Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2011.221
Entscheidungsdatum
02.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2011.221

Lugano 2 settembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 maggio 2011 di

RI 1 patrocinato da PA 1

contro

la risoluzione 20 aprile 2011 (n. 2407) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

  • 3 giugno 2011 della Sezione della popolazione;

  • 7 giugno 2011 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 15 novembre 2002, il cittadino italo-argentino RI 1 (1954) si è sposato a Locarno con la cittadina portoghese M__________ (1967), titolare di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS in Svizzera, e, a seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 novembre 2007.

B. a. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, il ricorrente ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali. Con decreto d'accusa 20 novembre 2006 (DA __________), il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 100.– per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Dopo essere stato arrestato il 24 gennaio 2007 nell'ambito di un'operazione su un traffico internazionale di stupefacenti, con sentenza 14 ottobre 2009 la Corte penale del Tribunale penale federale lo ha condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per infrazione aggravata alla LStup.

b. Preso atto di quest'ultima condanna penale, il 24 febbraio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare (recte: non rinnovare) il permesso di dimora CE/AELS per motivi di ordine pubblico ad RI 1, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero una volta scontata la pena.

La decisione è stata resa sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio 20 aprile 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto la censura di carenza di motivazione del provvedimento emanato dalla Sezione della popolazione, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

Il 24 maggio 2011, l'interessato è stato scarcerato.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora CE/AELS. In via del tutto subordinata, egli chiede di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, dopo avere esperito un'istruttoria.

Il ricorrente ribadisce in questa sede la censura di carenza di motivazione della decisione dipartimentale. Nel merito, contesta di essere una minaccia attuale per l'ordine pubblico elvetico, ponendo in evidenza di avere collaborato con gli inquirenti e di essersi sempre comportato bene durante la carcerazione.

Ritiene la decisione impugnata in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, in quanto vive con sua moglie in Svizzera dal 2002, la quale soffre di gravi problemi di salute e non può seguirlo all'estero.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario infatti procedere all'assunzione dei mezzi di prova offerti - peraltro genericamente - dall'insorgente (documenti, edizione documenti, testi) in quanto non sono atti ad apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda la sua richiesta di essere personalmente sentito, giova ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, come è il caso nella presente fattispecie (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

  2. RI 1 lamenta innanzitutto la carenza di motivazione della decisione dipartimentale impugnata, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), comprende - tra le altre cose - anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

2.2. Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione nel seguente modo:

"Egregio signor RI 1, dall'esame degli atti in nostro possesso si rileva che ha interessato le Autorità di polizia e giudiziarie del nostro Paese. A tal proposito si richiama in particolare la Sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2009 dalla quale risulta che è stato condannato ad una pena da espiare. Già solo per questo motivo, richiamate la LStr, l'OASA, gli art. 5 Allegato I ALC e 23 e 24 OLCP, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, l'Ufficio della migrazione

DECIDE:

il permesso di dimora B CE/AELS a suo tempo stabilito è revocato;

è tenuto a lasciare il territorio svizzero al momento della scarcerazione, notificando la partenza all'Ufficio controllo abitanti e al Servizio regionale degli stranieri competenti;

la tassa di decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata);

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato".

Dato quanto precede, si può senz'altro ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento. L'argomentazione addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi conto sia dell'effettiva portata del provvedimento pronunciato nei suoi confronti, sia delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che egli è stato in grado di impugnare la medesima - peraltro tramite un legale esperto in materia che lo ha pure patrocinato nel processo penale sfociato nella sentenza del 14 ottobre 2009 - con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato prima e a questo Tribunale poi.

2.3. Ne discende che la censura di ordine formale sollevata dall'insorgente va integralmente respinta.

  1. 3.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Ci si può invero chiedere se RI 1, cittadino italiano e titolare di un passaporto valido, possa essere considerato "lavoratore" ai sensi del menzionato accordo bilaterale e disporre pertanto del diritto al rilascio di una carta di soggiorno a titolo originario, dal momento che è stato in carcere dal gennaio 2007 fino all'inoltro del presente gravame. Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita. Bisogna infatti considerare che nel 2002 egli ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 novembre 2007 a seguito del matrimonio con una cittadina portoghese e che egli è sempre coniugato con M__________, motivo per cui egli può continuare a invocare l'applicazione, quantomeno a titolo derivato, dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nell'ambito del ricongiungimento familiare giusta gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a e cpv. 5 dell'Allegato I all'ALC.

