Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2011.454
Entscheidungsdatum
02.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2011.454

Lugano 2 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2011 di

RI 1

contro

la decisione 20 settembre 2011 (n. 5185) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 luglio 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi;

vista la risposta 19 ottobre 2011 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 3 febbraio 1951 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 1969. Rappresentante di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative:

17 giugno 2008 revoca della patente di tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità;

11 febbraio 2010 revoca di un mese per aver commesso un'infrazione lieve (eccesso di velocità).

B. a. Il 1° marzo 2011, verso le ore 15.50, RI 1 stava percorrendo l'autostrada A2 verso nord alla guida del veicolo Alfa Romeo targato __________, inseguito a sua insaputa da una vettura civetta della polizia. In territorio di __________ è stato fermato dalle forze dell'ordine, le quali gli hanno rimproverato di aver circolato a velocità eccessiva senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza da un veicolo antistante. Le trasgressioni, segnatamente il fatto di aver viaggiato per ca. 1 km a 120-130 km/h seguendo da vicino (5-10 m) una vettura in fase di regolare sorpasso, sono state videoregistrate.

b. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il 23 maggio 2011 il competente Procuratore pubblico ha proposto che RI 1 venisse condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 2'100.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento sospeso nell'aprile del 2011 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 25 luglio 2011 la Sezione della circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di 12 mesi (dal 26 settembre 2011 al 25 settembre 2012), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio 20 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 23 maggio 2011 dal Procuratore pubblico, regolarmente passato in giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito al precedente del 2008 impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di dodici mesi.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, appellandosi alla sua clemenza.

Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando di aver provocato una seria messa in pericolo della circolazione costitutiva di un'infra-zione grave. I suoi precedenti - ha soggiunto - non sono significativi per una persona come lui che percorre oltre 100'000 km all'anno e d'altro canto la patente gli necessita per svolgere la sua attuale professione di rappresentante di commercio.

F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).

2.2. Nel caso di specie, preso visione del rapporto di polizia stilato a constatazione dei fatti occorsi il 1° marzo 2011, la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che il caso sarebbe stato esaminato, dal profilo amministrativo, al termine del procedimento penale pendente, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali responsabilità.

Il 23 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna del ricorrente, ritenendolo colpevole del reato di grave infrazione alle norme della circolazione previsto all'art. 90 cifra 2 LCStr. Nel decreto di accusa erano descritti partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a sanzionare l'interessato con una pena pecuniaria di fr. 2'100.- e una multa di fr. 500.-. Nel documento era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. In tali circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso (STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011), tanto più che in passato era già stato oggetto di due revoche della patente e non era quindi nuovo ad esperienze del genere. Ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, che in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla fattispecie con sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle autorità amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se quest'ultimo riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto d'accusa e adire la Pretura penale in via di opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, nonostante l'importanza delle infrazioni imputategli e l'ampiezza della pena irrogatagli, ha invece preferito accettare la condanna per aver circolato a velocità eccessiva a poca distanza da un'an-tistante autovettura in fase di sorpasso, infrazioni che notoriamente comportano anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli accertamenti fattuali operati a livello penale al fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).

2.3. Vincolato all'accertamento dei fatti operato dal magistrato penale sulla scorta del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché con ogni evidenza gli eventi descritti nel decreto di accusa 23 maggio 2011 del Procuratore pubblico __________ adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pag. 395).

  1. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

3.2. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi ad una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa dal canto suo che quando i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.

Non esiste una regola precisa per definire il concetto di distanza sufficiente. Questa dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, nonché dalla velocità dei veicoli. Secondo la giurisprudenza federale riassunta nella STF 1C_274/2010 del 7 ottobre 2010, non mantiene una distanza sufficiente e viola gravemente le norme della circolazione il conducente che circola ad una velocità di oltre 100 km/h sulla corsia di sorpasso di un'autostrada, inseguendo per 800 m il veicolo che lo precede a meno di 10 m di distacco (DTF 131 IV 133). Lo stesso dicasi dell'automobilista che alla velocità di 100 km/h tallona ad una distanza di 10 m il veicolo che lo precede su un tratto di 330 m (STF 1C_356/2009 del 12 febbraio 2010) o del conducente che per 700 m viaggia a 100 km/h seguendo ad una distanza tra 7 e 10 m il mezzo antistante (STF 1C_7/2010 dell'11 maggio 2010).

Nel caso in esame, RI 1 ha incalzato per ca. 1 km, alla velocità di 120-130 km/h, il veicolo che lo precedeva sulla corsia di sorpasso S-N della A2, standogli ad una distanza di 5-10 m. Così facendo, egli ha violato gravemente le norme della circolazione e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui ai sensi degli art. 90 cifra 2 e 16c cpv. 1 lett. a LCStr. A fronte di quanto sancito in materia dal Tribunale federale, il fatto che lui la pensi diversamente e consideri di scarso rilievo gli accadimenti del 1° marzo 2011 non è evidentemente rilevante.

3.3. Dagli atti risulta che nel 2008 RI 1 ha commesso un grave eccesso di velocità per il quale il 17 giugno 2008 gli è stata revocata la licenza di condurre durante tre mesi in forza dell'art. 16c LCStr. La misura è stata scontata dal 18 luglio al 17 ottobre 2008. Un anno dopo, segnatamente il 20 ottobre 2009, è nuovamente incorso in un eccesso di velocità che gli è costato un mese di ritiro della patente (dal 19 marzo al 18 aprile 2010).

Il 1° marzo 2011 il ricorrente si è reso protagonista dell'illecito stradale esaminato al considerando precedente. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che alla scrivente autorità di ricorso non è data facoltà di concedere all'insorgente una riduzione del periodo di revoca, nemmeno per le comprensibili ragioni professionali invocate nel gravame.

  1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  2. Intimazione a:

Il giudice delegato La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Zitate

Gesetze

10

LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

  • art. 16 LCStr
  • art. 16c LCStr
  • art. 34 LCStr
  • art. 90 LCStr

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 46 LPamm

OAC

  • art. 16c OAC

ONC

  • art. 12 ONC

Gerichtsentscheide

10