Incarto n. 52.2010.341
Lugano 10 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2010 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 25 agosto 2010 (n. 4211) con cui il Consiglio di Stato respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 marzo 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, che le nega il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente (assistente);
viste le risposte:
5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;
2 novembre 2010 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 marzo 2010, la Sezione della popolazione, mercato del lavoro, del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda della cittadina romena RI 1 (1990), volta a ottenere un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come assistente (prostituta) indipendente. L'autorità ha rilevato che l'interessata aveva indicato che avrebbe svolto la propria attività presso un esercizio pubblico (__________a __________), dove avrebbe alloggiato, ciò che era in contrasto con l'art. 12 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEsPubb; RL 11.3.2.1).
La decisione, sottoposta a una tassa di fr. 250.–, è stata resa sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e dei relativi Protocolli, degli art. 11 e 38 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e degli art. 2 lett. m, 5, 8, 9, 12 e 14 del relativo regolamento del 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).
B. Con giudizio 25 agosto 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando inoltre legittimo l'importo della tassa prelevata dal dipartimento.
C. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente.
La ricorrente sostiene che la procedura prevista dal dipartimento per il rilascio di un permesso per lavorare come prostituta così come il relativo diniego, se tale attività viene svolta presso un esercizio pubblico, violino l'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e creino una disparità di trattamento con altre categorie di persone. Contesta inoltre la tassa posta a suo carico dal dipartimento per la decisione di diniego del permesso.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2.
1.2.1. La ricorrente sostiene di avere diritto a un'udienza pubblica sulla base dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Secondo tale disposizione, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sua richiesta non può essere accolta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare come l'art. 6 n. 1 CEDU non si applichi alle vertenze in materia di diritto degli stranieri (STF 2D_36/2008 del 3 dicembre 2008, consid. 3.2).
Neanche l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede la facoltà di essere sentiti anche di persona. Il fatto che in linea di principio l'accordo in parola conferisca all'interessata il diritto ad esercitare un'attività economica, non implica infatti che l'autorità debba procedere alla sua audizione. Del resto, nemmeno la legislazione cantonale e quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
1.2.2. Non è necessario procedere inoltre alla richiesta della ricorrente di sentire il Sgtm __________ della Polizia cantonale e di acquisire agli atti il suo rapporto 12 aprile 2010, volti a dimostrare che egli l'avrebbe invitata ad annunciarsi presso il Servizio regionale degli stranieri di __________ al fine di regolarizzare la sua situazione sotto il profilo della normativa in materia di diritto degli stranieri, in quanto, come si vedrà in seguito (consid. 4), tali mezzi di prova non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
1.2.3. Ne discende che il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Giusta l'art. 15 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
RI 1 è cittadina romena e titolare di un passaporto valido. In linea di principio, essa può pertanto prevalersi del menzionato accordo per ottenere il permesso richiesto.
I locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso (art. 12 LEsPubb). Secondo quest'ultima disposizione, l'esercizio della prostituzione nelle strutture adibite ad esercizio pubblico è pertanto vietato.
3.2. In concreto, una volta accertato che, in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 LEsPubb, la ricorrente intendeva esercitare la propria attività di prostituta indipendente in un esercizio pubblico quale è il __________ a __________, il dipartimento ha deciso di non rilasciarle il permesso di dimora CE/AELS richiesto.
Tale decisione va tutelata in quanto, come è già stato sancito da questo Tribunale (STA 52.2009.277 del 7 settembre 2009, consid. 4.1.3), l'utilizzazione di una struttura alberghiera o paralberghiera per l'esercizio non occasionale della prostituzione persegue scopi manifestamente estranei all'attività di questo genere di esercizio pubblico. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, se tale considerazione vale per il gestore o il titolare della patente del locale pubblico, deve valere ancor di più per gli avventori che intendono dispensare prestazioni sessuali a pagamento proprio in questi esercizi pubblici.
La ricorrente censura inoltre la violazione del principio della parità di trattamento rispetto al __________ di __________. Ritenuto però che dalla fine settembre 2009 la Sezione della popolazione non rilascia più permessi per lavorare come prostituta (assistente) indipendente alle persone straniere che indicano un esercizio pubblico quale luogo professionale per svolgere tale attività, anche questa censura cade nel vuoto. Invano l'insorgente lamenta una disparità di trattamento anche rispetto agli studenti ed ai richiedenti l'asilo, sostenendo che essi risiederebbero durevolmente presso alcuni esercizi pubblici con il benestare dell'autorità dipartimentale. Tale aspetto non necessita infatti di essere approfondito, già per il fatto che queste categorie di persone non esercitano un'attività lucrativa in tale genere di locali.
