Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2009.275
Entscheidungsdatum
01.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2009.275

Lugano 1 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 luglio 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1 ,

contro

la risoluzione 16 giugno 2009 (n. 2982) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 3 agosto 2009 del Dipartimento delle istituzioni,

  • 18 agosto 2009 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 31 agosto 2009 e delle dupliche:

  • 8 settembre 2009 del Consiglio di Stato,

  • 15 settembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 31 marzo 1989, il cittadino serbo (Kosovo) RI 1 (1965) è entrato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo, respinta dal Delegato dei rifugiati il 12 maggio successivo. Il 28 aprile 1990, il ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ (1962). A seguito del matrimonio, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione è nato il 26 maggio 1992 __________, che possiede la nazionalità svizzera.

Con sentenza 24 febbraio 1997, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri - RI 1 a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per truffa, sviamento della giustizia, soppressione di documenti e furto. A seguito di questa condanna penale, con decisione 17 aprile 1997, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 1998, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere un'autorizzazione di domicilio, rinnovandogli comunque il permesso di dimora.

Il 16 febbraio 1998, il Pretore __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando __________ alla madre. Al padre ha riconosciuto un ampio diritto di visita sul figlio, con l'obbligo di versargli un contributo alimentare.

B. a. Ritenuto che dal 1989, a periodi alterni, RI 1 era a carico dell'assistenza pubblica e aveva accumulato un debito di fr. 93'083.20, il 9 maggio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito con l'avvertenza che se avesse continuato a far capo a prestazioni assistenziali, sarebbe stato emesso un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

Nella seconda parte del 2007 sono stati commutati in diversi giorni di arresto, rispettivamente, riscattate in lavoro di utilità pubblica, diverse multe in materia di circolazione stradale che il ricorrente non aveva pagato (ordini di esecuzione 21 agosto, 24 settembre, e 6 novembre 2007). Il 6 maggio 2008, l'autorità dipartimentale gli ha rinnovato il permesso annuale fino al 27 aprile 2009 con la condizione di rendersi infine economicamente indipendente. Dalla metà di agosto alla metà di ottobre 2008, l'insorgente ha lavorato come cameriere presso un albergo di __________.

b. Il 9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che nel gennaio di quell'anno l'interessato era ricorso nuovamente all'assistenza pubblica e il suo debito nei confronti dello Stato era ormai di fr. 147'980.–, senza che vi fossero elementi atti a ritenere un miglioramento della sua situazione finanziaria. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 33, 61, 62 lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

C. Con giudizio 16 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento. Il Governo ha inoltre considerato la decisione conforme al principio della proporzionalità, anche sotto il profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente afferma di aver trovato lavoro quale aiuto cucina presso un ristorante di __________ e di voler richiedere il rilascio di un permesso di dimora alle autorità cantonali argoviesi, ciò che gli permetterà di rimborsare il debito assistenziale ed esercitare regolarmente il suo diritto di visita a suo figlio che, in caso di rientro in Kosovo, non sarebbe garantito. Sostiene quindi che non avrebbe più senso allontanarlo dalla Svizzera.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F. In fase di replica e di duplica, le parti hanno confermato le proprie tesi e allegazioni.

G. Il 14 ottobre 2009, il ricorrente ha dichiarato che dal 14 settembre lavora presso l'hotel ristorante __________ a __________, dove alloggia.

Considerato, in diritto

  1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni - tra l'altro - se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) o se egli o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato a periodi alterni a carico dell'assistenza pubblica, precisamente dal 1989 all'agosto 2008 e ancora a partire dal gennaio 2009. Al momento dell'emanazione della risoluzione governativa impugnata, egli beneficiava mensilmente di una prestazione assistenziale di fr. 1'762.– e aveva contratto, senza tenere conto dell'importo di fr. 42'774.80 versati nell'ambito delle misure di inserimento, un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 110'491.20. Egli ha pure a carico un debito di fr. 42'225.55 relativo all'anticipo degli alimenti non versati a suo figlio __________ (v. scritti 3 e 4 giugno 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Tenuto conto di quanto precede si può pertanto concludere che, durante gran parte del suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente è stato a carico dell'aiuto sociale per un importo tale da comportare secondo la prassi, non solo la revoca di un permesso di dimora ma anche di un'autorizzazione di domicilio (v. n. 8.2.1.2.2 delle Istruzioni dell'UFM relative alle misure di allontanamento e respingimento, stato al 12 dicembre 2008).

