Incarto n. 52.2010.260
Lugano 31 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 2010 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione 1° giugno 2010 (n. 2816) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 luglio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;
viste le risposte:
6 luglio 2010 del Consiglio di Stato,
29 luglio 2010 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano RI 1, nato il 30 ottobre 1987 in Svizzera, è al beneficio di un permesso di domicilio CE/AELS. I suoi genitori, divorziati dal 1993, risiedono nel nostro Paese.
Con sentenza 28 aprile 2008, la presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato il ricorrente alla pena detentiva di 2 anni e 3 mesi, sospesa per dar luogo ad un trattamento stazionario in un'istituzione specializzata, per ripetuta violenza carnale tentata, ripetuta rapina tentata, ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121).
B. A seguito di tale condanna penale, il 9 luglio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 80 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 1° giugno 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha inoltre respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene che i reati per cui è stato condannato non permettono ancora di considerarlo una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico, ritenuto pure che la presidente della Corte delle assise correzionali gli ha riconosciuto la scemata imputabilità ed egli è tuttora in trattamento psichiatrico. In ogni caso ritiene la decisione impugnata lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente conto che è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha i tutti i suoi legami sociali e famigliari, ed ha terminato nel frattempo il tirocinio come metalcostruttore.
Anche in questa sede chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario acquisire agli atti la perizia psichiatrica 20 novembre 2006, allestita durante il procedimento penale sfociato nella sentenza 28 aprile 2008 della Corte delle assise correzionali di __________, volta a dimostrare che l'origine della turbativa del ricorrente a livello psichico sarebbe da ricercare nella relazione con la madre. Tale mezzo di prova non apporterebbe infatti a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda la richiesta di audizione di diversi testi, peraltro offerti dall'insorgente solo in maniera generica.
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui è applicabile nella presente fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2. La legge federale sugli stranieri (LStr) si applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora, l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr.
Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
2.3. Da quanto precede, ci si può pertanto chiedere se l'ALC, nella misura in cui è applicabile nella presente fattispecie, sia più favorevole al ricorrente rispetto alla LStr. La questione può comunque rimanere aperta. Infatti, come si vedrà nel successivo considerando, il provvedimento di revoca adottato dall'autorità di prime cure si giustifica in ogni caso sia dal profilo del diritto interno, sia nell'ottica del menzionato trattato bilaterale.
Innanzitutto va rilevato che egli ha iniziato a delinquere, almeno già a partire dal maggio 2005, quando non era ancora maggiorenne. Dopo essere stato arrestato il 6 luglio 2006 e collocato il 9 gennaio 2007 presso un'apposita struttura, con sentenza 28 aprile 2008 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 3 mesi, sospesa al fine di dar luogo al trattamento stazionario presso un'istituzione specializzata, per:
ripetuta violenza carnale tentata
il 23 marzo, 26 e 28 aprile, e 25 giugno 2006, a __________, lungo il fiume __________ e in altre zone limitrofe, in danno di 4 donne;
ripetuta rapina tentata
in danno delle suddette 4 donne;
ripetuta contravvenzione alla LStup
commesse ripetutamente a __________, consumando a partire dal 28 maggio 2005 e fino al 6 luglio 2006 marijuana e, nel corso del 2006, cocaina.
Egli è stato inoltre condannato a risarcire alle vittime il danno materiale, le spese legali ed il torto morale.
3.2. L'attività delittuosa del ricorrente è estremamente grave. Dalle circostanze che hanno determinato la sua condanna emerge come il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Dalla sentenza penale risulta infatti che il 12 marzo 2006, agendo nottetempo, ha assalito da tergo una donna afferrandole il volto con le mani, mettendogliene una sulla bocca affinché non potesse gridare e stringendola forte al punto che la vittima ha avuto l'impressione di soffocare. L'ha poi gettata per terra e bloccata, causandole delle escoriazioni alle ginocchia, per infine toccarla nelle parti intime con l'intenzione di avere con lei un rapporto sessuale, desistendo poi dall'azione. Il tentativo di violenza carnale non si è limitato ad un solo episodio. Infatti un mese e mezzo dopo, sempre di notte, egli ha aggredito un'altra donna, sempre assalendola da dietro e collocandole una mano sulla bocca e l'altra sulla testa con l'intenzione di bloccarla ed avere un rapporto sessuale, desistendo dall'azione unicamente a seguito delle urla lanciate dalla vittima. Due giorni più tardi, ancora di notte, egli ha assalito alle spalle una terza donna e le ha applicato uno straccio imbevuto di solvente allo scopo di stordirla con l'intenzione di avere un rapporto sessuale, desistendo poi dall'azione in seguito al divincolarsi della stessa e alle sue grida di aiuto. Le ha inoltre causato una contusione al braccio destro ed un'inabilità lavorativa al 100% per 7 giorni. Il 25 giugno 2006, egli ha assalito da tergo una quarta donna, sempre afferrandola con le mani al volto ed in particolare sulla bocca affinché non potesse chiamare aiuto, anche a lei applicandole sul viso uno straccio imbevuto di solvente allo scopo di stordirla e renderla inetta a resistere. L'ha quindi fatta cadere a terra costringendola a subire un atto sessuale, con lo scopo poi di avere un rapporto carnale con lei, per poi desistere in ragione della sua reazione. In tale frangente, le ha cagionato escoriazioni al volto, al naso ed al labbro, nonché un'inabilità lavorativa al 100% per 8 giorni.
Come se non bastasse, avendo l'intenzione di sottrarre loro il portamonete o la borsa, egli non ha lesinato in tutte e quattro le occasioni, di tentare di commettere rapina contro le medesime.