Ferme queste premesse, giova ricordare che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I all'ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

3.2. L'art. 62 lett. c LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il mancato rinnovo del permesso di dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.

  1. 4.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa 20 novembre 2006 (DA __________), il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 100.– per contravvenzione alla LStup per avere, nel periodo ottobre 2003 fino al 9 ottobre 2006, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 300 grammi) di marijuana, sostanza precedentemente coltivata in collaborazione con sua moglie nella loro abitazione.

Con sentenza 14 ottobre 2009, la Corte penale del Tribunale penale federale ha invece condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per infrazione aggravata alla LStup. Dal mese di aprile 2005 sino al suo arresto avvenuto il 24 gennaio 2007, l'interessato ha preso parte unitamente ad altre persone ad un traffico internazionale di stupefacenti per meri fini lucrativi. Egli ha trasportato 206 kg di cocaina con grado di purezza del 74% dalla Bolivia in Argentina, per poi imbarcarla, tramite un camper appositamente modificato, per Dakar (Senegal) con destinazione finale Genova. La sostanza è stata infine sequestrata dalle autorità spagnole il 23 gennaio 2007. Eloquenti, circa la gravità dell'infrazione, sono le considerazioni esposte nella sentenza penale. La Corte penale ha infatti rilevato quanto segue:

"Non v'è dubbio che l'accusato sapeva che stava partecipando alla preparazione di un traffico di cocaina dall'America del Sud all'Europa. Infatti per questa sua partecipazione al traffico, __________. gli aveva fatto la promessa di un compenso di USD 100'000.–. Egli sapeva (...) che il suo compito era quello di guidare il camper destinato al trasporto della cocaina. In tale contesto egli ha inoltre svolto altre funzioni tra le quali quelle di fungere da tramite tra __________. e __________. e, all'occorrenza, di trasmettere messaggi anche ad altre persone finalizzati all'organizzazione del traffico" (consid. 5.7.6.). "RI 1 non poteva ignorare che il quantitativo era importante. Da un lato, egli sapeva che la cocaina era destinata ad un'organizzazione criminale e dall'altro, avendo assistito alle principali operazioni della realizzazione dello stesso, operazioni lunghe, complesse e costose, non è plausibile che egli abbia pensato che in simili circostanze il quantitativo doveva limitarsi a pochi grammi di cocaina. Va inoltre rilevato che l'accusato ha egli stesso dichiarato di aver trasportato sul camper in Bolivia due sacche contenenti circa 20-30 chili al momento della consegna della sostanza da parte dei fornitori peruviani" (consid. 5.8.).

Il ruolo del RI 1 nel traffico non è stato considerato marginale: "il predetto ha assecondato __________. guidando anch'egli il furgone per migliaia di chilometri e ha partecipato attivamente all'operazione di carico della cocaina nel camper: operazioni essenziali alla realizzazione dell'infrazione". Con il suo comportamento, egli non si è quindi limitato ad aiutare __________. a commettere un crimine, ma ha "collaborato intenzionalmente in modo determinante alla decisione e all'esecuzione del reato così da apparirne" anch'egli come un protagonista (consid. 5.7.10.1.). Come ha inoltre indicato la Corte penale, "se la cocaina sequestrata in Spagna fosse entrata nel mercato, sarebbe stata messa in pericolo la salute di un enorme numero di persone" (consid. 7.1.).

Riguardo a quest'ultima condanna, bisogna effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni delittuose estremamente gravi. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

4.2. Con il suo modus operandi, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che questi gravi reati non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Del resto, egli ha già un precedente penale proprio in tale ambito, commesso in Canada e di cui le nostre autorità competenti in materia di polizia degli stranieri sono venute a conoscenza soltanto tramite la sentenza penale del 14 ottobre 2009. Invano egli tenta di minimizzare il suo precedente, ponendo in evidenza che risale al 1993 (ricorso ad 2, pag. 3). Ritenuto che egli ha già commesso un reato nel medesimo settore, la condanna del 1993 non può essere ignorata ai fini del presente giudizio, tanto che anche la Corte penale ne ha tenuto conto nel proprio giudizio: "RI 1 ha del resto già esperienza in questo campo e la precedente condanna per traffico di cocaina non l'ha trattenuto in alcun modo dal ricadere nello stesso tipo di reato" (consid. 7.3.). Va peraltro osservato che egli ha cessato la sua lunga attività delittuosa, perpetrata peraltro solo per fini di lucro, unicamente a seguito del suo arresto avvenuto il 24 gennaio 2007.

Il fatto che egli evidenzi di essere stato liberato dopo avere espiato i 2/3 della pena, non impedisce la revoca o il mancato rinnovo del permesso. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non può permettere di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

Infine, l'argomento secondo cui egli ha collaborato con gli inquirenti e la sua buona condotta durante la carcerazione nell'ambito dell'espiazione anticipata della pena (sentenza penale, consid. 7.3.), non va nuovamente considerato nel presente giudizio, poiché di tale aspetto è già stato tenuto conto nella commisurazione della pena inflittagli (STF 2A.468/2000 del 16 marzo 2001, consid. 4a).

4.3. Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento come quello adottato dall'autorità di prime cure.

  1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità dipartimentale.

5.1. Una decisione di revoca oppure di mancato rinnovo di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di soggiorno è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca (o la mancata proroga) di un'autorizzazione di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che consente a un cittadino straniero a determinate condizioni di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377 consid. 4.3.).

5.2. RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera il 15 novembre 2002. Al momento della decisione dipartimentale, egli si trovava nel nostro Paese da 8 anni, di cui oltre la metà trascorsi in carcere. In siffatte circostanze, non si può certo considerare il suo soggiorno nel nostro Paese come di lunga durata. Ritenuto poi che durante il periodo in cui è stato titolare di un permesso di soggiorno ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle leggi del nostro Paese, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera. Nemmeno la presenza della sua consorte gli ha impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui è stato condannato. Bisogna anche tenere conto che il ricorrente, cittadino italiano nato in Argentina, ha trascorso i suoi primi 48 anni di vita all'estero, dove ha pure lavorato. Un suo rientro già in Italia, segnatamente nella fascia di confine dove le condizioni di vita sono simili a quelle in Ticino, appare quindi esigibile. Del resto, prima di entrare in Svizzera, egli abitava a __________ (prov. di __________).

Per quanto riguarda il rapporto con sua moglie M__________, cittadina portoghese originaria di __________, dagli atti risulta che dal giugno 1993 all'ottobre 1994 essa ha già vissuto in Italia in provincia di __________, motivo per cui non si può escludere che possa seguire suo marito in Italia qualora volesse continuare a vivere insieme a lui. Il ricorrente sostiene per contro che la consorte, la quale lavora alle dipendenze di un medico del , non potrebbe lasciare il nostro Paese in quanto soffre di una grave forma di depressione (doc. B). Ora, il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Del resto, tale conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto dall'interessato il quale, dopo circa 2 anni e mezzo di matrimonio, ha iniziato a commettere dei reati talmente gravi, per di più unicamente per fini di lucro, da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo del permesso di dimora CE/AELS al ricorrente, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del suo comportamento. Va comunque ribadito che la misura presa nei confronti di RI 1 non riguarda sua moglie M. Essa ha pertanto la facoltà di continuare a soggiornare in Svizzera (sentenza 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato (consid. G.2), la misura intrapresa non significa ad ogni modo una rottura completa dei loro contatti, poiché le loro relazioni possono essere mantenute attraverso telefonate, in via scritta e tramite visite.

5.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, come pure dell'art. 13 Cost., di analoga portata. Giova infatti ricordare che giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario.

  1. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

7.Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gesetze

16

ALC

  • art. 1 ALC
  • art. 2 ALC
  • art. 5 ALC
  • art. 7 ALC
  • art. 16 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

Cost

  • art. 13 Cost

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 26 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 43 LPamm

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 62 LStr
  • art. 96 LStr

OASA

  • art. 80 OASA

OLCP

  • art. 24 OLCP

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19