Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2007.411
Entscheidungsdatum
01.04.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2007.411

Lugano 1 aprile 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 novembre 2007 di

, patrocinati da: __________,

contro

la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5673) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 2 maggio 2007, rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO 2 per la costruzione di uno stabile residenziale/commerciale (part. 70, 71, 72, 346 e 394);

viste le risposte:

  • 5 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;

  • 17 dicembre 2007 della CO 2;

  • 7 gennaio 2008 del CO 1;

preso atto dello studio fonico prodotto dalla resistente e delle osservazioni della SPAAS;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 7 dicembre 2005, __________ SA (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile ad uso residenziale-commerciale nel comparto G del piano particolareggiato (PP) della zona del centro comunale (ZCC), sul lato sud di via delle scuole (part. 70, 71, 72, 394 e 346). La facciata nord dell'edificio, allineata sulla linea di costruzione parallela alla strada, avrebbe dovuto sporgere dal campo stradale, in leggero declivio da ovest ad est, per un'altezza di m 29.50 nell'angolo nordovest (quota m 280.90 s/m), rispettivamente di m 30.70 nell'angolo nordest.

Alla domanda si sono opposti __________, proprietari di un terreno (part. 60) situato sul pendio a sud dello stabile, nonché __________, comproprietario di uno stabile (part. 151), situato in via __________, di fronte alle scuole, i quali hanno fra l'altro contestato l'altezza dell'edificio, rilevando che il piano particolareggiato del centro comunale non fissa i capisaldi per misurare l'altezza degli edifici insistenti sulle linee di costruzione come prescrive l’art. 9 cpv. 1 NAPR.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni. L'esecutivo comunale ha in particolare ritenuto che il caposaldo mancante potesse essere fissato in corrispondenza dell'angolo nordovest.

B. Con giudizio 7 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Negata la legittimazione attiva all'insorgente __________ e rilevate alcune carenze dei piani, il Governo ha anzitutto ritenuto che l’art. 9 cpv. 1 NAPR, che impone di misurare l'altezza degli edifici realizzati lungo le linee di costruzione a partire da un caposaldo fissato dal piano, fosse lacunoso, perché omette di fissare i capisaldi. Il municipio non avrebbe potuto correggere il difetto fissando il caposaldo mancante. In mancanza di questo riferimento, l'altezza avrebbe dovuto essere misurata a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto della facciata nord, ovvero nell'angolo nordest, conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE. La licenza avrebbe pertanto dovuto essere annullata, poiché in questo punto l'edificio progettato, alto m 30.70, superava l'altezza massima (m 29.50) prescritta dall'art. 33 NAPR per la ZCC.

Il predetto giudizio governativo è stato confermato da questo tribunale, che con sentenza 16 marzo 2007 (STA 52.2006.355) ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.

C. Il 6 dicembre 2006, la __________ ha sottoposto al municipio di Paradiso una nuova domanda di costruzione, che modificava il progetto iniziale, correggendo, mediante un'adeguata sistemazione del terreno, il difetto riscontrato dal Consiglio di Stato.

Il nuovo progetto è stato avversato dai precedenti opponenti, ai quali si sono aggiunti __________, nonché __________, __________ e __________, comproprietari assieme a __________ di uno stabile situato ad oltre un centinaio di metri dal fondo dedotto in edificazione. Gli opponenti negavano fra l'altro che le lacune del PP riscontrate dalla istanze di ricorso potessero essere colmate facendo capo i criteri di misurazione sanciti dall'art. 40 LE.

Previo avviso del Dipartimento del territorio, il 2 maggio 2007 il municipio ha accolto la domanda, rilasciando alla __________ un nuovo permesso e respingendo le opposizioni interposte.

D. Con giudizio 6 novembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Negata la legittimazione attiva dei ricorrenti __________, __________, __________ e __________, in quanto proprietari di un fondo non toccato dalla nuova edificazione, il Governo ha anzitutto ribadito che di fronte alle lacune della pianificazione del centro comunale l'altezza dell'edificio era da misurare in base all'art. 40 LE.

Il camino che supera l'altezza massima consentita potrebbe beneficiare di una deroga.

Le valutazioni operate dall'autorità cantonale sulle ripercussioni ambientali della nuova costruzione sarebbero conformi al diritto.

E. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti a questo tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

RI 1 rivendicano anzitutto la legittimazione a ricorrere, sostenendo che il loro stabile sarebbe esposto alle ripercussioni ambientali (traffico) derivanti dalla nuova costruzione. Tutti gli insorgenti ripropongono poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Essi negano in particolare che si possa far capo all'art. 40 LE per porre rimedio alla mancata definizione dei capisaldi per la misurazione delle altezze degli edifici insistenti sulle linee di costruzione. A loro avviso, il difetto potrebbe essere emendato soltanto attraverso una variante di PR. Se il comune ha deciso di derogare ai criteri di misurazione delle altezze fissati dagli art. 40 e 41 LE, non si potrebbe far capo a questi criteri per sopperire alle carenze della disciplina adottata. Non vi sarebbe alcuna lacuna da colmare. Il difetto riguarda solo la rappresentazione cartografica, che deve essere necessariamente completata per applicare l'art. 9 NAPPCC.

L'altezza massima, soggiungono gli insorgenti, sarebbe comunque superata anche dal camino di aerazione, che sfociando ad una quota di m 1.00 superiore a quella del tetto piano non rispetta il valore minimo (+ m 1.50) prescritto dalle raccomandazioni dell'UFAFP.

Censurabile sarebbe infine anche l'avviso cantonale, nella misura in cui si limita a subordinare la licenza alla condizione che gli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione ed essiccazione siano adeguatamente insonorizzati in modo da contenere le immissioni foniche al di sotto dei valori di pianificazione previsti dall'allegato 6 OIF.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che segnala di essere in procinto di eliminare il concetto di caposaldo previsto dall'art. 9 NAPPCC. Dichiara inoltre di condividere la deroga relativa all'altezza del camino. Rileva inoltre che il consiglio comunale ha recentemente modificato l'art. 9 cpv. 2 NAPR disciplinante l'altezza dei corpi tecnici.

La __________ sollecita a sua volta il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

In corso di causa, la resistente ha prodotto uno studio fonico riguardante il rumore degli impianti tecnici previsti (termopompa e ventilazione). La SPAAS ha ritenuto che la licenza potesse essere confermata alle condizioni ivi prospettate.

Considerato, in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

Tutti i ricorrenti sono legittimati ad impugnare il giudizio del Consiglio di Stato. Se i ricorrenti RI 1 fossero abilitati ad impugnare anche la licenza edilizia è questione di merito, che verrà semmai esaminata qui appresso.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm) integrati dallo studio fonico prodotto dalla __________ in questa sede. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Non è dato di vedere quali ulteriori fatti rilevanti dovrebbero essere acclarati dalle prove (ispezione RF, sopralluogo), di cui gli insorgenti chiedono l'assunzione.

  1. Legittimazione attiva dei ricorrenti RI 1

I ricorrenti RI 1, che si erano opposti alla domanda di costruzione in quanto proprietari di uno stabile (part. 151), situato ad oltre un centinaio di metri dal fondo dedotto in edificazione, contestano la decisione del Consiglio di Stato di non riconoscere loro la legittimazione ad impugnare la controversa licenza edilizia. Il 14 novembre 2007, questi ricorrenti hanno ricevuto in donazione dal padre __________, a sua volta insorgente, le proprietà immobiliari, che lo abilitavano ad agire in giudizio. In quanto successori in diritto di questo ricorrente, la legittimazione attiva ad impugnare la licenza in oggetto appare ora incontestabile. Se dovesse essere loro riconosciuta anche in precedenza è questione che può rimanere indecisa.

Le contestazioni che la __________ solleva con riferimento alla legittimazione attiva del ricorrente __________ vanno disattese. I fondi di questo ricorrente definiscono infatti la cornice orientale della piazza san Salvatore, sulla quale si affaccia lo stabile in esame. La situazione di questo ricorrente, al quale in corso di causa sono subentrati i figli __________, __________, __________ e __________, appare tutto sommato legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della comunità. Anche se non sono noti i reali motivi che spingono gli insorgenti ad opporsi alle iniziative edilizie della __________ non si può sostenere che il loro interesse non sia degno di tutela.

  1. Altezza

3.1. Secondo l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata.

Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri, quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art. 40 LE n. 1217 seg.).

Giusta l'art. 9 cpv. 1 NAPR, le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime richieste. Dove sono indicate delle linee di costruzione, soggiunge la norma, l'altezza si misura a partire da un caposaldo sulla strada determinato dal piano. Scostandosi da quanto dispone l'art. 40 cpv. 1 LE, dove il PR stabilisce linee di costruzione, il punto di misurazione inferiore non è dunque dato dal terreno sistemato, ma da un caposaldo appositamente fissato. Questa particolare prescrizione mira essenzialmente ad organizzare le volumetrie degli edifici secondo un modello di sviluppo urbanistico tendente ad uniformare alla stessa quota le coperture degli edifici del comparto o dei singoli blocchi definiti all'interno dei singoli comparti, prescindendo dalla conformazione altimetrica del terreno.

Il piano particolareggiato del centro comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee di costruzione, ma omette di definire i capisaldi per la misurazione delle altezze. Gli studi preparatori del PP non permettono di trarre indicazioni utili circa l'ubicazione di questi capisaldi. Non è dunque dato di sapere, nemmeno a titolo indicativo, se ne fosse previsto uno per ogni comparto, uno per ogni singolo blocco definito all'interno dei comparti o addirittura uno per ogni singolo fondo.

Nella zona del centro del comune, l'art. 33 cpv. 6 NAPR limita l'altezza massima dei nuovi edifici a m 29.50, corrispondente ad un'espressione di 9 piani fuori terra.

3.2. L'edificio progettato dalla __________ verrebbe a sorgere nel comparto G del piano particolareggiato del centro del comune, lungo via delle scuole, parallelamente alla quale il PR fissa una linea di costruzione, ma non un caposaldo per la misurazione dell'altezza. Adeguandosi alle indicazioni contenute nel precedente giudizio di questo tribunale, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che l'altezza della facciata rivolta su questa strada, misurata a partire dal terreno sistemato in conformità dell'art. 40 cpv. 1 LE, rispettasse l'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

Secondo i ricorrenti, la mancata definizione dei capisaldi per la misurazione dell'altezza degli edifici osterebbe al rilascio di qualsiasi permesso di costruzione fintanto che la lacuna non verrà colmata attraverso l'adozione di una variante del PR che permetta di applicare concretamente l’art. 9 cpv. 1 NAPR. L’art. 40 LE sarebbe inapplicabile, perché per emendare il difetto non si potrebbe far capo ad un ordinamento al quale si è inteso derogare. La tesi non può essere condivisa.

Nell'intento di derogare al criterio di misurazione dell'altezza sancito dall'art. 40 cpv. 1 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR impone di misurare l'altezza degli edifici insistenti sulle linee di costruzione a partire da determinati capisaldi definiti dal PP. La norma non è tuttavia applicabile, poiché il PP ha omesso di definire questi punti di riferimento. Gli stessi ricorrenti riconoscono che l’art. 9 cpv. 1 NAPR non è concretamente applicabile perché il caposaldo non è stato definito (cfr. ricorso n. 4.3. pag. 10). Ma se la norma in questione, a causa della sua incompletezza, non è in grado di derogare al criterio generale di misurazione dell'altezza previsto dalla LE, l’art. 40 cpv. 1 LE resta ulteriormente applicabile. La norma di diritto cantonale non colma una lacuna della pianificazione. Continua semplicemente ad esplicare gli effetti che la pianificazione carente non è in grado di inibire.

Irrilevante è il fatto che i capisaldi per la misurazione dell'altezza concepiti dal pianificatore locale non siano riferiti ai singoli fondi, ma all'intero comparto o ai singoli blocchi che lo caratterizzano.

La restrizione della proprietà che si intendeva istituire è rimasta allo stadio di semplice concezione virtuale. Non è stata tradotta in disposizioni vincolanti che permettano di derogare alle modalità di misurazione prescritte dall'art. 40 cpv. 1 LE.

Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, applicando il criterio di misurazione fissato da tale norma, il municipio non si è affatto sostituito al pianificatore. Esso si è limitato ad applicare l'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR ed il criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 1 LE, che in assenza di diversa disposizione del diritto comunale continua ad esplicare i suoi effetti. Insostenibile è la pretesa dei ricorrenti di paralizzare qualsiasi attività edilizia nella zona del centro comunale fintanto che non il PP non verrà completato definendo i capisaldi mancanti. Anche se l'applicazione delle norme sull'altezza massima e del modo di misurarla porta a risultati che non corrispondono al concetto di sviluppo urbanistico ipotizzato dal pianificatore, la zona appare comunque sufficientemente pianificata. Le incoerenze e le insufficienze della pianificazione locale non possono ricadere sui proprietari, paralizzando a tempo indeterminato qualsiasi iniziativa edilizia.