3.3. Ora, la ripetuta violenza carnale tentata, così come la ripetuta tentata rapina hanno un sicuro peso nell'ambito del presente giudizio in quanto toccano dei beni giuridici molto importanti per la società, come la protezione dell'integrità sessuale e il patrimonio. Ne discende che simili reati, qualificati dalla legge come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), possono rappresentare una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico nei confronti di chi li ha commessi.
Bisogna anche considerare che tali reati non sono lontani nel tempo, i fatti di rilevanza penale essendosi verificati nel 2006, e che l'attività delittuosa si è protratta sull'arco di diversi mesi. Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, è stata solo la prontezza di spirito delle vittime che ha fatto sì che egli rinunciasse al proprio intento (risoluzione governativa, ad H2, pag. 7). La giudice penale ha infatti considerato come l'interessato non abbia mai desistito spontaneamente. Il fatto che l'origine della sua turbativa a livello psichico sia riconducibile alle problematiche relazioni con la madre, come attesterebbe la perizia psichiatrica allestita durante il procedimento penale, non permette certo di relativizzare la gravità di quanto commesso. Il suo modo di agire non può certo essere ricondotto a un semplice momento di sbandamento (ricorso ad 2, pag. 3).
Nemmeno la ripetuta contravvenzione alla LStup, per avere consumato marijuana e cocaina, va sottovalutata. La Corte ha sospeso l'esecuzione della pena detentiva sulla base dell'art. 57 CP per dar luogo a un trattamento stazionario presso un'istituzione specializzata giusta l'art. 60 CP. Ora, quest'ultima disposizione sancisce che se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza (b).
L'adozione delle misure tuttora in atto, segnatamente il trattamento psichiatrico e medicamentoso cui l'insorgente si sta sottoponendo, così come il fatto di essere sotto patronato, non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Giova ricordare che, secondo prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non può permettere di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Del resto, nemmeno il ricorrente esclude una recidiva, quando indica che, a seguito della terapia, tale rischio è “se non eliminato, per lo meno ridimensionato” (ricorso ad 2, pag. 4). Tanto più che non si deve esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante (in caso di violenza, di traffico di stupefacenti oppure in materia sessuale come nella presente fattispecie), quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). D'altro canto, l'insorgente non è più a piede libero a partire da quando ha commesso i reati per cui è stato condannato.
Infine, l'attenuante specifica della scemata imputabilità (ancorché lieve) per avere agito in alcune circostanze sotto l'influsso di stupefacenti, non va nuovamente considerata nel presente giudizio in quanto di tale aspetto, come del resto il fatto che prima di allora egli non avesse dei precedenti penali, è già stato tenuto conto nella commisurazione della pena inflittagli (STF 2A.468/2000 del 16 marzo 2001, consid. 4a).
3.4. Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I ALC, che dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che, per tali reati, il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr.
4.1. Una decisione di revoca di un permesso di soggiorno si giustifica se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza, una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2. RI 1 (1987) è nato e cresciuto in Svizzera. Se, da una parte, questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, egli ha commesso dei reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in questo Paese. La revoca del suo permesso di domicilio non è impedita dal fatto che egli sia uno straniero della cosiddetta "seconda generazione". Come esposto in precedenza, in presenza di gravi reati legati al traffico di stupefacenti o commessi con violenza o in ambito sessuale, come pure in caso di recidiva, una misura di allontanamento è di principio ammissibile anche nei confronti degli stranieri nati in Svizzera (DTF 122 II 433, consid. 2 e 3). Tanto più che nella fattispecie in esame il ricorrente ha commesso le gravi azioni delittuose precedentemente illustrate in maniera ripetuta e la pena è stata sospesa unicamente per sottoporlo a un trattamento stazionario presso un'istituzione specializzata. Inoltre, malgrado la sua giovane età, egli ha già a carico diversi atti di carenza beni e dal 2007 deve far capo all'assistenza pubblica. Ritenuto che ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi al nostro ordinamento giuridico, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera, e questo nonostante la lunga durata del suo soggiorno e la presenza dei suoi famigliari.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha solo 22 anni e durante il suo collocamento egli ha avuto l'occasione di terminare l'apprendistato, ottenendo il diploma di metalcostruttore: professione, questa, che potrà senz'altro svolgere anche nel suo Paese di origine. Un suo rientro in Italia dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici a quelli del nostro Cantone e dove ha verosimilmente altri famigliari, appare quindi tutto sommato esigibile. Inoltre nei confronti del ricorrente è stata decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi genitori non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
L'insorgente, il quale afferma di essersi affrancato dai suoi problemi con la droga, sostiene tuttavia di non poter trasferirsi in Italia per non interrompere il trattamento terapeutico attualmente in corso. L'argomento è privo di fondamento. Bisogna infatti tenere conto che la vicina Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie. Egli non sarebbe pertanto totalmente privato di assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Sotto questo aspetto non si può ritenere che l'art. 3 CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti), sempre che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie, sarebbe violato.
Inoltre, come ha posto in evidenza il Consiglio di Stato (ad L2, pag. 9), la decisione dipartimentale indica che l'interessato dovrà lasciare il nostro Paese soltanto al momento della sua scarcerazione. In altre parole, visto che la pena è stata sospesa allo scopo di permettergli di seguire un trattamento stazionario, al termine del collocamento presso l'istituzione specializzata in cui si trova dal 2007.
6.Revocando il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché severa, dev'essere confermata.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, dato che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 14 cpv. 1 lett. a della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002; Lag; RL 3.1.1.7).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e tengono comunque conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 Allegato I ALC; 62, 63, 96 LStr; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm e la Lag;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario