Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2009.270
Entscheidungsdatum
15.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2009.270

Lugano 15 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 luglio 2009 di

RI 1, , RI 2, ,

contro

la decisione 16 giugno 2009 (n. 2984) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 24 aprile 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della qualità;

viste le risposte:

  • 15 luglio 2009 della CO 1;

  • 5 agosto 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

  • 18 agosto 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione n. 3174 del 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'CO 1 (di seguito: CO 1) quale organizzazione di categoria per il prodotto "vino" ai sensi degli art. 9 cpv. 2 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA; RL 8.1.1.1) e 17 del relativo regolamento di applicazione (regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003; RLA; RL 8.1.1.1.1).

B. Il 21 luglio 2004 l'CO 1 ha presentato al Governo una domanda di estensione dell'obbligo del pagamento dei contributi per finanziare la promozione dello smercio del vino all'insieme dei produttori e dei trasformatori. Con risoluzione n. 4009 del 7 settembre 2004 l'Esecutivo cantonale, richiamati gli artt. 14 LA e 21-22 RLA e ritenuto giustificato che anche i non soci dell'associazione partecipino al finanziamento della promozione dello smercio del vino - in quanto ne traggono direttamente o indirettamente dei vantaggi - ha autorizzato l'CO 1 ad estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori di vino (dispositivo n.1). Quale organizzazione di categoria, si legge nel dispositivo n. 2, l'CO 1, allo scopo di finanziare la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi, è autorizzata a prelevare dai non membri, i seguenti contributi massimi, per quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale: a) fr. 7.-/q. per le uve di prima categoria; b) fr. 3.-/q. per le uve di seconda categoria. Contro la risoluzione era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione e dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

C. Il 5 novembre 2008, su richiesta dell'CO 1, l'Esecutivo cantonale ha modificato il dispositivo n. 2 della risoluzione n. 4009 come segue: "Importo dei contributi Quale organizzazione di categoria, l'CO 1 allo scopo di finanziare la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi è autorizzata ad incassare dai non membri, i seguenti contributi massimi, per quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale: a) fr. 10.-/q. per tutte le uve, fatta eccezione per le uve citate alle lett. b), c), d) e e); b) fr. 3.-/q. per le uve delle varietà ammesse alla produzione di vini a deno- minazione di origine controllata declassate per legge, segnatamente per il superamento dei limiti di produzione (tolleranze comprese) o per mancato raggiungimento del tenore zuccherino minimo; c) fr. 3.-/q. per le uve di varietà non definita destinate alla produzione di vini a indicazione geografica tipica ai sensi degli artt. 22 e 23 dell'ordinanza sulla viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (Ovino); d) fr. 3.-/q. per le uve americane; e) fr. 3.-/q. per le uve destinate alla produzione di vini da tavola ai sensi del- l'art. 24 cpv. 1 dell'Ovino" (cfr. ris. gov. n. 5565). Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la domanda dell'CO 1 concerneva solo la modifica dell'ammontare delle tasse, non già il principio medesimo della misura già approvata con risoluzione n. 4009 del 7 settembre 2004 rimasta incontestata, che rimaneva pertanto immutato. Contro le singole decisioni di imposizione della tassa era dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell'economia secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative come previsto dall'art. 14 della Legge sull'agricoltura (dispositivo n. 9).

D. Il 16 dicembre 2008 l'CO 1, richiamandosi alla risoluzione del 5 novembre 2008 pubblicata sul FU n. 90/2008 (pag. 8055-56), ha emesso all'indirizzo di RI 1 e RI 2 le seguenti fatture, a valere quali contributi di solidarietà nell'ambito della vendemmia 2008:

RI 1, __________ uve come da art. 2 lett. a) 14 q fr. 7.40 fr. 103.60 uve come da art. 2 lett. b), c), e) 6 q fr. 3.00 fr. 18.00 Totale fr. 121.60 RI 2, __________ uve come da art. 2 lett. a) 36.5 q fr. 7.40 fr. 270.10 uve come da art. 2 lett. b), c), e) 2 q fr. 3.00 fr. 6.00 Totale fr. 276.10