4 Corpi tecnici

4.1. Secondo l’art. 9 cpv. 2 NAPR, i corpi tecnici emergenti (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria condizionata, comignoli, ecc.) e altre costruzioni sul tetto non possono superare l'altezza massima. Sono ammesse eccezioni di maggior altezza solo nei casi di rigore.

Questa singolare disposizione edilizia deroga a sua volta all'art. 40 cpv. 1 LE, eleggendo, quale riferimento per la misurazione dell'altezza degli edifici, il punto più alto dei corpi tecnici posti sul tetto al posto del cornicione di gronda o del parapetto. Prescindendo dalle finalità perseguite dalle norme sull'altezza, essa limita in sostanza lo sviluppo verticale degli edifici non già in funzione degli ingombri delle facciate, come avviene in tutti gli ordinamenti edilizi comunali noti a questo tribunale, bensì in funzione delle sporgenze delle installazioni poste sui tetti (piani).

Considerati gli effetti per molti aspetti perversi esplicati da questa prescrizione, la cui legittimità non può tuttavia essere messa in discussione, il consiglio comunale ha recentemente adottato un emendamento, che limita l'altezza dei corpi tecnici in base alla sporgenza dal tetto (2.00 m).

4.2. In concreto, il progetto in esame prevede di realizzare nell'angolo nordovest dell'immobile un camino d'aerazione dell'autorimessa, alto m 0.93 rispetto al tetto piano, che sbocca all'altezza di m 29.50 dal terreno sistemato.

In sede di preavviso, l'Ufficio protezione dell'aria ha rilevato che l'eventuale evacuazione dei gas di scarico provenienti dall'autorimessa deve avvenire al di sopra del tetto conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, cifre 2 e 3, concernenti l'altezza dei camini sui tetti. I ricorrenti ne hanno dedotto che il camino dovrebbe essere alto almeno m 1.50. La licenza andrebbe quindi annullata, poiché l'edificio supererebbe di m 0.67 l'altezza massima prescritta dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che sarebbero comunque date le premesse per concedere una deroga.

Ipotesi, condivisa dal municipio, che i ricorrenti contestano, negando che la fattispecie presenti le connotazioni del caso eccezionale.

Il camino, così com'è progettato, non presta tuttavia il fianco a critiche. La cifra 2 delle raccomandazioni dell'UFAFP, recante il titolo "disposizioni generali", regola la foggia (cifra 21), la sezione (cifra 22) e l'ubicazione (cifra 23) dei camini. La cifra 3 disciplina invece l'altezza dei camini negli impianti a combustione di piccole dimensioni. Secondo la cifra 31 sono considerati tali quelli con una potenza termica fino a 350 kW, se alimentati con gas o gasolio, rispettivamente fino a 70 kW se alimentati con legna da ardere o carbone.

Non essendo destinato ad evacuare i gas di scarico di un impianto a combustione, ma semplicemente l'aria viziata di un'autorimessa sotterranea, il camino in oggetto non deve rispettare l'altezza minima prescritta dalle cifre summenzionate. Le censure sollevate dagli insorgenti cadono dunque nel vuoto.

  1. Immissioni foniche

5.1. Nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione, l'autorità deve anche verificare compiutamente che l'esercizio degli impianti tecnici connessi all'opera edilizia rispetti le prescrizioni della legislazione ambientale. Non basta subordinare la licenza alla condizione che gli impianti rispettino i valori massimi fissati dalle ordinanze di applicazione della LPAmb. La verifica della loro conformità ambientale deve essere esperita già in sede di approvazione del progetto.

Ove questi impianti possano ripercuotersi sugli interessi dei vicini, la loro approvazione non può nemmeno essere differita a norma dell’art. 17 LE.

5.2. Nel caso concreto, la domanda di costruzione non conteneva alcuna indicazione sugli impianti di ventilazione, di aerazione, di riscaldamento e di climatizzazione previsti nella controversa costruzione.

L'autorità cantonale, in sede di preavviso, si è limitata a subordinare la licenza alla condizione che questi impianti dovranno rispettare i valori limite d'immissione (VP) prescritti dall'OIF. Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché trattandosi di impianti che producono immissioni, pregiudica i diritti di difesa dei vicini. Le contraddittorie argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato per giustificare l'operato delle istanze di preavviso non meritano tutela. È ben vero che rinviando la scelta si permette al costruttore di installare impianti più moderni ed efficienti. Ciò non toglie tuttavia che i diritti dei vicini possono essere adeguatamente tutelati soltanto se la loro conformità ambientale viene esaminata prima che la licenza edilizia diventi esecutiva. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita, poiché in questa sede la __________ ha fornito le indicazioni mancanti, che certificano la piena conformità degli impianti con le prescrizioni ambientali concretamente applicabili. Dallo studio fonico prodotto dalla resistente, rimasto incontestato, risulta infatti che le immissioni foniche derivanti dalla termopompa e dai ventilatori di evacuazione dell'aria viziata del ristorante e dell'autorimessa, dotati di adeguati silenziatori, rispettano i valori di pianificazione della zona.

Le censure sollevate dai ricorrenti non sono prive di fondamento, ma comportano soltanto l'assoggettamento della licenza alla condizione di adottare le misure di contenimento del rumore previste dallo studio fonico prodotto dalla __________ davanti a questo tribunale, che hanno ottenuto il benestare della SPAAS.

  1. Disabili

6.1. La LF sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) si applica agli immobili con più otto unità abitative. Per quanto attiene all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici il diritto federale si limita tuttavia a porre delle regole di principio e delle disposizioni-quadro, che, per essere applicabili in un caso concreto, necessitano di misure legislative d'esecuzione di diritto cantonale (STF 1A.65/ 2005-1P.169/2005 del 20 dicembre 2005 consid. 2.3.3).

In quest'ottica, l’art. 30 cpv. 2 LE dispone che nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico. Sono determinanti, soggiunge la norma (cpv. 3), le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

6.2. Nel caso concreto, la controversa costruzione comporta la realizzazione di 40 appartamenti. Soggiace dunque alla LDis.

Il preavviso dipartimentale si limita a richiamare il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi motulesi fissate dall'art. 3 LDis, dell'art. 30 LE e delle prescrizioni tecniche emanate dal centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia (norma SN 521500), garantendo in particolare la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori.

I ricorrenti rimproverano all'autorità di non aver esperito una verifica puntuale dell'adempimento di quest'obbligo.

La censura, non ulteriormente sostanziata, va disattesa.

È ben vero che l'autorità, in sede di esame della domanda di costruzione, non può limitarsi ad un semplice richiamo alle pertinenti disposizioni di legge in materia di provvedimenti costruttivi a favore dei disabili, ma deve accertare che il progetto tenga effettivamente conto delle esigenze di questa categoria di persone per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

Nel caso in esame, non risulta tuttavia che questa verifica non sia stata esperita. Il richiamo alle disposizioni summenzionate contenuto nel preavviso dipartimentale non si può dedurre che l'autorità non abbia esaminato la conformità del progetto per rapporto alla legislazione pertinente. Il richiamo va in effetti inteso nel senso di una sollecitazione a rispettare le norme in questione in sede di progettazione esecutiva.

L'esame dei piani non consente d'altro canto di rilevare eventuali difformità. Nemmeno i ricorrenti forniscono indicazioni atte ad individuarne. La censura va dunque respinta.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque essere accolto soltanto nella misura in cui la licenza deve essere assoggettata alla condizione di adottare le misure di contenimento delle immissioni foniche previste dallo studio prodotto dalla __________ in questa sede, che la SPAAS ha condiviso.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (30 mio), è suddivisa fra le parti secondo soccombenza, tenendo debitamente conto del fatto che le informazioni contenute nello studio fonico (necessario) sono state fornite soltanto in questa sede. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili, commisurate secondo gli stessi criteri, sono poste a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 12 LPAmb; 9, 33 NAPR di Paradiso; 3 LDis; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

  • la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5673) è annullata e riformata nel senso che:

  • la licenza edilizia 2 maggio 2007, rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO 2 è confermata all'ulteriore condizione di adottare le misure di contenimento delle immissioni foniche previste dallo studio fonico prodotto dalla resistente e riprese dallo scritto 13 marzo 2008 della SPAAS a questo tribunale.

  1. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 4'500.- e della CO 2 per la differenza (fr. 500.- ).

  2. I ricorrenti rifonderanno alla __________ fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

10

LDis

LE

  • art. 17 LE
  • art. 21 LE
  • art. 30 LE
  • art. 40 LE
  • art. 41 LE

NAPPCC

  • art. 9 NAPPCC

NAPR

  • art. 9 NAPR
  • art. 33 NAPR

PAmm

  • art. 18 PAmm

Gerichtsentscheide

2