In concreto, il fatto che nell'ambito di una retata presso il __________ il Sgtm __________ della Polizia cantonale l'avrebbe invitata a notificare l'attività di prostituta presso il distaccamento TESEU e ad annunciarsi al Servizio regionale degli stranieri di __________ come prevede la normativa in materia di diritto degli stranieri, non significa certo che egli avrebbe assicurato all'interessata che l'autorità competente le avrebbe rilasciato il permesso richiesto, considerato che tale autorizzazione è sottoposta al contingente. Regolarizzare la propria situazione non significa ancora accoglimento della domanda. In ogni caso, il Sgtm __________, in quanto agente di polizia, non avrebbe potuto rilasciare alla ricorrente delle assicurazioni vincolanti circa il rilascio a favore di quest'ultima di un simile permesso.
Ritenuto inoltre che la decisione impugnata non impedisce alla ricorrente di inoltrare alla Sezione della popolazione una nuova richiesta di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere l'attività di prostituta indipendente in luoghi autorizzati, non è dato di vedere come l'interessata possa sostenere che la sua libertà economica, garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), sia stata violata.
5.1. L'art. 12 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC dispone che per il rilascio dei documenti di soggiorno le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel territorio (a) e della dimostrazione di essersi stabilito o di volersi stabilire per esercitare un'attività economica indipendente (b).
Inoltre, secondo l'art. 2 cpv. 3 ultimo periodo dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
5.2. La tesi dell'insorgente non può essere condivisa.
Innanzitutto, giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio. Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che, nella misura in cui l'ALC è silente sulla procedura relativa al rilascio di un permesso di dimora, risulta applicabile il diritto interno (STF 2C_696/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3).
In questo ambito va tenuto conto che l'OLCP, che come ricordato più sopra disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'ALC, prevede all'art. 9 cpv. 1 che per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti dagli art. 10 a 15 LStr, nonché dagli art. 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA. In particolare, l'art. 13 cpv. 2 LStr dispone che l'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura. La notificazione, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente. Va pure tenuto conto in questo contesto anche della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo del 20 giugno 2003 (LSISA; RS 142.51), applicabile anche ai cittadini comunitari, e dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione del 12 aprile 2006 (Ordinanza SIMIC; RS 142.513), che disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.
Tornando al caso in rassegna, non è quindi dato di vedere come l'autorità di prime cure, allo scopo segnatamente di arginare il fenomeno della prostituzione, non possa richiedere alla persona che intende svolgere tale attività, tutta una serie di dati personali indispensabili per poter decidere la domanda, come segnatamente le sue generalità (incluso il nome da nubile e quello dei genitori), il CAP, un recapito telefonico, il luogo di residenza all'estero e di quello dove attualmente alloggia e intende esercitare la sua attività lucrativa, gli introiti, oltre a un determinato numero di fotografie e un'autocertificazione su eventuali precedenti penali. Nemmeno è dato di vedere come tali formalità siano suscettibili di intralciare la procedura di rilascio del permesso richiesto.
Ne discende che richiedendo tutta una serie di dati personali all'insorgente, l'autorità inferiore non ha violato né l'ALC, né la procedura di rilascio del permesso di dimora CE/AELS.
Essa invoca l'art. 2 cpv. 3 primo periodo dell'Allegato I all'ALC, secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Sennonché, la disposizione convenzionale testé menzionata concerne unicamente il rilascio o il rinnovo di permessi. Non disciplina la situazione in caso di rifiuto. Il fatto che, secondo l'art. 51 dell'Ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002 (ODI; RS 143.11), l'autorità di rilascio competente preveda in linea di principio il rimborso delle spese nel caso di documenti d'identità rifiutati, non è quindi determinante.
Ponendo una tassa a carico della ricorrente per la decisione di diniego del permesso richiesto, l'autorità dipartimentale non è quindi incorsa in una disparità di trattamento, né ha violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC.
6.2. L'insorgente ritiene che l'importo della tassa dipartimentale, fissato senza alcun motivo al massimo della tariffa, sia in ogni caso eccessivo.
La Sezione della popolazione ha posto a carico della ricorrente una tassa di fr. 250.–. Il fatto che corrisponda al massimo previsto dalla legge (art. 7 cpv. 1 LALPS), non permette ancora di ritenere che l'autorità dipartimentale abbia abusato del potere di apprezzamento che dev'esserle riconosciuto nella commisurazione di questo emolumento. La tassa, destinata a coprire anche le spese generate dalla decisione di diniego dell'autorizzazione richiesta, tiene conto del dispendio lavorativo per la trattazione della domanda e risulta rispettosa dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, ragione per cui non necessitava di essere motivata (cfr. art. 8 cpv. 6 dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri del 24 ottobre 2007; OEmol-LStr; RS 142.209). Ritenuto che risponde ai criteri di commisurazione dinanzi enunciati, non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla o ridurla.
Per questi motivi,
visti l'ALC e il suo Allegato I nonché i relativi protocolli, come pure gli art. 27 Cost.; 6 CEDU; 2 e 12 LEsPubb; 7 e 10 LALPS; 14 RLALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente nella misura di fr. 500.–, sono poste a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario