico giusta l'art. 62 lett. c LStr, si deve pertanto ritenere che l'insorgente adempie i requisiti per la revoca del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno.

Rappresentando attualmente una minaccia effettiva ed abbastanza grave per la società, il ricorrente adempirebbe pure i requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé menzionata, qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.

Ma vi è di più.

  1. L'art. 62 lett. e LStr dispone che il permesso di dimora può essere revocato anche nel caso in cui lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale.

In concreto, considerato che RI 1 è carico dell'assistenza pubblica ormai dal settembre 2005 ed ha accumulato un debito nei confronti dello Stato, che nel febbraio 2011 ammontava complessivamente a circa fr. 80'000.- (estratto conto prodotto dal ricorrente), bisogna effettivamente ammettere che egli adempie pure le condizioni per la revoca (e il rifiuto di rinnovo) del suo permesso di dimora previste all'art. 62 lett. e LStr.

Visto inoltre che non può (più) essere ritenuto lavoratore ai sensi dell'ALC, a torto il ricorrente sostiene che, essendo cittadino comunitario salariato, il suo permesso non può essergli rifiutato per essere a carico dell'aiuto sociale (vedi art. 9 Allegato I ALC; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [a cura di], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2009, n. 8.41, pag. 229; Ulrich Wölker, in Hans von der Groeben/ Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehlersmann [a cura di], Kommentar zum EU-/ EG-Vertrag, 5a ed., Baden-Baden 1997, n. 102 e 103 ad art. 48 Trattato CE).

Va pure ricordato che, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo sostentamento, egli non potrebbe prevalersi del menzionato accordo bilaterale nemmeno per ottenere un permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, senza poi dimenticare che vi sono motivi di ordine pubblico che vi si opporrebbero.

  1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione (art. 96 LStr).

Dopo avere soggiornato in Svizzera tra il 1981 e il 1998 per complessivi 4 anni, RI 1 è giunto nuovamente nel nostro Paese il 4 marzo 2000, all'età di 37 anni.

La sua presenza va quindi indubbiamente considerata di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, ha commesso dei reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Egli si è infatti dimostrato incurante dei provvedimenti di ordine amministrativo e penale disposti nei suoi confronti. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro Paese, da tempo non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha numerosi debiti (tra cui attestati per carenza beni per oltre fr. 50'000.-) e dal settembre 2005 è a carico dell'assistenza pubblica, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera.

Dal profilo del suo interesse privato a continuare a soggiornare nel nostro Paese, va osservato in particolare che la sua famiglia e suo fratello vivono in Svizzera. D'altra parte, però, egli vive separato dalla moglie ormai dal 2002 e i suoi figli sono da tempo maggiorenni.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha trascorso la sua infanzia e la scuola dell'obbligo in Italia, dove peraltro è tornato a vivere fino al 2000 dopo il suo precedente soggiorno in Svizzera, e non rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Un suo rientro nella vicina Penisola appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le difficoltà che dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo diversi anni trascorsi all'estero. Di conseguenza, considerati la gravità dei reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione adottata dall'autorità inferiore. Ritenuto poi che afferma di essersi da tempo estraniato dal mondo della droga (vedi risultati delle analisi prodotti durante la procedura ricorsuale), non è dato di vedere come egli non possa riprendere a svolgere un'attività lucrativa, segnatamente nell'ambito della ristorazione. Attività, questa, che ha già esercitato nel nostro Paese (vedi pure curriculum vitae 8 maggio 2001).

Inoltre non risulta dagli atti che il ricorrente sia stato colpito da un divieto di entrata: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi famigliari non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

  1. Va poi osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza né verso la moglie ed i figli maggiorenni, dai quali vive da tempo ormai separato, né verso suo fratello, residente a Lugano e presso il quale alloggia attualmente. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

Ma anche se potesse richiamarsi a questa norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento avendo violato gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già rilevato in relazione al diritto interno.

  1. Revocando il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. Un ulteriore ammonimento non può più quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

  2. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7; in vigore dal 1° gennaio 2011). La tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza e tengono comunque conto della difficile situazione finanziaria del ricorrente (art. 28 LPamm).

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

  3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gesetze

13

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 5 ALC
  • art. 6 ALC
  • art. 12 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 43 LPamm

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 62 LStr
  • art. 96 LStr

OASA

  • art. 80 OASA

OLCP

  • art. 16 OLCP

Gerichtsentscheide

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