E. Contro le suddette decisioni di imposizione RI 1 e RI 2 sono insorti dinnanzi al Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: DFE) postulandone implicitamente l'annullamento. I ricorrenti si sono opposti al pagamento delle tasse emesse dall'CO 1, adducendo innanzi tutto che l'obbligatorietà dei contributi di solidarietà richiesti si scontra con le normative della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e dell'ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72), ritenuto che solo il Consiglio federale è abilitato a concedere alle associazioni di categoria la possibilità di prelevare questo tipo di tassa. Gli insorgenti hanno contestato in seguito l'imposizione di una tassa per la promozione di prodotti ticinesi applicata a uve coltivate nel canton __________ e commercializzate quali "vino svizzero", rispettivamente il pagamento di detto tributo sulla base del tipo di uva utilizzato e non sulla qualità del vino prodotto poiché non ritenuto equo. RI 1 e RI 2 hanno avversato infine la legalità della messa a disposizione dell'CO 1 dei dati relativi al controllo della vendemmia poiché, a loro giudizio, sono di proprietà della Confederazione e non possono essere trasmessi ad un ente da essa non riconosciuto senza il consenso dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

F. Con decisione 24 aprile 2009 il DFE ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti e confermato le tasse quali contributi di solidarietà nell'ambito della vendemmia 2008. Il DFE ha rilevato anzitutto che, stando alla legislazione applicabile, il Consiglio di Stato è l'autorità abilitata a concedere alle associazioni cantonali di categoria la possibilità di prelevare tali contributi; l'estensione dell'obbligo di pagamento ai non membri dell'CO 1 da parte dell'Esecutivo cantonale è infatti avvenuta in conformità degli artt. 14 LA e 21-23 RLA, attraverso la risoluzione governativa n. 5565 del 5 novembre 2008. L'imposizione della tassa ed il relativo prelevamento sono poi stati attuati seguendo le indicazioni ivi contenute, in particolare del dispositivo n. 2, giusta il quale l'CO 1 è autorizzata all'incasso dei contributi per

quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale. Un simile sistema, ha precisato il DFE, non appare per nulla arbitrario, neppure per il fatto che nelle modalità di calcolo si sia optato per il parametro della trasformazione delle uve in Ticino - ciò che rende così ininfluente il fatto che le stesse siano state coltivate in Mesolcina - e per quello, invero generico, della trasformazione delle uve in vino commerciale, senza ulteriori precisazioni, quindi anche senza la specificazione di "vino svizzero". Il DFE ha illustrato infine secondo quali disposizioni legali il controllo della vendemmia, in particolare dei relativi dati, sia stato trasferito dalla Confederazione al Cantone e da questi all'CO 1 quale organizzazione di categoria. La subdelega alla Sezione dell'agricoltura dell'autorizzazione alla trasmissione dei suddetti dati all'CO 1, ha concluso, è peraltro stata sancita nella risoluzione governativa del 5 novembre 2008 (cfr. dispositivo n. 6).

G. La risoluzione dipartimentale è stata avversata da RI 1 e RI 2 con ricorso al Consiglio di Stato, che con giudizio 16 giugno 2009 lo ha respinto.

H. RI 1 e RI 2 si sono quindi aggravati al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le medesime argomentazioni espresse in sede di precedente ricorso al DFE e al Consiglio di Stato. Non occorre quindi riassumerle.

I. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto l'Esecutivo cantonale, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata. Medesima proposta di giudizio è stata espressa dal DFE, il quale ha ritenuto di non dover formulare ulteriori osservazioni rispetto a quanto già dettagliatamente pronunciato nella sua decisione del 24 aprile 2009. L'CO 1 ha rinviato alle sue precedenti prese di posizione.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

  2. 2.1. I ricorrenti si oppongono al pagamento delle tasse emesse dall'CO 1, adducendo innanzi tutto che l'obbligatorietà dei contributi di solidarietà richiesti si scontra con le normative della legge federale sull'agricoltura e dell'OOCOP, nel senso che solo il Consiglio federale è abilitato a concedere alle associazioni di categoria la possibilità di prelevare questo tipo di tassa. A mente degli insorgenti, l'CO 1 avrebbe pertanto dovuto inoltrare una domanda di estensione dell'obbligo del pagamento dei contributi all'Ufficio federale dell'agricoltura; non avendolo fatto, e non essendo di conseguenza in possesso della relativa decisione del Consiglio federale che la abiliti a farlo, l'CO 1 non è autorizzata a prelevare questo tipo di tassa.