3.2. Benché in questa sede l'insorgente affermi da avere trovato nel frattempo un lavoro nella Svizzera tedesca remunerato con fr. 5'500.– lordi, le circostanze della presente fattispecie non permettono di escludere il rischio che egli ricorra all'aiuto sociale anche in futuro. Bisogna in ogni caso considerare che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli ha cambiato una dozzina di posti di lavoro rimanendo senza occupazione complessivamente per oltre 6 anni. Oltre a non avere da troppo tempo ormai un lavoro stabile, va anche tenuto conto che il 9 maggio 2007 era già stato ammonito dall'autorità di polizia degli stranieri con l'avvertenza di non rimanere più a carico dello Stato, e che il 6 maggio 2008 il suo permesso annuale gli era stato rinnovato sotto la condizione di rendersi economicamente indipendente (art. 33 LStr). Ciò che non è stato il caso, dal momento che, come indicato in precedenza, nel gennaio 2009 egli ha chiesto nuovamente l'erogazione di prestazioni assistenziali.

3.3. Da quanto precede bisogna pertanto concludere che, a seguito della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le premesse dell'art. 62 lett. e LStr. Non avendo inoltre rispettato la condizione impostagli il 6 maggio 2008, egli adempie pure gli estremi per l'applicazione dell'art. 62 lett. d LStr.

  1. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 è in Svizzera dal 1989. Risiedendo nel nostro Paese da una ventina d'anni, è indubbio che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un certo peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli è rimasto per troppo tempo a carico dell'assistenza, ha accumulato diversi debiti privati e, come accennato in narrativa, ha pure interessato l'autorità giudiziaria penale, dimostrando pertanto una certa difficoltà di integrazione. Il suo rientro in Kosovo, dove è nato e cresciuto ed ha vissuto fino all'età di 23 anni, appare tutto sommato esigibile, ritenuto pure che nel paese d'origine vivono verosimilmente altri membri della sua famiglia e possiede anche dei legami sociali e culturali, avendovi tra l'altro anche frequentato l'università. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessato parla diverse lingue (serbocroato, inglese, italiano). Sfruttando le sue conoscenze linguistiche e le sue esperienze lavorative svolte nel nostro paese, egli non dovrebbe confrontarsi con insormontabili difficoltà di reinserimento.

  1. Il ricorrente pone in evidenza che in Svizzera vive suo figlio __________ (1992), il quale possiede la cittadinanza svizzera, e che esiste tra di loro un forte legame.

5.1. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere o conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115 Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. alain wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258; DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).

5.2. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto Stato. Di principio, il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza dal paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (STF 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006, consid. 4.1). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a).

5.3. Innanzitutto, va osservato che RI 1 beneficia di un ordinario diritto di visita sul figlio, il quale è affidato alla madre.

Per quanto riguarda la relazione dal profilo economico, il padre è tenuto a versare gli alimenti a __________ dal 1998. Egli non è sempre stato in grado di provvedere al mantenimento del medesimo, ciò che ha necessitato l'intervento dello Stato per l'anticipo degli alimenti dall'aprile 1998 al 30 maggio 2005. L'intervento è cessato soltanto a causa dell'esaurimento dei 60 mesi di diritto all'ottenimento di tali sussidi (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del 18 maggio 1988 concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). Il debito accumulato ammonta tuttora a fr. 42'225.55 (v. scritto 3 giugno 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Il legame affettivo ed economico del ricorrente con il figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, non può pertanto essere considerato di una intensità tale, nel senso inteso dalla giurisprudenza, da permettergli di conservare il permesso di dimora al fine di continuare a esercitare il proprio diritto di visita. Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta del Kosovo gli renderà l'esercizio di tale diritto alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili dal momento che esso potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.

Il fatto inoltre che il ricorrente intenda richiedere ora il rilascio di un permesso di dimora nel canton Argovia, ciò che gli permetterà di esercitare più facilmente il suo diritto di visita, non può essere preso in considerazione nell'ambito della presente procedura, in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente il rinnovo del permesso per continuare a vivere nel cantone Ticino.

5.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui tale disposizione è applicabile nel caso di specie.

  1. Ne discende che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 62 LStr; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gesetze

6

CEDU

  • art. 8 CEDU

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 43 LPamm

LStr

  • art. 33 LStr
  • art. 62 LStr

Gerichtsentscheide

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