2.2. L'art. 8 cpv. 1 LAgr, recante il marginale "Misure di solidarietà" dispone che la promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria. Tale articolo di legge fissa le misure di solidarietà (che consistono nella promozione della qualità e dello smercio e nell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato), da un lato, e le organizzazioni abilitate all'esecuzione di tali misure (ovvero le organizzazioni dei produttori o le relative organizzazioni di categoria), dall'altro. Elenca, in particolare, i settori nei quali normalmente la Confederazione non emana prescrizioni, i provvedimenti citati dovendo essere presi in primo luogo dalle cerchie direttamente interessate [cfr. messaggio del Consiglio

federale del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola, Parte I: nuova legge sull'agricoltura, in: FF 1996 IV, pag. 75-76]. L'art. 12 cpv. 1 LAgr, concernente la promozione dello smercio - quindi proprio l'ambito al cui finanziamento sono destinate le tasse in discussione - prevede che la Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero. Dal tenore letterale di quest'ultima disposizione si evince che i provvedimenti di promozione dello smercio sostenuti con contributi finanziari della Confederazione sono esclusivamente quelli presi a livello nazionale e regionale, pertanto a livello sovracantonale (sui cantoni che compongono le tre regioni vitivinicole svizzere cfr. art. 20 ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007; Ordinanza sul vino; RS 916.140). Ciò traspare del resto anche dai materiali legislativi relativi alla nuova LAgr, dai quali si evince che la Confederazione sosterrà in futuro non solo gli sforzi di promozione dello smercio di organizzazioni nazionali di produttori relative a tutti i gruppi di prodotti, di trasformatori e di commercianti, ma anche le organizzazioni che promuovono lo smercio di specialità regionali (cfr. FF 1996 IV 1, pag. 79). Le organizzazioni agricole di cui all'art. 8 cpv. 1 LAgr che promuovono tali provvedimenti a livello sovracantonale sono organizzazioni nazionali (se la produzione e la trasformazione di un prodotto hanno luogo su tutto il territorio nazionale), rispettivamente regionali (se essa non copre tutto il territorio svizzero e la trasformazione è limitata a una regione). Le normative federali della LAgr riguardanti le misure di solidarietà, compreso l'art. 9 cpv. 2 LAgr, che permette al Consiglio federale, se è soddisfatta una serie di condizioni, di obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste all'art. 8 cpv. 1 LAgr e le relative norme di applicazione, si applicano di conseguenza soltanto alle organizzazioni agricole nazionali e regionali, come del resto appare manifesto dall'allegato 2 della OOCOP. Alle organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili eventuali norme del diritto cantonale. In Ticino, tale materia è retta dalla LA. Con il progetto di nuova legge cantonale, si legge nei materiali legislativi, si sono voluti

fissare i concetti fondamentali dell'azione cantonale di promozione agricola, che consistono prevalentemente in misure complementari di integrazione della politica agraria federale secondo i particolari bisogni regionali e locali. Il progetto di legge propone perciò interventi di promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli e di miglioramento strutturale a livello delle aziende e limita quelli di promozione settoriale, evitando così misure dispersive e di scarsa efficacia. Il principio federale di cui all'art. 9 cpv. 2 LAgr è stato in particolare riproposto nella legge cantonale per le misure di competenza del Cantone (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5125 del 6 giugno 2001 concernente la nuova legge sull'agricoltura, capitolo 5 e commento all'art. 13). La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli è disciplinata al capitolo IV della legge (artt. 9-14 LA) e agli artt. 17-25 RLA. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LA la promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria. Analogamente a quanto previsto nella legge federale sull'agricoltura, essa deve essere dunque realizzata in primo luogo dalle cerchie direttamente interessate (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5125, commento all'art. 9). L'organizzazione di categoria è composta dalle associazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti (cpv. 2). Per poter beneficiare del sostegno del Cantone, soggiunge il cpv. 3, le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. L'art. 10 LA, recante il marginale "sostegno alle misure di promozione dello smercio", definisce i provvedimenti che possono beneficiare del sostegno del Cantone. Il ventaglio proposto è abbastanza ampio per lasciare alle organizzazioni la facoltà di prendere le misure più efficaci onde favorire lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi (pubbliche relazioni, promozione delle vendite, pubblicità in generale, ecc.). Giusta l'art. 14 LA, qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti (cpv. 1); i contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 2). Ora, il quadro legale suesposto comprova la sussistenza di una base legale sia per quanto attiene al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e di categoria (art. 9 cpv. 3 LA e 17-18 RLA), che per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo del pagamento dei contributi ai non membri di tali organizzazioni (art. 14 cpv. 1 LA e 21- 22 RLA). Come esposto in narrativa, il riconoscimento dell'CO 1 quale organizzazione di categoria per il prodotto "vino" è validamente avvenuto con risoluzione governativa n. 3174 del 13 luglio 2004, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 9 cpv. 3 LA e 17-18 RLA. Parimenti, l'estensione dell'obbligo del pagamento dei contributi ai non membri dell'CO 1 da parte del Consiglio di Stato è stata operata in conformità dei disposti di legge di cui agli artt. 14 cpv. 1 LA e 21-22 RLA, attraverso la risoluzione governativa n. 5565 del 5 novembre 2008. Entrambe le risoluzioni sono state soggette a regolare procedura di adozione ai sensi di legge, nonché a pubblicazione (cfr. FU 58/2004 pag. 5365-67 e FU n. 90/2008 pag. 8055-57). Alla luce di quanto precede, la prima censura dei ricorrenti secondo cui l'obbligatorietà dei contributi di solidarietà richiesti si scontra con la legislazione federale in materia (LAgr e OOCOP) è da respingere siccome infondata. Come rettamente ritenuto dalle autorità inferiori, è infatti il Consiglio di Stato l'autorità preposta al riconoscimento delle organizzazioni di categoria, rispettivamente l'istanza abilitata a concedere alle stesse la possibilità di prelevare questo tipo di contributi, anche nei confronti di coloro che non ne sono membri.

  1. Gli insorgenti contestano in seguito le modalità di calcolo del contributo, segnatamente l'imposizione di una tassa per la promozione di prodotti ticinesi applicata a uve coltivate nel Canton Grigioni e commercializzate quali "vino svizzero", sostenendo, da un lato, che non vi è l'obbligo di produrre vino ticinese con le uve prodotte in Mesolcina, che in tal modo restano grigionesi e, dall'altro, che le uve grigionesi non devono portare al finanziamento della promozione del vino ticinese se con tali uve si produce "vino svizzero". Nel contempo, i ricorrenti avversano, poiché non ritenuto equo, il pagamento della tassa sulla base del tipo di uva utilizzato e non già sulla qualità del vino prodotto. 3.1. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente qualificare la natura dei contributi oggetto di contestazione. In ambito di tributi pubblici, dottrina e giurisprudenza distinguono tradizionalmente tra imposte e tasse causali (DTF 138 II 70 consid. 5.1). Le imposte vengono definite come tributi versati dai singoli cittadini per partecipare alle spese che risultano dai compiti generali conferiti alla collettività, a prescindere dall'ottenimento di una controprestazione da parte dello Stato. A dipendenza del fatto che siano destinati a delle spese specifiche o meno, questi tributi vengono anche suddivisi in imposte a destinazione vincolata e imposte a carattere generale; nella misura in cui colpiscano solo determinate attività o siano dovuti solo da una parte di cittadini, si parla inoltre di imposte speciali. Le tasse causali costituiscono invece la contropartita di una prestazione o di un vantaggio particolare accordati dallo Stato. In ragione del carattere causale che li contraddistingue, questi tributi devono, di regola, rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, secondo cui il montante richiesto deve essere in rapporto con il valore della prestazione fornita e restare nei limiti del ragionevole (DTF 138 II 70 consid. 5.2). Le imposte a destinazione vincolata (le cosiddette Kostenanlastungssteuer) vengono definite come delle imposte speciali, che colpiscono gli appartenenti ad un determinato gruppo di persone, in ragione della particolare relazione che questi hanno con un determinato prodotto. Nella misura in cui, pur prescindendo dall'ottenimento di una controprestazione, un contributo come quello oggetto di contestazione, teso al finanziamento della promozione dello smercio e della qualità del vino, si giustifica tuttavia per i vantaggi che anche i non membri delle associazioni di produttori o di categoria possono trarne direttamente o indirettamente, esso presenta le caratteristiche di un'imposta (speciale) a destinazione vincolata. Come tale, deve soddisfare le medesime rigorose esigenze costituzionali che devono adempire tutte le imposte (cfr. art. 127 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101; DTF 129 I 346 consid. 5.3; 122 I 305 consid. 4b). Il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di pronunciarsi sulla natura del contributo che anche i non membri possono essere tenuti a versare alle organizzazioni di categoria e di produttori in virtù dell'art. 9 LAgr, che

ha qualificato, per l'appunto, come un'imposta a destinazione vincolata (DTF 2A.61/2005 del 22 marzo 2006, consid. 3.3; 2A.246/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 5.2). In quanto tale, essa deve pertanto soddisfare le esigenze dell'art. 127 cpv. 1 Cost., segnatamente il principio della legalità.

3.2. Il principio della legalità, sancito in termini generali dall'art. 5 cpv. 1 Cost., prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale materiale, sufficientemente determinata e adottata dall'autorità competente secondo le regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una parte, a garantire dal punto di vista democratico, il rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e, dall'altra parte, ad assicurare la previsibilità e l'uguaglianza di trattamento dell'azione statale (DTF 128 I 113 consid. 3/c; 123 I 1 consid. 2/b e rinvii). In materia fiscale da lungo tempo dottrina e giurisprudenza attribuiscono al principio di legalità, oggi esplicitamente ancorato all'art. 127 cpv. 1 Cost., una portata particolare, al punto da farlo assurgere al rango di diritto costituzionale autonomo, direttamente applicabile e giustiziabile (DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371 consid. 2.1). Questa norma, che si applica a tutti i pubblici tributi - siano essi federali, cantonali o comunali - prevede in effetti che i principi generali del regime fiscale, vale a dire la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta, devono essere disciplinati da una legge in senso formale (STF 2C_609/2010 del 18 giugno 2011, consid. 3.1; DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371 consid. 2.1; 131 II 735 consid. 3.2 con riferimenti; Klaus Vallender/René Wiederkehr, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 4 e segg. ad art. 127; Xavier Oberson, Le principe de la légalité en droit des contributions publiques, in: RDAF 1996 pag. 278). La regola vale anche nel caso in cui il legislatore abbia delegato all'esecutivo la competenza di fissare il tributo: la legge su cui poggia la delega agli organi del potere esecutivo è dunque sufficientemente precisa se determina perlomeno il soggetto, l'oggetto e le basi di calcolo del tributo (DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371 consid. 2.1 con rinvii).

3.3. Come detto, nel Cantone Ticino la base legale per il prelevamento dei contributi destinati a finanziare la promozione dello smercio e della qualità ad opera delle organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute nei confronti di coloro che non ne sono membri è data dagli artt. 14 cpv. 1 e 2 LA e 21 RLA. La facoltà di prevelare contributi viene conferita dal Consiglio di Stato, in esito ad una procedura d'esame gestita dalla Sezione dell'agricoltura (art. 14 cpv. 1 LA, 22 RLA) volta ad estendere al di fuori delle organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute ex art. 17 RLA l'obbligo di partecipare al finanziamento di misure promozionali. Ora, se è incontestato che per quel che riguarda la competenza delle organizzazioni di categoria di prelevare il contributo di solidarietà in parola le suddette norme possono costituire una valida base legale, altrettanto non può invece dirsi per ciò che concerne le modalità di calcolo del medesimo. Nel caso specifico, l'CO 1 ha infatti proceduto all'imposizione della tassa basandosi unicamente sulla decisione di estensione del Consiglio di Stato del 5 novembre 2008 (ris. gov. n. 5565) la quale indica, al dispositivo n. 2, l'importo dei contributi massimi per quintale (e tipo) di uve trasformate in Ticino in vino commerciale, che l'CO 1, quale organizzazione di categoria, è autorizzata ad incassare dai non membri. Né la LA, né il relativo regolamento di applicazione fissano tuttavia il modo con il quale il contributo di solidarietà deve essere calcolato, la risoluzione governativa n. 5565 su cui si fondano le decisioni di imposizione non potendo evidentemente assurgere a base legale in senso formale. Palesemente a torto il Consiglio di Stato annota nel suo giudizio che nessuna disposizione di legge impone infatti, in questo ambito, un particolare metodo di calcolo, ragion per cui la scelta effettuata a suo tempo non può che essere tutelata in quanto né illegale né arbitraria (consid. C, pag. 4). Dalle tavole processuali emerge infatti che in passato, il DFE (cfr. decisione del 19 aprile 1995) e il Consiglio di Stato (cfr. ris. n. 4296 del 22 agosto 1995) hanno già avuto modo di confrontarsi con una simile problematica sollevata dai medesimi ricorrenti. RI 1 e RI 2 avevano in particolare contestato la decisione con cui la __________ aveva imposto loro il pagamento di una tassa per il finanziamento della propaganda

dei prodotti vitivinicoli ticinesi, emessa sulla base dell'allora vigente legge sul promovimento e la salvaguardia dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 13/1983 pag. 55 segg., abrogata con l'entrata in vigore della LA attualmente in vigore). In quell'occasione, le autorità inferiori avevano chiaramente definito la tassa in oggetto quale tributo pubblico destinato al finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi. Premesso che in materia di tributi pubblici vige il rispetto del principio costituzionale della legalità e che le tasse devono dunque essere prelevate sulla base e nell'ambito di una legge formale che determina la cerchia dei contribuenti, l'oggetto della contribuzione e il modo in cui deve essere calcolata, hanno ritenuto per finire che l'imposizione del contributo da parte della __________ era sorretta da una base legale sufficiente. Il legislatore cantonale aveva infatti previsto, all'art. 17 cpv. 4 della legge, che "allo scopo di finanziare la propaganda dei prodotti agricoli ticinesi, il Consiglio di Stato fissa le relative tasse a carico della produzione, della trasformazione, del controllo e dello smercio all'ingrosso. Le tasse saranno prelevate dagli Enti professionali qualificati e riconosciuti" (cfr. BU 13/1983 pag. 58). Su detta base, il Governo aveva riconosciuto la __________ quale ente qualificato per la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi (ris. n. 1697 del 3 aprile 1984) e promulgato, la prima volta il 2 settembre 1986, i vari decreti esecutivi di applicazione, oggetto di regolari adeguamenti, i quali istituivano dal canto loro l'ammontare delle tasse dovute per quintale (e tipo) di uva utilizzata. Quello in vigore al momento della decisione governativa del 22 agosto 1995 datava del 18 ottobre 1994, mentre l'ultimo in ordine di tempo [decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi del 24 settembre 2002 (cfr. BU 39/2002 pag. 333)], è stato abrogato con l'entrata in vigore, il 2 gennaio 2004, del RLA. A dispetto della vecchia legge sull'agricoltura (che delegava al Consiglio di Stato la competenza di fissare le relative tasse; cfr. art. 17 cpv. 4) e dei diversi decreti esecutivi emanati sulla base della stessa, la LA attualmente in vigore non fissa il sistema di imposizione dei contributi di solidarietà. Non ne determina l'importo massimo, né il metodo di calcolo, limitandosi a sancire, in modo del tutto generico, che i contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (art. 14 cpv. 2 LA).

Nulla più. Neppure il regolamento di applicazione, nel titolo IV consacrato alla promozione dello smercio (cfr. art. 17-25 RLA), stabilisce le modalità con cui gli stessi devono essere calcolati; dispone unicamente, al suo art. 22 cpv. 2 lett. d, che le domande di estensione dell'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 14 LA devono contenere, fra le altre cose, i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare. A ben vedere, nemmeno la competenza del Consiglio di Stato di fissare le relative imposte è prevista nella legge, come dovrebbe. I combinati disposti di cui agli artt. 14 cpv. 1 LA e 21-23 RLA contemplano, in effetti, unicamente la facoltà per l'Esecutivo cantonale di autorizzare le associazioni di categoria ad estendere l'obbligo del pagamento dei contributi di solidarietà all'insieme dei produttori e dei trasformatori. Non istituiscono una delega legislativa a suo favore per determinarne l'ammontare. A livello cantonale manca insomma una solida piattaforma attuattiva come quella realizzata dalla Confederazione con l'adozione dell'OOCOP. Non potendosi sostituire al legislatore, questo Tribunale deve limitarsi a sollecitare Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze citate. Le decisioni di imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della qualità emesse dall'CO 1, in seguito confermate dal DFE, non sono sorrette da una sufficiente base legale e si pongono dunque in urto con il principio della legalità. Esse devono pertanto essere annullate, assieme all'atto impugnato che le protegge.

  1. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione governativa impugnata, al pari di quella dipartimentale e dell'CO 1 che essa ha tutelato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti.

4.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 16 giugno 2009 (n. 2984) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 24 aprile 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

1.3. le decisioni di imposizione 16 dicembre 2008 dell'CO 1.

  1. Non si prelevano tasse di giustizia, né spese.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria

Zitate

Gesetze

21

Cost

  • art. 5 Cost
  • art. 127 Cost

LA

  • art. 9 LA
  • art. 10 LA
  • art. 14 LA

LAgr

  • art. 8 LAgr
  • art. 9 LAgr
  • art. 12 LAgr

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 43 LPamm
  • art. 46 LPamm

RLA

  • art. 17 RLA
  • art. 18 RLA
  • art. 19 RLA
  • art. 20 RLA
  • art. 21 RLA
  • art. 22 RLA
  • art. 23 RLA
  • art. 24 RLA
  • art. 25 RLA

Gerichtsentscheide

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